Articolo 107 del Codice della navigazione
Articolo 106Articolo 108
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21 aprile 1942
Art. 107.
(Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto).

Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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