Art. 9.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 48 miliardi e 351.856.955 quale primo acconto sul contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 . Con successivo provvedimento, entro tre mesi dalla data di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, verrano stanziate a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali le somma necessarie per il conguaglio dei contributi di cui alla richiamata norma.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 48 miliardi e 351.856.955 quale primo acconto sul contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 . Con successivo provvedimento, entro tre mesi dalla data di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, verrano stanziate a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali le somma necessarie per il conguaglio dei contributi di cui alla richiamata norma.