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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione per i Minorenni
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia d'Errico Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere
dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Katia D'Elia Consigliere on.
dr. Pino De Stavola Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 210/2025 V.G. di appello avverso la sentenza n. 18/2025 resa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso pubblicata in data 21/7/2025 nell'ambito del procedimento n. 60000003/20 ADS, notificata in pari data avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazione di adottabilità ex art. 17 Legge 04/05/1983, n. 184
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. MESSERE Parte_1 C.F._1
RO e EL ND, PEC come da registri di giustizia
- Appellante -
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SEZIONE PER MINORENNI
- Intervenuto - E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO
- non costituito - E
AVV. PELUSO NICOLA (C.F. ), IN QUALITÀ DI TUTORE DEL MINORE C.F._2
(C.F. ) Persona_1 C.F._3
- appellato - E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VETRONE CP_1 C.F._4
CA AR, PEC come da registri di giustizia pagina 1 di 9 -appellato -appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 18/2025 del 21/7/2025, emessa nel proc. n. 60000003/20 ADS, notificata dalla in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ha dichiarato lo stato di CP_2 adottabilità del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1
nata a [...] l'[...] e di , nato a [...] il Parte_1 CP_1
05/11/1990, (quest'ultimo dopo il riconoscimento di paternità, in data 4/9/24).
Il procedimento è stato instaurato con ricorso del P.M.M. del 29/4/2020, con il quale è stata richiesta l'apertura di procedura per la declaratoria di adottabilità del predetto minore, la sospensione della madre dalla responsabilità parentale, la nomina di un tutore, il collocamento del bambino in idonea casa-famiglia e la dichiarazione di adottabilità.
1.1 Nel corso della procedura, il Tribunale per i Minorenni nominava con atto del 4/5/2020 il tutore di nella persona dell'avv. Nicola Peluso;
in data 14/5/2020, veniva Persona_1 disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale in considerazione delle gravi carenze dimostrate.
In seguito, dopo ulteriori tentativi di supporto in favore della genitrice e prescrizioni per l'assistenza del figlio, mediante l'intervento dei Servizi Sociali, il Tribunale con decreto del 29/4/2021 disponeva l'individuazione di idonea casa famiglia o comunità per l'inserimento del minore (il reclamo proposto dalla avverso tale decreto è stato dichiarato inammissibile Pt_1 da questa Corte); non trovata la disponibilità di nessuna struttura adeguata, venivano individuati (decreto 7/7/2022) i coniugi quale famiglia di appoggio del piccolo Parte_2
, con il quale iniziava una fase di conoscenza e frequentazione;
preso poi atto della Per_1 mancanza di progressi nella madre, veniva prolungato e intensificato il percorso di conoscenza con la famiglia di appoggio, includendo anche i pernottamenti.
Con ordinanza dell'1/12/2022, il Tribunale sospendeva la procedura di adottabilità per un anno, per osservare l'evoluzione del percorso di frequentazione del minore con la coppia;
con decreto del 16/2/2023, emergendo gravi inadeguatezze materne e il rischio di incolumità del minore, era disposto l'inserimento urgente del minore presso i coniugi , Parte_2 demandando ulteriori interventi ai Servizi Sociali, tra i quali l'invio della ad un Pt_1 approfondito percorso di valutazione delle competenze genitoriali presso idonea struttura, con sospensione degli incontri minore madre;
l'affidamento è stato confermato e poi prorogato varie volte (da ultimo, in data 2/5/2024 per ulteriori dodici mesi).
All'udienza del 12/9/2024, il T.M. prendeva atto della sentenza del Tribunale di Campobasso del 9/9/2024, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del piccolo da parte del padre;
al minore era così aggiunto il cognome paterno ed al Per_1 CP_1 padre era stato imposto il versamento di un assegno di € 150,00 per il mantenimento del bambino. Il si costituiva alla successiva udienza. Per_1
1.2 Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale non riconducibile a cause transitorie;
ha evidenziato l'assoluta inadeguatezza della madre sotto il profilo delle capacità accuditive ed educative, l'assenza di reale e seria dedizione al bambino (affetto da disturbo dello spettro autistico con grave ritardo a livello motorio), la mancanza di serio impegno nell'affrontare percorsi di recupero e di collaborazione con i Servizi sociali e gli educatori, la mancanza di pagina 2 di 9 consapevolezza della propria situazione con tendenza a responsabilizzare altri (servizi sociali, famiglia affidataria), l'intervenuta pronuncia di adottabilità di altre due figlie della;
le Pt_1 risultanze istruttorie, esaminate dal Tribunale, hanno fatto emergere numerose condotte indicative di una grave inidoneità genitoriale della e, in seguito al riconoscimento, anche Pt_1 del padre del minore, . CP_1
2. Con ricorso depositato in data 20/8/2025 ha proposto appello ex art. 17 Parte_1 della legge 4 maggio 1983 n. 184 avverso detta sentenza, chiedendo alla Corte di: " 1) annullare la sentenza di primo grado e comunque dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore revocando le statuizioni nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...] ed Persona_1 ivi residente, non sussistendone i presupposti di legge, dando ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge e sulla ripresa dei rapporti madre-figlio; 2) in via subordinata e cautelativa, disporre forme alternative e non definitive di collocamento ed affidamento del minore o, in via gradata, un'adozione “mite”, consentendo in ogni caso alla madre di vedere il figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali, in modo da mantenere un legame tra loro;
3) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge e di giustizia;
4) in via istruttoria ammettere la C.T.U. disattesa in primo grado per la valutazione delle attuali capacità e competenze genitoriali della concludente, la validità educativa ed accuditiva del suo rapporto con il figlio, e l'esistenza da parte della signora di un praticabile progetto di vita autonomo;
5) con vittoria di spese e Pt_1 competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
2.1 Con atto del 2/9/2025 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, condividendo le argomentazioni della sentenza impugnata e prendendo atto dell'accertata e documentata inidoneità dei genitori, nonché dello stato di abbandono del minore.
2.2 In data 20/10/2025 si è costituito il tutore del minore, avv. Nicola Peluso, che, con l'atto introduttivo ha formulato le seguenti richieste: “Voglia la Corte D'Appello adita:
- Rigettare l'appello promosso.
- Liquidare le spese e competenze maturate in favore dell'avv. Peluso.
- In subordine, in caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello emettere in favore del minore tutti gli ulteriori provvedimenti a salvaguardia e tutela della minore ritenuti utili e necessari.”
2.3 In data 10/11/2025 si è costituito il padre del minore, , che ha concluso per CP_1 il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale relativa al figlio
, con collocazione dello stesso in struttura e non presso la madre. Per_1
2.4 Il ricorso è stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, e il P.M.M. non si è costituito.
2.5 All'udienza di comparizione dell'11/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
3. L'appello è articolato in più motivi strettamente congiunti ed esaminabili unitariamente:
I) Erroneità, ingiustizia e superficialità della sentenza impugnata per l'omessa e/o insufficiente valutazione del materiale probatorio -- travisamento dei fatti. Erronea applicazione di norme e principi di diritto e delle norme in materia di adozione. Insussistenza dello stato di abbandono del minore. Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la declaratoria di stato di pagina 3 di 9 adottabilità del minore. Violazione degli artt. 29 e 30 della costituzione. Omessa istruttoria in merito alla richiesta della signora di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per la Pt_1 valutazione dell'effettiva ed attuale capacità genitoriale della stessa e della relazione ed interazione con il figlio . Per_1
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 6 e 13 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con la l. 357 del 1974.
3.1 L'appellante ritiene che la complessiva ricostruzione del Tribunale sia errata e non condivisibile e che la dichiarazione di adottabilità del minore sia ingiustificata per insussistenza dello stato di abbandono del minore. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori che avrebbero portato ad escludere l'esistenza dello stato di abbandono e a rivalutare le capacità genitoriali della madre.
Le numerose argomentazioni ed elementi su cui è fondato l'atto di appello possono essere così riepilogati:
- in primo luogo, l'appellante si sarebbe affrancata dalla relazione con il marito (da cui si è separata) e dai maltrattamenti subiti, recuperando serenità e idoneità nel suo ruolo di madre;
- la ha sempre dimostrato dedizione nel prendersi cura del figlio , Pt_1 Per_1 accompagnandolo ad effettuare visite specialistiche e riabilitazioni ed è apparsa più consapevole del proprio ruolo e delle difficoltà del figlio, dimostrandosi sempre disponibile con il tutore del minore, avv. Peluso;
- ha intrapreso spontaneamente un percorso psicologico e psicoterapeutico per raggiungere un nuovo equilibrio nell'interesse dei figli;
- sta realizzando un nuovo progetto di vita: ha richiesto un nuovo alloggio popolare (IACP) e sta seguendo il corso per conseguire il diploma di OSS;
- il nucleo familiare della (composto dai suoi genitori, nonni materni del minore) ha Pt_1 sempre collaborato con impegno per garantire assistenza affettiva, sanitaria, morale e materiale a . Per_1
- l'appellante sostiene inoltre che il Tribunale abbia sottovalutato il grave stato di salute del minore e la sua crescita più lenta rispetto agli altri bambini, indipendentemente dal comportamento della madre, peraltro sempre attenta alle necessità dal punto di vista medico del bambino. Il Tribunale avrebbe anche errato nel non far eseguire l'indagine e l'osservazione del rapporto madre-figlio, così come richiesta dal centro Child Care, e avrebbe anche superficialmente disatteso la richiesta di CTU al fine di valutare le attuali capacità genitoriali della madre. L'appellante insiste affinché la predetta consulenza tecnica venga disposta nel presente giudizio.
- il Tribunale avrebbe del tutto inopportunamente richiamato circostanze del passato, addirittura anteriori alla nascita di , riguardanti l'uso di alcolici da parte di entrambi i Per_1 genitori, il collocamento in comunità della in età minorile, la realizzazione di video Pt_1 volgari da parte sua.
pagina 4 di 9 - il primo giudice avrebbe anche ingiustificatamente sospeso gli incontri tra madre e figlio, disponendo l'affido urgente ai , solo perché vi erano state incomprensioni tra gli Per_2 affidatari e la . Pt_1
3.2 Il tutore del minore avv. Peluso condivide pienamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ritiene che la madre non abbia dimostrato la propria capacità genitoriale e che il padre sia rimasto totalmente assente nella vita del minore. La conferma della sentenza del T.M. appare necessaria, ad avviso del tutore, per garantire il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare sereno e stabile.
3.3 afferma che nessuna responsabilità può essergli addossata in merito allo CP_1 stato di abbandono dei minori, in quanto non è stato presente nella vita familiare. Si oppone alla possibilità di reintegrare la nella sua capacità genitoriale e, pertanto, aderisce alla Pt_1 decisione del Tribunale;
chiede, solo nel caso di accoglimento dell'appello, il reintegro nella propria responsabilità genitoriale e il collocamento di presso una struttura e dichiara la Per_1 propria disponibilità a seguire percorsi idonei di recupero.
4. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
4.1 Preliminarmente, si ritiene di dover rigettare la richiesta dell'appellante di disporre CTU medica per valutare la propria attuale capacità genitoriale;
la richiesta si palesa meramente dilatoria, oltre che superflua, poiché è già stata eseguita una valutazione psicologica della madre, espletata presso il centro Child Care ed acquisita agli atti, ed ancora perché sono versate in atti le ampie e numerose relazioni psicologiche, sociali ed educative redatte dagli operatori qualificati e riguardanti le condotte della madre e la relazione con il figlio.
Per gli stessi motivi, è del tutto condivisibile il rigetto della richiesta di CTU disposto dal Tribunale per i Minorenni, così come la mancata effettuazione delle ulteriori indagini sul rapporto madre-figlio richieste dal centro Child Care e disattese dal Tribunale.
4.2 Ai sensi dell'art. 8 della L. 5 maggio 1983, n. 184, lo stato di adottabilità è dichiarato quando il minore si trovi in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non determinato da forza maggiore e non transitorio e tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico. Ai fini dell'accertamento, il giudice deve valutare in concreto se sussista una perdurante incapacità di assicurare al minore quel minimo di cure materiali ed affettive necessarie per evitare la sussistenza di uno stato di abbandono (Cass. n. 1473/2021, Cass. n. 4097/2018).
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale per i Minorenni ha motivato, all'esito di ampia e articolata istruttoria, in modo chiaro e dettagliato la sussistenza di tale stato di abbandono accertando l'incapacità genitoriale della madre e del padre del minore.
In primo luogo, è emersa una serie di condotte di scarsa attenzione, incuria e incapacità educativa della madre nei confronti del piccolo : Per_1
• il bambino veniva spesso lasciato fermo sul seggiolone con la testa poggiata e veniva fatto dormire nel box per neonati, del tutto inadatto, ostacolando in tal modo il suo sviluppo motorio (sentenza pag. 14);
• durante una visita domiciliare nel 2019 dei Servizi sociali, la madre non prese mai in braccio , benché fosse irrequieto;
in altra visita, non rivolse saluti o Per_1 attenzioni al piccolo una volta tornata a casa;
pagina 5 di 9 • La genitrice non aveva ottemperato alle prescrizioni di essere collaborativa con i Servizi e del Tribunale e non si dimostrò corretta nel relazionarsi con la coppia di appoggio, formulando minacce di denunce, ad alludere a presunte motivazioni economiche che avrebbero mosso la coppia, fino a continuare ad alludere a presunti comportamenti pregiudizievoli che avrebbero determinato una irrequietezza del minore al rientro a casa (in particolare, a fronte di macchie su alcune parti del corpo del bambino, la chiese ad un terapista se alcune macchie sul collo e sul Pt_1 sederino di potessero essere riconducibili a bruciature di sigarette, come a Per_1 far ricadere sospetti sulla coppia di appoggio); il tribunale ha ritenuto che potesse essere a rischio l'incolumità stessa del bambino, poiché la andava Pt_1 prospettando presunte patologie e malesseri del piccolo e cercava di imputarli a condotte altrui, per cui non si poteva escludere che giungesse a fargli del male pur di dimostrare i propri assunti e far ricadere colpe sulla coppia di appoggio;
• si rileva carenza di funzione affettiva e educativa nei confronti dei figli (“la signora non entra mai in sintonia emotiva con i figli, piuttosto si presenta spettatore passivo e non parte integrante della vita dei piccoli”; “non interviene in caso di comportamenti sbagliati”, cfr. relazione educativa 9/6/2022);
• la madre non ha fornito una corretta alimentazione al bambino, dandogli esclusivamente latte e ritardando notevolmente lo svezzamento, ritenendo erroneamente che il piccolo fosse malato e non potesse mangiare cibi solidi (cfr. relaz. Psicosociale 26/10/2022; sent. p. 26; cfr. relaz. educativa 9/6/22: “è stato possibile dedurre l'andamento di un'alimentazione scorretta e non equilibrata per i bambini”);
• la non si è accorta di un malessere fisico del piccolo (gonfiore addominale, Pt_1 eccessiva flatulenza, rifiuto del cibo), che necessitava di visita medica e accertamenti, effettuati grazie all'intervento del tutore, solo dopo la segnalazione degli affidatari, che avevano notato il disturbo (sent. p. 27; verbale udienza 9/3/23, dichiarazioni dei
); Per_2
• al bambino erano fatti indossare calzature strette, occhiali troppo piccoli (senza essere sottoposto a nuova valutazione della vista), vestiti inadatti alla sua taglia (cfr. verbale udienza 9/3/23, dichiarazioni dei ) Per_2
5.3 È necessario poi esaminare il rapporto tra la famiglia affidataria, il piccolo e sua Per_1 madre.
Devono essere prima di tutto considerati i notevoli miglioramenti del minore, durante l'affido, sotto molteplici punti di vista. Il piccolo ha iniziato a variare la sua alimentazione, introducendo anche alimenti solidi;
ha iniziato a sviluppare la sua sfera emotiva ed affettiva (“si lascia andare a gesti fisici di affetto e calore”, prima del tutto assenti, cfr. rel. Psicosociale 28/10/2022); ha mostrato progressi intellettivi, di attenzione e di interazione con la famiglia affidataria;
il tutore, all'udienza dell'8/2/24, ha riportato di aver riscontrato significativi miglioramenti anche dal punto di vista motorio e dell'educazione.
Tali elementi sconfessano l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della crescita più lenta di rispetto agli altri bambini;
il minore, inserito in Per_1 una famiglia idonea, ha infatti mostrato progressi enormi ed una crescita costante, nonostante il suo stato di salute grave (per la madre era malato e “non in grado di progredire su Per_1 nessun'area della sua vita”, cfr. rel. Psicosociale, 28/10/2022)
Inoltre, va rilevato l'atteggiamento non costruttivo e ostile dell'appellante nei confronti della famiglia affidataria, come già sopra indicato in relazione a presunti comportamenti pregiudizievoli posti in essere contro di lui asseritamente imputabili alla famiglia affidataria, (cfr. rel. psicosociale 6/2/23); arrivò perfino a registrare a sua insaputa. Tale Persona_3 condotta, dall'appellante indicata come “incomprensione” con la coppia di appoggio, dimostra pagina 6 di 9 inconsapevolezza delle proprie responsabilità e di ciò che è indispensabile per la sana crescita del minore.
5.4 Con riferimento al percorso psicologico intrapreso, la relazione conclusiva del centro Child Care, allegata in data 26/4/24, esprime chiaramente che l'appellante non possiede un'autentica consapevolezza circa la situazione in generale e circa i bisogni del figlio, tendendo invece spesso a presentarsi come vittima. La relazione conclude: “il non riconoscimento della gravità della situazione, l'incapacità di sintonizzarsi con i bisogni del bambino, l'atteggiamento non autentico, minimizzante e deresponsabilizzante, unitamente al quadro complessivo di miglioramento evidente nello sviluppo del bambino da quando è collocato presso la famiglia affidataria, depongono per un quadro di inidoneità genitoriale della signora ” (rel. cit., pag. Parte_1
17).
5.5 Il contesto familiare e personale dell'appellante, anche con riferimento ad eventi e fatti passati, è stato correttamente preso in considerazione dal Tribunale, in quanto utile a rivelare lo stato di incapacità genitoriale della . Pt_1
In relazione al nonno materno del minore, che abitava con la e i suoi figli, va Pt_1 osservato che egli, secondo dichiarazioni della stessa appellante, le rivolgeva minacce, la intimidiva a lasciare la casa e l'aveva costretta a prostituirsi con persone anziane per guadagnare danaro, descrivendolo come aggressivo e dedito al bere;
nel 2020, il nonno impedì l'accesso al tutore e ai servizi sociali presso la propria abitazione per la visita di (rel. sociale Per_1
11/9/20). Appare evidente l'inidoneità del contesto familiare in cui il piccolo era Per_1 inserito. Va tenuto presente che i parenti della minore non si sono costituiti nel presente procedimento.
Inoltre, non può essere ignorato il fatto che altre due figlie della , e Pt_1 Per_4 Per_5 sono state ritenute in stato di abbandono e dichiarate adottabili dal T.M., con sentenze passate in giudicato (confermate da questa Corte). è stata dichiarata adottabile nel 2019 e poi Per_5 adottata da idonea coppia;
invece nel 2023, dopo essere stata affidata ai servizi sociali;
Per_4
l'altro figlio, , è stato collocato in comunità dal Tribunale di Benevento. e Persona_6 Per_4
sono figli anche di . Persona_6 CP_1
La circostanza che la madre accompagnasse il bambino alle visite specialistiche e alla riabilitazione, con frequenza piuttosto regolare, il fatto di aver iniziato a frequentare il corso per O.S.S. e di aver richiesto un nuovo alloggio popolare più adatto alle sue esigenze, tutti valorizzati dall'appellante come elementi decisivi, non sono sufficienti a modificare il complessivo giudizio sulla sua condotta genitoriale.
5.6 Con riferimento invece a , padre del minore, costituito nel processo dinanzi CP_1 al Tribunale per i Minorenni dopo il riconoscimento della sua paternità avvenuto con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 867/24, si deve osservare che anche nei suoi confronti non è possibile esprimere un giudizio di idoneità genitoriale.
Infatti, non è mai stato presente in alcun modo nelle vite dei figli e, in particolare, in quella di
(lo stesso nel presente giudizio conferma di essere fuori dalla vita familiare dal Per_1 Per_1
2018, anno in cui è nato ). Non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e non ha Per_1 adempiuto l'obbligo di versare € 150,00 in favore di . Per_1
Anche le informazioni sul suo pregresso depongono nella stessa direzione: l'appellante ha riferito come lei e il marito abusassero di alcolici e realizzassero video osceni (cfr. rel. psicologica pagina 7 di 9 dott. , 17/10/20); i Servizi Sociali (rel. 17/4/19) riferivano che il emanava forte Per_7 Per_1 odore di alcol durante gli incontri protetti con la figlia . Per_4
La circostanza, dedotta dall'appellante, dell'affrancamento dalla relazione con il e del Per_1 recupero di serenità non è rilevante e non è riscontrata dagli elementi già esposti, dai quali non risulta alcun miglioramento e alcun recupero di capacità genitoriale nella . Pt_1
6. La valutazione negativa circa la possibilità di di recuperare le capacità Parte_1 genitoriali con l'ausilio e il supporto dei servizi sociali deve, quindi, essere pienamente condivisa, in quanto frutto di una attenta e ponderata analisi di tutte le risultanze istruttorie;
a fronte di tali palesi inadeguatezze e della impossibilità di prevedere un recupero in tempi certi delle capacità genitoriali, la pronuncia della dichiarazione di adottabilità e la rescissione del legame familiare costituisce unico strumento adatto a evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurare allo stesso assistenza materiale e morale, stabilità affettiva e attenzione alla crescita, come già verificato durante l'affido ai coniugi;
l'interesse del minore a crescere in un Parte_2 ambiente sano non può essere paralizzato dall'attesa di un recupero, peraltro solo ipotetico e in tempi incerti, delle capacità di cura parentale.
Sotto questo profilo, se è vero che il minore ha diritto a crescere nell'ambito della famiglia di origine, ciò “non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (Cass., ord., 21.6.2018, n. 16357). Ugualmente, la giurisprudenza della Cassazione ravvisa i presupposti per la dichiarazione di adottabilità in caso di carenza di cure affettive e materiali minimali indispensabili (Cass. 18563/2012) e di assenza di concreti riscontri in merito all'attitudine della famiglia ad assicurare il miglior apporto alla formazione del minore, allo sviluppo della sua personalità e alla sua crescita psico-fisica (Cass. 19154/2019; Cass. 21554/2021). L'adottabilità deve essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 27999/2024).
In definitiva, le numerose circostanze elencate, preesistenti e sopravvenute, non rappresentano un indice attendibile di evoluzione positiva della condizione della madre e del padre tale da incidere sul giudizio di adottabilità del minore , Persona_1 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso con la sentenza impugnata. Dalla valutazione dei fatti esposti non emerge alcun segnale concreto di recupero delle competenze genitoriali da parte dell'appellante; il quadro di elementi esaminati induce a ritenere definitivamente provato lo stato di abbandono morale e materiale del minore e a confermare quanto statuito nella sentenza appellata.
6.1 Quanto alla richiesta subordinata dell'appellante di disporre forme alternative di collocamento del minore o un'adozione “mite” (che consenta di conservare il legame del minore con la famiglia biologica), la valutazione è rimessa al Tribunale dei Minori, quale autorità competente per l'espletamento delle fasi successive alla dichiarazione di adottabilità finalizzate pagina 8 di 9 all'adozione definitiva. Peraltro, si osserva che già nella sentenza impugnata il T.M. ha esaustivamente motivato riguardo all'impossibilità di disporre un'adozione “mite”.
6.2 Il rigetto dell'appello assorbe l'appello incidentale proposto dal , che chiedeva di Per_1 essere reintegrato nella responsabilità genitoriale del minore (si osserva che, in ogni caso, il padre del minore non ha fornito alcun elemento che possa giustificare o ritenere necessaria tale reintegrazione, come sopra già evidenziato).
7. Si ravvisano ragioni di giustizia sostanziale, stante la natura della procedura, per compensare tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio;
trattandosi di procedura esente, non deve dichiararsi la debenza da parte dell'appellante del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso n. Parte_1
18/2025, pubblicata il 21/07/2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 20/11/25
Il Presidente dr. Maria Grazia d'Errico
Il Consigliere est. dr. Gianfranco Placentino
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione per i Minorenni
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia d'Errico Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere
dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Katia D'Elia Consigliere on.
dr. Pino De Stavola Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 210/2025 V.G. di appello avverso la sentenza n. 18/2025 resa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso pubblicata in data 21/7/2025 nell'ambito del procedimento n. 60000003/20 ADS, notificata in pari data avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazione di adottabilità ex art. 17 Legge 04/05/1983, n. 184
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. MESSERE Parte_1 C.F._1
RO e EL ND, PEC come da registri di giustizia
- Appellante -
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SEZIONE PER MINORENNI
- Intervenuto - E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO
- non costituito - E
AVV. PELUSO NICOLA (C.F. ), IN QUALITÀ DI TUTORE DEL MINORE C.F._2
(C.F. ) Persona_1 C.F._3
- appellato - E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VETRONE CP_1 C.F._4
CA AR, PEC come da registri di giustizia pagina 1 di 9 -appellato -appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 18/2025 del 21/7/2025, emessa nel proc. n. 60000003/20 ADS, notificata dalla in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ha dichiarato lo stato di CP_2 adottabilità del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1
nata a [...] l'[...] e di , nato a [...] il Parte_1 CP_1
05/11/1990, (quest'ultimo dopo il riconoscimento di paternità, in data 4/9/24).
Il procedimento è stato instaurato con ricorso del P.M.M. del 29/4/2020, con il quale è stata richiesta l'apertura di procedura per la declaratoria di adottabilità del predetto minore, la sospensione della madre dalla responsabilità parentale, la nomina di un tutore, il collocamento del bambino in idonea casa-famiglia e la dichiarazione di adottabilità.
1.1 Nel corso della procedura, il Tribunale per i Minorenni nominava con atto del 4/5/2020 il tutore di nella persona dell'avv. Nicola Peluso;
in data 14/5/2020, veniva Persona_1 disposta la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale in considerazione delle gravi carenze dimostrate.
In seguito, dopo ulteriori tentativi di supporto in favore della genitrice e prescrizioni per l'assistenza del figlio, mediante l'intervento dei Servizi Sociali, il Tribunale con decreto del 29/4/2021 disponeva l'individuazione di idonea casa famiglia o comunità per l'inserimento del minore (il reclamo proposto dalla avverso tale decreto è stato dichiarato inammissibile Pt_1 da questa Corte); non trovata la disponibilità di nessuna struttura adeguata, venivano individuati (decreto 7/7/2022) i coniugi quale famiglia di appoggio del piccolo Parte_2
, con il quale iniziava una fase di conoscenza e frequentazione;
preso poi atto della Per_1 mancanza di progressi nella madre, veniva prolungato e intensificato il percorso di conoscenza con la famiglia di appoggio, includendo anche i pernottamenti.
Con ordinanza dell'1/12/2022, il Tribunale sospendeva la procedura di adottabilità per un anno, per osservare l'evoluzione del percorso di frequentazione del minore con la coppia;
con decreto del 16/2/2023, emergendo gravi inadeguatezze materne e il rischio di incolumità del minore, era disposto l'inserimento urgente del minore presso i coniugi , Parte_2 demandando ulteriori interventi ai Servizi Sociali, tra i quali l'invio della ad un Pt_1 approfondito percorso di valutazione delle competenze genitoriali presso idonea struttura, con sospensione degli incontri minore madre;
l'affidamento è stato confermato e poi prorogato varie volte (da ultimo, in data 2/5/2024 per ulteriori dodici mesi).
All'udienza del 12/9/2024, il T.M. prendeva atto della sentenza del Tribunale di Campobasso del 9/9/2024, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del piccolo da parte del padre;
al minore era così aggiunto il cognome paterno ed al Per_1 CP_1 padre era stato imposto il versamento di un assegno di € 150,00 per il mantenimento del bambino. Il si costituiva alla successiva udienza. Per_1
1.2 Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale non riconducibile a cause transitorie;
ha evidenziato l'assoluta inadeguatezza della madre sotto il profilo delle capacità accuditive ed educative, l'assenza di reale e seria dedizione al bambino (affetto da disturbo dello spettro autistico con grave ritardo a livello motorio), la mancanza di serio impegno nell'affrontare percorsi di recupero e di collaborazione con i Servizi sociali e gli educatori, la mancanza di pagina 2 di 9 consapevolezza della propria situazione con tendenza a responsabilizzare altri (servizi sociali, famiglia affidataria), l'intervenuta pronuncia di adottabilità di altre due figlie della;
le Pt_1 risultanze istruttorie, esaminate dal Tribunale, hanno fatto emergere numerose condotte indicative di una grave inidoneità genitoriale della e, in seguito al riconoscimento, anche Pt_1 del padre del minore, . CP_1
2. Con ricorso depositato in data 20/8/2025 ha proposto appello ex art. 17 Parte_1 della legge 4 maggio 1983 n. 184 avverso detta sentenza, chiedendo alla Corte di: " 1) annullare la sentenza di primo grado e comunque dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore revocando le statuizioni nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...] ed Persona_1 ivi residente, non sussistendone i presupposti di legge, dando ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge e sulla ripresa dei rapporti madre-figlio; 2) in via subordinata e cautelativa, disporre forme alternative e non definitive di collocamento ed affidamento del minore o, in via gradata, un'adozione “mite”, consentendo in ogni caso alla madre di vedere il figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali, in modo da mantenere un legame tra loro;
3) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge e di giustizia;
4) in via istruttoria ammettere la C.T.U. disattesa in primo grado per la valutazione delle attuali capacità e competenze genitoriali della concludente, la validità educativa ed accuditiva del suo rapporto con il figlio, e l'esistenza da parte della signora di un praticabile progetto di vita autonomo;
5) con vittoria di spese e Pt_1 competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
2.1 Con atto del 2/9/2025 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, condividendo le argomentazioni della sentenza impugnata e prendendo atto dell'accertata e documentata inidoneità dei genitori, nonché dello stato di abbandono del minore.
2.2 In data 20/10/2025 si è costituito il tutore del minore, avv. Nicola Peluso, che, con l'atto introduttivo ha formulato le seguenti richieste: “Voglia la Corte D'Appello adita:
- Rigettare l'appello promosso.
- Liquidare le spese e competenze maturate in favore dell'avv. Peluso.
- In subordine, in caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello emettere in favore del minore tutti gli ulteriori provvedimenti a salvaguardia e tutela della minore ritenuti utili e necessari.”
2.3 In data 10/11/2025 si è costituito il padre del minore, , che ha concluso per CP_1 il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale relativa al figlio
, con collocazione dello stesso in struttura e non presso la madre. Per_1
2.4 Il ricorso è stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, e il P.M.M. non si è costituito.
2.5 All'udienza di comparizione dell'11/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
3. L'appello è articolato in più motivi strettamente congiunti ed esaminabili unitariamente:
I) Erroneità, ingiustizia e superficialità della sentenza impugnata per l'omessa e/o insufficiente valutazione del materiale probatorio -- travisamento dei fatti. Erronea applicazione di norme e principi di diritto e delle norme in materia di adozione. Insussistenza dello stato di abbandono del minore. Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la declaratoria di stato di pagina 3 di 9 adottabilità del minore. Violazione degli artt. 29 e 30 della costituzione. Omessa istruttoria in merito alla richiesta della signora di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per la Pt_1 valutazione dell'effettiva ed attuale capacità genitoriale della stessa e della relazione ed interazione con il figlio . Per_1
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 6 e 13 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con la l. 357 del 1974.
3.1 L'appellante ritiene che la complessiva ricostruzione del Tribunale sia errata e non condivisibile e che la dichiarazione di adottabilità del minore sia ingiustificata per insussistenza dello stato di abbandono del minore. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori che avrebbero portato ad escludere l'esistenza dello stato di abbandono e a rivalutare le capacità genitoriali della madre.
Le numerose argomentazioni ed elementi su cui è fondato l'atto di appello possono essere così riepilogati:
- in primo luogo, l'appellante si sarebbe affrancata dalla relazione con il marito (da cui si è separata) e dai maltrattamenti subiti, recuperando serenità e idoneità nel suo ruolo di madre;
- la ha sempre dimostrato dedizione nel prendersi cura del figlio , Pt_1 Per_1 accompagnandolo ad effettuare visite specialistiche e riabilitazioni ed è apparsa più consapevole del proprio ruolo e delle difficoltà del figlio, dimostrandosi sempre disponibile con il tutore del minore, avv. Peluso;
- ha intrapreso spontaneamente un percorso psicologico e psicoterapeutico per raggiungere un nuovo equilibrio nell'interesse dei figli;
- sta realizzando un nuovo progetto di vita: ha richiesto un nuovo alloggio popolare (IACP) e sta seguendo il corso per conseguire il diploma di OSS;
- il nucleo familiare della (composto dai suoi genitori, nonni materni del minore) ha Pt_1 sempre collaborato con impegno per garantire assistenza affettiva, sanitaria, morale e materiale a . Per_1
- l'appellante sostiene inoltre che il Tribunale abbia sottovalutato il grave stato di salute del minore e la sua crescita più lenta rispetto agli altri bambini, indipendentemente dal comportamento della madre, peraltro sempre attenta alle necessità dal punto di vista medico del bambino. Il Tribunale avrebbe anche errato nel non far eseguire l'indagine e l'osservazione del rapporto madre-figlio, così come richiesta dal centro Child Care, e avrebbe anche superficialmente disatteso la richiesta di CTU al fine di valutare le attuali capacità genitoriali della madre. L'appellante insiste affinché la predetta consulenza tecnica venga disposta nel presente giudizio.
- il Tribunale avrebbe del tutto inopportunamente richiamato circostanze del passato, addirittura anteriori alla nascita di , riguardanti l'uso di alcolici da parte di entrambi i Per_1 genitori, il collocamento in comunità della in età minorile, la realizzazione di video Pt_1 volgari da parte sua.
pagina 4 di 9 - il primo giudice avrebbe anche ingiustificatamente sospeso gli incontri tra madre e figlio, disponendo l'affido urgente ai , solo perché vi erano state incomprensioni tra gli Per_2 affidatari e la . Pt_1
3.2 Il tutore del minore avv. Peluso condivide pienamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ritiene che la madre non abbia dimostrato la propria capacità genitoriale e che il padre sia rimasto totalmente assente nella vita del minore. La conferma della sentenza del T.M. appare necessaria, ad avviso del tutore, per garantire il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare sereno e stabile.
3.3 afferma che nessuna responsabilità può essergli addossata in merito allo CP_1 stato di abbandono dei minori, in quanto non è stato presente nella vita familiare. Si oppone alla possibilità di reintegrare la nella sua capacità genitoriale e, pertanto, aderisce alla Pt_1 decisione del Tribunale;
chiede, solo nel caso di accoglimento dell'appello, il reintegro nella propria responsabilità genitoriale e il collocamento di presso una struttura e dichiara la Per_1 propria disponibilità a seguire percorsi idonei di recupero.
4. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
4.1 Preliminarmente, si ritiene di dover rigettare la richiesta dell'appellante di disporre CTU medica per valutare la propria attuale capacità genitoriale;
la richiesta si palesa meramente dilatoria, oltre che superflua, poiché è già stata eseguita una valutazione psicologica della madre, espletata presso il centro Child Care ed acquisita agli atti, ed ancora perché sono versate in atti le ampie e numerose relazioni psicologiche, sociali ed educative redatte dagli operatori qualificati e riguardanti le condotte della madre e la relazione con il figlio.
Per gli stessi motivi, è del tutto condivisibile il rigetto della richiesta di CTU disposto dal Tribunale per i Minorenni, così come la mancata effettuazione delle ulteriori indagini sul rapporto madre-figlio richieste dal centro Child Care e disattese dal Tribunale.
4.2 Ai sensi dell'art. 8 della L. 5 maggio 1983, n. 184, lo stato di adottabilità è dichiarato quando il minore si trovi in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non determinato da forza maggiore e non transitorio e tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico. Ai fini dell'accertamento, il giudice deve valutare in concreto se sussista una perdurante incapacità di assicurare al minore quel minimo di cure materiali ed affettive necessarie per evitare la sussistenza di uno stato di abbandono (Cass. n. 1473/2021, Cass. n. 4097/2018).
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale per i Minorenni ha motivato, all'esito di ampia e articolata istruttoria, in modo chiaro e dettagliato la sussistenza di tale stato di abbandono accertando l'incapacità genitoriale della madre e del padre del minore.
In primo luogo, è emersa una serie di condotte di scarsa attenzione, incuria e incapacità educativa della madre nei confronti del piccolo : Per_1
• il bambino veniva spesso lasciato fermo sul seggiolone con la testa poggiata e veniva fatto dormire nel box per neonati, del tutto inadatto, ostacolando in tal modo il suo sviluppo motorio (sentenza pag. 14);
• durante una visita domiciliare nel 2019 dei Servizi sociali, la madre non prese mai in braccio , benché fosse irrequieto;
in altra visita, non rivolse saluti o Per_1 attenzioni al piccolo una volta tornata a casa;
pagina 5 di 9 • La genitrice non aveva ottemperato alle prescrizioni di essere collaborativa con i Servizi e del Tribunale e non si dimostrò corretta nel relazionarsi con la coppia di appoggio, formulando minacce di denunce, ad alludere a presunte motivazioni economiche che avrebbero mosso la coppia, fino a continuare ad alludere a presunti comportamenti pregiudizievoli che avrebbero determinato una irrequietezza del minore al rientro a casa (in particolare, a fronte di macchie su alcune parti del corpo del bambino, la chiese ad un terapista se alcune macchie sul collo e sul Pt_1 sederino di potessero essere riconducibili a bruciature di sigarette, come a Per_1 far ricadere sospetti sulla coppia di appoggio); il tribunale ha ritenuto che potesse essere a rischio l'incolumità stessa del bambino, poiché la andava Pt_1 prospettando presunte patologie e malesseri del piccolo e cercava di imputarli a condotte altrui, per cui non si poteva escludere che giungesse a fargli del male pur di dimostrare i propri assunti e far ricadere colpe sulla coppia di appoggio;
• si rileva carenza di funzione affettiva e educativa nei confronti dei figli (“la signora non entra mai in sintonia emotiva con i figli, piuttosto si presenta spettatore passivo e non parte integrante della vita dei piccoli”; “non interviene in caso di comportamenti sbagliati”, cfr. relazione educativa 9/6/2022);
• la madre non ha fornito una corretta alimentazione al bambino, dandogli esclusivamente latte e ritardando notevolmente lo svezzamento, ritenendo erroneamente che il piccolo fosse malato e non potesse mangiare cibi solidi (cfr. relaz. Psicosociale 26/10/2022; sent. p. 26; cfr. relaz. educativa 9/6/22: “è stato possibile dedurre l'andamento di un'alimentazione scorretta e non equilibrata per i bambini”);
• la non si è accorta di un malessere fisico del piccolo (gonfiore addominale, Pt_1 eccessiva flatulenza, rifiuto del cibo), che necessitava di visita medica e accertamenti, effettuati grazie all'intervento del tutore, solo dopo la segnalazione degli affidatari, che avevano notato il disturbo (sent. p. 27; verbale udienza 9/3/23, dichiarazioni dei
); Per_2
• al bambino erano fatti indossare calzature strette, occhiali troppo piccoli (senza essere sottoposto a nuova valutazione della vista), vestiti inadatti alla sua taglia (cfr. verbale udienza 9/3/23, dichiarazioni dei ) Per_2
5.3 È necessario poi esaminare il rapporto tra la famiglia affidataria, il piccolo e sua Per_1 madre.
Devono essere prima di tutto considerati i notevoli miglioramenti del minore, durante l'affido, sotto molteplici punti di vista. Il piccolo ha iniziato a variare la sua alimentazione, introducendo anche alimenti solidi;
ha iniziato a sviluppare la sua sfera emotiva ed affettiva (“si lascia andare a gesti fisici di affetto e calore”, prima del tutto assenti, cfr. rel. Psicosociale 28/10/2022); ha mostrato progressi intellettivi, di attenzione e di interazione con la famiglia affidataria;
il tutore, all'udienza dell'8/2/24, ha riportato di aver riscontrato significativi miglioramenti anche dal punto di vista motorio e dell'educazione.
Tali elementi sconfessano l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della crescita più lenta di rispetto agli altri bambini;
il minore, inserito in Per_1 una famiglia idonea, ha infatti mostrato progressi enormi ed una crescita costante, nonostante il suo stato di salute grave (per la madre era malato e “non in grado di progredire su Per_1 nessun'area della sua vita”, cfr. rel. Psicosociale, 28/10/2022)
Inoltre, va rilevato l'atteggiamento non costruttivo e ostile dell'appellante nei confronti della famiglia affidataria, come già sopra indicato in relazione a presunti comportamenti pregiudizievoli posti in essere contro di lui asseritamente imputabili alla famiglia affidataria, (cfr. rel. psicosociale 6/2/23); arrivò perfino a registrare a sua insaputa. Tale Persona_3 condotta, dall'appellante indicata come “incomprensione” con la coppia di appoggio, dimostra pagina 6 di 9 inconsapevolezza delle proprie responsabilità e di ciò che è indispensabile per la sana crescita del minore.
5.4 Con riferimento al percorso psicologico intrapreso, la relazione conclusiva del centro Child Care, allegata in data 26/4/24, esprime chiaramente che l'appellante non possiede un'autentica consapevolezza circa la situazione in generale e circa i bisogni del figlio, tendendo invece spesso a presentarsi come vittima. La relazione conclude: “il non riconoscimento della gravità della situazione, l'incapacità di sintonizzarsi con i bisogni del bambino, l'atteggiamento non autentico, minimizzante e deresponsabilizzante, unitamente al quadro complessivo di miglioramento evidente nello sviluppo del bambino da quando è collocato presso la famiglia affidataria, depongono per un quadro di inidoneità genitoriale della signora ” (rel. cit., pag. Parte_1
17).
5.5 Il contesto familiare e personale dell'appellante, anche con riferimento ad eventi e fatti passati, è stato correttamente preso in considerazione dal Tribunale, in quanto utile a rivelare lo stato di incapacità genitoriale della . Pt_1
In relazione al nonno materno del minore, che abitava con la e i suoi figli, va Pt_1 osservato che egli, secondo dichiarazioni della stessa appellante, le rivolgeva minacce, la intimidiva a lasciare la casa e l'aveva costretta a prostituirsi con persone anziane per guadagnare danaro, descrivendolo come aggressivo e dedito al bere;
nel 2020, il nonno impedì l'accesso al tutore e ai servizi sociali presso la propria abitazione per la visita di (rel. sociale Per_1
11/9/20). Appare evidente l'inidoneità del contesto familiare in cui il piccolo era Per_1 inserito. Va tenuto presente che i parenti della minore non si sono costituiti nel presente procedimento.
Inoltre, non può essere ignorato il fatto che altre due figlie della , e Pt_1 Per_4 Per_5 sono state ritenute in stato di abbandono e dichiarate adottabili dal T.M., con sentenze passate in giudicato (confermate da questa Corte). è stata dichiarata adottabile nel 2019 e poi Per_5 adottata da idonea coppia;
invece nel 2023, dopo essere stata affidata ai servizi sociali;
Per_4
l'altro figlio, , è stato collocato in comunità dal Tribunale di Benevento. e Persona_6 Per_4
sono figli anche di . Persona_6 CP_1
La circostanza che la madre accompagnasse il bambino alle visite specialistiche e alla riabilitazione, con frequenza piuttosto regolare, il fatto di aver iniziato a frequentare il corso per O.S.S. e di aver richiesto un nuovo alloggio popolare più adatto alle sue esigenze, tutti valorizzati dall'appellante come elementi decisivi, non sono sufficienti a modificare il complessivo giudizio sulla sua condotta genitoriale.
5.6 Con riferimento invece a , padre del minore, costituito nel processo dinanzi CP_1 al Tribunale per i Minorenni dopo il riconoscimento della sua paternità avvenuto con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 867/24, si deve osservare che anche nei suoi confronti non è possibile esprimere un giudizio di idoneità genitoriale.
Infatti, non è mai stato presente in alcun modo nelle vite dei figli e, in particolare, in quella di
(lo stesso nel presente giudizio conferma di essere fuori dalla vita familiare dal Per_1 Per_1
2018, anno in cui è nato ). Non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e non ha Per_1 adempiuto l'obbligo di versare € 150,00 in favore di . Per_1
Anche le informazioni sul suo pregresso depongono nella stessa direzione: l'appellante ha riferito come lei e il marito abusassero di alcolici e realizzassero video osceni (cfr. rel. psicologica pagina 7 di 9 dott. , 17/10/20); i Servizi Sociali (rel. 17/4/19) riferivano che il emanava forte Per_7 Per_1 odore di alcol durante gli incontri protetti con la figlia . Per_4
La circostanza, dedotta dall'appellante, dell'affrancamento dalla relazione con il e del Per_1 recupero di serenità non è rilevante e non è riscontrata dagli elementi già esposti, dai quali non risulta alcun miglioramento e alcun recupero di capacità genitoriale nella . Pt_1
6. La valutazione negativa circa la possibilità di di recuperare le capacità Parte_1 genitoriali con l'ausilio e il supporto dei servizi sociali deve, quindi, essere pienamente condivisa, in quanto frutto di una attenta e ponderata analisi di tutte le risultanze istruttorie;
a fronte di tali palesi inadeguatezze e della impossibilità di prevedere un recupero in tempi certi delle capacità genitoriali, la pronuncia della dichiarazione di adottabilità e la rescissione del legame familiare costituisce unico strumento adatto a evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurare allo stesso assistenza materiale e morale, stabilità affettiva e attenzione alla crescita, come già verificato durante l'affido ai coniugi;
l'interesse del minore a crescere in un Parte_2 ambiente sano non può essere paralizzato dall'attesa di un recupero, peraltro solo ipotetico e in tempi incerti, delle capacità di cura parentale.
Sotto questo profilo, se è vero che il minore ha diritto a crescere nell'ambito della famiglia di origine, ciò “non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (Cass., ord., 21.6.2018, n. 16357). Ugualmente, la giurisprudenza della Cassazione ravvisa i presupposti per la dichiarazione di adottabilità in caso di carenza di cure affettive e materiali minimali indispensabili (Cass. 18563/2012) e di assenza di concreti riscontri in merito all'attitudine della famiglia ad assicurare il miglior apporto alla formazione del minore, allo sviluppo della sua personalità e alla sua crescita psico-fisica (Cass. 19154/2019; Cass. 21554/2021). L'adottabilità deve essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 27999/2024).
In definitiva, le numerose circostanze elencate, preesistenti e sopravvenute, non rappresentano un indice attendibile di evoluzione positiva della condizione della madre e del padre tale da incidere sul giudizio di adottabilità del minore , Persona_1 pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso con la sentenza impugnata. Dalla valutazione dei fatti esposti non emerge alcun segnale concreto di recupero delle competenze genitoriali da parte dell'appellante; il quadro di elementi esaminati induce a ritenere definitivamente provato lo stato di abbandono morale e materiale del minore e a confermare quanto statuito nella sentenza appellata.
6.1 Quanto alla richiesta subordinata dell'appellante di disporre forme alternative di collocamento del minore o un'adozione “mite” (che consenta di conservare il legame del minore con la famiglia biologica), la valutazione è rimessa al Tribunale dei Minori, quale autorità competente per l'espletamento delle fasi successive alla dichiarazione di adottabilità finalizzate pagina 8 di 9 all'adozione definitiva. Peraltro, si osserva che già nella sentenza impugnata il T.M. ha esaustivamente motivato riguardo all'impossibilità di disporre un'adozione “mite”.
6.2 Il rigetto dell'appello assorbe l'appello incidentale proposto dal , che chiedeva di Per_1 essere reintegrato nella responsabilità genitoriale del minore (si osserva che, in ogni caso, il padre del minore non ha fornito alcun elemento che possa giustificare o ritenere necessaria tale reintegrazione, come sopra già evidenziato).
7. Si ravvisano ragioni di giustizia sostanziale, stante la natura della procedura, per compensare tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio;
trattandosi di procedura esente, non deve dichiararsi la debenza da parte dell'appellante del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso n. Parte_1
18/2025, pubblicata il 21/07/2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 20/11/25
Il Presidente dr. Maria Grazia d'Errico
Il Consigliere est. dr. Gianfranco Placentino
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