CASS
Sentenza 25 gennaio 2022
Sentenza 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2022, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE DOMENICO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2783 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/5/2021 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha parzialmente riformato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l' 8/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di EN EP, indagato per il delitto ex 74 DPR n. 309 del 1990 per avere partecipato, con il compito di addetto allo spaccio di marijuana, ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Napoli, Poggiomarino e comuni limitrofi dal dicembre 2016 con condotta perdurante, e per detenzione continuata di sostanza stupefacente destinata allo spaccio che il EP riceveva da CR IN (capo 27), delitti originariamente entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'impugnata ordinanza è stata esclusa detta aggravante e l'indagato è stato ammesso agli arresti domiciliari. 1.1. Il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza di un valido quadro indiziario dei contestati reati, con le indicate specificazioni, emergente dalle captazioni di conversazioni in cui si rivelava l'attività di spacciatore dell'indagato, in stabile e continuativo contatto con il gruppo di RO AN, in particolare con CR IN. 1.2. L'impugnata ordinanza ha poi apprezzato la sussistenza di esigenze cautelari, evidenziate dalla gravità delle continuative condotte di spaccio che disegnano il EP come soggetto organicamente inserito nella criminalità di settore, in ciò consistendo la specifica pericolosità sociale dell'indagato. Essa è stata però ritenuta adeguatamente fronteggiabile con la più tenue cautela degli arresti domiciliari, in assenza di elementi che contrastino la prognosi di corretta esecuzione della misura domestica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Pasquale Riccio, deducendo vizio di motivazione (nella triplice definizione normativa) principalmente riferito alla ritenuta sussi- stenza dei gravi indizi del ruolo del EP di affiliato all'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990. 2.1. Il ricorrente contesta che dal materiale informativo raccolto nelle intercettazioni possa delinearsi una partecipazione associativa del EP, desumendola dalle conversazioni intercorse e dagli incontri effettuati con CR IN, attinenti all'acquisto di sostanza stupefacente e ai conteggi inerenti il pagamento della droga, in quanto da tali elementi può discendere soltanto che l'indagato è estraneo all'associazione ex art. 74 cit. DPR della quale è mero acquirente, mentre nulla milita nel senso che egli sia intraneo a detta organizza- zione in qualità di pusher. Tale tesi è avvalorata dal riesame contenutistico delle 2 captazioni intercettate, delle quali il ricorrente propone interpretazioni incompa- tibili con l'inquadramento organico del EP in ambito associativo. Anche la spontanea uscita di scena dell'indagato a seguito di un controllo in cui veniva colto nella flagrante detenzione di due grammi di marijuana, incorrendo nella sanzione amministrativa conseguente al rilievo di consumo personale di droga, induce a credere che il EP sia stato un semplice cliente del IN (del quale era amico), semmai dedito ad una personale attività di spaccio senza connessioni associative. 2.2. Con il secondo motivo, in cui si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, si valorizza il dato, già richiamato, che a seguito del controllo del 9 febbraio 2017 ogni eventuale legame criminoso era cessato, per essersi persa ogni traccia di indagine riguardante EN EP. Da quella data, pur non essendo immediatamente cessata l'attività di intercettazione, non si regi- stravano contatti tra il EP ed il IN, così manifestandosi la definitiva rescissione di ogni presunto legame associativo dell'indagato. Pertanto, un vincolo cautelare imposto nell'aprile 2021 è carente di ogni concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, e quindi in contrasto con il disposto normativo dell'art. 274 cod. proc. pen. Ai fini di contrastare la presunta pericolosità sociale del EP, persona incensurata, il ricorso evidenzia che l'attività criminosa registrata dalle inter- cettazioni è condensata in poco più di un mese e mezzo, in quanto il primo contatto con il IN si verificava il 22/12/2016 e l'ultimo il 9/2/2017. Quanto agli altri pericula libertatis enunciati nell'ordinanza genetica, il ricorrente rivendica che essi sono privi di sostanza e contraddetti dal ruolo secondario del EP (in ordine al rischio di inquinamento probatorio) e dalla lontananza cronologica dei fatti, oltre che dalla regolare condotta serbata nel corso della detenzione domiciliare, che elide ogni pericolo di fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La censura che contesta la sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo è priva di fondamento, oltre a basarsi su una rilettura delle fonti probatorie, in specie del contenuto delle intercettazioni, inammissibile nella presente sede di legittimità. Invero, l'interpretazione e la valutazione del conte- nuto dei dialoghi, effettuate dai giudici di merito, non possono essere sindacate in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevo- lezza della motivazione con cui esse sono recepite, profili di vizio che all'evidenza non si palesano nell'impugnata ordinanza. 3 I giudici del riesame hanno apprezzato l'esistenza di plurime intercetta- zioni che individuavano l'esistenza di un'articolata rete di rapporti tra il EP e gli altri associati, in specie CR IN, e che indicavano il ruolo di pusher da costui svolto in seno all'organizzazione, attività che l'indagato svolgeva rifornen- dosi stabilmente dal gruppo di RO AN, e seguendone le direttive anche in merito a singole transazioni (come traspare dalla vicenda della negata cessione di marijuana ad un acquirente ritenuto inaffidabile e pericoloso). Del resto, oltre al delitto associativo, il ricorrente è attinto anche da vari reati satellite descritti al capo 27 dell'imputazione cautelare che - seppure non contestati dal ricorso, per espressa esenzione difensiva - sono comunque indicativi dell'attività di spaccio concretamente svolta dal EP. 1.2. Non è possibile in questa sede seguire l'impostazione del ricorso, rivolta a riesaminare il contenuto delle captazioni riguardanti l'indagato onde vagliarne la possibilità di un'interpretazione alternativa, diretta ad asseverare una mera attività di acquirente di sostanze stupefacenti: qui è sufficiente affermare che la valutazione del Tribunale del riesame, che ha ravvisato un organico inserimento commerciale del EP funzionale allo scopo associativo, è logica ed ancorata alle risultanze indiziarie, sicché non si ravvisa il censurato vizio motivazionale (tra l'altro, genericamente espresso in termini di carenza, illogicità e contraddittorietà, senza indicazione della ricorrenza di ciascun profilo con specifico riferimento a passi dell'impugnata ordinanza). In ogni caso, si deve respingere la tesi che il ruolo di acquirente sia incompatibile rispetto a quello di partecipe dell'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, in quanto la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche nella figura del mero acquirente, purché stabile cliente del sodalizio, un indizio di intraneità associativa. Invero, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). 4 1.3. Parimenti, con riguardo alla censura della limitata presenza del EP nell'organigramma associativo, per la brevità del tempo in cui si è segnalata la sua attività, si osserva che l'impugnata ordinanza ha rimarcato l'operatività dell'indagato - nel periodo di tempo monitorato - in un'ottica di reciproca conve- nienza e in una continuità di rapporti con gli altri sodali, in specie con il Sorren- tino, indicativa della consonanza di scopo tra l'indagato e l'organizzazione. Pertanto, anche in ordine alla censura "cronologica", si deve rilevare che l'impugnata ordinanza si pone nel solco dell'esegesi di legittimità, alla cui stregua "In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema' , operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). 2. È infondato il motivo di impugnazione diretto a negare la ricorrenza degli indici di attualità e concretezza dell'individuata esigenza cautelare, alla luce della "sparizione" del EP dalla scena delle indagini a far data dal 9/2/2017, giorno dell'ultima captazione che lo riguarda direttamente. Sia pure per un limitato periodo di tempo, sostanzialmente coincidente con la durata delle intercettazioni telefoniche - cessate per il EP alla data del 3/3/2017, come si ricava dal ricorso - dall'impugnata ordinanza è emerso uno scenario di organico inserimento associativo dell'indagato, e il pericolo di recidiva specifica è stato indicato dai giudici del riesame nelle gravi modalità del fatto, nell'allarmante personalità del ricorrente e nel collegamento con soggetti inseriti nel crimine di settore, tratti senz'altro rivelatori di permanenza delle esigenze cautelari. Infatti, si osserva - in contrasto con l'affermazione difensiva che ritiene cessato il legame criminoso del EP alla data del 9/2/2017 - che il successivo silenzio è da relazionarsi al controllo e al sequestro subìto dal EP proprio in data 9/2/2017, come risulta nell'impugnata ordinanza (pag. 13-14), 5 sicché non può interpretarsi come segnale di definitiva rescissione del legame associativo, come propugna il difensore. È innegabile la stabilità del clan AN, descritta nella parte iniziale dell'ordinanza impugnata, nel cui ambito è innestata l'articolazione organizzativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e di piena efficacia è risultata l'attività di contrasto svolta in danno di altre organizzazioni di spaccio che abbiano osato inserirsi nel mercato controllato dai AN, come si è illustrato a pag. 7. In tale contesto, benché l'ordinanza sia riferita al periodo di specifica esecuzione delle captazioni, si è tuttavia illustrato che il EP ha svolto attività continuativa, rifornendosi dal gruppo monopolista e seguendone le direttive: ne risulta che la dedizione dell'indagato all'illecita attività di commercio di stupe- facenti - sia stata essa svolta in nome e per conto dell'organizzazione, ovvero diretta ad un successivo autonomo spaccio (il che non elide la partecipazione associativa, come si è in precedenza illustrato) - pone le condizioni di un concreto e perdurante pericolo di recidivazione specifica, che in tali termini è stato correttamente enucleato dal Tribunale del riesame. Non risulta dunque violata l'esigenza di individuare un rischio concreto ed attuale, che non deve intendersi in termini eccessivamente restrittivi. Infatti, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità e dalle sue specificità - comprese le concrete condizioni di vita in assenza di cautele - sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di reci- diva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si è anche avuto cura di precisare che la valutazione prognostica non può esten- dersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri;
Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 5 ottobre 2021
lette le conclusioni del Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2783 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/5/2021 il Tribunale del riesame di Napoli - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha parzialmente riformato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l' 8/4/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di EN EP, indagato per il delitto ex 74 DPR n. 309 del 1990 per avere partecipato, con il compito di addetto allo spaccio di marijuana, ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Napoli, Poggiomarino e comuni limitrofi dal dicembre 2016 con condotta perdurante, e per detenzione continuata di sostanza stupefacente destinata allo spaccio che il EP riceveva da CR IN (capo 27), delitti originariamente entrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'impugnata ordinanza è stata esclusa detta aggravante e l'indagato è stato ammesso agli arresti domiciliari. 1.1. Il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza di un valido quadro indiziario dei contestati reati, con le indicate specificazioni, emergente dalle captazioni di conversazioni in cui si rivelava l'attività di spacciatore dell'indagato, in stabile e continuativo contatto con il gruppo di RO AN, in particolare con CR IN. 1.2. L'impugnata ordinanza ha poi apprezzato la sussistenza di esigenze cautelari, evidenziate dalla gravità delle continuative condotte di spaccio che disegnano il EP come soggetto organicamente inserito nella criminalità di settore, in ciò consistendo la specifica pericolosità sociale dell'indagato. Essa è stata però ritenuta adeguatamente fronteggiabile con la più tenue cautela degli arresti domiciliari, in assenza di elementi che contrastino la prognosi di corretta esecuzione della misura domestica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Pasquale Riccio, deducendo vizio di motivazione (nella triplice definizione normativa) principalmente riferito alla ritenuta sussi- stenza dei gravi indizi del ruolo del EP di affiliato all'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990. 2.1. Il ricorrente contesta che dal materiale informativo raccolto nelle intercettazioni possa delinearsi una partecipazione associativa del EP, desumendola dalle conversazioni intercorse e dagli incontri effettuati con CR IN, attinenti all'acquisto di sostanza stupefacente e ai conteggi inerenti il pagamento della droga, in quanto da tali elementi può discendere soltanto che l'indagato è estraneo all'associazione ex art. 74 cit. DPR della quale è mero acquirente, mentre nulla milita nel senso che egli sia intraneo a detta organizza- zione in qualità di pusher. Tale tesi è avvalorata dal riesame contenutistico delle 2 captazioni intercettate, delle quali il ricorrente propone interpretazioni incompa- tibili con l'inquadramento organico del EP in ambito associativo. Anche la spontanea uscita di scena dell'indagato a seguito di un controllo in cui veniva colto nella flagrante detenzione di due grammi di marijuana, incorrendo nella sanzione amministrativa conseguente al rilievo di consumo personale di droga, induce a credere che il EP sia stato un semplice cliente del IN (del quale era amico), semmai dedito ad una personale attività di spaccio senza connessioni associative. 2.2. Con il secondo motivo, in cui si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, si valorizza il dato, già richiamato, che a seguito del controllo del 9 febbraio 2017 ogni eventuale legame criminoso era cessato, per essersi persa ogni traccia di indagine riguardante EN EP. Da quella data, pur non essendo immediatamente cessata l'attività di intercettazione, non si regi- stravano contatti tra il EP ed il IN, così manifestandosi la definitiva rescissione di ogni presunto legame associativo dell'indagato. Pertanto, un vincolo cautelare imposto nell'aprile 2021 è carente di ogni concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, e quindi in contrasto con il disposto normativo dell'art. 274 cod. proc. pen. Ai fini di contrastare la presunta pericolosità sociale del EP, persona incensurata, il ricorso evidenzia che l'attività criminosa registrata dalle inter- cettazioni è condensata in poco più di un mese e mezzo, in quanto il primo contatto con il IN si verificava il 22/12/2016 e l'ultimo il 9/2/2017. Quanto agli altri pericula libertatis enunciati nell'ordinanza genetica, il ricorrente rivendica che essi sono privi di sostanza e contraddetti dal ruolo secondario del EP (in ordine al rischio di inquinamento probatorio) e dalla lontananza cronologica dei fatti, oltre che dalla regolare condotta serbata nel corso della detenzione domiciliare, che elide ogni pericolo di fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La censura che contesta la sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo è priva di fondamento, oltre a basarsi su una rilettura delle fonti probatorie, in specie del contenuto delle intercettazioni, inammissibile nella presente sede di legittimità. Invero, l'interpretazione e la valutazione del conte- nuto dei dialoghi, effettuate dai giudici di merito, non possono essere sindacate in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevo- lezza della motivazione con cui esse sono recepite, profili di vizio che all'evidenza non si palesano nell'impugnata ordinanza. 3 I giudici del riesame hanno apprezzato l'esistenza di plurime intercetta- zioni che individuavano l'esistenza di un'articolata rete di rapporti tra il EP e gli altri associati, in specie CR IN, e che indicavano il ruolo di pusher da costui svolto in seno all'organizzazione, attività che l'indagato svolgeva rifornen- dosi stabilmente dal gruppo di RO AN, e seguendone le direttive anche in merito a singole transazioni (come traspare dalla vicenda della negata cessione di marijuana ad un acquirente ritenuto inaffidabile e pericoloso). Del resto, oltre al delitto associativo, il ricorrente è attinto anche da vari reati satellite descritti al capo 27 dell'imputazione cautelare che - seppure non contestati dal ricorso, per espressa esenzione difensiva - sono comunque indicativi dell'attività di spaccio concretamente svolta dal EP. 1.2. Non è possibile in questa sede seguire l'impostazione del ricorso, rivolta a riesaminare il contenuto delle captazioni riguardanti l'indagato onde vagliarne la possibilità di un'interpretazione alternativa, diretta ad asseverare una mera attività di acquirente di sostanze stupefacenti: qui è sufficiente affermare che la valutazione del Tribunale del riesame, che ha ravvisato un organico inserimento commerciale del EP funzionale allo scopo associativo, è logica ed ancorata alle risultanze indiziarie, sicché non si ravvisa il censurato vizio motivazionale (tra l'altro, genericamente espresso in termini di carenza, illogicità e contraddittorietà, senza indicazione della ricorrenza di ciascun profilo con specifico riferimento a passi dell'impugnata ordinanza). In ogni caso, si deve respingere la tesi che il ruolo di acquirente sia incompatibile rispetto a quello di partecipe dell'associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, in quanto la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche nella figura del mero acquirente, purché stabile cliente del sodalizio, un indizio di intraneità associativa. Invero, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). 4 1.3. Parimenti, con riguardo alla censura della limitata presenza del EP nell'organigramma associativo, per la brevità del tempo in cui si è segnalata la sua attività, si osserva che l'impugnata ordinanza ha rimarcato l'operatività dell'indagato - nel periodo di tempo monitorato - in un'ottica di reciproca conve- nienza e in una continuità di rapporti con gli altri sodali, in specie con il Sorren- tino, indicativa della consonanza di scopo tra l'indagato e l'organizzazione. Pertanto, anche in ordine alla censura "cronologica", si deve rilevare che l'impugnata ordinanza si pone nel solco dell'esegesi di legittimità, alla cui stregua "In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema' , operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). 2. È infondato il motivo di impugnazione diretto a negare la ricorrenza degli indici di attualità e concretezza dell'individuata esigenza cautelare, alla luce della "sparizione" del EP dalla scena delle indagini a far data dal 9/2/2017, giorno dell'ultima captazione che lo riguarda direttamente. Sia pure per un limitato periodo di tempo, sostanzialmente coincidente con la durata delle intercettazioni telefoniche - cessate per il EP alla data del 3/3/2017, come si ricava dal ricorso - dall'impugnata ordinanza è emerso uno scenario di organico inserimento associativo dell'indagato, e il pericolo di recidiva specifica è stato indicato dai giudici del riesame nelle gravi modalità del fatto, nell'allarmante personalità del ricorrente e nel collegamento con soggetti inseriti nel crimine di settore, tratti senz'altro rivelatori di permanenza delle esigenze cautelari. Infatti, si osserva - in contrasto con l'affermazione difensiva che ritiene cessato il legame criminoso del EP alla data del 9/2/2017 - che il successivo silenzio è da relazionarsi al controllo e al sequestro subìto dal EP proprio in data 9/2/2017, come risulta nell'impugnata ordinanza (pag. 13-14), 5 sicché non può interpretarsi come segnale di definitiva rescissione del legame associativo, come propugna il difensore. È innegabile la stabilità del clan AN, descritta nella parte iniziale dell'ordinanza impugnata, nel cui ambito è innestata l'articolazione organizzativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e di piena efficacia è risultata l'attività di contrasto svolta in danno di altre organizzazioni di spaccio che abbiano osato inserirsi nel mercato controllato dai AN, come si è illustrato a pag. 7. In tale contesto, benché l'ordinanza sia riferita al periodo di specifica esecuzione delle captazioni, si è tuttavia illustrato che il EP ha svolto attività continuativa, rifornendosi dal gruppo monopolista e seguendone le direttive: ne risulta che la dedizione dell'indagato all'illecita attività di commercio di stupe- facenti - sia stata essa svolta in nome e per conto dell'organizzazione, ovvero diretta ad un successivo autonomo spaccio (il che non elide la partecipazione associativa, come si è in precedenza illustrato) - pone le condizioni di un concreto e perdurante pericolo di recidivazione specifica, che in tali termini è stato correttamente enucleato dal Tribunale del riesame. Non risulta dunque violata l'esigenza di individuare un rischio concreto ed attuale, che non deve intendersi in termini eccessivamente restrittivi. Infatti, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità e dalle sue specificità - comprese le concrete condizioni di vita in assenza di cautele - sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di reci- diva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si è anche avuto cura di precisare che la valutazione prognostica non può esten- dersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri;
Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 5 ottobre 2021