Art. 3.
Le spese generali per lo svolgimento delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'uno per cento della somma di lire 2500 milioni.
Le spese generali per lo svolgimento delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'uno per cento della somma di lire 2500 milioni.