Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01850/2026REG.PROV.COLL.
N. 05904/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5904 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Consorzio Mediterraneo – Co.Med., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B59D95D4F6, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
In.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl della Valle D’Aosta, non costituita in giudizio;
nei confronti
Althea Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 15/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Althea Italia s.p.a. e di In.Va. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. NT NG e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente gravame è la sentenza del Tar Valle d’Aosta n. 15/2025 che ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio odierno appellante contro l’esclusione dal lotto n.1 della gara esperita dall’Asl Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali; nonché contro l’aggiudicazione della fornitura ad Althea Italia s.p.a., con esecuzione d’urgenza.
Il motivo dell’esclusione riguarda l’offerta tecnica, risultata carente di uno degli elementi essenziali. Più precisamente, si legge nel provvedimento quanto di seguito riportato: “ dall’esame dell’offerta tecnica è emerso che: - il personale amministrativo non ha i requisiti minimi previsti all’art. 7.5 del Capitolato Tecnico; - i tre dei tecnici che verranno impiegati nel servizio non sono in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 7.5 del Capitolato tecnico. Di conseguenza il numero dei tecnici risulta inferiore al numero minimo - n. 5 tecnici Senior - previsto dall’art. 7.1 del Capitolato Tecnico ”. La ragione ultima dell’esclusione è, dunque, nella violazione del numero minimo dei tecnici richiesti dalla lex specialis per l’espletamento dei servizi di cui si tratta .
Si sono costituite in giudizio la centrale unica di committenza regionale, In.Va. s.p.a. e la controinteressata aggiudicataria Althea s.p.a., con atti -rispettivamente- in data 31 e 18 luglio 2025, per resistere al gravame, meglio articolando le rispettive difese in successive memorie.
All’udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-L’appello va respinto nel merito, prescindendo dal rilievo di inammissibilità del gravame eccepito dalla Centrale unica di committenza, In.Va s.p.a., per -asserita- mera riproposizione in appello delle censure articolate in primo grado rispetto al provvedimento di esclusione (cfr. memoria del 13.1.2026, pagg. 3 e 4).
La difesa appellante è incentrata su tre ordini di argomenti: 1) rilevanza del profilo della qualificazione del personale solo in fase di esecuzione del contratto e tassatività dei motivi di esclusione (motivo 1); 2) mancato soccorso istruttorio (motivo 2); 3) violazione della segretezza delle offerte (motivo 3).
La sentenza di prime cure resiste, tuttavia, alle censure formulate.
2.1.- Quanto ai primi due profili, suscettibili di trattazione congiunta, la lex specialis recava chiare prescrizioni circa le caratteristiche minime cui l’offerta tecnica avrebbe dovuto conformarsi (cfr. combinato disposto artt. 7.1 e 7.5 del capitolato e 16 e 22 del disciplinare); e tra tali caratteristiche figurava la disponibilità di un addetto amministrativo e di 5 tecnici, dotati di alcuni requisiti minimi risultanti da curricula da allegare all’offerta (cfr. art.7.1 citato), con espressa previsione di esclusione dell’offerta stessa nell’ipotesi di mancata allegazione dei “… CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri, specificatamente ai titoli, esperienza e formazione professionale, certificazioni ad operare sulle apparecchiature oggetto dell’appalto (ID 5)..” (cfr. art. 16 cit., pag. 32 e ss.). Altrettanto espressamente si imponeva alla Commissione di procedere, preliminarmente rispetto all’esame delle offerte, “.. alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ” (cfr. art. 22 cit.).
Nella fattispecie, la documentazione tecnica complessivamente presentata è stata ritenuta carente, “ tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice ” secondo le previsioni del richiamato art. 16 del disciplinare, rendendo inutilizzabile una parte del personale indicato per l’espletamento dell’appalto di cui si tratta; carenza imputabile proprio alla mancata allegazione/dichiarazione dei requisiti prescritti. Di qui la violazione del numero minimo di 5 tecnici richiesto dalla lex di gara e il mancato superamento della fase di valutazione per accedere alla fase successiva; a nulla rilevando l’invocato principio di tassatività delle cause di esclusione, attenendo tale principio -come ben argomentato dal giudice di prime cure- alla fase preliminare della verifica dei requisiti soggettivi e non già alla fase di valutazione dell’offerta.
2.2.- Né coglie nel segno il tentativo di sostenere che si tratti di requisiti di esecuzione, valorizzando -come fa la difesa del Consorzio appellante- la disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 7.5 del capitolato, anche al fine di censurare il mancato soccorso istruttorio sia rispetto alla produzione del diploma di laurea dell’ing. AN (incontrovertibilmente non specificato nella documentazione allegata) sia rispetto alla ritenuta inidoneità del profilo della dipendente amministrativa che -in tesi appellante- avrebbe potuto essere sostituita nella fase esecutiva (cfr. motivo 2 del ricorso in primo grado riproposto in appello).
L’art. 7.5 richiamato è, invero, palesemente riferito alla diversa ipotesi di “sostituzione” del personale dichiarato in sede di offerta in un momento successivo alla stipula del contratto; fattispecie che la disposizione stessa penalizza appunto con la risoluzione del contratto (ciò a comprova della ritenuta indispensabilità dei requisiti di cui si tratta) ove la sostituzione non avvenga -testualmente- “ utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza (o superiore) rispetto a quanto proposto in offerta ”. Nella fase di valutazione delle offerte, la presenza del personale richiesto nella quantità ritenuta adeguata dalla lex specialis integra, evidentemente, un requisito di ammissibilità dell’offerta stessa.
2.3.- Senza tacere che i confini del soccorso istruttorio nella procedura che ci occupa sono inequivocabilmente tracciati dall’art. 14 del disciplinare di gara, il quale espressamente chiarisce quanto segue: “ Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (cfr. comma 1); previsione questa rafforzata dall’espresso richiamo al soccorso istruttorio -contenuto nell’art.13.1 che precede- rispetto alla documentazione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’incompletezza riguarda -lo si ribadisce ancora una volta- la documentazione che compone l’offerta tecnica, da inserire nella busta B, separatamente dalla documentazione amministrativa necessaria a superare la fase della qualificazione da inserire invece nella busta A (cfr. lo stesso art.13.1 del disciplinare di gara); incompletezza che si traduce nella violazione del numero minimo di addetti -dotati di specifici requisiti- richiesti dalla lex di gara ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.
2.4.- Né può soccorrere il richiamo pure operato dal Consorzio appellante al principio di equivalenza di cui allo stesso art. 16 del disciplinare (“ L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza ”); sia perché verosimilmente riferito ai prodotti oggetto di offerta e non già al personale sia perché, in ogni caso, non corredato in concreto di alcun elemento rilevante rispetto alla pregressa esperienza degli addetti ritenuta inadeguata. La parte appellante si limita invero a fornire elementi parziali, sostenendo che: a) due dei cinque tecnici sarebbero in possesso di laurea: b) la mancata indicazione nel CV del diploma di laurea conseguito dall’ing. AN, della data e del termine dello stesso, sia stata una dimenticanza; c) la figura dell’amministrativa, ove ritenuta di profilo non adeguato, avrebbe potuto essere sostituita in fase di esecuzione.
2.5.-Quanto, infine, all’asserita violazione della segretezza delle offerte di cui al terzo motivo, pur in disparte la evidente genericità della censura, la procedura seguita dalla Commissione non sembra essersi discostata dal paradigma delineato dall’art. 22 del disciplinare: “In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’Allegato – Criteri di Valutazione e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da PlaCe-VdA” ; motivo per cui non è dato comprendere in che modo l’apertura in seduta riservata delle offerte tecniche abbia potuto comportare una violazione della lex specialis .
3.- In conclusione, in disparte l’eccezione di inammissibilità dell’appello, tutti e tre i motivi di gravame vanno respinti. Le spese per questa fase di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo; fatta salva la compensazione con l’ASL Valle d’Aosta in quanto non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore delle due parti costituite nella misura di euro 2000,00 (duemila/00) pro capite, oltre accessori di legge. Compensate le spese con la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NI Tulumello, Consigliere
NT NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NG | NI SC |
IL SEGRETARIO