Art. 42.
Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformita' a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.
Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformita' a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.