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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12093 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15034 DELL'ANNO 2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. lette le predette note, ove ambo le parti hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 20.12.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15034 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr p.t. rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paolo Zinno, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via A. Gramsci n. 19 (PEC: , come da mandato in atti. Email_1
OPPONENTE
E
, Partita Iva n. in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'avv. nato a Roma il [...], in [...] procuratore speciale, giusta Controparte_2 procura conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società ed autenticata in data 03.08.2023 dal dr. , notaio in Arzano, al Repertorio n. 12978 e Raccolta n. Persona_1
7244, registrata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli in data 03.08.2023 al n.
32918/1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Ferrara, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, per: come da Email_2 Email_3 mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre
2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.04.2024 otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 2148/2024, CP_1 con il quale veniva ingiunto alla di pagare in suo favore l'importo di Parte_1 euro 36764,34, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di consumi di idrici, contabilizzati nelle fatture, allegate ricorso monitorio. proponeva opposizione avverso al suindicato Parte_1 decreto, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e deducendo di non aver mai ricevuto le fatture prodotte dalla ricorrente in monitorio, nonché di aver rilasciato l'immobile, servito dalla fornitura, sin dal 2.08.2022 a seguito di sfratto per morosità, essendo, in ogni caso, l' attività aziendale già cessata dal febbraio 2022. Pertanto disconosceva tutti i consumi portati nelle fatture emesse successivamente al rilascio dell'immobile e lamentava che alcuna prova dei consumi effettivi potesse ritenersi raggiunta. Eccepiva, inoltre, la prescrizione biennale del credito reclamato dall'opponente ai sensi della l. 205/2017 e segnatamente dei crediti portati dalle fatture relative ai seguenti periodi: 11.11.19 – 20.01.20 – 28.07.20 – 28.10.20 –
29.01.21 – 27.04.21 – 26.10.21 – 31.10.22 – 06.05.22.
Tutto ciò dedotto ed eccepito, concludeva l'opponente chiedendo al Tribunale di Napoli di:
1. revocare e comunque dichiarare nullo, erroneo, illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge per tutto quanto eccepito nel motivo sub 1), 2), 3) e 4);
2. dichiarare la avvenuta prescrizione del credito della ricorrente;
3. rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione;
4. vinti spese, diritti ed onorari.
Costituita in giudizio, resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione di cui CP_1 chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, condanna, in ogni caso, dell'opponente al pagamento dei relativi importi.
Eseguite le verifiche preliminari, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, veniva concesso termine per la presentazione della domanda di mediazione, che aveva esito negativo.
Sulla documentazione in atti, la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 dicembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Risulta circostanza incontestata la sussistenza del rapporto di fornitura idrica posto a fondamento della domanda monitoria.
Le contestazioni della opponente riguardano, innanzitutto, la sua legittimazione passiva tenuto conto della fruizione dell'immobile, servito dalla fornitura idrica, sino alla data del 2.08.2022, epoca del rilascio forzoso da parte della a seguito di sfratto ( v. verbale di esecuzione in Parte_1 atti). E tuttavia, tale contestazione appare irrilevante nella misura in cui non è stata dedotta né provata alcuna disdetta contrattuale che giustifichi la mancata imputazione dei consumi all'opponente, attesa la continuità del rapporto contrattuale.
Invero, non contestata la titolarità del rapporto di utenza, alcun rilievo ai fini dell'esonero da responsabilità da parte dell'opponente ha la circostanza che essa abbia o meno effettivamente fruito dei consumi elettrici presso l'immobile servito dal servizio. Sarebbe stato onere, infatti, dell'opponete quello di disdire il contratto di utenza.
Con riguardo, poi, alla contestazione concernente la mancata prova circa l'effettività dei consumi contabilizzati in fattura, deve rilevarsi che ne ha fornito prova mediante la CP_1 produzione della documentazione attestante la lettura del contatore ( v. allegati depositati in uno alla memoria ex art 171 ter c.p.c. secondo termine).
Giova al riguardo ricordare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass.
Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez.
3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n.
297 del 2020, cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha nemmeno dedotto alcuna circostanza che possa mettere in dubbio il corretto funzionamento del contatore, né ha sollevato alcuna specifica contestazione delle letture prodotte dall'opposta, sicché tale documentazione deve ritenersi idonea a comprovare l'effettività dei consumi contabilizzati in bolletta.
Per vero, l' unica circostanza dedotta a sostegno della non corretta rilevazione dei consumi, ossia quella per cui alcuna attività aziendale sarebbe stata posta in essere nel periodo successivo al febbraio 2022, è una mera deduzione rimasta priva di alcun riscontro probatorio, così come nulla esclude che, dopo lo sfratto dell'agosto del medesimo anno, il punto di prelievo non sia stato utilizzato da terzi, rimanendo in tal caso i consumi comunque imputabili al titolare dell'utenza ( impregiudicato, in tal caso, ogni eventuale diritto di rivalsa), come innanzi già esplicato.
Mette conto, poi, evidenziare che nemmeno è stata mossa alcuna contestazione circa il corretto calcolo dei consumi con riguardo all'applicazione dei prezzi ivi computati.
Acclarata pertanto l'esistenza del credito e l'imputabilità del debito, deve osservarsi che parzialmente fondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
L'art. 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un regime di prescrizione breve per i crediti vantati dagli operatori del settore energetico ed idrico, prevedendo, per quello che in questa sede è di interesse, che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (… ) e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il comma 5 del medesimo articolo prevedeva che le disposizioni di cui al richiamato comma 4 non avrebbero dovuto trovare applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente. Tale disposizione è stata tuttavia espressamente abrogata dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, così rendendo la prescrizione biennale, di cui trattasi, operativa a prescindere da ogni responsabilità dell'utente.
Infine, il successivo comma 10 ha indicato l'entrata in vigore della norma: le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, infatti, alle fatture la cui scadenza è successiva: per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; per il settore del gas, al 1° gennaio 2019 e, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Nel caso di specie, quindi, tale regime prescrizionale, invocato dall'opponente, non trova applicazione per tutte le fatture aventi scadenza antecedente al 1 gennaio 2020 e, quindi, per quella n.
9519011001968408 del 11/11/2019 con scadenza al 16/12/2019, azionata per l'importo di euro
3764,13.
Avuto riguardo alla data della notifica del DI e ai solleciti prodotti dall'opposta, emerge poi che alcuna prescrizione è matura con riguardo alle seguenti fatture: fattura n. 9523011000762288 del 9/5/2023 dell'importo di € 3.274,97; fattura n. 9522011000774957 del 6/5/22 dell'importo di € 3405,07; fattura n. 9522011001412739 del 12/08/22 dell'importo di € 2008,27;
fattura n. 9523011000200538 del 10/02/23 dell'importo di € 624,85;
fattura n. 9523011001908817 del 31/10/2023 dell'importo di € 3.333,27;
fattura n. 9523011001574814 del 8/09/2023 dell'importo di € 3.267,12;
fattura n. 9522011000141526 del 31/01/22 dell'importo di € 1980,81
Con riguardo alle restanti fatture, osserva invece il Tribunale che l'esame dei solleciti inviati a mezzo pec, prodotti dall'opposta, lascia emergere che gli stessi sono stati inoltrati in date antecedenti al biennio decorrente, a ritroso, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, senza che ulteriore invito a pagamento delle stesse sia stato rinnovato con i solleciti successivi.
Pertanto con riferimento ai crediti portati nelle fatture residuali nulla deve essere pagato dall'opponente, dovendosi ritenere gli stessi estinti per prescrizione, ai sensi della succitata normativa.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'odierna opposizione va quindi parzialmente accolta, imponendosi per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento del credito residuo, per come testé accertato, pari alla somma degli importi azionati con le sopra elencate fatture, che risulta essere di euro 21.658,49, su cui sono dovuti interessi al tasso legale dalle scadenze delle fatture e sino al soddisfo, secondo quanto già riconosciuto nella precedente fase monitoria.
Venendo al governo delle spese, giova ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Nella specie, dunque, le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, devono seguire la soccombenza dell'opponente, convenuta, in senso sostanziale, soccombente. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, come da condanna (ex art. 5 D.M. 55/2014), nonché tenuto conto della media complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate e della attività processuale espletata.
Delle spese di lite va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.to Piero Ferrara , dichiaratosi antistatario in comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore Parte_1 di dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_1
21.658,49, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze delle fatture e sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3954,00, per compensi di avvocato ( di cui euro 567,00 per la fese monitoria) ed euro 286,00 per esborsi, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge, da distrarsi, ex art 93 c.p.c., in favore dell'avv.to Piero Ferrara.
Napoli, 20 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Flora Vollero