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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 837/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Migliaccio Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianlivio Fasciano CP_1
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_2
Pintauro
RESISTENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.2.23, ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la società convenuta (nonché in solido il committente) per sentirla condannare al pagamento in CP_2 proprio favore degli importi specificamente indicati in ricorso a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e notturno. Si costituivano in giudizio la società convenuta ed il contestando il fondamento della CP_2 domanda attorea chiedendone il rigetto. CP_ Si costituiva altresì l' come da memoria in atti, cui il ricorso veniva notificato erroneamente da parte istante, non essendo formulata alcuna domanda nei confronti dell' . CP_4 All'udienza odierna, parte istante dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti del e CP_2 CP_ dell' Tra il ricorrente e la società convenuta veniva, invece, in data odierna, CP_1 dichiarata l'intervenuta conciliazione della lite e l'estinzione del giudizio sulla scorta di verbale di conciliazione siglato in udienza. CP_ Residua da definire il contenzioso tra il ricorrente e l' nonché nei confronti del Comune. CP_ Ebbene, nei confronti dell' non può che dichiararsi il difetto di legittimazione passiva non essendo in ricorso formulata alcuna domanda nei confronti dell' . CP_4
Appare, tuttavia, equo compensare le spese tenuto conto della limitata attività difensiva esperita dall' ed in considerazione del mero errore, ammesso dalla parte, in sede di notificazione. CP_4
Nei confronti del invece, non può che dichiararsi la cessazione della materia del CP_2 contendere. Nel merito, sussiste, invero, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte istante ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti del Comune.
Sul punto è doveroso infatti evidenziare che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n.
2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La rinuncia all'azione e al diritto importa, pertanto, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Relativamente alle spese del giudizio, le stesse si compensano integralmente tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
- dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il Controparte_2
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 12.6.25
Il Giudice Dr. Fabrizia Di Palma