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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6504 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Guido Eudizi, come da procura in atti;
-parte attrice- CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Silvestro Carboni, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHÉ CONTRO già , (P.I. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini, come da procura in atti;
-terza chiamata-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._1
(C.F. Controparte_6
), (C.F. C.F._2 Controparte_7
), tutti rappresentati e difesi C.F._3
1 dall'Avv. Francesco Pandolfi e dall'Avv. Alessandro Mariani, come da procura in atti;
-terzi chiamati-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il affinché Pt_1 Controparte_1 venisse condannato al rimborso delle prestazioni erogate in favore dei familiari superstiti di , deceduto nel Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 16.09.2005. A fondamento della domanda l' rappresentava che in Pt_1 data 16.09.2005, alle ore 04:45 circa, , mentre Persona_1 si recava sul posto di lavoro, percorreva con la propria vettura
Opel Astra tg. BG413ZR la strada Migliara 54 in con CP_1 direzione di marcia SS Appia e, giunto in prossimità della curva, perdeva il controllo del mezzo e finiva nel fiume
Ufente, decedendo.
Invocava la responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione del sinistro, in ragione dell'assenza di barriere di protezione lungo la strada, di illuminazione, di segnaletica orizzontale e di impianto semaforico lampeggiante indicante i lavori in corso per il ripristino ed il consolidamento del tratto di strada percorso.
Deduceva di aver riconosciuto ai superstiti la rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/1965, relativa all'incidente in itinere occorso a
[...]
liquidata agli eredi nella misura di € 292.913,39, Persona_1 alla data del 25.09.2019, e di voler agire in regresso nei confronti del terzo responsabile nella causazione del fatto in ragione dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto perché l' possa agire contro il responsabile Pt_1 dell'infortunio occorso a il 16.09.2005, in via Persona_1 principale accertata e dichiarata la responsabilità del
in persona del sindaco pro-tempore, per Controparte_1 l'infortunio per cui è causa, condannare il CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare
[...] all' la somma di euro 292.913,39 erogata ed eroganda Pt_1 ai superstiti del sig. , oltre alla rivalutazione Persona_1 disposta dal DD.MM. che si sono succeduti nel tempo e che hanno rivalutato le rendite agli assicurati , ovvero la Pt_1 diversa somma, maggiore o minore, dovuta all' per Pt_1 giustizia o equità, oltre gli interessi dalla data dell'ultimo
2 attestato di credito per la somma calcolata in capitale, e da quella dei singoli esborsi per quella erogata per indennità di temporanea, per spese e per ratei di rendita, oltre alle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”. Si costituiva in giudizio il eccependo in Controparte_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione di surroga, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda. Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo per essere Controparte_8 manlevato in caso di condanna. Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare e pregiudiziale differire la prima udienza ed autorizzare il
a chiamare in causa la compagnia Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_8 già , al fine di essere manlevato e garantito Controparte_4 da tutte le pretese attoree nella denegata ipotesi di soccombenza all'esito dell'odierno giudizio;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di surroga proposta dall' ; - in via Pt_1 ulteriormente gradata e sempre preliminarmente, accertata e rilevata l'obbligatorietà per materia della mediazione, ordinare alle parti l'esperimento della procedura di mediazione innanzi ad idoneo organismo, quale condizione per la prosecuzione del giudizio, nonché di procedibilità della domanda;
- nel merito rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridurre la pretesa dell' nei limiti del Pt_1
40% di quanto richiesto, percentuale di concorso di colpa ascritta al terzo responsabile con la Controparte_1 sentenza n. 587/17 del Tribunale di Latina, e dichiarare
già , tenuta a garantire Controparte_3 Controparte_4
e manlevare il da ogni avversa pretesa Controparte_1 risarcitoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. Si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_3 anch'essa l'intervenuta prescrizione del diritto di surroga, l'infondatezza della domanda e, quanto al , Controparte_1 il rigetto della domanda di manleva azionata in ragione dell'incapienza del massimale assicurato per effetto della liquidazione corrisposta in favore degli eredi in altro giudizio. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
3 Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto dell' per le ragioni sopra esposte. Nel Parte_1 merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata con conseguente caducazione della spiegata domanda di manleva comunque da respingersi visto l'esaurimento del massimale. Vittoria di spese.”. Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituivano in giudizio , e Controparte_5 Controparte_7 CP_6
e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale civile adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e con espressa riserva di domandare in autonomo processo tutto quanto qui non espressamente dedotto: estromettere dal presente giudizio
[...]
e dal momento che Controparte_6 Controparte_7 sono “litisconsorti necessari” solo cartolari, ma non lo sono nella realtà; rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, accertando che non sussistono all'attualità i presupposti di legge, a fronte di colpevole inerzia dell'Ente e per giunta della prescrizione del diritto di surroga, perché l' possa agire oggi per i rimborsi richiesti;
rigettare Pt_1 qualsivoglia domanda restitutoria, diretta e/o indiretta, che dovesse essere avanzata da parte convenuta e/o dalla chiamata in causa nei confronti degli odierni comparenti;
accertare in ogni caso che, attesa l'inesistenza di un valido diritto recuperatorio del credito e vista la fallacia dei Pt_1 conteggi riportati in citazione e nella comparsa del
[...]
, nulla deve o dovrà a CP_1 Controparte_5 chicchessia a qualsivoglia titolo, così come nulla devono o dovranno rimborsare i figli e del tutto CP_6 CP_7 estranei al presente contenzioso. Con vittoria di spese competenze e onorari.”.
Con memorie I termine ex art. 183 VI co. c.p.c. parte attrice così precisava la domanda: “Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda di condanna del CP_1
e della chiamata in garanzia in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore in solido tra loro, al rimborso delle prestazioni erogate ed erogande dall'Istituto in favore degli eredi , per la Persona_1 somma attuale di €. 317.247,58, salvo ogni successivo aggiornamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione al soddisfo.” Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 26.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle
4 conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di surroga è infondata.
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. rappresenta una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che, in tema di prescrizione, rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13669 del 16/06/2014).
Nel caso di specie, il credito oggetto di surroga è rappresentato dal risarcimento derivante dall'invocata responsabilità del per violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 CP_1
c.c. Il termine di prescrizione è quindi quinquennale come prescritto dall'art. 2947 c.c. e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.
La documentazione prodotta dalle parti dimostra che parte attrice ha inviato al una prima nota in data Controparte_1
18.07.2008 (ricevuta il 30.08.2008), una seconda in data 07.06.2013 (ricevuta il 10.06.2013) ed una terza in data
14.02.2018 (ricevuta il 27.02.2018) (doc. 15 allegato atto introduttivo) con le quali manifestava all'ente convenuto la volontà di agire ex art. 1916 c.c.,
Dette note integrano validi atti interruttivi del termine di prescrizione, decorrente dalla data del 16.09.2005 in cui si è verificato il sinistro. Al momento dell'esercizio dell'azione
5 giudiziale pertanto il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso.
Va parimenti rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Come già evidenziato il diritto di surrogazione dell'assicuratore rappresenta una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'oggetto di surroga, nel caso in esame,
è rappresentato dal risarcimento del danno derivante da fatto illecito, escluso dalle materie oggetto di mediazione obbligatoria ex. art. 5c co. 1 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022. Va da ultimo precisato che il presente giudizio non rientra neppure nel novero dei giudizi in cui la negoziazione assistita
è condizione di procedibilità secondo quanto prescritto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, poiché il valore della domanda eccede il limite di € 50.000,00.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va rilevato in via del tutto preliminare che la dinamica del fatto storico, presupposto dell'azione di regresso delle somme corrisposte dall' per l'infortunio in itinere occorso a Pt_1 [...]
, risulta già decisa con sentenza n. 587/2017 resa Persona_1 dall'intestato Tribunale, emessa in data 16.03.2017, passata in giudicato. In tale sentenza il Tribunale così disponeva:
“Accerta la concorrente responsabilità, nella rispettiva misura del 60% e del 40% , da parte di e del Persona_1
nella causazione del sinistro occorso in Controparte_1 data 16.09.2005; 2) Per l'effetto, ai sensi dell' art 1227/2056 c.c., condanna il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti da parte degli attori in seguito alla morte di Persona_1
quantificati: a) nella complessiva somma di € 140.200,00
[...] in favore di comprensiva di € 96.000,00 a Controparte_5 titolo di danno non patrimoniale ed € 44.200,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
b) in € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di
a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_6
6 lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
c) in € 108.000,00 in favore di a titolo di danno non Controparte_7 patrimoniale, oltre lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Accoglie la domanda di manleva del nei Controparte_1 confronti della con riferimento a qunto Controparte_9 dovuto agli attori per effetto della presente sentenza;
4)
Rigetta ogni altra domanda, dichiarando assorbite le domande di manleva proposte dal Controparte_10
e dalla nei
[...] Controparte_11 confronti, rispettivamente, della e della Controparte_12
Fata Ass.ni spa;
5) Condanna il alla Controparte_1 refusione del 50% delle spese di lite in favore degli attori , quota che si quantifica in € 11.500,00 per competenze, € 710,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
6) Compensa per il resto le spese di causa.”.
Tanto premesso, occorre chiarire che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato. Più in particolare la pretesa dell' trova fondamento nel Pt_1 disposto di cui all'art. 142 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché' non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. Infatti, nel caso di esercizio da parte dell' dell'azione nei Pt_1 confronti del responsabile del danno, il credito del danneggiato si trasferisce all' previdenziale per la quota Pt_1 corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con conseguente perdita di legittimazione risarcitoria dell'infortunato, il quale conserva il diritto ad ottenere il residuo risarcimento ove il danno fosse solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa. E' da escludere, quindi, che nella fattispecie in esame possa trovare applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno. Ulteriore corollario delle precedenti valutazioni è che esercitando l'azione di surroga il danneggiato creditore perde
7 la titolarità del credito ed in essa succede l'assicuratore surrogatosi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014).
Inoltre, la surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile integra una successione a titolo particolare;
quindi presuppone l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione e, in ogni caso, postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15870 del 13/06/2019). L'azione surrogatoria esercitata dall' contro il soggetto Pt_1 responsabile del fatto dannoso riconosciuto come infortunio sul lavoro ovvero contro l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale ex art.142, D.LGS. n. 209/2005 incontra un preciso limite, oltre che in riferimento all'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall'assicurazione sociale da quelle ad essa estranee (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10834 del 05/05/2010). In particolare, per quanto concerne le voci di danno “L'istituto gestore delle assicurazioni sociali ( ) non ha azione Pt_1 diretta di regresso (ex artt. 10 ed 11 d.P.R. 1124/1965) nè può surrogarsi (ex art. 1916 cod. civ.) nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza che vi sia possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile nè al danno biologico nè a quello morale, essendo le indennità previste dal citato d.P.R. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico.” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005). Ne consegue che il diritto di surroga dell' non può Pt_1 estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, poiché successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. n.
8 38/2000 può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, ma non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie, come il danno biologico temporaneo o il danno morale. Queste, infatti sono componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato e non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.
All' dunque, spettano a titolo di surrogazione nei Pt_1 confronti del responsabile le somme pagate a titolo di danno patrimoniale nella misura in cui quest'ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di questo.
Ciò posto, facendo applicazione dei richiamati principi, dall'esame della documentazione offerta in istruttoria si rileva come l' a far data 17.09.2005, abbia corrisposto in favore Pt_1 di , coniuge del danneggiato deceduto, una Controparte_5 rendita calcolata sulla base di una retribuzione annua riferita di € 16.554,30. Con la costituzione di rendita 505452150, precisata in atti l' ha corrisposto alla data del 03.05.2022 in favore Pt_1 dell'erede del danneggiato l'importo complessivo, non contestato, di € 317.247,58 (doc. memorie II termine 183 VI co, c.p.c.).
Inoltre, per effetto della sentenza n. 587/2017 veniva accertata a carico del convenuto un concorso di responsabilità CP_1 con il danneggiato nella causazione del sinistro nella misura pari al 40%.
Si osserva, dunque, in ordine alla rilevanza del concorso di colpa fra infortunato ed il terzo di aderire all'indirizzo di legittimità affermato di recente secondo il quale, in caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall' in via di Pt_1 rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa. Deve quindi verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell' procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito Pt_1 negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all' per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi Pt_1
9 eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020).
Si ritengono, pertanto, applicabili al caso di specie i principi generali di cui agli artt. 2056 e 1227 c.c.
Tenendo conto del prospetto delle somme versate alla coniuge del danneggiato aggiornato al 03.05.2022 e non contestate dalla parte convenuta, pari ad euro € 317.247,58, tenendo conto altresì dell'accertato concorso di responsabilità del defunto nella causazione del sinistro, il Controparte_13 deve essere condannato al pagamento in favore dell' della Pt_1 minor somma di euro 126.890,00.
Va rilevato, da ultimo che per effetto della sentenza 587/2017 il in solido con l'assicurazione terza Controparte_1 chiamata, è stato condannato al pagamento in favore di
, coniuge del de cuius, della complessiva Controparte_5 somma di € 140.200,00 di cui € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 44.200,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore dei figli € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per di € 108.000,00 a titolo Controparte_6 di danno non patrimoniale per . Controparte_7
Inoltre, a seguito del risarcimento del danno già liquidato secondo i criteri civilistici per effetto della sentenza richiamata, deve ritenersi che il pagamento già effettuato in esecuzione della detta sentenza dall'Ente convenuto in favore degli eredi, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142
D.Lgs. 209/2005, non produce alcun effetto liberatorio né per il né per l'assicurazione terza chiamata. CP_1
Come chiarito da giurisprudenza condivisa dal Tribunale, in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n.
209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell' non potendo trovare applicazione, in tale Pt_1 ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente. (Cassazione civile sez. III, 13 marzo 2024, n. 6716).
Dalla disamina degli elementi raccolti in istruttoria emerge che né parte convenuta né l'assicurazione chiamata in giudizio
10 hanno fornito prova di aver inviato la comunicazione ex art. 142 D.Lgs. 209/2005.
Ne deriva che le somme già corrisposte non possono essere poste in compensazione delle poste omogenee dovute all' Pt_1
Infine, va rigettata la domanda di manleva azionata dal nei confronti della terza chiamata, Controparte_1
Controparte_3
Va rilevato, infatti, che la compagnia di assicurazione ha eccepito l'incapienza delle somme richieste eccedenti il massimale assicurato, pari ad € 600,00 per effetto del pagamento in favore degli eredi di , di € Persona_1
443.891,19 in esecuzione della sentenza n.587/2017.
Ha dedotto, altresì, che gli altri eredi del lavoratore, in particolare madre e fratelli, avevano azionato altro giudizio per ottenere il risarcimento del danno, concluso, come precisato nelle memorie 190 c.p.c., con la condanna del CP_1
al pagamento in favore di di euro
[...] CP_14
76.000,00 oltre rivalutazione ed interessi e così euro 97.356,00; in favore dei ciascuno dei 12 figli euro 20.000 oltre rivalutazione e interessi e così euro 25.620,00 x 12 e così
307.440,00 ( totale sorte 404.796,00 di cui euro 156.108,80 a carico di stante il residuo massimale). Con CP_3 conseguente esaurimento del massimale del capitale assicurato.
Il pur allegando nelle memorie I termine Controparte_1
183 VI co. c.p.c. una responsabilità per mala gestio dell'assicurazione chiamata, asseritamente determinato dall'assenza di invio ai danneggiati della comunicazione ex art. 142 D.Lgs. 209/2005, non ha formulato specifica domanda sul punto, limitandosi a chiedere genericamente di essere manlevata in caso di eventuale condanna.
Come precisato da giurisprudenza di legittimità da cui non vi è motivo di discostarsi la responsabilità per “mala gestio” dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale. La responsabilità per “mala gestio” c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo
11 dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici
“petitum” e “causa petendi”, postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la “mala gestio”, sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso “petitum” e “causa petendi”. ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022).
Ne deriva che, in ragione dell'assenza di domanda di accertamento della mala gestio da parte del CP_1
e rilevato l'esaurimento del capitale assicurato, la
[...] domanda di manleva azionata dall'Ente convenuto va rigettata.
In conclusione, la domanda di regresso azionata dell' va Pt_1 accolta e per l'effetto il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, deve essere condannato alla restituzione dell'importo di € 126.890,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Spese compensate nei rapporti tra parte convenuta e terzi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna il alla restituzione in favore dell' Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 126.890,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- spese compensate tra parte convenuta e terzi.
Latina, 15.06.2025
12 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6504 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Guido Eudizi, come da procura in atti;
-parte attrice- CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Silvestro Carboni, come da procura in atti;
-parte convenuta con chiamata di terzo-
NONCHÉ CONTRO già , (P.I. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Bernardini, come da procura in atti;
-terza chiamata-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_5 C.F._1
(C.F. Controparte_6
), (C.F. C.F._2 Controparte_7
), tutti rappresentati e difesi C.F._3
1 dall'Avv. Francesco Pandolfi e dall'Avv. Alessandro Mariani, come da procura in atti;
-terzi chiamati-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il affinché Pt_1 Controparte_1 venisse condannato al rimborso delle prestazioni erogate in favore dei familiari superstiti di , deceduto nel Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 16.09.2005. A fondamento della domanda l' rappresentava che in Pt_1 data 16.09.2005, alle ore 04:45 circa, , mentre Persona_1 si recava sul posto di lavoro, percorreva con la propria vettura
Opel Astra tg. BG413ZR la strada Migliara 54 in con CP_1 direzione di marcia SS Appia e, giunto in prossimità della curva, perdeva il controllo del mezzo e finiva nel fiume
Ufente, decedendo.
Invocava la responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione del sinistro, in ragione dell'assenza di barriere di protezione lungo la strada, di illuminazione, di segnaletica orizzontale e di impianto semaforico lampeggiante indicante i lavori in corso per il ripristino ed il consolidamento del tratto di strada percorso.
Deduceva di aver riconosciuto ai superstiti la rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/1965, relativa all'incidente in itinere occorso a
[...]
liquidata agli eredi nella misura di € 292.913,39, Persona_1 alla data del 25.09.2019, e di voler agire in regresso nei confronti del terzo responsabile nella causazione del fatto in ragione dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto perché l' possa agire contro il responsabile Pt_1 dell'infortunio occorso a il 16.09.2005, in via Persona_1 principale accertata e dichiarata la responsabilità del
in persona del sindaco pro-tempore, per Controparte_1 l'infortunio per cui è causa, condannare il CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare
[...] all' la somma di euro 292.913,39 erogata ed eroganda Pt_1 ai superstiti del sig. , oltre alla rivalutazione Persona_1 disposta dal DD.MM. che si sono succeduti nel tempo e che hanno rivalutato le rendite agli assicurati , ovvero la Pt_1 diversa somma, maggiore o minore, dovuta all' per Pt_1 giustizia o equità, oltre gli interessi dalla data dell'ultimo
2 attestato di credito per la somma calcolata in capitale, e da quella dei singoli esborsi per quella erogata per indennità di temporanea, per spese e per ratei di rendita, oltre alle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”. Si costituiva in giudizio il eccependo in Controparte_1 via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione di surroga, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda. Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo per essere Controparte_8 manlevato in caso di condanna. Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare e pregiudiziale differire la prima udienza ed autorizzare il
a chiamare in causa la compagnia Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_8 già , al fine di essere manlevato e garantito Controparte_4 da tutte le pretese attoree nella denegata ipotesi di soccombenza all'esito dell'odierno giudizio;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di surroga proposta dall' ; - in via Pt_1 ulteriormente gradata e sempre preliminarmente, accertata e rilevata l'obbligatorietà per materia della mediazione, ordinare alle parti l'esperimento della procedura di mediazione innanzi ad idoneo organismo, quale condizione per la prosecuzione del giudizio, nonché di procedibilità della domanda;
- nel merito rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridurre la pretesa dell' nei limiti del Pt_1
40% di quanto richiesto, percentuale di concorso di colpa ascritta al terzo responsabile con la Controparte_1 sentenza n. 587/17 del Tribunale di Latina, e dichiarare
già , tenuta a garantire Controparte_3 Controparte_4
e manlevare il da ogni avversa pretesa Controparte_1 risarcitoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. Si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_3 anch'essa l'intervenuta prescrizione del diritto di surroga, l'infondatezza della domanda e, quanto al , Controparte_1 il rigetto della domanda di manleva azionata in ragione dell'incapienza del massimale assicurato per effetto della liquidazione corrisposta in favore degli eredi in altro giudizio. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
3 Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto dell' per le ragioni sopra esposte. Nel Parte_1 merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata con conseguente caducazione della spiegata domanda di manleva comunque da respingersi visto l'esaurimento del massimale. Vittoria di spese.”. Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituivano in giudizio , e Controparte_5 Controparte_7 CP_6
e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale civile adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e con espressa riserva di domandare in autonomo processo tutto quanto qui non espressamente dedotto: estromettere dal presente giudizio
[...]
e dal momento che Controparte_6 Controparte_7 sono “litisconsorti necessari” solo cartolari, ma non lo sono nella realtà; rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, accertando che non sussistono all'attualità i presupposti di legge, a fronte di colpevole inerzia dell'Ente e per giunta della prescrizione del diritto di surroga, perché l' possa agire oggi per i rimborsi richiesti;
rigettare Pt_1 qualsivoglia domanda restitutoria, diretta e/o indiretta, che dovesse essere avanzata da parte convenuta e/o dalla chiamata in causa nei confronti degli odierni comparenti;
accertare in ogni caso che, attesa l'inesistenza di un valido diritto recuperatorio del credito e vista la fallacia dei Pt_1 conteggi riportati in citazione e nella comparsa del
[...]
, nulla deve o dovrà a CP_1 Controparte_5 chicchessia a qualsivoglia titolo, così come nulla devono o dovranno rimborsare i figli e del tutto CP_6 CP_7 estranei al presente contenzioso. Con vittoria di spese competenze e onorari.”.
Con memorie I termine ex art. 183 VI co. c.p.c. parte attrice così precisava la domanda: “Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda di condanna del CP_1
e della chiamata in garanzia in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore in solido tra loro, al rimborso delle prestazioni erogate ed erogande dall'Istituto in favore degli eredi , per la Persona_1 somma attuale di €. 317.247,58, salvo ogni successivo aggiornamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione al soddisfo.” Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 26.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle
4 conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di surroga è infondata.
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. rappresenta una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che, in tema di prescrizione, rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13669 del 16/06/2014).
Nel caso di specie, il credito oggetto di surroga è rappresentato dal risarcimento derivante dall'invocata responsabilità del per violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 CP_1
c.c. Il termine di prescrizione è quindi quinquennale come prescritto dall'art. 2947 c.c. e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.
La documentazione prodotta dalle parti dimostra che parte attrice ha inviato al una prima nota in data Controparte_1
18.07.2008 (ricevuta il 30.08.2008), una seconda in data 07.06.2013 (ricevuta il 10.06.2013) ed una terza in data
14.02.2018 (ricevuta il 27.02.2018) (doc. 15 allegato atto introduttivo) con le quali manifestava all'ente convenuto la volontà di agire ex art. 1916 c.c.,
Dette note integrano validi atti interruttivi del termine di prescrizione, decorrente dalla data del 16.09.2005 in cui si è verificato il sinistro. Al momento dell'esercizio dell'azione
5 giudiziale pertanto il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso.
Va parimenti rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Come già evidenziato il diritto di surrogazione dell'assicuratore rappresenta una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'oggetto di surroga, nel caso in esame,
è rappresentato dal risarcimento del danno derivante da fatto illecito, escluso dalle materie oggetto di mediazione obbligatoria ex. art. 5c co. 1 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022. Va da ultimo precisato che il presente giudizio non rientra neppure nel novero dei giudizi in cui la negoziazione assistita
è condizione di procedibilità secondo quanto prescritto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, poiché il valore della domanda eccede il limite di € 50.000,00.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va rilevato in via del tutto preliminare che la dinamica del fatto storico, presupposto dell'azione di regresso delle somme corrisposte dall' per l'infortunio in itinere occorso a Pt_1 [...]
, risulta già decisa con sentenza n. 587/2017 resa Persona_1 dall'intestato Tribunale, emessa in data 16.03.2017, passata in giudicato. In tale sentenza il Tribunale così disponeva:
“Accerta la concorrente responsabilità, nella rispettiva misura del 60% e del 40% , da parte di e del Persona_1
nella causazione del sinistro occorso in Controparte_1 data 16.09.2005; 2) Per l'effetto, ai sensi dell' art 1227/2056 c.c., condanna il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti da parte degli attori in seguito alla morte di Persona_1
quantificati: a) nella complessiva somma di € 140.200,00
[...] in favore di comprensiva di € 96.000,00 a Controparte_5 titolo di danno non patrimoniale ed € 44.200,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
b) in € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di
a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_6
6 lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
c) in € 108.000,00 in favore di a titolo di danno non Controparte_7 patrimoniale, oltre lucro cessante come da parte motiva ed oltre interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Accoglie la domanda di manleva del nei Controparte_1 confronti della con riferimento a qunto Controparte_9 dovuto agli attori per effetto della presente sentenza;
4)
Rigetta ogni altra domanda, dichiarando assorbite le domande di manleva proposte dal Controparte_10
e dalla nei
[...] Controparte_11 confronti, rispettivamente, della e della Controparte_12
Fata Ass.ni spa;
5) Condanna il alla Controparte_1 refusione del 50% delle spese di lite in favore degli attori , quota che si quantifica in € 11.500,00 per competenze, € 710,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
6) Compensa per il resto le spese di causa.”.
Tanto premesso, occorre chiarire che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato. Più in particolare la pretesa dell' trova fondamento nel Pt_1 disposto di cui all'art. 142 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché' non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. Infatti, nel caso di esercizio da parte dell' dell'azione nei Pt_1 confronti del responsabile del danno, il credito del danneggiato si trasferisce all' previdenziale per la quota Pt_1 corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con conseguente perdita di legittimazione risarcitoria dell'infortunato, il quale conserva il diritto ad ottenere il residuo risarcimento ove il danno fosse solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa. E' da escludere, quindi, che nella fattispecie in esame possa trovare applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno. Ulteriore corollario delle precedenti valutazioni è che esercitando l'azione di surroga il danneggiato creditore perde
7 la titolarità del credito ed in essa succede l'assicuratore surrogatosi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014).
Inoltre, la surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile integra una successione a titolo particolare;
quindi presuppone l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione e, in ogni caso, postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15870 del 13/06/2019). L'azione surrogatoria esercitata dall' contro il soggetto Pt_1 responsabile del fatto dannoso riconosciuto come infortunio sul lavoro ovvero contro l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale ex art.142, D.LGS. n. 209/2005 incontra un preciso limite, oltre che in riferimento all'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall'assicurazione sociale da quelle ad essa estranee (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10834 del 05/05/2010). In particolare, per quanto concerne le voci di danno “L'istituto gestore delle assicurazioni sociali ( ) non ha azione Pt_1 diretta di regresso (ex artt. 10 ed 11 d.P.R. 1124/1965) nè può surrogarsi (ex art. 1916 cod. civ.) nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza che vi sia possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile nè al danno biologico nè a quello morale, essendo le indennità previste dal citato d.P.R. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico.” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005). Ne consegue che il diritto di surroga dell' non può Pt_1 estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, poiché successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. n.
8 38/2000 può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, ma non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie, come il danno biologico temporaneo o il danno morale. Queste, infatti sono componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato e non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.
All' dunque, spettano a titolo di surrogazione nei Pt_1 confronti del responsabile le somme pagate a titolo di danno patrimoniale nella misura in cui quest'ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di questo.
Ciò posto, facendo applicazione dei richiamati principi, dall'esame della documentazione offerta in istruttoria si rileva come l' a far data 17.09.2005, abbia corrisposto in favore Pt_1 di , coniuge del danneggiato deceduto, una Controparte_5 rendita calcolata sulla base di una retribuzione annua riferita di € 16.554,30. Con la costituzione di rendita 505452150, precisata in atti l' ha corrisposto alla data del 03.05.2022 in favore Pt_1 dell'erede del danneggiato l'importo complessivo, non contestato, di € 317.247,58 (doc. memorie II termine 183 VI co, c.p.c.).
Inoltre, per effetto della sentenza n. 587/2017 veniva accertata a carico del convenuto un concorso di responsabilità CP_1 con il danneggiato nella causazione del sinistro nella misura pari al 40%.
Si osserva, dunque, in ordine alla rilevanza del concorso di colpa fra infortunato ed il terzo di aderire all'indirizzo di legittimità affermato di recente secondo il quale, in caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall' in via di Pt_1 rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa. Deve quindi verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell' procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito Pt_1 negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all' per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi Pt_1
9 eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020).
Si ritengono, pertanto, applicabili al caso di specie i principi generali di cui agli artt. 2056 e 1227 c.c.
Tenendo conto del prospetto delle somme versate alla coniuge del danneggiato aggiornato al 03.05.2022 e non contestate dalla parte convenuta, pari ad euro € 317.247,58, tenendo conto altresì dell'accertato concorso di responsabilità del defunto nella causazione del sinistro, il Controparte_13 deve essere condannato al pagamento in favore dell' della Pt_1 minor somma di euro 126.890,00.
Va rilevato, da ultimo che per effetto della sentenza 587/2017 il in solido con l'assicurazione terza Controparte_1 chiamata, è stato condannato al pagamento in favore di
, coniuge del de cuius, della complessiva Controparte_5 somma di € 140.200,00 di cui € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 44.200,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore dei figli € 96.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per di € 108.000,00 a titolo Controparte_6 di danno non patrimoniale per . Controparte_7
Inoltre, a seguito del risarcimento del danno già liquidato secondo i criteri civilistici per effetto della sentenza richiamata, deve ritenersi che il pagamento già effettuato in esecuzione della detta sentenza dall'Ente convenuto in favore degli eredi, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142
D.Lgs. 209/2005, non produce alcun effetto liberatorio né per il né per l'assicurazione terza chiamata. CP_1
Come chiarito da giurisprudenza condivisa dal Tribunale, in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n.
209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell' non potendo trovare applicazione, in tale Pt_1 ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente. (Cassazione civile sez. III, 13 marzo 2024, n. 6716).
Dalla disamina degli elementi raccolti in istruttoria emerge che né parte convenuta né l'assicurazione chiamata in giudizio
10 hanno fornito prova di aver inviato la comunicazione ex art. 142 D.Lgs. 209/2005.
Ne deriva che le somme già corrisposte non possono essere poste in compensazione delle poste omogenee dovute all' Pt_1
Infine, va rigettata la domanda di manleva azionata dal nei confronti della terza chiamata, Controparte_1
Controparte_3
Va rilevato, infatti, che la compagnia di assicurazione ha eccepito l'incapienza delle somme richieste eccedenti il massimale assicurato, pari ad € 600,00 per effetto del pagamento in favore degli eredi di , di € Persona_1
443.891,19 in esecuzione della sentenza n.587/2017.
Ha dedotto, altresì, che gli altri eredi del lavoratore, in particolare madre e fratelli, avevano azionato altro giudizio per ottenere il risarcimento del danno, concluso, come precisato nelle memorie 190 c.p.c., con la condanna del CP_1
al pagamento in favore di di euro
[...] CP_14
76.000,00 oltre rivalutazione ed interessi e così euro 97.356,00; in favore dei ciascuno dei 12 figli euro 20.000 oltre rivalutazione e interessi e così euro 25.620,00 x 12 e così
307.440,00 ( totale sorte 404.796,00 di cui euro 156.108,80 a carico di stante il residuo massimale). Con CP_3 conseguente esaurimento del massimale del capitale assicurato.
Il pur allegando nelle memorie I termine Controparte_1
183 VI co. c.p.c. una responsabilità per mala gestio dell'assicurazione chiamata, asseritamente determinato dall'assenza di invio ai danneggiati della comunicazione ex art. 142 D.Lgs. 209/2005, non ha formulato specifica domanda sul punto, limitandosi a chiedere genericamente di essere manlevata in caso di eventuale condanna.
Come precisato da giurisprudenza di legittimità da cui non vi è motivo di discostarsi la responsabilità per “mala gestio” dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale. La responsabilità per “mala gestio” c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo
11 dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici
“petitum” e “causa petendi”, postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la “mala gestio”, sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso “petitum” e “causa petendi”. ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022).
Ne deriva che, in ragione dell'assenza di domanda di accertamento della mala gestio da parte del CP_1
e rilevato l'esaurimento del capitale assicurato, la
[...] domanda di manleva azionata dall'Ente convenuto va rigettata.
In conclusione, la domanda di regresso azionata dell' va Pt_1 accolta e per l'effetto il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, deve essere condannato alla restituzione dell'importo di € 126.890,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Spese compensate nei rapporti tra parte convenuta e terzi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna il alla restituzione in favore dell' Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 126.890,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- spese compensate tra parte convenuta e terzi.
Latina, 15.06.2025
12 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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