TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2999/2021 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari CP_1 dipendenti Dott.ri Patrizia de Lillo e Angelo Piteo, designati con ordine di servizio n.63 del
18.12.2007 e designata con ordine di servizio n. 1/2013 del 02/01/2013; Parte_2
, in persona del Dirigente Controparte_2
U.O. Coordinamento di Staff, Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Parte_3
Ciavarella come da procura speciale alle liti in atti;
RESISTENTE
, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Michele Simone per procura speciale alle liti in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: iscrizione liste di collocamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.4.2021, , premesso di aver presentato all' in Parte_1 CP_1 data 4.9.2020, istanza per il riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 45%; che la Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nella seduta del 14.10.2020, non le aveva riconosciuto “lo pagina 1 di 6 stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato”; che il 24.3.2021 aveva presentato domanda al centro per l'impiego della Provincia di Foggia per l'iscrizione al collocamento obbligatorio, rimasta senza riscontro;
tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare, affinché venga a formarsi il giudicato, che il/la ricorrente è affetto/a da patologie tali da determinare un'invalidità nella misura superiore al 45%; b) condannare di conseguenza, la , all'iscrizione CP_3 del/la ricorrente nelle liste speciali del collocamento a far tempo dalla data di insorgenza del predetto status di invalido/a”.
Vinte le spese di lite.
Costituitisi in giudizio, l' e la eccepivano il difetto di legittimazione passiva ai fini del CP_1 CP_3 riconoscimento della prestazione richiesta. Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda.
Veniva poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell la quale, costituitasi in CP_2 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva l'improcedibilità della stessa a causa dell'omessa presentazione del ricorso ex art. 445bis c.p.c. (medesima eccezione veniva proposta anche dalla CP_3
) ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono, potendo richiamarsi le argomentazioni rese dalla Corte d'Appello di Bari in casi analoghi (sent. n. 1744/2023 pubbl. il 16/10/2023 RG n.
158/2022 - Cons. Est. dott. ; sent. n. 1114/2024 pubbl. il 23.7.2024 – Cons. Est. dott.ssa . 2.1 Per_1 Per_2
Con riferimento alla mancanza di preventiva istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.,
è certamente vero che l'esperimento della procedura di a.t.p.o. – nella quale unico soggetto contraddittore è CP_ l' – è necessario tutte le volte in cui la parte abbia interesse all'accertamento del proprio stato sanitario utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, sebbene tale beneficio debba poi essere accordato da un soggetto diverso dall'Ente previdenziale (cfr. Cass.
n. 30396 del 2022, proprio in tema di iscrizione alle liste del collocamento mirato).
Tuttavia, è anche vero che la presentazione dell'istanza di a.t.p.o. costituisce mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria (art. 445bis, secondo comma, c.p.c.). L'omissione dell'istanza, dunque, non incide sulla proponibilità della domanda stessa, ma soltanto sulla possibilità che il giudizio prosegua sino alla sua naturale conclusione, imponendo al giudice della causa di assegnare il termine per l'instaurazione del medesimo (ovvero di completamento, nel caso in cui sia stato già instaurato ma non esaurito).
Ne è riprova il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, il diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza di a.t.p. non è ricorribile ex art. 111, settimo comma, Cost. Il provvedimento in questione, difatti, non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, ma soprattutto deve ritenersi pagina 2 di 6 comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445bis, secondo comma, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (così in particolare Cass. n. 10753 del 2022).
Si configura, dunque, una sorta di penalità per il caso di mancata previa attivazione della procedura di accertamento tecnico preventivo. Essa si giustifica con l'intento di evitare che la verifica del requisito sanitario gravi eccessivamente sugli organi giudiziari. A questo scopo l'a.t.p. obbligatorio è inserito prima nell'ambito di un procedimento di soluzione più semplice e agevole che mira a conseguire un generale vantaggio per la funzione giurisdizionale nel suo complesso (cfr. Cass. n. 24134 del 2020, che richiama
Corte Cost. n. 243 del 2014).
Ove l'improcedibilità – ancorché segnalata – non sia rilevata dal giudice entro la prima udienza e non sia stato fissato il termine perentorio per l'inizio (o la prosecuzione) della procedura, l'azione giudiziaria deve proseguire, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 secondo comma Cost. (cfr. Cass.
n. 3022 del 2003, in tema di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.).
Ragionando diversamente, difatti, l'accesso alla giurisdizione – condizionato ad un presupposto processuale imposto dalla legge – sarebbe reso oltremodo gravoso. Si finirebbe, quindi, per alterare il bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa che l'istituto intende perseguire (cfr. per riferimenti di carattere generale Corte cost. sent. n. 98 del 2014, in tema di accesso condizionato alla giurisdizione tributaria).
2.2 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata dalla e dall' CP_3 CP_2 occorre precisare quanto segue.
Nel vigore del D.Lgs. n. 469 del 1997 la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, doveva essere proposta alla Provincia (cfr. Cass. n. 18637 del 2012; con specifico riferimento alla CP_3
v. Cass. n. 23851 del 2017: «va ritenuta sussistente la legittimazione passiva della Provincia, con riferimento al
[...] profilo della iscrizione negli elenchi speciali, incombenza di competenza di tale organo istituzionale, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
469/1997 … che hanno conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento obbligatorio, Regioni che – autorizzate dalle norme innanzi richiamate – hanno poi trasferito alle Province – per la , v. legge regionale n. CP_3
76/1998 – le funzioni amministrative di tenuta delle liste dei lavoratori disabili. Tale assetto normativo è stato, inoltre, confermato dall'art. 6 e ss. della legge n. 68/1999»).
In tal senso si era orientata anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di Bari (cfr. App. Bari sent. n.
472/2020 pubblicata il 9 marzo 2020, est. nonché App. Bari sent. n. 1188/2020 pubblicata il 23 Persona_3 settembre 2020, est. Tarantino). Al riguardo, si era rilevato che a norma degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 469 del
1997 sono attribuiti alla Provincia anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l'inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio. Diversamente, non vi sarebbe stata ragione di pagina 3 di 6 prevedere, all'interno dell'organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono valutare le residue capacità lavorative degli interessati.
Occorre tuttavia considerare che il D.Lgs. n. 469 del 1997 è stato abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del
2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche atti-ve”). All'art. 4 il D.Lgs. n. 150 cit. ha istituito l Controparte_4
con il compito – fra gli altri – di provvedere al coordinamento della gestione del collocamento dei
[...] disabili di cui alla l. n. 68 del 1999 (art. 9).
Inoltre, in forza dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 cit. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa», deve stipulare con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto – fra gli altri – del principio di «attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti: … servi-zi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999».
Orbene, con la n. 29 del 2018 (“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le CP_5 politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”), emanata allo scopo di disciplinare funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della l.
n. 56 del 2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il cui art. 1, comma 16, ha sancito che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime, ormai soppresse, e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in mate-ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), è stata istituita l' Controparte_6
ente dotato di personalità giuridica e piena autonomia (art. 7) avente natura tecnico-
[...] operativa e strumentale e che opera a supporto della nell'ambito delle competenze assegnate CP_3 all'Assessorato regionale al lavoro (art. 8).
A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad l'Agenzia medesima subentra nelle CP_2 funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego (art. 10, comma 4).
I Centri ex art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015, che costituiscono articolazioni operativo- Parte_4 funzionali dell' (art. 5, comma 1 lett. b, della n. 29 del 2018), svolgono i compiti e le CP_2 CP_5 funzioni previste dalla L. n. 68 del 1999 garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 19 del d.lgs. 150 del 2015 (art. 6, comma 2, cit.). CP_5
Sulla scorta dei riportati dati normativi appare dunque del tutto evidente che, a partire dalla data di entrata pagina 4 di 6 in vigore della citata legge regionale (più correttamente, dalla data di trasferimento del personale ad che risulta essere avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 409 del 7 marzo 2019), la CP_2 domanda diretta ad ottenere l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla l. n. 68 del 1999 dev'essere proposta nei confronti dell' ente dotato di personalità giuridica e che tramite i Centri CP_2 per l' gestisce il servizio di iscrizione alle liste di competenza della Regione. Pt_4
Nel caso di specie, l'istanza amministrativa non è stata presentata all' ma al Centro per l'Impiego, CP_2 sebbene non vi sia dubbio che la legittimazione passiva spetti proprio all resistente, Controparte_2 unico soggetto abilitato ad effettuare l'inserimento nelle liste del collocamento mirato. Ma ciò riverbera esclusivamente nel senso di ritenere improponibile la domanda di condanna all'iscrizione nelle liste di collocamento (oltre tutto spiegata nei confronti della sola nei confronti della quale va CP_3 dichiarato il difetto di legittimazione passiva). CP_
3. Con riferimento alla questione relativa alla concorrente legittimazione passiva dell' deve rimarcarsi che l'Istituto previdenziale risponde dell'accertamento sanitario presupposto per l'iscrizione (come si desume dall'art. 20, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009: «A decorrere dal 1° gennaio
2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso CP_1
l'accertamento definitivo è effettuato dall' »). CP_7
Proprio da questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha tratto il convincimento che in tutte le controversie assistenziali (anche quelle introdotte ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.) la legittimazione passiva CP_ spetta in via esclusiva all' (così Cass. n. 20862 del 2022).
Non rileva il disposto dell'art. 6, comma 2 lett. b), della l. n. 68 del 1999, che aveva attribuito alle Province i compiti di verifica delle condizioni sanitarie richieste per l'iscrizione nelle liste di collocamento e a tal fine aveva istituito, all'interno dell'organismo provinciale, un comitato tecnico di esperti nella materia dell'inabilità chiamati a valutare le residue capacità lavorative degli interessati (cfr. Cass. n. 25388 del 2016, che a sua volta richiama Cass. n. 16150 del 2015, n. 21699 del 2013, n. 18637 del 2012 e già n.1636 del 2012
e n.10538 del 2008). L'art. 6 cit., difatti, modifica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 467 del 1997, il quale però è stato abrogato – come visto in precedenza – dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015.
Nel caso in esame, il 4.9.2020 la aveva presentato alla competente Commissione Medica la Parte_1 domanda diretta ad ottenere la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari onde procedere all'iscrizione negli elenchi di collocamento. La Commissione aveva concluso la verifica non riconoscendo, in capo all'interessata, uno stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato, sicché è del tutto evidente che è proprio l'Istituto previdenziale che, con la condotta tenuta in sede amministrativa, ha dato causa al presente giudizio costringendo l'assistibile ad intraprenderlo (v. App. Bari sent. 2085/2022 est. in tema di Per_2 rilascio del contrassegno di parcheggio dei disabili). pagina 5 di 6 4. Nel merito, la legge n. 68/1999 stabilisce che possono iscriversi alle liste speciali di collocamento, tra le altre, le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonché i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 1, comma 1, lett.
a).
Nel caso di specie, il nominato c.t.u. dott. ha accertato – sulla scorta della Persona_4 documentazione medica versata in atti ed all'esito della visita medica espletata – la sussistenza di un complessivo quadro invalidante, tale da ridurre la capacità lavorativa della parte ricorrente in misura pari al
50% dalla data della domanda amministrativa del 4.9.2020.
La valutazione espressa dall'ausiliario s'appalesa condivisibile, siccome immune da vizi logici e/o di metodo, aderente alla documentazione scrutinata e neppure investita da osservazioni critiche di sorta.
Deve dunque affermarsi il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta nelle liste speciali del collocamento mirato obbligatorio ex lege n. 68/1999, sebbene ciò potrà avvenire solo a seguito di apposita domanda amministrativa.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nell'accezione espressa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, tenuto conto dei recenti approdi giurisprudenziali sull'ambito di operatività dell'art. 445 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., sent. n. 30396 del 17/10/2022) e “delle novità normative che hanno determinato il mutamento della legittimazione passiva, intervenute in epoca del tutto prossima alla proposizione del ricorso” (cfr. Corte d'Appello, sent. n.
1114/2024, cit.).
5.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' dell' e della nella causa iscritta al n. 2999/2021 R.G. così CP_1 CP_2 CP_3 provvede:
-dichiara che la ricorrente è invalida al 50% dalla data della domanda amministrativa all' ed ha diritto CP_1 all'iscrizione nelle liste di collocamento;
- dichiara improponibile la domanda nei confronti dell' CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
- compensa le spese di lite tra le parti;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025.
Il Giudice
Lilia Maria Ricucci
pagina 6 di 6