CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
13/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
AR NT, OR
LI FA NC EUG, Giudice
in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 17/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tramontana - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3696/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 7347/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249007641259000 relativa all'omesso pagamento di tributi vari per € 128.080,64 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 21.05.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
- cartella n. 09420130011833950000 – IRPEF 36-ter - anno 2007 – presunta data di notifica il 13/05/2013;
- cartella n. 09420150008071961000 – Tassa auto anno 2009 - presunta data di notifica il 21/08/2015;
- cartella n. 09420160017589278000 – IRPEF 36-ter - anno 2012 – Tassa auto anni 2011-2012 - presunta data di notifica il 02/08/2016;
- cartella n. 09420160024823668000 - IRAP – IVA – anno 2013 - presunta data di notifica il 18/11/2016;
- cartella n. 09420170012360237000 – IRPEF 36-ter - anno 2013 - presunta data di notifica il 29/09/2017;
- cartella n. 09420170014299081000 – IRAP anno 2014 - presunta data di notifica il 07/12/2017;
- cartella n. 09420170016170005000 – IRPEF Add.li – IVA anno 2014 – presunta data di notifica il 23/01/2018;
- cartella n. 09420180009669381000 – Tassa auto anni 2013-2014 - presunta data di notifica il 12/04/2018; - cartella n. 09420180023393050000 – IRAP-IVA anno 2015 – presunta data di notifica il 12/12/2018;
- cartella n. 09420190019501888000 - IRPEF 36-ter anno 2015 - presunta data di notifica il 03/09/2019;
- cartella n. 09420190021029924000 – IVA anno 2016 – presunta data di notifica il 19/09/2019;
- cartella n. 09420190023634530000 – IRAP anno 2016 – presunta data di notifica il 25/11/2019;
- cartella n. 09420200003069478000 – IRPEF Add.li anno 2016 – presunta data di notifica il 20/09/2021;
- cartella n. 09420200014597943000 - IRPEF 36-ter anno 2016 - presunta notificata il 19/01/2022;
- cartella n. 09420200017337403000 - IRAP anno 2017 - presunta notificata il 13/10/2022;
- cartella n. 09420210009368490000 – IRPEF anno 2017 – presunta notifica il 01/06/2022;
- cartella n. 09420220012388953000 – IRPEF 36-ter anno 2017 – presunta notifica il 30/05/2022;
- cartella n. 09420220030100504000 – IRPEF anno 2017 – presunta notifica il 02/12/2022;
- cartella n. 09420230006059070000 – IVA anno 2017 – presunta notifica il 23/03/2023;
- cartella n. 09420230011873186000 – IVA anno 2018 – presunta notifica il 24/04/2023.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto, lamentando l'omessa notifica delle cartelle presupposte, l'omessa allegazione, l'omessa comunicazione dell'esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di IRAP, la prescrizione relativa a sanzioni, interessi e tassa automobilistica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione relativa alla notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione e di alcuni successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria depositando documentazione relativa alla notificazione dell'accertamento n. TD701PF00970 e chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione.
All'atto della sua costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate ha depositato copiosa documentazione relativa alla notifica delle cartelle da cui risulta che:
la cartella di pagamento n. 09420130011833950000 è stata ritualmente notificata in data 13/05/2013 direttamente a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento n. 09420150008071961000 è stata regolarmente notificata in data 21/08/2015 a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento n. 09420160024823668000 è stata regolarmente notificata in data 18/11/2016 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170012360237000 è stata ritualmente notificata in data 29/09/2017 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170014299081000 è stata regolarmente notificata in data 07/12/2017 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170016170005000 è stata ritualmente notificata in data 23/01/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420180009669381000 è stata regolarmente notificata in data 12/04/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420180023393050000 è stata ritualmente notificata in data 12/12/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190019501888000 è stata regolarmente notificata in data 03/09/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190021029924000 è stata ritualmente notificata in data 19/09/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190023634530000 è stata regolarmente notificata in data 25/11/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200003069478000 è stata ritualmente notificata in data 20/09/2021 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200014597943000 è stata regolarmente notificata in data 19/01/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200017337403000 è stata ritualmente notificata in data 13/10/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420210009368490000 è stata regolarmente notificata in data 01/06/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420220012388953000 è stata ritualmente notificata in data 30/05/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420220030100504000 è stata regolarmente notificata in data 02/12/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420230006059070000 è stata ritualmente notificata in data 23/03/2023 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420230011873186000 è stata regolarmente notificata in data 24/04/2023 a mezzo PEC.
Alla luce della documentazione prodotta tutte le cartelle risultano regolarmente notificate ad eccezione di quella n. 09420160017589278000, per la quale non risulta prodotta prova di notifica. Conseguentemente, le doglianze relative all'omessa comunicazione dell'esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del
DPR 600/73 e all'illegittimità delle somme richieste a titolo di IRAP risultano inammissibili, trattandosi di vizi propri delle cartelle che avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dalla notificazione delle stesse.
L'omessa impugnazione determina il consolidamento del credito tributario.
In riferimento all'omessa allegazione va rilevato che l'obbligo non sussiste nel caso di atti già conosciuti dal contribuente e, pertanto, accertata la regolare notificazione e conseguente piena conoscenza legale delle cartelle, le stesse non andavano allegate all'intimazione impugnata, la quale comunque ne riporta gli estremi.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle.
Sul punto l'Agenzia ha provveduto al deposito di una serie di atti interruttivi relativi alle cartelle, tutti notificati a mezzo posta elettronica certificata, ed in particolare:
- l'avviso di intimazione n. 09420179010338790000 notificato in data 24/11/2017, avente ad oggetto le cartelle n. 09420130011833950000 e 09420150008071961000;
- l'avviso di intimazione n. 09420199000238047000 notificato in data 23/01/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420160017589278000;
- l'avviso di intimazione n. 09420199012918492000 notificato in data 26/11/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420180009669381000;
- l'avviso di intimazione n. 09420229007137477000 notificato in data 18/10/2022 avente ad oggetto le cartelle n. 09420130011833950000, 09420150008071961000, 09420160017589278000, 09420160024823668000,
09420170012360237000, 09420170014299081000, 09420170016170005000, 09420180009669381000,
09420180023393050000, 09420190019501888000, 09420190021029924000, 09420190023634530000,
09420200003069478000;
- l'avviso di intimazione n. 09420249002694669000 notificato in data 12/02/2024 avente ad oggetto le cartelle n. 09420220030100504000 e 09420230006059070000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900005955000 notificato in data 10/07/2019 avente ad oggetto le cartelle n. 09420180009669381000 e 09420180023393050000;
- il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 n. 09484201800001008001 notificato in data
05/09/2018 avente ad oggetto le cartelle n. 09420170012360237000, 09420170014299081000,
09420170016170005000, 09420180009669381000;
- l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 n. 09484201900004599001 notificato in data 13/11/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420180023393050000.
A mezzo dei suddetti atti, pertanto, l'invocata prescrizione non risulta maturata per alcuna cartella, non essendo decorso né il triennio previsto per le tasse automobilistiche, né il quinquennio previsto per le sanzioni, né il decennio previsto per i tributi erariali.
Quanto, infine, alla cartella n. 09420160017589278000, per la quale manca prova di notifica, essa risulta oggetto dell'avviso di intimazione n. 09420229007137477000 notificato in data 18/10/2022. Alla luce della regolare notificazione del suddetto atto e della sua omessa impugnazione, al di là dell'avvenuta notificazione della cartella, tutti i crediti in esso contenuti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per pacifica giurisprudenza, da ultimo confermata dalla Suprema Corte con ordinanze nn. 29594 e
6436/2025, infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. . 31 dicembre
1992, n. 546, tra i quali è compreso l'avviso di intimazione, deriva il consolidamento del credito tributario non più contestabile con l'impugnazione degli atti successivi, potendosi far valere solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Ciò posto, non risultando decorso, tra la data della notifica della suddetta intimazione e quella del 21 maggio
2024, né il quinquennio previsto per le sanzioni né il decennio previsto per i tributi erariali oggetto della richiesta tributaria, anche in relazione alla cartella n. 09420160017589278000 il ricorso risulta infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti, da ripartirsi in misura paritaria tra le parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria 13 giugno 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
13/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
AR NT, OR
LI FA NC EUG, Giudice
in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 17/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tramontana - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007641259000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3696/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 7347/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249007641259000 relativa all'omesso pagamento di tributi vari per € 128.080,64 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 21.05.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
- cartella n. 09420130011833950000 – IRPEF 36-ter - anno 2007 – presunta data di notifica il 13/05/2013;
- cartella n. 09420150008071961000 – Tassa auto anno 2009 - presunta data di notifica il 21/08/2015;
- cartella n. 09420160017589278000 – IRPEF 36-ter - anno 2012 – Tassa auto anni 2011-2012 - presunta data di notifica il 02/08/2016;
- cartella n. 09420160024823668000 - IRAP – IVA – anno 2013 - presunta data di notifica il 18/11/2016;
- cartella n. 09420170012360237000 – IRPEF 36-ter - anno 2013 - presunta data di notifica il 29/09/2017;
- cartella n. 09420170014299081000 – IRAP anno 2014 - presunta data di notifica il 07/12/2017;
- cartella n. 09420170016170005000 – IRPEF Add.li – IVA anno 2014 – presunta data di notifica il 23/01/2018;
- cartella n. 09420180009669381000 – Tassa auto anni 2013-2014 - presunta data di notifica il 12/04/2018; - cartella n. 09420180023393050000 – IRAP-IVA anno 2015 – presunta data di notifica il 12/12/2018;
- cartella n. 09420190019501888000 - IRPEF 36-ter anno 2015 - presunta data di notifica il 03/09/2019;
- cartella n. 09420190021029924000 – IVA anno 2016 – presunta data di notifica il 19/09/2019;
- cartella n. 09420190023634530000 – IRAP anno 2016 – presunta data di notifica il 25/11/2019;
- cartella n. 09420200003069478000 – IRPEF Add.li anno 2016 – presunta data di notifica il 20/09/2021;
- cartella n. 09420200014597943000 - IRPEF 36-ter anno 2016 - presunta notificata il 19/01/2022;
- cartella n. 09420200017337403000 - IRAP anno 2017 - presunta notificata il 13/10/2022;
- cartella n. 09420210009368490000 – IRPEF anno 2017 – presunta notifica il 01/06/2022;
- cartella n. 09420220012388953000 – IRPEF 36-ter anno 2017 – presunta notifica il 30/05/2022;
- cartella n. 09420220030100504000 – IRPEF anno 2017 – presunta notifica il 02/12/2022;
- cartella n. 09420230006059070000 – IVA anno 2017 – presunta notifica il 23/03/2023;
- cartella n. 09420230011873186000 – IVA anno 2018 – presunta notifica il 24/04/2023.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto, lamentando l'omessa notifica delle cartelle presupposte, l'omessa allegazione, l'omessa comunicazione dell'esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di IRAP, la prescrizione relativa a sanzioni, interessi e tassa automobilistica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione relativa alla notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione e di alcuni successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria depositando documentazione relativa alla notificazione dell'accertamento n. TD701PF00970 e chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione.
All'atto della sua costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate ha depositato copiosa documentazione relativa alla notifica delle cartelle da cui risulta che:
la cartella di pagamento n. 09420130011833950000 è stata ritualmente notificata in data 13/05/2013 direttamente a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento n. 09420150008071961000 è stata regolarmente notificata in data 21/08/2015 a mezzo del servizio postale;
la cartella di pagamento n. 09420160024823668000 è stata regolarmente notificata in data 18/11/2016 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170012360237000 è stata ritualmente notificata in data 29/09/2017 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170014299081000 è stata regolarmente notificata in data 07/12/2017 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420170016170005000 è stata ritualmente notificata in data 23/01/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420180009669381000 è stata regolarmente notificata in data 12/04/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420180023393050000 è stata ritualmente notificata in data 12/12/2018 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190019501888000 è stata regolarmente notificata in data 03/09/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190021029924000 è stata ritualmente notificata in data 19/09/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420190023634530000 è stata regolarmente notificata in data 25/11/2019 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200003069478000 è stata ritualmente notificata in data 20/09/2021 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200014597943000 è stata regolarmente notificata in data 19/01/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420200017337403000 è stata ritualmente notificata in data 13/10/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420210009368490000 è stata regolarmente notificata in data 01/06/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420220012388953000 è stata ritualmente notificata in data 30/05/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420220030100504000 è stata regolarmente notificata in data 02/12/2022 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420230006059070000 è stata ritualmente notificata in data 23/03/2023 a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n. 09420230011873186000 è stata regolarmente notificata in data 24/04/2023 a mezzo PEC.
Alla luce della documentazione prodotta tutte le cartelle risultano regolarmente notificate ad eccezione di quella n. 09420160017589278000, per la quale non risulta prodotta prova di notifica. Conseguentemente, le doglianze relative all'omessa comunicazione dell'esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del
DPR 600/73 e all'illegittimità delle somme richieste a titolo di IRAP risultano inammissibili, trattandosi di vizi propri delle cartelle che avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dalla notificazione delle stesse.
L'omessa impugnazione determina il consolidamento del credito tributario.
In riferimento all'omessa allegazione va rilevato che l'obbligo non sussiste nel caso di atti già conosciuti dal contribuente e, pertanto, accertata la regolare notificazione e conseguente piena conoscenza legale delle cartelle, le stesse non andavano allegate all'intimazione impugnata, la quale comunque ne riporta gli estremi.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle.
Sul punto l'Agenzia ha provveduto al deposito di una serie di atti interruttivi relativi alle cartelle, tutti notificati a mezzo posta elettronica certificata, ed in particolare:
- l'avviso di intimazione n. 09420179010338790000 notificato in data 24/11/2017, avente ad oggetto le cartelle n. 09420130011833950000 e 09420150008071961000;
- l'avviso di intimazione n. 09420199000238047000 notificato in data 23/01/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420160017589278000;
- l'avviso di intimazione n. 09420199012918492000 notificato in data 26/11/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420180009669381000;
- l'avviso di intimazione n. 09420229007137477000 notificato in data 18/10/2022 avente ad oggetto le cartelle n. 09420130011833950000, 09420150008071961000, 09420160017589278000, 09420160024823668000,
09420170012360237000, 09420170014299081000, 09420170016170005000, 09420180009669381000,
09420180023393050000, 09420190019501888000, 09420190021029924000, 09420190023634530000,
09420200003069478000;
- l'avviso di intimazione n. 09420249002694669000 notificato in data 12/02/2024 avente ad oggetto le cartelle n. 09420220030100504000 e 09420230006059070000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900005955000 notificato in data 10/07/2019 avente ad oggetto le cartelle n. 09420180009669381000 e 09420180023393050000;
- il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 n. 09484201800001008001 notificato in data
05/09/2018 avente ad oggetto le cartelle n. 09420170012360237000, 09420170014299081000,
09420170016170005000, 09420180009669381000;
- l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 n. 09484201900004599001 notificato in data 13/11/2019 avente ad oggetto la cartella n. 09420180023393050000.
A mezzo dei suddetti atti, pertanto, l'invocata prescrizione non risulta maturata per alcuna cartella, non essendo decorso né il triennio previsto per le tasse automobilistiche, né il quinquennio previsto per le sanzioni, né il decennio previsto per i tributi erariali.
Quanto, infine, alla cartella n. 09420160017589278000, per la quale manca prova di notifica, essa risulta oggetto dell'avviso di intimazione n. 09420229007137477000 notificato in data 18/10/2022. Alla luce della regolare notificazione del suddetto atto e della sua omessa impugnazione, al di là dell'avvenuta notificazione della cartella, tutti i crediti in esso contenuti devono essere considerati consolidati ed irretrattabili.
Per pacifica giurisprudenza, da ultimo confermata dalla Suprema Corte con ordinanze nn. 29594 e
6436/2025, infatti, dall'omessa impugnazione di uno degli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. . 31 dicembre
1992, n. 546, tra i quali è compreso l'avviso di intimazione, deriva il consolidamento del credito tributario non più contestabile con l'impugnazione degli atti successivi, potendosi far valere solo l'effetto estintivo del debito per prescrizione o vizio proprio dell'atto successivo.
Ciò posto, non risultando decorso, tra la data della notifica della suddetta intimazione e quella del 21 maggio
2024, né il quinquennio previsto per le sanzioni né il decennio previsto per i tributi erariali oggetto della richiesta tributaria, anche in relazione alla cartella n. 09420160017589278000 il ricorso risulta infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti, da ripartirsi in misura paritaria tra le parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria 13 giugno 2025