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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 413 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura notarile apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
Procuratore.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 21 marzo 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinte, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di Sassari, Dott.
ZI LD, nel giudizio recante R.G. n. 3759/2019, depositata in cancelleria in data 15.03.2022,
A) accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale: 1.
dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 07.02.2006 – 22.02.2014 e per l'effetto dichiararsi non dovuto l'importo di € 10.257,63 di cui alla fattura n. 201900168986; 2. dichiararsi in diritto dell'attore all'applicazione della tariffa “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti” in luogo di quella per “non residenti” applicata indebitamente dalla Società convenuta nella fattura numero
201900168986; 3. dichiararsi l'attore non tenuto - per le ragioni di cui all' espositiva e per effetto di cui ai punti 1) e 2) che precedono - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura al numero 201900168986, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 07.02.2006 -18.10.2015 ed al consumo di mc 3409 registrato dal contattore matricola 03016693, come da Tariffe Idriche “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti “ vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.135,76 o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa.
4. dichiararsi l'attore non tenuto – per le ragioni di cui all'espositiva e per l'effetto di cui al punto 2) che precede - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900168987, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 08.10.2015 - 14.11.2018 ed al consumo di mc
791 registrato dal contatore matricola 03016817, come da Tariffe Idriche “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti” vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.687,65 o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa.
5. Darsi atto dell'intervenuto pagamento di € 1.687,65 per la fattura n. 201900168987 e di € 1.135,76 per la n. 201900168986 e dichiararsi che nulla è più dovuto dall'attore ad per tali fatture oggetto di causa e per i periodi e i CP_1
consumi in esse indicati, nemmeno a titolo di interessi. In subordine ed ove ritenuta la sussistenza del
2 negato obbligo di pagamento dei consumi in eccedenza (relativi al master):
6. in ogni caso e comunque e per quanto necessario, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di lettura e fatturazione dei consumi e segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali.
7. per l'effetto e ritenuta la responsabilità della Società convenuta,
anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attore un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei
"consumi reali" ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
8. condannarsi CP_1
al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata.
9. dichiararsi la
[...]
compensazione - fino alla concorrente quantità - delle rispettive ragioni di debito credito. 10.
Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attore alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dalle utenze contraddistinte dal cod cliente n. 36626067 cod serv 578843 e cod. servizio n. 139962 allo stesso intestate ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio delle due utenze per cui è causa. 11. In tutti i casi dichiararsi tenuta la Società CP_1
alla emissione di nuova fattura con contabilizzazione dei corrispettivi ad essa dovuti e per il
[...]
periodo in essa indicato, in coerenza con le statuizioni che verranno rese in ordine a tutte le domande che precedono ed alle risultanze di prova circa la consistenza dei consumi, con condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emananda sentenza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
B) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre oneri accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese in atti e comunque con applicazione dei parametri ai medi di tariffa.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dal Sig. con l'atto di citazione notificato il 15.10.2022, poiché Parte_1
3 inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3.10.2019 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
la società ( esponendo che 1) era titolare di due rapporti di utenza per CP_1 CP_2
il servizio idrico e fognario a servizio di due distinte unità immobiliari site in Alghero alla via
Rockefeller n. 67, di cui una al terzo piano e l'altra al secondo piano dell'edificio condominiale,
destinate a sua residenza primaria;
2) segnatamente, era stato titolare dell'utenza contraddistinta dal codice cliente n. 36626067 – codice servizio 139962, cessata in data 8.10.2015 e posta a servizio dell'appartamento del terzo piano;
successivamente, in uno alla sua famiglia, aveva traslocato al secondo piano, disattivando tale utenza e contestualmente attivando quella n. 36626067 – codice servizio 578843; 3) la convenuta, in data 22 febbraio 2019, aveva emesso due fatture a saldo, la n.
201900168986 (dell'importo di € 13.192,66 e relativa al codice servizio 139962) relativa al periodo
07.02.2006-08.10.2015 e la n. 201900168987 (di € 4.485,94) relativa al periodo 08.10.2015-
14.11.2018 relativa all'utenza codice servizio 578843; 4) aveva omesso di rispettare “i tempi CP_1
di fatturazione e i tempi di rilevazione dei consumi” non solo per l'utenza divisionale ma anche per l'utenza master (condominiale) in relazione alla quale aveva provveduto ad addebitargli 2089 mc in più rispetto a quanto misurato dai contatori (divisionali) 03016693 e 03016817, mai consumati dall'esponente; 5) il gestore del SII, con riferimento alla prima fattura (nella quale aveva pure omesso di scomputare correttamente le somme già versate) aveva applicato un consumo medio pro die di 0.96 mc;
ella inoltre aveva indebitamente applicato la “tariffa uso domestico non residente” in luogo della
“tariffa uso domestico residenti” ovvero la “tariffa per famiglie numerose (no tax)” di cui egli aveva diritto, come pure riconosciuto da con nota in data 7.5.2009; 6) una volta ricevute le fatture, CP_1
aveva fatto verificare il proprio impianto al fine di escludere che vi fosse una perdita idrica e aveva altresì contattato l'amministratore del Condominio al fine di far effettuare le necessarie verifiche anche agli impianti condominiali: i controlli effettuati avevano accertato la assenza, a quella data, di perdite occulte;
7) con distinte note di reclamo aveva contestato l'abnormità dei consumi contabilizzati, non in linea con il reale consumo dell'utenza idrica, l'indebita richiesta dei corrispettivi relativi ai periodi colpiti dalla prescrizione e l'indebita richiesta del costo dei servizi;
4 8) non solo non aveva risposto ai reclami ma aveva preannunciato, in caso di omesso CP_1
pagamento delle fatture, la sospensione della erogazione del servizio idrico;
9) i calcoli effettuati dall'esponente inducevano a ritenere dovuta la somma di € 1135,76 in relazione alla prima fattura e la somma di € 1687,65 in relazione alla seconda fattura.
Lamentata l'esistenza di plurimi inadempimenti ad opera del gestore del SII, ha concluso come in epigrafe.
Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse della società convenuta, dichiarata contumace all'udienza 24.11.2020.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc, con la prima memoria parte attrice ha documentato di aver ricevuto, da parte dalla convenuta, una proposta conciliativa, alla quale però non era seguita alcuna ulteriore attività.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed escussione testi.
Con sentenza n. 293/2022 del 15.03.2022 il Tribunale adito ha 1) accertato e dichiarato la prescrizione di ogni credito di nei confronti dell'attore per il periodo afferente i consumi anteriori al CP_1
22.1.2014; 2) accertato e dichiarato che la fatturazione per il periodo successivo al 22.1.2014 e fino alla fattura del 22.1.2019 andava rapportato al consumo giornaliero di 0,96 m³, oltre oneri ed accessori di legge ed oltre agli interessi legali;
3) condannato alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attore.
Il Giudice di primo grado ha affermato che 1) doveva ritenersi acclarata l'eccepita prescrizione per
tutti i periodi di fornitura antecedenti al 22.2.2014; 2) doveva ritenersi dimostrata la sussistenza di perdite occulte condominiali, poi riparate nell'anno 2012; 3) per i consumi successivi all'intervenuta prescrizione l'entità dei consumi medi dell'utenza del equivaleva a 0,96 mc giornalieri;
4) Pt_1
sugli importi non pagati (e non prescritti) spettava il pagamento dei soli interessi legali non essendovi prova della spettanza di interessi ulteriori.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il con il quale ha lamentato: Pt_1
I) la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 113, 115 e 116 cpc per avere il giudicante erroneamente valutato il materiale probatorio in atti, derivante dall'omesso esame dei ricalcoli delle fatture effettuati dall'appellante e delle ricevute dei pagamenti effettuati a rate in corso di causa dell'importo complessivo di € 2.823,41 a saldo delle due fatture oggetto di giudizio relativamente al
5 consumo effettivo e non prescritto, nonché dei documenti comprovanti il diritto all'applicazione della tariffa residenti.
Ha dedotto l'appellante che alla data della decisione alcuna somma era tuttora dovuta ad CP_1
avendo egli già corrisposto tutto quanto consumato (e ciò in riferimento a un consumo medio di 0,96 mc al giorno per la fattura n…. 986 e di circa 0,63, 0,64, 0,83 e 0,72 mc al giorno per la fattura successiva n… 987”),
Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di statuire circa il diritto di esso utente all'applicazione della tariffa riservata ai residenti e alle famiglie numerose.
Inoltre, per errore materiale, il Giudice aveva indicato nel dispositivo, e segnatamente ai punti 1) e
2), il mese di gennaio 2014 in luogo del mese di febbraio 2014 (mese correttamente individuato nella parte motiva della sentenza e coincidente con la scadenza del quinquennio anteriore alla data di emissione delle fatture).
II) la omissione di pronuncia sulla domanda di merito con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in riferimento al punto 5) delle conclusioni formulate da esso appellante e ciò in riferimento all'avvenuto pagamento della somma di
€ 1687,65 per la fattura n. 201900168987 e di € 1135,76 per la fattura n. 201900168986 e alla conseguente non debenza di alcuna somma per le fatture oggetto di causa, neanche a titolo di interessi.
III) Violazione e/o falsa applicazione di legge e omessa pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese legali con applicazione della maggiorazione del 33% del compenso per manifesta fondatezza della domanda ex art. 4 comma 8° del DM 55/2014, come da nota spese allegata.
Ha concluso come in epigrafe.
La appellata ha concluso per il rigetto dell'appello opponendo 1) l'inammissibilità CP_1
del gravame ex art. 342 c.p.c.; 2) il corretto governo delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
6 Nel primo motivo di gravame il ha denunciato la sussistenza di un errore materiale contenuto Pt_1
nel dispositivo della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado indicato il momento finale della prescrizione alla data del "22 gennaio 2014", in luogo di quella corretta del "22 febbraio
2014".
La doglianza è fondata.
Il Tribunale di Sassari, nella parte motiva della sentenza, ha correttamente affermato che "tutti i
periodi di fornitura antecedenti al 22 febbraio 2014 (quinquennio anteriore al 22 febbraio 2019, data
di ricezione delle fatture de quibus) devono considerarsi coperti da prescrizione."
Risulta dunque evidente che l'indicazione nel dispositivo della data del "22 gennaio 2014" costituisce un mero errore materiale, che questa Corte deve emendare.
La pronuncia va, pertanto, riformata sul punto, disponendosi in conformità.
Nel medesimo primo motivo di appello, il ha altresì denunziato l'omessa pronuncia del Pt_1
Tribunale in relazione alla invocata pretesa volta a far accertare l'illegittima applicazione ad opera del
Gestore del SII (nella fattura n. 201900168986) della tariffa per "uso domestico non residenti" in luogo della tariffa per "utenza domestica residenti".
Anche tale motivo è fondato avendo il Giudice di primo grado omesso di pronunciarsi su tale specifica domanda, pur ritualmente introdotta dal Pt_1
Tale omissione impone a questa Corte di decidere la questione.
A tale proposito, risulta per tabulas che, a seguito di specifica istanza dell'appellante, con comunicazione 7.5.2009 ha reso noto che “con riferimento al reclamo n.2009/8033 CP_1
presentato il 7.10.2008, per l'utenza 23565 intestata a […] ha disposto Parte_1
l'accoglimento della richiesta del medesimo” provvedendo nel contempo a “registrare l'eventuale
variazione contrattuale segnalata" e impegnandosi a “rielaborare le fatture errate con la prossima fatturazione consumi o con separato documento contabile”.
Nulla di tutto ciò risulta comprovato in in causa (laddove il Gestore ha correttamente applicato la tariffa nelle fatturazioni successive).
Necessario corollario di quanto precede è il giudizio di erroneità della tariffa applicata da CP_1
nella fattura n.201900168986 del 22.2.2019 ed espressamente ivi individuata in quella “domestico non residente”.
7 È, poi, necessario rilevare la infondatezza degli assunti di parte appellata (“nella specie non sussiste
alcun difetto di motivazione della sentenza ex adverso impugnata, in quanto la contestazione de qua
è stata assorbita dal capo della pronuncia relativo alla prescrizione dei consumi”) essendo agevole replicare che la prescrizione si arresta alla data del 22 febbraio 2014 laddove la fattura in disamina richiede al il pagamento dei consumi fino alla data 8.10.2015. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della doglianza, deve dichiararsi il diritto del all'applicazione della Pt_1
tariffa per "uso domestico residenti" anche per la porzione non prescritta dei consumi addebitati con la fattura n. 201900168986.
Con gli ulteriori motivi di gravame, tra loro connessi, l'appellante ha lamentato che la sentenza ha individuato i consumi non coperti dalla prescrizione in misura fissa, pari a 0,96 m³ pro die, per l'intero periodo dal 22 febbraio 2014 al 14 novembre 2018, senza distinguere tra i diversi periodi di consumo e, soprattutto, senza tener conto dei pagamenti già effettuati in corso di causa a saldo di quanto effettivamente dovuto.
Le doglianze sono fondate.
Il Tribunale ha determinato il dovuto per il periodo successivo alla maturata prescrizione in modo impreciso (e pregiudizievole per l'appellante).
Dalla disamina del corredo probatorio in atti emerge che il consumo medio giornaliero di 0,96 m³ era relativo al periodo oggetto della prima fattura, mentre per il periodo successivo (oggetto della seconda fattura) il consumo medio giornaliero era inferiore e variabile.
La statuizione di un consumo medio unico per l'intero arco temporale non coperto dalla prescrizione
è pertanto errata e contrasta con le stesse risultanze documentali.
Quanto, poi, alle ulteriori censure dell'appellante merita rilevare quanto segue.
Unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha provveduto al deposito di Pt_1
n.2 documenti nei quali si è provveduto al ricalcolo di quanto dovuto in relazione alle due fatture oggetto di lite mediante espunzione delle somme ritenute non dovute: trattasi dei documenti n.19 e
20 nei quali la somma dovuta in riferimento alla fattura n.2019001168986 viene indicata in € 1135,76 laddove la somma dovuta in riferimento alla fattura n.2019001168987 è indicata in € 1687,65.
8 Ebbene la correttezza dei conteggi rappresentati in detti documenti – pari a complessivi € 2823,41 -
non risulta in alcun modo contestata (e, tanto meno, ex art.115 cpc) da che pure si è costituita CP_1
in giudizio nel presente grado di appello.
Fermo quanto precede, rileva questa Corte che il Giudice di primo grado ha omesso di dare espressamente atto dei pagamenti che l'appellante ha effettuato in corso di causa: il ha infatti Pt_1
documentato di aver corrisposto la somma complessiva di € 2.823,41.
Infondate devono ritenersi le lagnanze dell'appellata posto che la difesa del ha prodotto in Pt_1
causa n.20 bonifici – e non solo le richieste di bonifico - (n.10 per ogni fattura) contenenti le imputazioni dei pagamenti alle singole fatture, chiaramente individuate.
A seguito dell'avvenuto pagamento, deve, pertanto, apprezzarsi che, in riferimento alle due fatture per cui è causa, il alcuna ulteriore somma deve corrispondere ad , neppure a Pt_1 CP_1
titolo di interessi.
All'esito di tutto quanto precede, la sentenza del Tribunale di Sassari n.293/2022 deve, pertanto,
costituire oggetto di riforma essendo rimasto accertato 1) la prescrizione di ogni credito di CP_1
nei confronti di per il periodo afferente ai consumi anteriori al 22 febbraio 2014; 2) Parte_1
il diritto dell'appellante all'applicazione della tariffa “uso domestico residenti” in riferimento ai consumi oggetto della fattura n.201900168986; 3) l'avvenuto pagamento, ad opera del della Pt_1
somma di € 2823,41 a integrale estinzione dei consumi oggetto delle fatture oggetto di causa, cosicché per tali titoli nulla è ulteriormente dovuto dall'appellante.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto “il
giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite”
(v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato
9 la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente”
nella specie deve individuarsi nella società CP_1
Deve allora, qui statuirsi la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle stesse Parte_1
viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis per il giudizio di primo grado con riconoscimento, altresì, della maggiorazione ex art.4, comma 8, del D..M. 55/2014 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'allora attore;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
- accerta e dichiara, relativamente alle somme oggetto della fattura n.201900168986 del 22.2.2019,
la prescrizione di ogni ragione di credito di per il periodo afferente ai consumi anteriori CP_1
al 22 febbraio 2014;
- accerta e dichiara che ha diritto all'applicazione della tariffa “uso domestico Parte_1
residenti” in riferimento ai consumi oggetto della cit. fattura n.201900168986;
- dato atto dell'avvenuto pagamento, ad opera di , della somma di € 2823,41, accerta Parte_1
e dichiara che per i consumi oggetto delle fatture oggetto di lite nulla è ulteriormente dovuto dall'appellante in favore di , neppure a titolo di interessi;
CP_1
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del giudizio di primo grado che liquida in € 264,00,00 per spese e € 6430,55 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
10 lite del presente giudizio di appello che liquida in € 382,50 per spese e € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 26 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 413 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura notarile apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
Procuratore.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 21 marzo 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinte, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di Sassari, Dott.
ZI LD, nel giudizio recante R.G. n. 3759/2019, depositata in cancelleria in data 15.03.2022,
A) accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale: 1.
dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 07.02.2006 – 22.02.2014 e per l'effetto dichiararsi non dovuto l'importo di € 10.257,63 di cui alla fattura n. 201900168986; 2. dichiararsi in diritto dell'attore all'applicazione della tariffa “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti” in luogo di quella per “non residenti” applicata indebitamente dalla Società convenuta nella fattura numero
201900168986; 3. dichiararsi l'attore non tenuto - per le ragioni di cui all' espositiva e per effetto di cui ai punti 1) e 2) che precedono - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura al numero 201900168986, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 07.02.2006 -18.10.2015 ed al consumo di mc 3409 registrato dal contattore matricola 03016693, come da Tariffe Idriche “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti “ vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.135,76 o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa.
4. dichiararsi l'attore non tenuto – per le ragioni di cui all'espositiva e per l'effetto di cui al punto 2) che precede - al pagamento dei consumi relativi al periodo interessato dalla fattura n. 201900168987, nella misura in essa esposta e dichiararsi, altresì, il diritto dell'attore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto in rapporto a quanto effettivamente somministrato, in riferimento al periodo 08.10.2015 - 14.11.2018 ed al consumo di mc
791 registrato dal contatore matricola 03016817, come da Tariffe Idriche “uso domestico famiglie no tax” o “uso domestico residenti” vigenti in tali periodi, per l'importo di € 1.687,65 o in quello maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa.
5. Darsi atto dell'intervenuto pagamento di € 1.687,65 per la fattura n. 201900168987 e di € 1.135,76 per la n. 201900168986 e dichiararsi che nulla è più dovuto dall'attore ad per tali fatture oggetto di causa e per i periodi e i CP_1
consumi in esse indicati, nemmeno a titolo di interessi. In subordine ed ove ritenuta la sussistenza del
2 negato obbligo di pagamento dei consumi in eccedenza (relativi al master):
6. in ogni caso e comunque e per quanto necessario, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di lettura e fatturazione dei consumi e segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali.
7. per l'effetto e ritenuta la responsabilità della Società convenuta,
anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., dichiararsi che tale inadempimento ha determinato a carico dell'attore un danno pari all'ammontare di quanto dalla medesima convenuta preteso in eccedenza rispetto a quanto dovuto e determinato sulla scorta dei
"consumi reali" ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
8. condannarsi CP_1
al risarcimento di tale danno nella misura come sopra accertata.
9. dichiararsi la
[...]
compensazione - fino alla concorrente quantità - delle rispettive ragioni di debito credito. 10.
Dichiararsi ai sensi dell'art. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico, che nulla è dovuto dall'attore alla società convenuta per i canoni fognari e di depurazione relativamente ai mc non consumati dalle utenze contraddistinte dal cod cliente n. 36626067 cod serv 578843 e cod. servizio n. 139962 allo stesso intestate ed addebitati in eccedenza, in quanto gli stessi non sono confluiti nella rete fognaria a servizio delle due utenze per cui è causa. 11. In tutti i casi dichiararsi tenuta la Società CP_1
alla emissione di nuova fattura con contabilizzazione dei corrispettivi ad essa dovuti e per il
[...]
periodo in essa indicato, in coerenza con le statuizioni che verranno rese in ordine a tutte le domande che precedono ed alle risultanze di prova circa la consistenza dei consumi, con condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emananda sentenza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
B) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre oneri accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese in atti e comunque con applicazione dei parametri ai medi di tariffa.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dal Sig. con l'atto di citazione notificato il 15.10.2022, poiché Parte_1
3 inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3.10.2019 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
la società ( esponendo che 1) era titolare di due rapporti di utenza per CP_1 CP_2
il servizio idrico e fognario a servizio di due distinte unità immobiliari site in Alghero alla via
Rockefeller n. 67, di cui una al terzo piano e l'altra al secondo piano dell'edificio condominiale,
destinate a sua residenza primaria;
2) segnatamente, era stato titolare dell'utenza contraddistinta dal codice cliente n. 36626067 – codice servizio 139962, cessata in data 8.10.2015 e posta a servizio dell'appartamento del terzo piano;
successivamente, in uno alla sua famiglia, aveva traslocato al secondo piano, disattivando tale utenza e contestualmente attivando quella n. 36626067 – codice servizio 578843; 3) la convenuta, in data 22 febbraio 2019, aveva emesso due fatture a saldo, la n.
201900168986 (dell'importo di € 13.192,66 e relativa al codice servizio 139962) relativa al periodo
07.02.2006-08.10.2015 e la n. 201900168987 (di € 4.485,94) relativa al periodo 08.10.2015-
14.11.2018 relativa all'utenza codice servizio 578843; 4) aveva omesso di rispettare “i tempi CP_1
di fatturazione e i tempi di rilevazione dei consumi” non solo per l'utenza divisionale ma anche per l'utenza master (condominiale) in relazione alla quale aveva provveduto ad addebitargli 2089 mc in più rispetto a quanto misurato dai contatori (divisionali) 03016693 e 03016817, mai consumati dall'esponente; 5) il gestore del SII, con riferimento alla prima fattura (nella quale aveva pure omesso di scomputare correttamente le somme già versate) aveva applicato un consumo medio pro die di 0.96 mc;
ella inoltre aveva indebitamente applicato la “tariffa uso domestico non residente” in luogo della
“tariffa uso domestico residenti” ovvero la “tariffa per famiglie numerose (no tax)” di cui egli aveva diritto, come pure riconosciuto da con nota in data 7.5.2009; 6) una volta ricevute le fatture, CP_1
aveva fatto verificare il proprio impianto al fine di escludere che vi fosse una perdita idrica e aveva altresì contattato l'amministratore del Condominio al fine di far effettuare le necessarie verifiche anche agli impianti condominiali: i controlli effettuati avevano accertato la assenza, a quella data, di perdite occulte;
7) con distinte note di reclamo aveva contestato l'abnormità dei consumi contabilizzati, non in linea con il reale consumo dell'utenza idrica, l'indebita richiesta dei corrispettivi relativi ai periodi colpiti dalla prescrizione e l'indebita richiesta del costo dei servizi;
4 8) non solo non aveva risposto ai reclami ma aveva preannunciato, in caso di omesso CP_1
pagamento delle fatture, la sospensione della erogazione del servizio idrico;
9) i calcoli effettuati dall'esponente inducevano a ritenere dovuta la somma di € 1135,76 in relazione alla prima fattura e la somma di € 1687,65 in relazione alla seconda fattura.
Lamentata l'esistenza di plurimi inadempimenti ad opera del gestore del SII, ha concluso come in epigrafe.
Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse della società convenuta, dichiarata contumace all'udienza 24.11.2020.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc, con la prima memoria parte attrice ha documentato di aver ricevuto, da parte dalla convenuta, una proposta conciliativa, alla quale però non era seguita alcuna ulteriore attività.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed escussione testi.
Con sentenza n. 293/2022 del 15.03.2022 il Tribunale adito ha 1) accertato e dichiarato la prescrizione di ogni credito di nei confronti dell'attore per il periodo afferente i consumi anteriori al CP_1
22.1.2014; 2) accertato e dichiarato che la fatturazione per il periodo successivo al 22.1.2014 e fino alla fattura del 22.1.2019 andava rapportato al consumo giornaliero di 0,96 m³, oltre oneri ed accessori di legge ed oltre agli interessi legali;
3) condannato alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attore.
Il Giudice di primo grado ha affermato che 1) doveva ritenersi acclarata l'eccepita prescrizione per
tutti i periodi di fornitura antecedenti al 22.2.2014; 2) doveva ritenersi dimostrata la sussistenza di perdite occulte condominiali, poi riparate nell'anno 2012; 3) per i consumi successivi all'intervenuta prescrizione l'entità dei consumi medi dell'utenza del equivaleva a 0,96 mc giornalieri;
4) Pt_1
sugli importi non pagati (e non prescritti) spettava il pagamento dei soli interessi legali non essendovi prova della spettanza di interessi ulteriori.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il con il quale ha lamentato: Pt_1
I) la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 113, 115 e 116 cpc per avere il giudicante erroneamente valutato il materiale probatorio in atti, derivante dall'omesso esame dei ricalcoli delle fatture effettuati dall'appellante e delle ricevute dei pagamenti effettuati a rate in corso di causa dell'importo complessivo di € 2.823,41 a saldo delle due fatture oggetto di giudizio relativamente al
5 consumo effettivo e non prescritto, nonché dei documenti comprovanti il diritto all'applicazione della tariffa residenti.
Ha dedotto l'appellante che alla data della decisione alcuna somma era tuttora dovuta ad CP_1
avendo egli già corrisposto tutto quanto consumato (e ciò in riferimento a un consumo medio di 0,96 mc al giorno per la fattura n…. 986 e di circa 0,63, 0,64, 0,83 e 0,72 mc al giorno per la fattura successiva n… 987”),
Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di statuire circa il diritto di esso utente all'applicazione della tariffa riservata ai residenti e alle famiglie numerose.
Inoltre, per errore materiale, il Giudice aveva indicato nel dispositivo, e segnatamente ai punti 1) e
2), il mese di gennaio 2014 in luogo del mese di febbraio 2014 (mese correttamente individuato nella parte motiva della sentenza e coincidente con la scadenza del quinquennio anteriore alla data di emissione delle fatture).
II) la omissione di pronuncia sulla domanda di merito con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in riferimento al punto 5) delle conclusioni formulate da esso appellante e ciò in riferimento all'avvenuto pagamento della somma di
€ 1687,65 per la fattura n. 201900168987 e di € 1135,76 per la fattura n. 201900168986 e alla conseguente non debenza di alcuna somma per le fatture oggetto di causa, neanche a titolo di interessi.
III) Violazione e/o falsa applicazione di legge e omessa pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese legali con applicazione della maggiorazione del 33% del compenso per manifesta fondatezza della domanda ex art. 4 comma 8° del DM 55/2014, come da nota spese allegata.
Ha concluso come in epigrafe.
La appellata ha concluso per il rigetto dell'appello opponendo 1) l'inammissibilità CP_1
del gravame ex art. 342 c.p.c.; 2) il corretto governo delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
6 Nel primo motivo di gravame il ha denunciato la sussistenza di un errore materiale contenuto Pt_1
nel dispositivo della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado indicato il momento finale della prescrizione alla data del "22 gennaio 2014", in luogo di quella corretta del "22 febbraio
2014".
La doglianza è fondata.
Il Tribunale di Sassari, nella parte motiva della sentenza, ha correttamente affermato che "tutti i
periodi di fornitura antecedenti al 22 febbraio 2014 (quinquennio anteriore al 22 febbraio 2019, data
di ricezione delle fatture de quibus) devono considerarsi coperti da prescrizione."
Risulta dunque evidente che l'indicazione nel dispositivo della data del "22 gennaio 2014" costituisce un mero errore materiale, che questa Corte deve emendare.
La pronuncia va, pertanto, riformata sul punto, disponendosi in conformità.
Nel medesimo primo motivo di appello, il ha altresì denunziato l'omessa pronuncia del Pt_1
Tribunale in relazione alla invocata pretesa volta a far accertare l'illegittima applicazione ad opera del
Gestore del SII (nella fattura n. 201900168986) della tariffa per "uso domestico non residenti" in luogo della tariffa per "utenza domestica residenti".
Anche tale motivo è fondato avendo il Giudice di primo grado omesso di pronunciarsi su tale specifica domanda, pur ritualmente introdotta dal Pt_1
Tale omissione impone a questa Corte di decidere la questione.
A tale proposito, risulta per tabulas che, a seguito di specifica istanza dell'appellante, con comunicazione 7.5.2009 ha reso noto che “con riferimento al reclamo n.2009/8033 CP_1
presentato il 7.10.2008, per l'utenza 23565 intestata a […] ha disposto Parte_1
l'accoglimento della richiesta del medesimo” provvedendo nel contempo a “registrare l'eventuale
variazione contrattuale segnalata" e impegnandosi a “rielaborare le fatture errate con la prossima fatturazione consumi o con separato documento contabile”.
Nulla di tutto ciò risulta comprovato in in causa (laddove il Gestore ha correttamente applicato la tariffa nelle fatturazioni successive).
Necessario corollario di quanto precede è il giudizio di erroneità della tariffa applicata da CP_1
nella fattura n.201900168986 del 22.2.2019 ed espressamente ivi individuata in quella “domestico non residente”.
7 È, poi, necessario rilevare la infondatezza degli assunti di parte appellata (“nella specie non sussiste
alcun difetto di motivazione della sentenza ex adverso impugnata, in quanto la contestazione de qua
è stata assorbita dal capo della pronuncia relativo alla prescrizione dei consumi”) essendo agevole replicare che la prescrizione si arresta alla data del 22 febbraio 2014 laddove la fattura in disamina richiede al il pagamento dei consumi fino alla data 8.10.2015. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della doglianza, deve dichiararsi il diritto del all'applicazione della Pt_1
tariffa per "uso domestico residenti" anche per la porzione non prescritta dei consumi addebitati con la fattura n. 201900168986.
Con gli ulteriori motivi di gravame, tra loro connessi, l'appellante ha lamentato che la sentenza ha individuato i consumi non coperti dalla prescrizione in misura fissa, pari a 0,96 m³ pro die, per l'intero periodo dal 22 febbraio 2014 al 14 novembre 2018, senza distinguere tra i diversi periodi di consumo e, soprattutto, senza tener conto dei pagamenti già effettuati in corso di causa a saldo di quanto effettivamente dovuto.
Le doglianze sono fondate.
Il Tribunale ha determinato il dovuto per il periodo successivo alla maturata prescrizione in modo impreciso (e pregiudizievole per l'appellante).
Dalla disamina del corredo probatorio in atti emerge che il consumo medio giornaliero di 0,96 m³ era relativo al periodo oggetto della prima fattura, mentre per il periodo successivo (oggetto della seconda fattura) il consumo medio giornaliero era inferiore e variabile.
La statuizione di un consumo medio unico per l'intero arco temporale non coperto dalla prescrizione
è pertanto errata e contrasta con le stesse risultanze documentali.
Quanto, poi, alle ulteriori censure dell'appellante merita rilevare quanto segue.
Unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha provveduto al deposito di Pt_1
n.2 documenti nei quali si è provveduto al ricalcolo di quanto dovuto in relazione alle due fatture oggetto di lite mediante espunzione delle somme ritenute non dovute: trattasi dei documenti n.19 e
20 nei quali la somma dovuta in riferimento alla fattura n.2019001168986 viene indicata in € 1135,76 laddove la somma dovuta in riferimento alla fattura n.2019001168987 è indicata in € 1687,65.
8 Ebbene la correttezza dei conteggi rappresentati in detti documenti – pari a complessivi € 2823,41 -
non risulta in alcun modo contestata (e, tanto meno, ex art.115 cpc) da che pure si è costituita CP_1
in giudizio nel presente grado di appello.
Fermo quanto precede, rileva questa Corte che il Giudice di primo grado ha omesso di dare espressamente atto dei pagamenti che l'appellante ha effettuato in corso di causa: il ha infatti Pt_1
documentato di aver corrisposto la somma complessiva di € 2.823,41.
Infondate devono ritenersi le lagnanze dell'appellata posto che la difesa del ha prodotto in Pt_1
causa n.20 bonifici – e non solo le richieste di bonifico - (n.10 per ogni fattura) contenenti le imputazioni dei pagamenti alle singole fatture, chiaramente individuate.
A seguito dell'avvenuto pagamento, deve, pertanto, apprezzarsi che, in riferimento alle due fatture per cui è causa, il alcuna ulteriore somma deve corrispondere ad , neppure a Pt_1 CP_1
titolo di interessi.
All'esito di tutto quanto precede, la sentenza del Tribunale di Sassari n.293/2022 deve, pertanto,
costituire oggetto di riforma essendo rimasto accertato 1) la prescrizione di ogni credito di CP_1
nei confronti di per il periodo afferente ai consumi anteriori al 22 febbraio 2014; 2) Parte_1
il diritto dell'appellante all'applicazione della tariffa “uso domestico residenti” in riferimento ai consumi oggetto della fattura n.201900168986; 3) l'avvenuto pagamento, ad opera del della Pt_1
somma di € 2823,41 a integrale estinzione dei consumi oggetto delle fatture oggetto di causa, cosicché per tali titoli nulla è ulteriormente dovuto dall'appellante.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto “il
giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite”
(v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato
9 la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente”
nella specie deve individuarsi nella società CP_1
Deve allora, qui statuirsi la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle stesse Parte_1
viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis per il giudizio di primo grado con riconoscimento, altresì, della maggiorazione ex art.4, comma 8, del D..M. 55/2014 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'allora attore;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
- accerta e dichiara, relativamente alle somme oggetto della fattura n.201900168986 del 22.2.2019,
la prescrizione di ogni ragione di credito di per il periodo afferente ai consumi anteriori CP_1
al 22 febbraio 2014;
- accerta e dichiara che ha diritto all'applicazione della tariffa “uso domestico Parte_1
residenti” in riferimento ai consumi oggetto della cit. fattura n.201900168986;
- dato atto dell'avvenuto pagamento, ad opera di , della somma di € 2823,41, accerta Parte_1
e dichiara che per i consumi oggetto delle fatture oggetto di lite nulla è ulteriormente dovuto dall'appellante in favore di , neppure a titolo di interessi;
CP_1
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del giudizio di primo grado che liquida in € 264,00,00 per spese e € 6430,55 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
10 lite del presente giudizio di appello che liquida in € 382,50 per spese e € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 26 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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