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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 4581/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
DR Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prati 12/A (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Franzini del foro C.F._1 di Trento C.F. presso il cui studio in Pergine Valsugana (TN) Via Marconi C.F._2
69/b ha eletto speciale domicilio come da mandato in calce al ricorso (indirizzo PEC
Email_1
e nato a [...], il [...] e residente in [...] – 38075 CP_1
Fiavè (TN) – (Cod. Fiscale: di professione: cuoco (si veda doc. n. 2), C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Lorella Sitzia del Foro di Rovereto (Cod. Fiscale:
- pec: e dall'avv. Arrigo Cattoi (Cod. Fiscale C.F._4 Email_2
– pec: ed elettivamente domiciliato presso e nel C.F._5 Email_3 loro studio sito in 38066 Riva del Garda – Viale Canella n. 9, (indirizzi pec:
e giusta procura allegata al ricorso Email_2 Email_3 con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
08.10.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1)
viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso la madre a Caldonazzo in Via Eugenio Prati 12. 2) Nei mesi di luglio e agosto di ogni anno (mesi in cui l'attività del sig. si intensifica a causa della stagione turistica) la CP_1 bambina trascorrerà con il padre i giorni dal lunedì al giovedì, comprensivi dei pernottamenti;
la minore trascorrerà invece con la madre i week end dal venerdì mattina alla domenica sera. Sarà a cura della madre portare la bambina a casa del padre la domenica sera, mentre sarà a carico del padre portare a casa della madre il giovedì sera. Nel corso dei mesi estivi (dalla seconda Per_1 settimana di giugno alla fine di agosto), entrambi i genitori concordano che la madre potrà iscrivere la bambina a colonie estive, attività extrascolastiche, per almeno due settimane non consecutive al fine di consentire ad una frequentazione anche estiva di coetanei. Il costo di questi Per_1 corsi/colonie/attività sarà a carico di entrambi i genitori al 50%, detratti eventuali buoni servizio a disposizione. A partire dal mese di settembre 2025, dato che la minore ha iniziato a frequentare la scuola materna, il diritto di visita si svolgerà con le seguenti modalità: sarà onere del padre recarsi a prendere la bambina il venerdì pomeriggio presso la casa della madre entro le ore 20.00 tenendola con sé per tutto il week end fino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, quando sarà onere della madre recarsi a casa del padre per riprendere la bambina. I genitori concordano fin d'ora che la madre potrà chiedere che la bambina rimanga presso di sè per almeno un week end al mese.
Parimenti, il padre, per almeno una volta al mese, qualora abbia la disponibilità di trascorrere il giorno di riposo con la propria figlia, starà con lei dalla sera del giorno prima il suo riposo settimanale, riaccompagnando dalla madre alla sera di tale giornata entro le ore 20.00. Per_1
3) Il padre terrà inoltre con sé la bambina per una settimana durante le vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni o il giorno Natale oppure quello dell'ultimo dell'anno; nonché tre giorni durante le vacanze pasquali. 4) Il padre dovrà dotarsi di un guardaroba minimo per i cambi della bambina, fermo restando che l'acquisto dei capi più costosi (scarpe, giaccone invernale, materiale e abbigliamento per le attività sportive) rimarrà invece unico e i genitori dovranno curarne la consegna reciproca al momento del riaccompagnamento della bambina presso l'abitazione dell'uno o dell'altro. 5) Tutti gli anni, nel periodo da fine settembre a fine novembre, il padre trascorrerà un periodo di ferie anche non continuativo (5 giorni + 5 giorni) con la bambina, nel rispetto dell'obbligo scolastico della minore a partire dalla prima elementare e cercando, a questi fini, di organizzare tali periodi in modo da non interferire con l'attività e la frequenza scolastica.
Parimenti la madre, nel periodo in cui la sua attività lavorativa lo consentirà, sarà libera di trascorrere un periodo di ferie anche non continuativo con la bambina, nel rispetto del suo obbligo scolastico. Parimenti la madre, nel periodo in cui la sua attività lavorativa lo consentirà sarà libera di trascorrere un periodo di ferie anche non continuativo con la bambina, nel rispetto del suo obbligo scolastico. 6) I due genitori concordano fin d'ora il rilascio del passaporto della bambina. 7) Il sig. verserà alla signora la somma di Euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente CP_1 Parte_1 secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica della stessa. Per quanto riguarda invece le spese straordinarie, i genitori concordano nel ripartirle tra di loro nella misura del 50% e nell'applicare le linee guida redatte dal CNF nel novembre 2017, che vengono allegate e sottoscritte, per accettazione e conferma, al presente ricorso con la precisazione che in deroga a quanto previsto da tali linee guida, i genitori concordano che dovranno dividersi fra loro al 50 %, i costi relativi al corredo scolastico di inizio anno e le spese della mensa scolastica anche della scuola materna. 8)Saranno di competenza esclusiva della madre tutte le agevolazioni dirette al nucleo, assegno Unico Universale nonché l'assegno Provinciale al nucleo, così come ogni altra provvidenza erogata per la figlia dallo Stato, dalla Provincia e dalla
Regione. Resta inteso inoltre che entrambi i genitori beneficeranno invece delle detrazioni fiscali nella misura del 50%. 9) I due genitori concordano fin d'ora il rilascio del passaporto della bambina”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 8 ottobre 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi