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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_2
TA RE, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno esposto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2019; - che dalla predetta relazione è Per_ nato un figlio: (il 02/12/2020); - che la ricorrente è in stato di gravidanza e che il padre del nascituro è lo stesso ricorrente. Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare i rapporti Per_ genitoriali con riguardo al figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_ 1. Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
1 2. Il compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé il figlio due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00;
3. Ad anni alterni e per gli anni dispari, per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e del Parte_2
01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 19.00, mentre per le festività pasquali, la domenica di
Pasqua la trascorrerà con il padre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, ed il lunedì in Albis sarà con la madre. Gli anni pari viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Parte_2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del I genitori dovranno fornire reciprocamente Parte_2
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la Parte_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al Parte_2 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di
[...] partenza e ritorno;
4. A titolo di mantenimento del minore figlio ed a titolo di compartecipazione nelle spese di locazione dell'immobile in Castel Volturno alla Via Gioacchino Rossini n.1, il Parte_2 verserà, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, l'importo di euro 600,00
[...]
(seicento) mensili. Le spese straordinarie saranno a carico del nella misura del Parte_2
60% mentre in capo al nella misura del 40%;
5. emettere ogni altro provvedimento Parte_1 del caso;
5. spese compensate.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno riferito che in data 07/09/2025 è nata la seconda figlia della coppia: Pertanto, ad integrazione di quanto Per_3 previsto nel ricorso, hanno precisato quanto segue: Per_
- Il verserà a titolo di mantenimento dei figli ed l'importo di € Parte_2 Per_3
600,00 mensili, che già versa a decorrere dal momento di presentazione della domanda giudiziale;
- Relativamente al diritto di visita per la minore il starà insieme Per_3 Parte_2 alla figlia, di appena due mesi ed ancora lattante, e comunque per il primo anno di vita, presso la casa di Castel Volturno alla Via Rossini, dove la ricorrente vive insieme al Per_ IM .
2 - A decorrere dal secondo anno di vita, la minore potrà stare insieme al padre per due Per_3 giorni alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
- Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00.
- Sempre a decorrere dal secondo anno di vita, ed ad anni alterni e per il gli anni dispari, per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2
Per_ con la figlia così come già accordatisi per il minore , il giorno del 26 dicembre e Per_3 del 01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 19.00, mentre per le festività pasquali, la domenica di
Pasqua la trascorrerà con il padre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, ed il lunedì in Albis sarà con la madre;
in ogni caso i minori (fratelli)trascorreranno insieme ogni festività. Gli anni pari viceversa.
- In ordine alle vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2
a decorrere dal quarto anno di vita, almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel Per_3 periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del I genitori dovranno fornire Parte_2 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
- A decorrere dal quarto anno di vita la minore potrà pernottare presso l'abitazione Per_3 paterna a settimane alterne, ovvero, oltre ai due giorni la settimana, potrà stare con il padre dalle ore 11.00 del sabato mattina, o, compatibilmente dall'uscita scolastica, fino alle ore
18.00 della domenica. Per_
- il minore , a settimane alterne ed a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, pernotterà presso il padre, con il quale starà, ininterrottamente dalle ore 10.30 del sabato mattina fino alle ore 19.00 della domenica.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_2
TA RE, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno esposto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2019; - che dalla predetta relazione è Per_ nato un figlio: (il 02/12/2020); - che la ricorrente è in stato di gravidanza e che il padre del nascituro è lo stesso ricorrente. Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare i rapporti Per_ genitoriali con riguardo al figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_ 1. Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
1 2. Il compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé il figlio due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00;
3. Ad anni alterni e per gli anni dispari, per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e del Parte_2
01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 19.00, mentre per le festività pasquali, la domenica di
Pasqua la trascorrerà con il padre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, ed il lunedì in Albis sarà con la madre. Gli anni pari viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Parte_2 avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del I genitori dovranno fornire reciprocamente Parte_2
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la Parte_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al Parte_2 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di
[...] partenza e ritorno;
4. A titolo di mantenimento del minore figlio ed a titolo di compartecipazione nelle spese di locazione dell'immobile in Castel Volturno alla Via Gioacchino Rossini n.1, il Parte_2 verserà, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, l'importo di euro 600,00
[...]
(seicento) mensili. Le spese straordinarie saranno a carico del nella misura del Parte_2
60% mentre in capo al nella misura del 40%;
5. emettere ogni altro provvedimento Parte_1 del caso;
5. spese compensate.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno riferito che in data 07/09/2025 è nata la seconda figlia della coppia: Pertanto, ad integrazione di quanto Per_3 previsto nel ricorso, hanno precisato quanto segue: Per_
- Il verserà a titolo di mantenimento dei figli ed l'importo di € Parte_2 Per_3
600,00 mensili, che già versa a decorrere dal momento di presentazione della domanda giudiziale;
- Relativamente al diritto di visita per la minore il starà insieme Per_3 Parte_2 alla figlia, di appena due mesi ed ancora lattante, e comunque per il primo anno di vita, presso la casa di Castel Volturno alla Via Rossini, dove la ricorrente vive insieme al Per_ IM .
2 - A decorrere dal secondo anno di vita, la minore potrà stare insieme al padre per due Per_3 giorni alla settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
- Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00.
- Sempre a decorrere dal secondo anno di vita, ed ad anni alterni e per il gli anni dispari, per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2
Per_ con la figlia così come già accordatisi per il minore , il giorno del 26 dicembre e Per_3 del 01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 19.00, mentre per le festività pasquali, la domenica di
Pasqua la trascorrerà con il padre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, ed il lunedì in Albis sarà con la madre;
in ogni caso i minori (fratelli)trascorreranno insieme ogni festività. Gli anni pari viceversa.
- In ordine alle vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2
a decorrere dal quarto anno di vita, almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel Per_3 periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del I genitori dovranno fornire Parte_2 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
- A decorrere dal quarto anno di vita la minore potrà pernottare presso l'abitazione Per_3 paterna a settimane alterne, ovvero, oltre ai due giorni la settimana, potrà stare con il padre dalle ore 11.00 del sabato mattina, o, compatibilmente dall'uscita scolastica, fino alle ore
18.00 della domenica. Per_
- il minore , a settimane alterne ed a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, pernotterà presso il padre, con il quale starà, ininterrottamente dalle ore 10.30 del sabato mattina fino alle ore 19.00 della domenica.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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