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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1533/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Difensore_2-
Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,
14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
07176202400002231000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
07176202400002231000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato dei 9 aprile 2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, fascicolo n.
2024/39027, notificata in data 6.03.2024, “limitatamente” alle seguenti cartelle di pagamento:
1--07120130136282511000, presuntivamente notificata il
22.01.2014 e relativa alla tarsu degli anni 2009 e 2010;
2--07120150028501840000, presuntivamente notificata il
14.04.2015 e relativa all'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi dell'anno 2011;
3--07120170037819287000, presuntivamente notificata l'8.05.2017 e relativa all'iva dell'anno 2013;
4--07120170109802709000, presuntivamente notificata il
10.05.2018 e relativa all'iva dell'anno 2014;
5--07120190009774400000, presuntivamente notificata il
22.06.2019 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2015;
6--07120200013749321000, presuntivamente notificata il
28.02.2020 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2016;
7--07120200077644967000, presuntivamente notificata il
20.01.2022 e relativa alla tarsu dell'anno 2012;
8--07120210019917224000, presuntivamente notificata il
17.03.2022 e relativa alla tari dell'anno 2014;
9—07120210025482260000 presuntivamente notificata il
17.03.2022 e relativa all'imposta sostitutiva dell'anno 2017;
10—07120210071668888000 presuntivamente notificata il
21.06.2022 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2017; 11--07120210103233189000, presuntivamente notificata il
22.06.2022 e relativa alla tares dell'anno 2013;
12--07120220032829445000, presuntivamente notificata il
7.07.2022 e relativa alla tari degli anni 2015, 2016 e 2017;
13--07120220118224873000, presuntivamente notificata il
24.10.2022 e relativa alla tari dell'anno 2018;
Lamentava:
1) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Deduceva, tra l'altro, che:
--nell'atto impugnato non erano indicati i beni da sottoporre a garanzia;
--tale omissione aveva comportato la compromissione del diritto di difesa del contribuente.
2)Violazione dell'art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973.
Deduceva, tra l'altro, che:
--l'avviso di cui alla citata norma era necessario e prodromico a tutte le ipotesi di espropriazione;
--non aveva ricevuto alcun atto presupposto;
--essendo trascorso oltre un anno dalla notifica degli atti sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, l'atto impugnato non era stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 citato, con conseguente nullità dello stesso.
3) Omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato – Violazione della sequenza procedimentale – Violazione dell'art. 2676 c.c. – Violazione della l. n. 296/2006 e del d.p.r. 602/73.
Deduceva, tra l'altro, che:
--non aveva mai ricevuto la notifica degli atti sottesi;
--ciò aveva comportato la nullità di natura procedimentale dell'atto impugnato nonché la carenza di motivazione dello stesso.
4) Omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Deduceva, tra l'altro, che:
--la prova della regolarità della notifica derivava esclusivamente dall'avviso di ricevimento dei plichi.
5) Prescrizione e/o decadenza del credito vantato.
Deduceva, tra l'altro, che:
--dall'omessa notifica degli atti prodromici era derivato il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6) Prescrizione di interessi e sanzioni.
Deduceva, tra l'altro, che:
--le sanzioni si prescrivevano in 5 anni, ex art. 20 d. lgs.
472/1997, anche nella ipotesi in cui il tributo si fosse prescritto in 10 anni;
--gli interessi si prescrivevano in 5 anni, ex art. 2948, n. 4,
c.c.
7) Mancata indicazione del ruolo nell'atto impugnato –
Violazione di legge.
Deduceva, tra l'altro, che:
--la S.C. aveva statuito circa l'obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario all'interno della cartella, pena l'illegittimità dell'atto;
--in mancanza, il contribuente era impossibilitato a verificare l'esattezza del calcolo degli interessi.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli con la sentenza n. 18144 dell'11 dicembre 2024 accoglieva per quanto di ragione il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e conseguentemente annullava il suddetto atto limitatamente e unitamente alla sottostante cartella n.07120130136282511000; dichiarava compensate le spese del giudizio nella misura del 10% e di conseguenza condannava la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente ADER del rimanente 90% delle spese stesse che si liquidavano in tale percentuale in
€.1.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali come per legge se dovuti.
La sentenza appellata, quanto alla eccepita nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene da sottoporre a garanzia, ribadiva che la S.C. ha evidenziato che:
-- dalla cornice normativa (dpr n. 602/73, artt. 76 e 77) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'AdeR che, attraverso il suddetto preavviso, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro 30 gg., di procederà ad iscrizione di ipoteca su immobile;
-- per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede;
--l'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione;
-- del resto, il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. comporta che il creditore può scegliere quali beni sottoporre a esecuzione forzata (Cass.
7233/2021).
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973, la sentenza osservava che l'iscrizione ipotecaria, al pari della comunicazione preventiva, prevista dall'art. 77 del dpr n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, ne consegue che può essere effettuata senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del dpr 602/73 (cfr. Cass. 26999/2023).
In merito alla nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del ruolo nello stesso, si ricordava che l'art. 25, comma 2-bis, del dpr 602/73 prevede che la cartella contenga anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo ma tale obbligo riguarda la cartella, non anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In ordine all'impugnabilità di un atto pregresso non notificato, ricordava che ai sensi dell'art. 19, terzo comma, seconda alinea, d. lgs. 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
L'art. 19 citato, comma terzo, terza alinea prevede, però, che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Ne derivava che:
-- la Commissione tributaria deve verificare se la pretesa fiscale, fatta valere con l'atto, debba o meno essere confermata in base alle ragioni indicate nell'atto e nei limiti in cui le stesse sono contestate dal contribuente;
-- non sono validi motivi di ricorso gli eventuali profili di illegittimità propri di un atto impugnabile precedente, escludendosi in tal modo la possibilità di aggirare il termine di decadenza entro cui ricorrere contro l'atto impugnabile precedente, decorso il quale tale atto, autonomamente impugnabile ma non tempestivamente impugnato, diviene definitivo, con conseguente consolidarsi dei rispettivi effetti;
-- il contribuente può impugnare, unitamente all'atto impugnato, altri atti impugnabili adottati in precedenza quando questi non sono stati notificati o la notifica è nulla, ciò in quanto il termine di decadenza entro cui ricorrere non può iniziare a decorrere se l'atto non è stato validamente notificato all'interessato.
Ne derivava, a contrario, che se l'Ente Impositore o della
Riscossione dimostri l'avvenuta regolare notifica del pregresso avviso di accertamento o della pregressa cartella, avverso il quale non sia stato proposto nei termini impugnativa, ogni censura avverso la successiva ingiunzione di pagamento, che riguardi il merito della pretesa e/o la legittimità della stessa, anche in termini di tempestività e di intervenuta prescrizione, dovrà considerarsi inammissibile.
La parte resistente aveva prodotto, tra l'altro: -- estratti di ruolo relativi alle 13 cartelle oggetto di impugnazione unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
-- relata di notifica della cartella indicata con il n. 1 nell'elenco di cui in premessa dalla quale si desume che la stessa è stata consegnata a mani proprie del destinatario in data 22.01.2014;
-- intimazione di pagamento n. 07120249003762352000, contenente come atto presupposto la cartella indicata con il n. 13 nell'elenco di cui in premessa;
-- la relata di notifica di quest'ultima intimazione avvenuta a mezzo pec in data 23.01.2024;
-- intimazione di pagamento n. 07120209021359038000, contenente tra gli atti presupposti la cartella indicata con il n. 2 nell'elenco di cui in premessa;
-- la relata di notifica di quest'ultima intimazione avvenuta a mezzo pec in data 18.02.2020.
Ne risultava l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle due cartelle, indicate con i nn. 2 e 13 nell'elenco di cui in premessa.
Stante la regolarità della notifica a mezzo pec delle intimazioni di pagamento nn. 07120249003762352000, contenente come atto presupposto la cartella n. 13 dell'elenco di cui in premessa, e 07120209021359038000, contenente tra gli atti presupposti la cartella n. 2 dell'elenco di cui in premessa e tenuto conto che non vi era prova che il ricorrente avesse proposto ricorso avverso le suddette intimazioni, ne conseguiva che ogni motivo di impugnativa, sia relativo a dette intimazioni sia alle cartelle di pagamento ed ai ruoli in esse indicati e costituenti i nn. 2 e 13 dell'elenco di cui in premessa, era da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92.
In ogni caso, anche se le suddette intimazioni e le due cartelle ad esse sottese fossero state in precedenza impugnate, non erano nuovamente impugnabili in questa sede per il divieto di duplicazione delle impugnazioni avverso le medesime cartelle.
L'intimazione n. 07120239030118771000 era stata oggetto di ricorso da parte dell'attuale ricorrente unitamente alle dieci sottostanti cartelle costituenti i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 dell'elenco di cui in premessa.
Il relativo procedimento n. 13595/2023 era stato assegnato alla sezione 15 della Corte di primo grado la quale, con sentenza n. 15538/2024, depositata l'8.11.2024, ha definito il procedimento.
Essendo state le 10 cartelle citate in precedenza impugnate, unitamente all'intimazione che le conteneva, non erano nuovamente impugnabili in questa sede per il divieto di duplicazione delle impugnazioni avverso le medesime cartelle e per la carenza conseguente dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Quanto al decorso del termine di prescrizione relativo alle cartelle contenute nell'atto impugnato nn. 2 e 13 dell'elenco di cui in premessa, la sentenza osservava che:
-- la notifica dell'intimazione n. 07120209021359038000, contenente la cartella n. 2, si era perfezionata in data 18 febbraio 2020; -- la notifica dell'intimazione n. 07120249003762352000, contenente la cartella n. 13, si è perfezionata in data 23 gennaio 2024;
-- la notifica della comunicazione impugnata era del 6 marzo
2024; e pertanto non era decorso né il termine quinquennale né quello decennale.
Quanto alla cartella n. 07120130136282511000, emergeva che la stessa non era presupposta in nessuno degli atti che hanno preceduto la comunicazione oggetto del ricorso.
Premesso che:
-- la notifica della stessa si è perfezionata in data
22.01.2014;
-- la notifica dell'atto impugnato è del 6 marzo 2024;
-- la tarsu si prescrive in 5 anni, come i relativi interessi e sanzioni;
tra le due suddette date era decorso il quinquennio, con la conseguenza che la pretesa tributaria era prescritta.
Per l'effetto il ricorso andava accolto per quanto di ragione e conseguentemente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000 andava annullata
“limitatamente” alla sottesa cartella n.
07120130136282511000, che viene anch'essa annullata per prescrizione del tributo.
Quanto alle spese di lite, atteso l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente ad una cartella su 13 sottese all'atto impugnato, riteneva che ricorressero i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese del presente giudizio nella misura del 10% e, di conseguenza, le stesse seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della resistente AdeR per il rimanente 90%, spese che si liquidano in tale proporzione come da dispositivo
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente che ha anche depositato memorie.
Con l'unico motivo di appello, il contribuente lamenta l'illegittimità della sentenza quanto alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 0712015002850184000,
07120220118224873000 e delle intimazioni di pagamento nn. 07120249003762352000, 07120209021359038000.
In particolare, deduce che il punto 6 della motivazione della sentenza impugnata, specificamente riferito alle cartelle nn.
2 e 13 dell'elenco sopra riportato, ha escluso la fondatezza delle doglianza del contribuente, facendo richiamo al fatto che le successive intimazioni sarebbero state correttamente notificate a mezzo pec, così che, essendo rimaste prive di impugnativa, avrebbero precluso ogni possibilità di contestare in seguito l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e la prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica del preavviso qui impugnato.
Il motivo è fondato quanto alla deduzione della nullità delle notificazioni delle dette intimazioni a mezzo pec. Infatti, le stesse risultano inoltrate all'
Email_4 Tuttavia, l'appellante ha documentato, mediante la stampa della visura presso la
Camera di Commercio della ditta individuale da lui esercitata, che l'indirizzo pec associato al suo nominativo è invece Email_3.
In assenza di dimostrazione da parte dell'ufficio che l'indirizzo pec al quale è avvenuta la notificazione delle intimazioni di pagamento alle quali sono sottese le cartelle nn. 2 e 13 del citato elenco è comunque riferibile all'appellante, Nominativo_1 presenza di elementi che invece attestano la titolarità in capo al Ricorrente_1 di un diverso indirizzo pec, del quale deve presumersi l'estrazione da elenchi pubblici, atteso il fatto che risulta riportato anche nella scheda anagrafica della Camera di Commercio, deve perciò reputarsi che la notifica delle due intimazioni sia affetta da giuridica inesistenza o quanto meno da nullità, il che impedisce di annettere alle stesse l'efficacia preclusiva che le ha invece assegnato la sentenza impugnata.
Occorre, pertanto, verificare, una volta esclusa anche l'idoneità di tali notifiche a fungere da atti interruttivi della prescrizione, se le cartelle sottostanti risultino regolarmente notificate e se, in ogni caso, non risulti nelle more, ed alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato, maturata la prescrizione.
Quanto alla cartella 13 n. 07120220118224873000, la stessa risulta notificata a mezzo pec al medesimo erroneo indirizzo, il che determina l'inesistenza della notifica e la sua inidoneità a determinare l'interruzione della prescrizione, così che trattandosi di cartella relativa al pagamento della Tari per l'anno 2018, ed essendo al tributo applicabile la prescrizione quinquennale, alla data della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202400002231000, avvenuta il 6.03.2024, la prescrizione risultava maturata.
Quanto invece alla cartella 2, n. 07120150028501840000, relativa all'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi dell'anno 2011, la stessa risulta notificata il 14.04.2015 a mezzo messo notificatore a mani del figlio del ricorrente.
Assume l'appellante che la notifica sarebbe affetta da nullità in quanto, sebbene notificata a persona diversa dal destinatario, non reca tuttavia l'indispensabile numero di
CAN, e cioè della comunicazione all'assente di avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario (la stessa CAN non sarebbe in alcun modo stata versata in atti dalla resistente).
Tale ultima deduzione è però priva di fondamento.
Il giudice di legittimità ha anche di recente chiarito che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.
Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821), ma senza che rilevi però anche l'effettiva produzione della cartolina, trattandosi di raccomandata informativa ordinaria.
Nella specie si rinviene sulla relata della notifica della cartella, consegnata, come detto, al figlio del ricorrente, un numero di raccomandata che trova corrispondenza con quello rinvenibile nell'elenco delle raccomandate fatte spedire da Equitalia in data 27 aprile 2015 in corrispondenza con il nominativo del Ricorrente_1.
Tuttavia, poiché si tratta di tributo erariale, avuto riguardo alla data della notifica della cartella, alla data della notifica del preavviso di iscrizione non risultava prescritto il diritto relativo al tributo principale, ma era invece maturata la prescrizione (quinquennale), per quanto concerne il credito relativo alle sanzioni ed agli interessi, e per questi ultimi, per quelli maturati oltre il quinquennio prima della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve annullarsi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, oltre che per la cartella n. 07120130136282511000 (come già disposto in primo grado), anche per la cartella n.
07120220118224873000, e, relativamente alla cartella n.
07120150028501840000, per l'importo dovuto a titolo di sanzioni e per quello relativo agli interessi maturati fino a cinque anni prima della notifica dell'atto in questa sede impugnato.
La parziale riforma della sentenza appellata impone poi anche una novella regolamentazione delle spese del doppio grado, così che, avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle richieste del contribuente, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare per la metà le spese del primo grado, ponendo la residua parte a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, dichiarando non ripetibili quelle del giudizio di appello, attesa la contumacia nel grado dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: a) Accoglie in parte l'appello Nominativo_1 parziale riforma della sentenza appellata, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, oltre che per la cartella n. 07120130136282511000 (come già disposto in primo grado), anche per la cartella n.
07120220118224873000, e relativamente alla cartella n.
07120150028501840000 per l'importo dovuto a titolo di sanzioni e per quello relativo agli interessi maturati fino a cinque anni prima della notifica dell'atto in questa sede impugnata;
b) Compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata della residua parte che in tale ridotta misura liquida in complessivi € 550,00;
c) Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1533/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Difensore_2-
Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,
14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
07176202400002231000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
07176202400002231000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato dei 9 aprile 2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, fascicolo n.
2024/39027, notificata in data 6.03.2024, “limitatamente” alle seguenti cartelle di pagamento:
1--07120130136282511000, presuntivamente notificata il
22.01.2014 e relativa alla tarsu degli anni 2009 e 2010;
2--07120150028501840000, presuntivamente notificata il
14.04.2015 e relativa all'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi dell'anno 2011;
3--07120170037819287000, presuntivamente notificata l'8.05.2017 e relativa all'iva dell'anno 2013;
4--07120170109802709000, presuntivamente notificata il
10.05.2018 e relativa all'iva dell'anno 2014;
5--07120190009774400000, presuntivamente notificata il
22.06.2019 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2015;
6--07120200013749321000, presuntivamente notificata il
28.02.2020 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2016;
7--07120200077644967000, presuntivamente notificata il
20.01.2022 e relativa alla tarsu dell'anno 2012;
8--07120210019917224000, presuntivamente notificata il
17.03.2022 e relativa alla tari dell'anno 2014;
9—07120210025482260000 presuntivamente notificata il
17.03.2022 e relativa all'imposta sostitutiva dell'anno 2017;
10—07120210071668888000 presuntivamente notificata il
21.06.2022 e relativa al diritto annuale della camera di commercio dell'anno 2017; 11--07120210103233189000, presuntivamente notificata il
22.06.2022 e relativa alla tares dell'anno 2013;
12--07120220032829445000, presuntivamente notificata il
7.07.2022 e relativa alla tari degli anni 2015, 2016 e 2017;
13--07120220118224873000, presuntivamente notificata il
24.10.2022 e relativa alla tari dell'anno 2018;
Lamentava:
1) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Deduceva, tra l'altro, che:
--nell'atto impugnato non erano indicati i beni da sottoporre a garanzia;
--tale omissione aveva comportato la compromissione del diritto di difesa del contribuente.
2)Violazione dell'art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973.
Deduceva, tra l'altro, che:
--l'avviso di cui alla citata norma era necessario e prodromico a tutte le ipotesi di espropriazione;
--non aveva ricevuto alcun atto presupposto;
--essendo trascorso oltre un anno dalla notifica degli atti sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria, l'atto impugnato non era stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 citato, con conseguente nullità dello stesso.
3) Omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato – Violazione della sequenza procedimentale – Violazione dell'art. 2676 c.c. – Violazione della l. n. 296/2006 e del d.p.r. 602/73.
Deduceva, tra l'altro, che:
--non aveva mai ricevuto la notifica degli atti sottesi;
--ciò aveva comportato la nullità di natura procedimentale dell'atto impugnato nonché la carenza di motivazione dello stesso.
4) Omessa e/o irrituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Deduceva, tra l'altro, che:
--la prova della regolarità della notifica derivava esclusivamente dall'avviso di ricevimento dei plichi.
5) Prescrizione e/o decadenza del credito vantato.
Deduceva, tra l'altro, che:
--dall'omessa notifica degli atti prodromici era derivato il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6) Prescrizione di interessi e sanzioni.
Deduceva, tra l'altro, che:
--le sanzioni si prescrivevano in 5 anni, ex art. 20 d. lgs.
472/1997, anche nella ipotesi in cui il tributo si fosse prescritto in 10 anni;
--gli interessi si prescrivevano in 5 anni, ex art. 2948, n. 4,
c.c.
7) Mancata indicazione del ruolo nell'atto impugnato –
Violazione di legge.
Deduceva, tra l'altro, che:
--la S.C. aveva statuito circa l'obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario all'interno della cartella, pena l'illegittimità dell'atto;
--in mancanza, il contribuente era impossibilitato a verificare l'esattezza del calcolo degli interessi.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli con la sentenza n. 18144 dell'11 dicembre 2024 accoglieva per quanto di ragione il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e conseguentemente annullava il suddetto atto limitatamente e unitamente alla sottostante cartella n.07120130136282511000; dichiarava compensate le spese del giudizio nella misura del 10% e di conseguenza condannava la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente ADER del rimanente 90% delle spese stesse che si liquidavano in tale percentuale in
€.1.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali come per legge se dovuti.
La sentenza appellata, quanto alla eccepita nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene da sottoporre a garanzia, ribadiva che la S.C. ha evidenziato che:
-- dalla cornice normativa (dpr n. 602/73, artt. 76 e 77) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'AdeR che, attraverso il suddetto preavviso, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro 30 gg., di procederà ad iscrizione di ipoteca su immobile;
-- per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede;
--l'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione;
-- del resto, il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. comporta che il creditore può scegliere quali beni sottoporre a esecuzione forzata (Cass.
7233/2021).
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973, la sentenza osservava che l'iscrizione ipotecaria, al pari della comunicazione preventiva, prevista dall'art. 77 del dpr n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, ne consegue che può essere effettuata senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del dpr 602/73 (cfr. Cass. 26999/2023).
In merito alla nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del ruolo nello stesso, si ricordava che l'art. 25, comma 2-bis, del dpr 602/73 prevede che la cartella contenga anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo ma tale obbligo riguarda la cartella, non anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In ordine all'impugnabilità di un atto pregresso non notificato, ricordava che ai sensi dell'art. 19, terzo comma, seconda alinea, d. lgs. 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
L'art. 19 citato, comma terzo, terza alinea prevede, però, che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Ne derivava che:
-- la Commissione tributaria deve verificare se la pretesa fiscale, fatta valere con l'atto, debba o meno essere confermata in base alle ragioni indicate nell'atto e nei limiti in cui le stesse sono contestate dal contribuente;
-- non sono validi motivi di ricorso gli eventuali profili di illegittimità propri di un atto impugnabile precedente, escludendosi in tal modo la possibilità di aggirare il termine di decadenza entro cui ricorrere contro l'atto impugnabile precedente, decorso il quale tale atto, autonomamente impugnabile ma non tempestivamente impugnato, diviene definitivo, con conseguente consolidarsi dei rispettivi effetti;
-- il contribuente può impugnare, unitamente all'atto impugnato, altri atti impugnabili adottati in precedenza quando questi non sono stati notificati o la notifica è nulla, ciò in quanto il termine di decadenza entro cui ricorrere non può iniziare a decorrere se l'atto non è stato validamente notificato all'interessato.
Ne derivava, a contrario, che se l'Ente Impositore o della
Riscossione dimostri l'avvenuta regolare notifica del pregresso avviso di accertamento o della pregressa cartella, avverso il quale non sia stato proposto nei termini impugnativa, ogni censura avverso la successiva ingiunzione di pagamento, che riguardi il merito della pretesa e/o la legittimità della stessa, anche in termini di tempestività e di intervenuta prescrizione, dovrà considerarsi inammissibile.
La parte resistente aveva prodotto, tra l'altro: -- estratti di ruolo relativi alle 13 cartelle oggetto di impugnazione unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
-- relata di notifica della cartella indicata con il n. 1 nell'elenco di cui in premessa dalla quale si desume che la stessa è stata consegnata a mani proprie del destinatario in data 22.01.2014;
-- intimazione di pagamento n. 07120249003762352000, contenente come atto presupposto la cartella indicata con il n. 13 nell'elenco di cui in premessa;
-- la relata di notifica di quest'ultima intimazione avvenuta a mezzo pec in data 23.01.2024;
-- intimazione di pagamento n. 07120209021359038000, contenente tra gli atti presupposti la cartella indicata con il n. 2 nell'elenco di cui in premessa;
-- la relata di notifica di quest'ultima intimazione avvenuta a mezzo pec in data 18.02.2020.
Ne risultava l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle due cartelle, indicate con i nn. 2 e 13 nell'elenco di cui in premessa.
Stante la regolarità della notifica a mezzo pec delle intimazioni di pagamento nn. 07120249003762352000, contenente come atto presupposto la cartella n. 13 dell'elenco di cui in premessa, e 07120209021359038000, contenente tra gli atti presupposti la cartella n. 2 dell'elenco di cui in premessa e tenuto conto che non vi era prova che il ricorrente avesse proposto ricorso avverso le suddette intimazioni, ne conseguiva che ogni motivo di impugnativa, sia relativo a dette intimazioni sia alle cartelle di pagamento ed ai ruoli in esse indicati e costituenti i nn. 2 e 13 dell'elenco di cui in premessa, era da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92.
In ogni caso, anche se le suddette intimazioni e le due cartelle ad esse sottese fossero state in precedenza impugnate, non erano nuovamente impugnabili in questa sede per il divieto di duplicazione delle impugnazioni avverso le medesime cartelle.
L'intimazione n. 07120239030118771000 era stata oggetto di ricorso da parte dell'attuale ricorrente unitamente alle dieci sottostanti cartelle costituenti i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 dell'elenco di cui in premessa.
Il relativo procedimento n. 13595/2023 era stato assegnato alla sezione 15 della Corte di primo grado la quale, con sentenza n. 15538/2024, depositata l'8.11.2024, ha definito il procedimento.
Essendo state le 10 cartelle citate in precedenza impugnate, unitamente all'intimazione che le conteneva, non erano nuovamente impugnabili in questa sede per il divieto di duplicazione delle impugnazioni avverso le medesime cartelle e per la carenza conseguente dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Quanto al decorso del termine di prescrizione relativo alle cartelle contenute nell'atto impugnato nn. 2 e 13 dell'elenco di cui in premessa, la sentenza osservava che:
-- la notifica dell'intimazione n. 07120209021359038000, contenente la cartella n. 2, si era perfezionata in data 18 febbraio 2020; -- la notifica dell'intimazione n. 07120249003762352000, contenente la cartella n. 13, si è perfezionata in data 23 gennaio 2024;
-- la notifica della comunicazione impugnata era del 6 marzo
2024; e pertanto non era decorso né il termine quinquennale né quello decennale.
Quanto alla cartella n. 07120130136282511000, emergeva che la stessa non era presupposta in nessuno degli atti che hanno preceduto la comunicazione oggetto del ricorso.
Premesso che:
-- la notifica della stessa si è perfezionata in data
22.01.2014;
-- la notifica dell'atto impugnato è del 6 marzo 2024;
-- la tarsu si prescrive in 5 anni, come i relativi interessi e sanzioni;
tra le due suddette date era decorso il quinquennio, con la conseguenza che la pretesa tributaria era prescritta.
Per l'effetto il ricorso andava accolto per quanto di ragione e conseguentemente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000 andava annullata
“limitatamente” alla sottesa cartella n.
07120130136282511000, che viene anch'essa annullata per prescrizione del tributo.
Quanto alle spese di lite, atteso l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente ad una cartella su 13 sottese all'atto impugnato, riteneva che ricorressero i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese del presente giudizio nella misura del 10% e, di conseguenza, le stesse seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della resistente AdeR per il rimanente 90%, spese che si liquidano in tale proporzione come da dispositivo
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente che ha anche depositato memorie.
Con l'unico motivo di appello, il contribuente lamenta l'illegittimità della sentenza quanto alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 0712015002850184000,
07120220118224873000 e delle intimazioni di pagamento nn. 07120249003762352000, 07120209021359038000.
In particolare, deduce che il punto 6 della motivazione della sentenza impugnata, specificamente riferito alle cartelle nn.
2 e 13 dell'elenco sopra riportato, ha escluso la fondatezza delle doglianza del contribuente, facendo richiamo al fatto che le successive intimazioni sarebbero state correttamente notificate a mezzo pec, così che, essendo rimaste prive di impugnativa, avrebbero precluso ogni possibilità di contestare in seguito l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e la prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica del preavviso qui impugnato.
Il motivo è fondato quanto alla deduzione della nullità delle notificazioni delle dette intimazioni a mezzo pec. Infatti, le stesse risultano inoltrate all'
Email_4 Tuttavia, l'appellante ha documentato, mediante la stampa della visura presso la
Camera di Commercio della ditta individuale da lui esercitata, che l'indirizzo pec associato al suo nominativo è invece Email_3.
In assenza di dimostrazione da parte dell'ufficio che l'indirizzo pec al quale è avvenuta la notificazione delle intimazioni di pagamento alle quali sono sottese le cartelle nn. 2 e 13 del citato elenco è comunque riferibile all'appellante, Nominativo_1 presenza di elementi che invece attestano la titolarità in capo al Ricorrente_1 di un diverso indirizzo pec, del quale deve presumersi l'estrazione da elenchi pubblici, atteso il fatto che risulta riportato anche nella scheda anagrafica della Camera di Commercio, deve perciò reputarsi che la notifica delle due intimazioni sia affetta da giuridica inesistenza o quanto meno da nullità, il che impedisce di annettere alle stesse l'efficacia preclusiva che le ha invece assegnato la sentenza impugnata.
Occorre, pertanto, verificare, una volta esclusa anche l'idoneità di tali notifiche a fungere da atti interruttivi della prescrizione, se le cartelle sottostanti risultino regolarmente notificate e se, in ogni caso, non risulti nelle more, ed alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato, maturata la prescrizione.
Quanto alla cartella 13 n. 07120220118224873000, la stessa risulta notificata a mezzo pec al medesimo erroneo indirizzo, il che determina l'inesistenza della notifica e la sua inidoneità a determinare l'interruzione della prescrizione, così che trattandosi di cartella relativa al pagamento della Tari per l'anno 2018, ed essendo al tributo applicabile la prescrizione quinquennale, alla data della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202400002231000, avvenuta il 6.03.2024, la prescrizione risultava maturata.
Quanto invece alla cartella 2, n. 07120150028501840000, relativa all'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi dell'anno 2011, la stessa risulta notificata il 14.04.2015 a mezzo messo notificatore a mani del figlio del ricorrente.
Assume l'appellante che la notifica sarebbe affetta da nullità in quanto, sebbene notificata a persona diversa dal destinatario, non reca tuttavia l'indispensabile numero di
CAN, e cioè della comunicazione all'assente di avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario (la stessa CAN non sarebbe in alcun modo stata versata in atti dalla resistente).
Tale ultima deduzione è però priva di fondamento.
Il giudice di legittimità ha anche di recente chiarito che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.
Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821), ma senza che rilevi però anche l'effettiva produzione della cartolina, trattandosi di raccomandata informativa ordinaria.
Nella specie si rinviene sulla relata della notifica della cartella, consegnata, come detto, al figlio del ricorrente, un numero di raccomandata che trova corrispondenza con quello rinvenibile nell'elenco delle raccomandate fatte spedire da Equitalia in data 27 aprile 2015 in corrispondenza con il nominativo del Ricorrente_1.
Tuttavia, poiché si tratta di tributo erariale, avuto riguardo alla data della notifica della cartella, alla data della notifica del preavviso di iscrizione non risultava prescritto il diritto relativo al tributo principale, ma era invece maturata la prescrizione (quinquennale), per quanto concerne il credito relativo alle sanzioni ed agli interessi, e per questi ultimi, per quelli maturati oltre il quinquennio prima della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve annullarsi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, oltre che per la cartella n. 07120130136282511000 (come già disposto in primo grado), anche per la cartella n.
07120220118224873000, e, relativamente alla cartella n.
07120150028501840000, per l'importo dovuto a titolo di sanzioni e per quello relativo agli interessi maturati fino a cinque anni prima della notifica dell'atto in questa sede impugnato.
La parziale riforma della sentenza appellata impone poi anche una novella regolamentazione delle spese del doppio grado, così che, avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle richieste del contribuente, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare per la metà le spese del primo grado, ponendo la residua parte a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, dichiarando non ripetibili quelle del giudizio di appello, attesa la contumacia nel grado dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: a) Accoglie in parte l'appello Nominativo_1 parziale riforma della sentenza appellata, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400002231000, oltre che per la cartella n. 07120130136282511000 (come già disposto in primo grado), anche per la cartella n.
07120220118224873000, e relativamente alla cartella n.
07120150028501840000 per l'importo dovuto a titolo di sanzioni e per quello relativo agli interessi maturati fino a cinque anni prima della notifica dell'atto in questa sede impugnata;
b) Compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata della residua parte che in tale ridotta misura liquida in complessivi € 550,00;
c) Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente