Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza collegiale 23 marzo 2023
Ordinanza collegiale 8 giugno 2023
Sentenza 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 29 aprile 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Parere definitivo 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2022, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Annamaria Nicoletta Murciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Puglia (A.R.P.A. Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
(ad adiuvandum) Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e adozione delle richieste misure cautelari:
- del parere negativo finale, prot. n. 0031373/2022 del 21 febbraio 2022, reso dall'Ufficio del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, riferito alla prat. n. 15/2021, avente ad oggetto “Realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. su nuova struttura di Cellnex Italia S.p.A. - Codice stazione radio base: LE680. Riscontro nota Prot. Wind Tre 2022/OUT/659927 del 17.01.2022 - prot. Cellnex Italia S.p.A. PUG816/21 del 31.12.2021”;
- del parere n. 12/2021 del 22 dicembre 2021, prot. n. 206387 del 23 dicembre 2021 reso dall'Ente Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio;
- del provvedimento prot. n. 0011940/2022 del 23 marzo 2022 reso dalla Provincia di Lecce - Servizio politiche di tutela ambientale e transizione ecologica, con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di V.Inc.A. relativa alla realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. su nuova struttura di Cellnex Italia S.p.A. “per improcedibilità della stessa a seguito dell'acquisizione del vincolante parere negativo rilasciato dall'Autorità di Gestione del Parco”;
- ove occorra del preavviso di diniego, prot. n. 0038562/2021 del 23 settembre 2021 resa dalla Provincia di Lecce;
- ove occorra della nota prot. n. 0043006 del 20 ottobre 2021 resa dalla Provincia di Lecce;
- ove occorra del parere reso con nota prot. n. AOO 145/006881 del 30 luglio 2021 dalla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Parchi e tutela della biodiversità;
- ove occorra e per la parte di interesse del Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 12 del 10 maggio 2017, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 – Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 379/97 per i siti di importanza comunitaria (SIC), l'allegato 1b, recante “obiettivi di conservazione per i siti della rete natura 2000 della regione Puglia” nonché del citato Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 6 del 10 maggio 2016;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e di Wind Tre S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Astuto, avv.to A. N. Murciano e avv.to L. Abete, in sostituzione dell'avv.to G. Sartorio;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso (a parte ogni questione di ammissibilità del gravame) non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso - essenzialmente - che:
- pur se, in linea generale (ex art. 86 del Decreto Lgs. n. 259/2003), le S.R.B. sono ammesse anche all’interno di Parchi e Riserve, tuttavia ciò è consentito solo ove non si pongano in contrasto con gli specifici valori tutelati dal Parco Naturale che, nella specie (trattandosi anche di Zona S.I.C: e Z.S.C.), sono presidiati dall’art. 4 comma 2 lett. a) della Legge Regionale Pugliese n. 25/2002 istitutiva del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” (Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale), che sancisce il divieto di nuove opere all’esterno dei centri edificati delimitati, consentendo ivi esclusivamente la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nel mentre la S.R.B., il basamento e le opere accessorie all’infrastruttura in questione (consistente nella realizzazione di stazione radio base a servizio della telefonia mobile) sembrano integrare una “nuova opera” (in senso tecnico/edilizio), pur se amovibili;
- i provvedimenti impugnati appaiono adeguatamente motivati e basati su sufficiente istruttoria, nel mentre le osservazioni presentate sembrano essere state valutate, non essendo necessaria una loro confutazione analitica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO