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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6431/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6431/21 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.08.1984 e residente a [...], nella qualità di erede di , rappresentata e difesa per procura in atti Persona_1
dall'Avvocato Vincenzo Drago;
-ATTORE-
contro
Controparte_1
C.F. P.IV , con sede legale a , piazza S.M. di Gesù 5,
[...] P.IVA_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara, elettivamente domiciliata presso l'azienda,
pagina 1 di 4 Piazza Santa Maria del Gesù, n. 5;
- CONVENUTA -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.05.2021 Persona_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentir accertare la responsabilità
[...]
della stessa per asseriti danni patiti a seguito di due interventi chirurgici subiti presso la struttura convenuta – il primo in data 22.07.2019 di “redo surgery open (allungamento ansa intestinale)” ed il secondo in data 07.08.2019 di “parotomia esplorativa resezione in toto dell'ansa alimentare gastroenteroanastomosi con ilio-ascendente anastomosi” – e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico, morale ed esistenziale) conseguenti. In particolare, l'attore deduceva specifiche condotte omissive e negligenti dei sanitari, tra cui l'omissione di una completa valutazione pre-operatoria (mancata stadiazione della patologia oncologica – leucemia linfoide cronica
– da cui era affetto, omessa TAC addome e torace, omessa consulenza infettivologica) e la sottovalutazione della sua condizione di paziente oncologico ed immunodepresso, che avrebbero condotto ad un intervento chirurgico (il primo) non correttamente ponderato e foriero di gravi complicanze, culminate nella necessità del secondo intervento e in una duplice resezione intestinale con conseguente danno permanente ed aggravamento della patologia preesistente.
pagina 2 di 4 La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Nelle more del giudizio, in data 01.03.2022 decedeva. In data Persona_1
19.05.2022, , figlia del de cuius, si costituiva volontariamente nel Parte_1
processo quale asserita erede del padre.
Nel merito, la domanda attrice va rigettata.
Infatti, per come già evidenziato nell'ordinanza del 27 giugno 2022, Parte_1
non ha fornito alcuna prova circa il titolo di erede dell'originario attore
[...]
, per come eccepito anche dall'azienda ospedaliera convenuta nella Persona_1
prima difesa;
nel costituirsi in giudizio si è limitata a depositare il Parte_1
certificato di morte dell'originario attore. Anche dopo la citata ordinanza Parte_1
nulla ha controdedotto e neppure provato a riguardo;
solo all'udienza del 9 aprile
[...]
2025 si è limitata genericamente e irritualmente a chiedere termine al fine di produrre uno stato di famiglia integrale. In seno alla comparsa conclusionale l'attrice nulla ha detto circa la mancata prova del titolo di erede. In relazione a quanto esposto si aggiunge altresì che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto che assume di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, qualora intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima (vd. Cass. n. 12065 del 29/05/2014).
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6431/21 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre le somme dovute per
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e IRAP (in quanto la convenuta è rappresentata e difesa da un avvocato interno iscritto nell'elenco speciale).
CATANIA 9 LUGLIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6431/21 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.08.1984 e residente a [...], nella qualità di erede di , rappresentata e difesa per procura in atti Persona_1
dall'Avvocato Vincenzo Drago;
-ATTORE-
contro
Controparte_1
C.F. P.IV , con sede legale a , piazza S.M. di Gesù 5,
[...] P.IVA_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara, elettivamente domiciliata presso l'azienda,
pagina 1 di 4 Piazza Santa Maria del Gesù, n. 5;
- CONVENUTA -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.05.2021 Persona_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di sentir accertare la responsabilità
[...]
della stessa per asseriti danni patiti a seguito di due interventi chirurgici subiti presso la struttura convenuta – il primo in data 22.07.2019 di “redo surgery open (allungamento ansa intestinale)” ed il secondo in data 07.08.2019 di “parotomia esplorativa resezione in toto dell'ansa alimentare gastroenteroanastomosi con ilio-ascendente anastomosi” – e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico, morale ed esistenziale) conseguenti. In particolare, l'attore deduceva specifiche condotte omissive e negligenti dei sanitari, tra cui l'omissione di una completa valutazione pre-operatoria (mancata stadiazione della patologia oncologica – leucemia linfoide cronica
– da cui era affetto, omessa TAC addome e torace, omessa consulenza infettivologica) e la sottovalutazione della sua condizione di paziente oncologico ed immunodepresso, che avrebbero condotto ad un intervento chirurgico (il primo) non correttamente ponderato e foriero di gravi complicanze, culminate nella necessità del secondo intervento e in una duplice resezione intestinale con conseguente danno permanente ed aggravamento della patologia preesistente.
pagina 2 di 4 La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Nelle more del giudizio, in data 01.03.2022 decedeva. In data Persona_1
19.05.2022, , figlia del de cuius, si costituiva volontariamente nel Parte_1
processo quale asserita erede del padre.
Nel merito, la domanda attrice va rigettata.
Infatti, per come già evidenziato nell'ordinanza del 27 giugno 2022, Parte_1
non ha fornito alcuna prova circa il titolo di erede dell'originario attore
[...]
, per come eccepito anche dall'azienda ospedaliera convenuta nella Persona_1
prima difesa;
nel costituirsi in giudizio si è limitata a depositare il Parte_1
certificato di morte dell'originario attore. Anche dopo la citata ordinanza Parte_1
nulla ha controdedotto e neppure provato a riguardo;
solo all'udienza del 9 aprile
[...]
2025 si è limitata genericamente e irritualmente a chiedere termine al fine di produrre uno stato di famiglia integrale. In seno alla comparsa conclusionale l'attrice nulla ha detto circa la mancata prova del titolo di erede. In relazione a quanto esposto si aggiunge altresì che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto che assume di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, qualora intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima (vd. Cass. n. 12065 del 29/05/2014).
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6431/21 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre le somme dovute per
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e IRAP (in quanto la convenuta è rappresentata e difesa da un avvocato interno iscritto nell'elenco speciale).
CATANIA 9 LUGLIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4