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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
n. 126/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21/01/2022 al numero 126/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 906/2021 emessa dal Tribunale di
LUCCA il 19.10.2021, pendente fra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CIOLLARO BIAGIO GIUSEPPE ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. ANDREUCCI MARIO ( ) e dall'Avv. ANDREUCCI C.F._4
LORENZO ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._5 difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale, in primo luogo: accertare e dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione giudiziale promossa dal IG. CP_1
in via pregiudiziale, in secondo luogo: accertare e dichiarare il difetto di
[...]
1 legittimazione attiva del IG. in relazione alle domande nn. Controparte_1
3, 4 e 5 da Egli formulate;
nel merito, in tesi: rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in rito, fatto e diritto;
nel merito, in denegata ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda di riduzione svolta dall'attore in rappresentazione del padre, rigettare comunque la stessa in quanto erronea nel quantum;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, come da notula che si deposita (doc. XXIV); in via istruttoria: chiede rispettosamente ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) D.C.V. che il giorno 01.01.2002 la IG.ra da un lato e la IG.ra SO dall'altro ebbero tra loro a stipulare un accordo verbale Parte_1 in virtù del quale quest'ultima avrebbe dovuto - da quel momento in avanti ed a fronte di un compenso giornaliero pari ad € 50,00 - fornire il servizio di autista/accompagnatrice per supplire alle esigenze di mobilità della madre infatti sprovvista di patente di guida;
2) D.C.V. che detta attività venne svolta ogni singolo giorno di ogni singolo anno fino al Febbraio 2006 compreso, provvedendo la IG.ra a Parte_1
Per trasportare la IG.ra a compiere la spesa quotidiana presso i supermercati, a visite mediche ed analisi, ad acquisti vari, a visite a parenti ed amici, ad accessi in
Banca e Posta;
Per
3) D.C.V. che nel mese di Marzo 2006 la IG.ra subì un intervento chirurgico alla carotide, per il quale LL fu ricoverata per 10 gg. presso l'Ospedale di Pisa ed ebbe successivamente una convalescenza di tre mesi;
Per
4) D.C.V. che in, occasione dell'intervento del Marzo 2006, la IG.ra propose alla IG.ra , che accettò, di prestare assistenza continuativa pre Parte_1
e post-operatoria a fronte dell'aumento del corrispettivo quotidiano da € 50,00 fino
a quel momento convenuto ad € 100,00 al giorno;
5) D.C.V. che la IG.ra dal mese di Marzo 2006 al mese completo Parte_1 di Giugno 2006, svolse quotidianamente per la madre l'attività di assistenza personale così come stabilita dall'accordo verbale a prestazioni corrispettive per €
100,00 al giorno;
6) D.C.V. che dal mese di Luglio 2006 al mese di Maggio 2007 la IG.ra
tornò a svolgere “solo” le funzioni già in precedenza svolte per un Parte_1 corrispettivo di € 50,00 al giorno;
2 7) D.C.V. che nel mese di Maggio 2007 insorsero nuovi problemi di salute Per della IG.ra e che nel mese di Giugno 2007 fu alla stessa diagnosticato un tumore allo stomaco;
Per
8) D.C.V. che nel mese di Giugno 2007 la IG.ra fu ricoverata presso
l'Ospedale di Lucca per un mese, subendo un importante intervento chirurgico di asportazione di parte dello stomaco;
9) D.C.V. che per tutto il mese di ricovero presso l'Ospedale di Lucca per
l'intervento allo stomaco, e per il successivo mese di Luglio 2007 di convalescenza Per a casa, la IG.ra ebbe necessità di assistenza completa (diurna e notturna) e la suddetta e la IG.ra si accordarono per il corrispettivo di € 100,00 al Parte_1 giorno;
10) D.C.V. che per i due mesi di assistenza post-operatoria la IG.ra Parte_1
Per si alternò con la IG.ra con la quale la IG.ra convenne Persona_2 analogo compenso;
Per 11) D.C.V. che dal mese di Agosto 2007 al mese di Aprile 2009 la IG.ra fu sottoposta a controllo dell'evoluzione della malattia e fu quotidianamente accompagnata a cure, ecografie, visite oncologiche e che, in detto periodo,
l'accordo economico con la IG.ra rimase fermo ad € 100,00 giornaliere;
Parte_1
Per 12) D.C.V. che nel mese di Maggio 2009 la condizione della IG.ra si aggravò e che l'assistenza prestata dalla IG.ra tornò ad essere sia Parte_1 diurna che notturna, con alternanza con la IG.ra con la quale Persona_2
Per la IG.ra aveva convenuto analogo compenso economico;
13) D.C.V. che nel mese di Luglio 2009 venne assunta la IG.ra a Parte_2
coadiuvare il lavoro della IG.ra ; Parte_1
Per 14) D.C.V. che nel mese di Agosto 2009 le condizioni della IG.ra si aggravarono ed LL ebbe quotidiana necessità di iniezioni e fleboclisi cui provvide la IG.ra coadiuvata dal marito IG. Parte_1 Persona_3
15) D.C.V. che, dal giorno di assunzione della IG.ra e fino alla Parte_2
Per morte della IG.ra avvenuta a fine Novembre 2009, la IG.ra fu Parte_1 presente 24h/24h, a fronte del corrispettivo di € 100,00 al giorno, per sostituire la badante nei suoi turni di libertà e coadiuvarla nelle attività materiali più pesanti;
16) D.C.V. che l'importo totale maturato a credito della IG.ra
[...] ed il corrispondente debito della IG.ra pari ad € Parte_1 SO
196.350,00, non venne da quest'ultima mai in vita corrisposto alla IG.ra
; Parte_1
3 17) D.C.V. se, nel lasso di tempo intercorso dal 01.01.2002 e fino alla morte della IG.ra a fine Novembre 2009, il IG. ebbe SO Controparte_1
a prestare assistenza totale o parziale alla propria madre.
Indica a testi su tutti i capitoli la IG.ra residente in [...]
Porcari (LU), Via Sbarra, la IG.ra residente in [...]
Ricasoli, n. 19, la IG.ra , residente in [...], Fraz. Pontetetto, Testimone_1
Viale San Concordio, n. 1720, la IG.ra residente in [...], Testimone_2
Loc. Santa Maria a Colle, Via Torre, n. 492/F ed il IG. residente Persona_3 in Lucca, Loc. Santa Maria a Colle, Via Torre, n. 492/F.
Con riserva di integrazione della lista.
Chiede infine ammettersi CTU a verifica della congruità dei corrispettivi dovuti dalla IG.ra alla IG.ra Chiede comunque SO Parte_1 disporsi la rinnovazione della CTU svolta in primo grado o, in subordine, la sua integrazione e/o la chiamata a chiarimenti dei Consulenti d'Ufficio Dott. e Per_4
Geom. “ Per_5
Parte appellata: “Piaccia All'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e onorari.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2016, conveniva Controparte_1 in giudizio la sorella lamentando di essere stato Parte_1 totalmente pretermesso (al pari del padre dal testamento Persona_6 pubblico della madre deceduta il 28.11.2009, ricevuto dal Notaio SO di Lucca in data 28.6.2008, con il quale la stessa aveva nominato propria Per_7 erede universale la figlia Parte_1
Premesso che il patrimonio ereditario era composto dalla quota di un mezzo del diritto di proprietà su un immobile abitativo posto in San Teodoro (SS) e dalla quota sociale del 10% della esercente attività Controparte_2 alberghiera presso il complesso immobiliare di proprietà sito in Lucca,
[...] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
4 “1) Accertare e dichiarare che, con la disposizione testamentaria resa di fronte al notaio dott.ssa di cui al rep. 249, la de cuius sig.ra Persona_8 [...]
nominando quale erede universale la figlia sig.ra Per_1 Parte_1
ha leso la quota di legittima del sig. in quanto
[...] Controparte_1 legittimario;
2) Per l'effetto, disporre la riduzione della quota della sig.ra Parte_1 condannando la stessa a restituire il 25% dell'asse ereditario, nella misura e per gli importi che saranno accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU;
3) Dichiarare altresì che con la disposizione testamentaria resa di fronte al notaio dott.ssa di cui al rep. 249, la de cuius sig.ra Persona_8 SO nominando quale erede universale la figlia sig.ra ledeva Parte_1 la quota di legittima del marito sig. Persona_6
4) Per l'effetto accertare il diritto del sig. a subentrare, per Controparte_1 rappresentazione, al sig. nella quota di legittima spettante di Persona_6 diritto allo stesso;
5) Per l'effetto disporre l'ulteriore riduzione della quota della sig.ra Parte_1
condannando la stessa a restituire il 25% dell'asse ereditario, nella misura
[...]
e per gli importi che saranno accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU;
6) Condannare infine la IG.ra al pagamento sugli importi che Parte_1 saranno stabiliti dal Tribunale della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT gli interessi al tasso legale sulle somme rivalutate.” si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, il mancato Parte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alle domande avanzate ai punti 3), 4) e 5); nel merito: contestava l'ammissibilità dell'azione avversaria, sostenendone, in subordine, la sua infondatezza derivante dall'esistenza di consistenti debiti della de cuius
(suscettibili di ridurre considerevolmente il relictum) e dalla errata quantificazione del patrimonio ex adverso ipotizzata.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio anche Per_6
per aderire all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del figlio
[...]
a promuovere le domande di cui ai punti 3), 4) e 5), dichiarando CP_1 espressamente di rinunciare all'azione di riduzione.
Il Tribunale di Lucca, riconoscendo l'obbligatorietà del tentativo di mediazione così come eccepito da ne ordinava l'espletamento che, Parte_1 tuttavia, dava esito negativo.
5 Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la sua prima memoria dichiarava di rinunciare alle Controparte_1 domande rassegnate ai punti 3), 4) e 5) del proprio atto di citazione.
Venuto a mancare in corso di causa Persona_6 Parte_1 Parte_1 si costituiva in prosecuzione anche quale erede legittimaria del padre, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate in atti.
Respinta la richiesta di prove orali avanzata da ed Parte_1 Parte_1 espletata CTU estimativa del valore dei beni ereditari, il Tribunale di Lucca:
- respingeva l'eccezione di improcedibilità dell'azione, reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, poiché, a seguito di ordinanza del G.I., il tentativo di mediazione era stato esperito;
- respingeva altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1 rispetto alle domande di cui ai punti 3),4) e 5) delle conclusioni dell'atto
[...] di citazione (eccezione reiterata dalla convenuta sul presupposto di non aver accettato la rinuncia a tali domande da parte dell'attore), non vertendosi in ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., ma di rinuncia alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere, salva ogni valutazione in punto di spese sulla base del complessivo esito del giudizio;
- accoglieva la domanda di riduzione, ritenendo infondato l'assunto della convenuta secondo cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per il fatto che aveva omesso di avanzare distinta e autonoma Controparte_1 domanda di divisione, ben potendo l'erede legittimario pretermesso limitarsi a chiedere la liquidazione in denaro della quota a lui riservata ex lege;
- determinava nella misura di ¼ del patrimonio relitto della defunta SO la quota di spettanza di Controparte_1
- determinava il valore dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione nell'importo complessivo di € 392.797,50, come da CTU, precisando,
a fronte delle contestazioni di parte convenuta, che il quesito relativo al valore all'attualità era stato formulato al solo fine di verificare se il conguaglio in denaro spettante al legittimario pretermesso dovesse essere o meno adeguato al mutato valore dei beni mediante rivalutazione monetaria;
- riteneva infondata la domanda di di detrarre dal valore Parte_1 dei beni relitti, quale debito ereditario, le somme pretese a fronte dell'attività lavorativa di assistenza svolta in favore della madre, stante la genericità e indeterminatezza delle allegazioni svolte dalla convenuta riguardo all'asserito
6 rapporto di lavoro, il cui accertamento – in ogni caso - sarebbe stato se mai di competenza del giudice del lavoro;
- riteneva tale domanda infondata anche valutandola come mera eccezione riconvenzionale, poiché non supportata da idonei elementi probatori, essendo inammissibile la prova per testi articolata dalla poiché vertente su fatti CP_1 nuovi non allegati nella comparsa di costituzione (in cui ella si era limitata ad affermare di aver avuto con la madre un rapporto di lavoro di badante e autista durato molti anni), ed essendo inoltre i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 e 16 relativi a circostanze da provare per tabulas e i restanti capitoli generici e irrilevanti;
la sussistenza di un rapporto di lavoro era da escludersi anche dal tenore stesso del testamento con cui la de cuius aveva motivato l'istituzione della figlia quale erede universale “in segno di riconoscenza per le affettuose e continue cure prestatemi”, dovendo dunque valutarsi le prestazioni della convenuta come effettuate in esecuzione di doveri morali e sociali;
- disponeva dunque la reintegrazione della quota di legittima di CP_1 in denaro, condannando a corrispondere al
[...] Parte_1 medesimo la somma di € 98.199,37, oltre interessi al tasso legale, senza rivalutazione monetaria stante il decremento di valore all'attualità dell'asse ereditario, come accertato dal CTU;
- rigettava di conseguenza la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
- poneva le spese di lite integralmente a carico di poiché Parte_1 essa “si (era) opposta all'azione di riduzione nonostante l'evidente pretermissione dell'erede legittimario e (aveva) infondatamente chiesto la declaratoria di estinzione del processo in relazione alle domande di cui ai punti 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione, seppur rinunciate all'inizio del giudizio, reiterando anche in sede di precisazione delle conclusioni le eccezioni, palesemente infondate, di improcedibilità della domanda e di difetto di legittimazione attiva”;
- per gli stessi motivi poneva definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato Parte_1 le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Sulla improcedibilità dell'azione.
7 Il tentativo obbligatorio di mediazione era stato espletato solo a seguito della eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da Parte_1
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la fondatezza dell'eccezione, per poi comunque verificare la intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto e decidere sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
II) Sul difetto di legittimazione avversaria in relazione alle domande di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'atto di citazione
La fondatezza dell'eccezione in tal senso sollevata sia da Parte_1 che da era così evidente che in Persona_6 CP_1 CP_1 conseguenza di tale eccezione, aveva rinunciato alle domande in questione. Il giudice avrebbe dovuto rilevare che aveva eccepito una Parte_1 carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. mentre Controparte_1 un difetto di legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. In ogni caso, pur avendo il
Tribunale affermato di dover tener conto della questione nella liquidazione delle spese, non aveva poi effettuato alcuna valutazione al riguardo.
III) Sull'azione di riduzione
Le domande avversarie sub 1) e 2) ricalcavano il tipico contenuto dell'azione di riduzione, consistente nell'accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima e nella conseguente ricostituzione della comunione ereditaria, mediante reintegrazione della quota pretermessa dal testatore. Ciò che
[...] non poteva ottenere era invece l'accoglimento della domanda sub CP_1
6), di condanna della controparte al pagamento di una somma liquida. Infatti, egli non aveva esercitato la domanda di divisione, che è domanda ben diversa da quella di riduzione e non può ritenersi implicita in quest'ultima.
Peraltro, anche ad ammettere che una domanda di divisione fosse stata proposta, la reintegrazione avrebbe dovuto essere disposta in natura, non potendo il soggetto che subisce la riduzione essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione subita dal legittimario e dunque il primo giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni per la reintegrazione della legittima in natura.
Peraltro, per quanto riguarda la avrebbe dovuto tenersi conto della CP_2 previsione dell'art. 2284 c.c. applicabile anche alla società in nome collettivo in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c., essendo dunque soggetto passivamente legittimato alla domanda di liquidazione della quota di una società
8 di persone da parte degli eredi del socio defunto non gli altri soci ma la società medesima, per cui avrebbe dovuto essere ritenuta Parte_1 carente di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento della controparte a titolo di liquidazione della quota di legittima lesa sulla partecipazione sociale.
IV) Sulla CTU
Il Tribunale, a fronte della domanda di così come formulata, Controparte_1 avrebbe dovuto limitarsi a reintegrarlo nella comunione ereditaria sulla proprietà indivisa del 50% dell'immobile sito in Sardegna e del 10% delle quote della
[...]
essendo dunque la CTU non necessaria. CP_2
L'elaborato peritale era peraltro errato sotto vari profili tempestivamente rilevati dalla difesa di In particolare, il CTU Dott. Parte_1 Per_4
- aveva stimato il cespite n. 1 (immobile ubicato in San Teodoro), pur dichiarando di non aver potuto reperire i titoli edilizi necessari a verificare la conformità urbanistica dell'immobile, senza affrontare la problematica della sua commerciabilità, e comunque senza tener conto di tutte le caratteristiche del bene e usando come comparazione compravendite effettuate nel 2020;
- aveva ritenuto di non dare rilievo alla presenza, nel cespite n. 2 ) CP_3 della difformità catastale inerente una porzione di vano adiacente al piano terra nella zona cucina, sul presupposto che l'abuso fosse stato realizzato dopo l'apertura della successione, dato peraltro contestato;
- aveva stimato il valore dei cespiti n. 3 e 4 (unità immobiliari siti in Lucca), nonostante uno non fosse commerciabile e non valutando correttamente, per l'altro, i costi di ripristino della cucina;
- aveva determinato il valore dei cespiti “all'attualità” prendendo a riferimento la data di conferimento dell'incarico (12.10.2018), nonostante la relazione peritale fosse stata redatta il 13.4.2021, data quest'ultima peraltro presa a riferimento dal CTU Geom. Per_5
Inoltre il primo giudice, nonostante quanto scritto in sentenza sul fatto che si sarebbe dovuto tener conto della eventuale svalutazione dei beni ereditari per il decorso del tempo, aveva omesso qualunque considerazione al riguardo.
V) Sulla consistenza effettiva del compendio ereditario. aveva rappresentato fin dalla sua costituzione in Parte_1 giudizio che la i era ingentemente indebitata verso la figlia, la quale aveva Per_1
9 svolto in favore della de cuius una vera e propria attività lavorativa, avendo ella necessità di continua e costante assistenza, circostanza mai contestata dalla controparte e che dunque avrebbe dovuto ritenersi pacifica. Inoltre, la CP_1 aveva indicato capitoli di prova per meglio specificare il contenuto del rapporto di lavoro e le attività svolte in favore della madre, che il primo giudice avrebbe dunque dovuto ritenere ammissibili. Le considerazioni del Tribunale circa la competenza del giudice del lavoro ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro non erano conferenti, trattandosi di accertamento da effettuare solo in via incidentale.
VI) Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata da nei confronti della controparte Parte_1 avrebbe dovuto essere accolta non solo per la inammissibilità e infondatezza delle domande di cui ai n. 3), 4), 5) e 6), ma anche per non avere il aderito alla CP_1 proposta transattiva di riconoscere in suo favore la quota dei beni ereditari rivendicata, oltre una somma di € 5.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese legali, proposta avanzata dalla parte appellante in sede di CTU e rifiutata dal fratello che pretendeva di risolvere nel contempo anche le altre vicende giudiziarie tra le parti.
VII) Sulle spese di lite
Per le ragioni di cui ai sopraddetti motivi, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
2.2 Si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale e altresì deducendo, in particolare:
- che all'udienza di precisazione delle conclusioni la controparte non aveva insistito sulle prove testimoniali articolate e non ammesse, essendone dunque decaduta;
- che nella richiesta di pagamento di una somma ristoratrice della lesione di legittima è da ritenersi implicita anche la domanda di divisione, essendo onere della controparte dimostrare che i beni ereditari fossero comodamente divisibili in natura;
- che in ogni caso, come ritenuto dal primo giudice, la riduzione delle disposizioni testamentarie può avvenire anche mediante liquidazione in denaro della quota di riserva al legittimario, non essendo questi tenuto a proporre anche la domanda di divisione.
10 2.3 La Corte, all'udienza del 18.2.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************
3. L'appello merita parziale accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Una volta che il procedimento obbligatorio di mediazione sia stato espletato, viene meno ogni questione di improcedibilità della domanda ex art. 5 D.Lvo n. 28/2010, dovendo il giudice limitarsi, all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per l'espletamento del predetto incombente, limitarsi a verificare che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta (secondo comma, ultimo inciso, della norma citata). Quanto all'eventuale rilievo di tale questione ai fini del riparto delle spese processuali, le doglianze della parte appellante avrebbero dovuto se mai limitarsi a tale ultimo profilo, invero oggetto del settimo motivo di appello.
3.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Avendo espressamente rinunciato alle domande di cui ai Controparte_1 punti 3), 4) e 5) delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, la statuizione di cessazione della materia del contendere sul punto è corretta, salvo il rilievo di tale questione ai fini del riparto delle spese giudiziali, da risolvere tuttavia sulla base del complessivo esito del giudizio, come invero correttamente precisato dal primo giudice. Dunque - premesso che era sicuramente privo di Controparte_1 legittimazione attiva rispetto alle domande rinunciate, essendo dunque egli virtualmente soccombente sul punto (poiché “il legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione” Cass. sentenza del
30.10.2008 n. 26254; conforme, ex plurimis: Cass. sentenza del 12.5.1999 n.
4698) - anche in questo caso le doglianze della parte appellante avrebbero dovuto appuntarsi, soltanto, sul capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
3.3 Il terzo motivo è fondato.
Deve anzitutto escludersi che abbia proposto, oltre alla Controparte_1 domanda di riduzione, anche quella di divisione: quest'ultima, infatti, non può ritenersi compresa nelle richieste conclusionali di “disporre la riduzione della quota della sig.ra nella misura e per gli importi che saranno accertati Parte_1 in corso di causa” (capo 2) e di “condannare infine la sig.ra al Parte_1
11 pagamento degli importi che saranno stabiliti dal Tribunale” (capo 6), richieste che sembrano piuttosto fondate sull'erroneo convincimento, ribadito anche in questa fase del giudizio, che l'accoglimento della domanda di riduzione implichi di per sé il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alla lesione subita per effetto delle disposizioni testamentarie del de cuius. Invero, le conclusioni rassegnate dal non consentono in alcun modo di ritenere proposta anche CP_1 la domanda di divisione, il cui oggetto, come è noto, è costituito dalla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione della proprietà esclusiva su una porzione dei beni ereditari corrispondente alla quota ideale spettante a ciascun coerede (cfr., per tutte, Cass. Sez. II, sentenza n. 11293 del 10/11/1998:
“il giudizio di divisione ereditaria (ha) per oggetto l'accertamento sul diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni.”).
Non è certo in discussione che l'azione di riduzione e quella di divisione possano essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale.
Tuttavia, non può sostenersi che la domanda di divisione sia implicitamente proposta per mero effetto della proposizione dell'azione di riduzione, trattandosi di azioni affatto diverse, essendo tesa, l'una, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari lesi dalle disposizioni del de cuius, l'altra, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria. Invero, come ha affermato la Suprema Corte, “il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento. In ipotesi, peraltro, il legittimario ben potrebbe accontentarsi solo di esercitare l'azione di riduzione, al fine di conseguire il riconoscimento della titolarità pro quota dei beni caduti in successione ed assegnati ad altri per
12 testamento, salvo poi decidere in un secondo momento di chiederne la divisione.”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31125 del 08/11/2023).
E dunque - poiché, per le ragioni già esposte, nella fattispecie è da escludere che abbia esercitato anche l'azione di divisione, ed avendo egli, Controparte_1 con la riduzione, acquistato la qualità di erede pro quota, che lo ha reso partecipe della comunione ereditaria - il giudice, nell'accogliere la domanda di reintegra, si sarebbe dovuto limitare a dichiarare quali fossero i beni ereditari e quale fosse la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi spettante al legittimario, divenuto erede necessario (Cass. n. 24755 del 04/12/2015).
Deve invero evidenziarsi come, nel caso in specie, l'azione di riduzione abbia ad oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie a titolo universale lesive dei diritti del legittimario, lesione che nello specifico si prospetta integrata dalla sua completa preterizione.
Dunque, non trova applicazione nel caso in esame la disciplina dell'art. 560 c.c., che attiene alla diversa ipotesi in cui la riduzione riguardi donazioni o legati il cui oggetto sia costituito da un bene immobile, ipotesi in cui la restituzione che consegue alla riduzione ha anche funzione divisoria della comunione che si viene a creare tra legittimario e legatario o donatario su quel determinato bene immobile, da sciogliere secondo le previsioni di cui alla suddetta norma codicistica,
e quindi, eventualmente ove ne ricorrano i presupposti ivi indicati, liquidando in denaro la quota riservata al legittimario. Viceversa, nel caso in cui, come nella fattispecie, la riduzione riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, lo stato di comunione ereditaria che si crea, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, fra l'erede beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario completamente pretermesso dal testatore può sciogliersi solo attraverso l'azione di divisione ereditaria sull'intero patrimonio della persona defunta, azione che però, come già evidenziato, non ha Controparte_1 proposto.
In conclusione, accertata l'inefficacia della disposizione testamentaria di
[...] nella parte in cui la de cuius, eccedendo la quota disponibile, ha leso la Per_1 quota di riserva spettante a pari, ex art. 542 secondo Controparte_1 comma c.c., a un quarto dell'asse ereditario, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la quota astratta di partecipazione alla proprietà di detti beni spettante al predetto pari al 12,5% (un quarto del 50%) dell'immobile CP_1 posto in San Teodoro, Loc. Lu Rattau, Via Sassari n. 10 (rappresentato al catasto
13 fabbricati del Comune di San Teodoro nel foglio 17, particella 1360) e al 2,5% (un quarto del 10%) della partecipazione alla Controparte_2
Solo per completezza, può essere evidenziato che, nella diversa ipotesi in cui si fosse inteso che il avesse esercitato anche l'azione di riduzione, il Tribunale CP_1 avrebbe dovuto considerare che “La reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
Generalmente tale affermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito
(Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010). Ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16515 del 2020); dunque il primo giudice, dovendo attenersi a tale principio, una volta determinata la misura della lesione, avrebbe dovuto verificare in via prioritaria la sussistenza delle condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni del relictum occorrenti a questo fine;
inoltre, poiché del patrimonio ereditario è compresa anche una quota di una società di persone, si sarebbe dovuto tener conto, come correttamente rilevato dalla parte appellante, della disciplina specifica dettata dall'art. 2284 c.c. nel caso di morte di uno dei soci. Si tratta, tuttavia, di questioni assorbite dall'accertato mancato esercizio, da parte del dell'azione di riduzione. CP_1
In conclusione, la sentenza impugnata andrà riformata quanto al capo 2) con cui è stata disposta la reintegrazione della quota di legittima di CP_1 mediante liquidazione in denaro, con conseguente condanna di
[...] [...]
al versamento in favore del primo della somma di € 98.199,37 Parte_1 oltre interessi al tasso legale, dovendo essere soltanto accertata e dichiarata la quota astratta di partecipazione alla proprietà dei beni ereditari spettante al legittimario pretermesso.
3.4 Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello.
3.5. Il quinto motivo è infondato.
Va anzitutto evidenziato che, diversamente da quanto sostiene la parte appellante,
- a fronte delle allegazioni esposte dalla sorella Controparte_1 [...] nella propria comparsa di costituzione in primo grado circa Parte_1
14 l'esistenza di un ingente debito della de cuius nei confronti di essa SO
, per avere quest'ultima svolto per molti anni attività lavorativa Parte_1 in favore della madre, bisognosa di assistenza, con l'accordo di un corrispettivo (di ammontare imprecisato) la cui congruità avrebbe potuto essere accertata mediante CTU – ha decisamente contestato, fin dalla sua prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la verosimiglianza di dette allegazioni sui rapporti madre figlia (cfr. pagg. 3/4), che dunque non potevano in alcun modo essere ritenute pacifiche.
Quanto alla prova testimoniale articolata da nella sua Parte_1 seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sulla cui ammissione la parte appellante ha insistito anche in questo grado, essa è stata disattesa dal Tribunale non soltanto per la sua genericità e indeterminatezza (valutazione, peraltro, pienamente condivisibile, dal momento non viene precisato quando, dove, come e alla presenza o meno di terze persone, madre e figlia avrebbero concordato i compensi indicati nei capitoli 4, 5, 6, 9, 11 e 15), ma anche perché con essa sono stati allegati fatti nuovi rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione (cfr. pag. 16 della sentenza), argomento, quest'ultimo, con il quale la parte appellante non si è confrontata in alcun modo, rendendo dunque la doglianza sul punto inammissibile
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003: “Nel giudizio di appello la parte
(non può) riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta”). Invero, altro e assorbente motivo di inammissibilità è costituito dal fatto che la parte appellante, in sede di precisazioni delle conclusioni dinanzi al primo giudice, non ha reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale, trovando dunque applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del
31/05/2019). Infatti, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si è riportata, soltanto, alle conclusioni di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., oltre a chiedere il rinnovo o la convocazione a chiarimenti al CTU (cfr. verbale dell'8.6.2021). Né può valere, al fine di superare tale profilo di inammissibilità, il fatto che la medesima si CP_1
15 sia indebitamente avvalsa dell'autorizzazione concessa in udienza dal giudice “a depositare nel fascicolo telematico di causa il foglio di conclusioni oggi precisate”, per inserire in tale foglio, poi riprodotto erroneamente per esteso nell'intestazione della sentenza impugnata, anche la richiesta di ammissione delle prove orali precedentemente disattese: è infatti evidente come possano ritenersi ritualmente precisate soltanto le conclusioni rassegnate in udienza.
Va aggiunto come sia priva di rilievo la doglianza della parte appellante sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la competenza esclusiva del giudice del lavoro ad accertare la sussistenza del presunto rapporto di lavoro tra madre e figlia, pur trattandosi di accertamento da effettuare solo in via incidentale: il primo giudice, infatti, non si è limitato a una tale affermazione ma ha motivato anche come, volendo intendere quella proposta dalla una eccezione CP_1 riconvenzionale, essa fosse da ritenere “infondata perché non supportata da idonei elementi probatori”.
3.6 Anche il sesto motivo è infondato
La mancata adesione della controparte alla proposta transattiva avanzata da nel corso della CTU, se può rilevare ai fini del riparto Parte_1 delle spese di lite, non può valere a qualificare l'azione di riduzione proposta dal legittimario effettivamente leso dalle disposizioni testamentarie della CP_1 madre, come proposta con mala fede o colpa grave, ex art. 96 c.p.c.
3.7. Il settimo motivo resta assorbito dal parziale accoglimento dell'impugnazione, che impone di provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
4. Nella fattispecie, ritiene la Corte che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti, considerato, da un lato, la soccombenza della parte appellante in relazione al riconoscimento del preteso debito della madre nei suoi confronti, e, dall'altro, l'accoglimento della domanda di riduzione avanzata dalla parte appellata nei limiti della proposta transattiva
16 formulata dalla controparte oltre ad avere, la stessa parte appellata, agito in giudizio senza previamente espletare il procedimento di mediazione obbligatoria nonché proposto domande in difetto di legittimazione attiva (pur rinunciate a seguito delle difese avversarie).
Per le stesse ragioni, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU svolta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del terzo motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 906/2021 emessa dal Tribunale di LUCCA il
19.10.2021, confermati i capi 3 e 4, accertato che con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Lucca in data 28.6.2008 la de cuius ha Per_7 SO leso la quota di legittima spettante a riduce le disposizioni Controparte_1 testamentarie nella misura di un quarto e dichiara dunque che al medesimo spettano le seguenti quote di proprietà dei beni ereditari: CP_1
- quota del 12,5% della piena proprietà dell'immobile posto in San Teodoro, Loc.
Lu Rattau, Via Sassari n. 10 (rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
San Teodoro nel foglio 17, particella 1360);
- quota del 2,5% della Controparte_4
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi
[...] di giudizio;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU espletata in primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 22/07/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21/01/2022 al numero 126/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 906/2021 emessa dal Tribunale di
LUCCA il 19.10.2021, pendente fra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CIOLLARO BIAGIO GIUSEPPE ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. ANDREUCCI MARIO ( ) e dall'Avv. ANDREUCCI C.F._4
LORENZO ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._5 difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale, in primo luogo: accertare e dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione giudiziale promossa dal IG. CP_1
in via pregiudiziale, in secondo luogo: accertare e dichiarare il difetto di
[...]
1 legittimazione attiva del IG. in relazione alle domande nn. Controparte_1
3, 4 e 5 da Egli formulate;
nel merito, in tesi: rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in rito, fatto e diritto;
nel merito, in denegata ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda di riduzione svolta dall'attore in rappresentazione del padre, rigettare comunque la stessa in quanto erronea nel quantum;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, come da notula che si deposita (doc. XXIV); in via istruttoria: chiede rispettosamente ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) D.C.V. che il giorno 01.01.2002 la IG.ra da un lato e la IG.ra SO dall'altro ebbero tra loro a stipulare un accordo verbale Parte_1 in virtù del quale quest'ultima avrebbe dovuto - da quel momento in avanti ed a fronte di un compenso giornaliero pari ad € 50,00 - fornire il servizio di autista/accompagnatrice per supplire alle esigenze di mobilità della madre infatti sprovvista di patente di guida;
2) D.C.V. che detta attività venne svolta ogni singolo giorno di ogni singolo anno fino al Febbraio 2006 compreso, provvedendo la IG.ra a Parte_1
Per trasportare la IG.ra a compiere la spesa quotidiana presso i supermercati, a visite mediche ed analisi, ad acquisti vari, a visite a parenti ed amici, ad accessi in
Banca e Posta;
Per
3) D.C.V. che nel mese di Marzo 2006 la IG.ra subì un intervento chirurgico alla carotide, per il quale LL fu ricoverata per 10 gg. presso l'Ospedale di Pisa ed ebbe successivamente una convalescenza di tre mesi;
Per
4) D.C.V. che in, occasione dell'intervento del Marzo 2006, la IG.ra propose alla IG.ra , che accettò, di prestare assistenza continuativa pre Parte_1
e post-operatoria a fronte dell'aumento del corrispettivo quotidiano da € 50,00 fino
a quel momento convenuto ad € 100,00 al giorno;
5) D.C.V. che la IG.ra dal mese di Marzo 2006 al mese completo Parte_1 di Giugno 2006, svolse quotidianamente per la madre l'attività di assistenza personale così come stabilita dall'accordo verbale a prestazioni corrispettive per €
100,00 al giorno;
6) D.C.V. che dal mese di Luglio 2006 al mese di Maggio 2007 la IG.ra
tornò a svolgere “solo” le funzioni già in precedenza svolte per un Parte_1 corrispettivo di € 50,00 al giorno;
2 7) D.C.V. che nel mese di Maggio 2007 insorsero nuovi problemi di salute Per della IG.ra e che nel mese di Giugno 2007 fu alla stessa diagnosticato un tumore allo stomaco;
Per
8) D.C.V. che nel mese di Giugno 2007 la IG.ra fu ricoverata presso
l'Ospedale di Lucca per un mese, subendo un importante intervento chirurgico di asportazione di parte dello stomaco;
9) D.C.V. che per tutto il mese di ricovero presso l'Ospedale di Lucca per
l'intervento allo stomaco, e per il successivo mese di Luglio 2007 di convalescenza Per a casa, la IG.ra ebbe necessità di assistenza completa (diurna e notturna) e la suddetta e la IG.ra si accordarono per il corrispettivo di € 100,00 al Parte_1 giorno;
10) D.C.V. che per i due mesi di assistenza post-operatoria la IG.ra Parte_1
Per si alternò con la IG.ra con la quale la IG.ra convenne Persona_2 analogo compenso;
Per 11) D.C.V. che dal mese di Agosto 2007 al mese di Aprile 2009 la IG.ra fu sottoposta a controllo dell'evoluzione della malattia e fu quotidianamente accompagnata a cure, ecografie, visite oncologiche e che, in detto periodo,
l'accordo economico con la IG.ra rimase fermo ad € 100,00 giornaliere;
Parte_1
Per 12) D.C.V. che nel mese di Maggio 2009 la condizione della IG.ra si aggravò e che l'assistenza prestata dalla IG.ra tornò ad essere sia Parte_1 diurna che notturna, con alternanza con la IG.ra con la quale Persona_2
Per la IG.ra aveva convenuto analogo compenso economico;
13) D.C.V. che nel mese di Luglio 2009 venne assunta la IG.ra a Parte_2
coadiuvare il lavoro della IG.ra ; Parte_1
Per 14) D.C.V. che nel mese di Agosto 2009 le condizioni della IG.ra si aggravarono ed LL ebbe quotidiana necessità di iniezioni e fleboclisi cui provvide la IG.ra coadiuvata dal marito IG. Parte_1 Persona_3
15) D.C.V. che, dal giorno di assunzione della IG.ra e fino alla Parte_2
Per morte della IG.ra avvenuta a fine Novembre 2009, la IG.ra fu Parte_1 presente 24h/24h, a fronte del corrispettivo di € 100,00 al giorno, per sostituire la badante nei suoi turni di libertà e coadiuvarla nelle attività materiali più pesanti;
16) D.C.V. che l'importo totale maturato a credito della IG.ra
[...] ed il corrispondente debito della IG.ra pari ad € Parte_1 SO
196.350,00, non venne da quest'ultima mai in vita corrisposto alla IG.ra
; Parte_1
3 17) D.C.V. se, nel lasso di tempo intercorso dal 01.01.2002 e fino alla morte della IG.ra a fine Novembre 2009, il IG. ebbe SO Controparte_1
a prestare assistenza totale o parziale alla propria madre.
Indica a testi su tutti i capitoli la IG.ra residente in [...]
Porcari (LU), Via Sbarra, la IG.ra residente in [...]
Ricasoli, n. 19, la IG.ra , residente in [...], Fraz. Pontetetto, Testimone_1
Viale San Concordio, n. 1720, la IG.ra residente in [...], Testimone_2
Loc. Santa Maria a Colle, Via Torre, n. 492/F ed il IG. residente Persona_3 in Lucca, Loc. Santa Maria a Colle, Via Torre, n. 492/F.
Con riserva di integrazione della lista.
Chiede infine ammettersi CTU a verifica della congruità dei corrispettivi dovuti dalla IG.ra alla IG.ra Chiede comunque SO Parte_1 disporsi la rinnovazione della CTU svolta in primo grado o, in subordine, la sua integrazione e/o la chiamata a chiarimenti dei Consulenti d'Ufficio Dott. e Per_4
Geom. “ Per_5
Parte appellata: “Piaccia All'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e onorari.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2016, conveniva Controparte_1 in giudizio la sorella lamentando di essere stato Parte_1 totalmente pretermesso (al pari del padre dal testamento Persona_6 pubblico della madre deceduta il 28.11.2009, ricevuto dal Notaio SO di Lucca in data 28.6.2008, con il quale la stessa aveva nominato propria Per_7 erede universale la figlia Parte_1
Premesso che il patrimonio ereditario era composto dalla quota di un mezzo del diritto di proprietà su un immobile abitativo posto in San Teodoro (SS) e dalla quota sociale del 10% della esercente attività Controparte_2 alberghiera presso il complesso immobiliare di proprietà sito in Lucca,
[...] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
4 “1) Accertare e dichiarare che, con la disposizione testamentaria resa di fronte al notaio dott.ssa di cui al rep. 249, la de cuius sig.ra Persona_8 [...]
nominando quale erede universale la figlia sig.ra Per_1 Parte_1
ha leso la quota di legittima del sig. in quanto
[...] Controparte_1 legittimario;
2) Per l'effetto, disporre la riduzione della quota della sig.ra Parte_1 condannando la stessa a restituire il 25% dell'asse ereditario, nella misura e per gli importi che saranno accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU;
3) Dichiarare altresì che con la disposizione testamentaria resa di fronte al notaio dott.ssa di cui al rep. 249, la de cuius sig.ra Persona_8 SO nominando quale erede universale la figlia sig.ra ledeva Parte_1 la quota di legittima del marito sig. Persona_6
4) Per l'effetto accertare il diritto del sig. a subentrare, per Controparte_1 rappresentazione, al sig. nella quota di legittima spettante di Persona_6 diritto allo stesso;
5) Per l'effetto disporre l'ulteriore riduzione della quota della sig.ra Parte_1
condannando la stessa a restituire il 25% dell'asse ereditario, nella misura
[...]
e per gli importi che saranno accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU;
6) Condannare infine la IG.ra al pagamento sugli importi che Parte_1 saranno stabiliti dal Tribunale della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT gli interessi al tasso legale sulle somme rivalutate.” si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, il mancato Parte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alle domande avanzate ai punti 3), 4) e 5); nel merito: contestava l'ammissibilità dell'azione avversaria, sostenendone, in subordine, la sua infondatezza derivante dall'esistenza di consistenti debiti della de cuius
(suscettibili di ridurre considerevolmente il relictum) e dalla errata quantificazione del patrimonio ex adverso ipotizzata.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio anche Per_6
per aderire all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del figlio
[...]
a promuovere le domande di cui ai punti 3), 4) e 5), dichiarando CP_1 espressamente di rinunciare all'azione di riduzione.
Il Tribunale di Lucca, riconoscendo l'obbligatorietà del tentativo di mediazione così come eccepito da ne ordinava l'espletamento che, Parte_1 tuttavia, dava esito negativo.
5 Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la sua prima memoria dichiarava di rinunciare alle Controparte_1 domande rassegnate ai punti 3), 4) e 5) del proprio atto di citazione.
Venuto a mancare in corso di causa Persona_6 Parte_1 Parte_1 si costituiva in prosecuzione anche quale erede legittimaria del padre, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate in atti.
Respinta la richiesta di prove orali avanzata da ed Parte_1 Parte_1 espletata CTU estimativa del valore dei beni ereditari, il Tribunale di Lucca:
- respingeva l'eccezione di improcedibilità dell'azione, reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, poiché, a seguito di ordinanza del G.I., il tentativo di mediazione era stato esperito;
- respingeva altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1 rispetto alle domande di cui ai punti 3),4) e 5) delle conclusioni dell'atto
[...] di citazione (eccezione reiterata dalla convenuta sul presupposto di non aver accettato la rinuncia a tali domande da parte dell'attore), non vertendosi in ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., ma di rinuncia alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere, salva ogni valutazione in punto di spese sulla base del complessivo esito del giudizio;
- accoglieva la domanda di riduzione, ritenendo infondato l'assunto della convenuta secondo cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per il fatto che aveva omesso di avanzare distinta e autonoma Controparte_1 domanda di divisione, ben potendo l'erede legittimario pretermesso limitarsi a chiedere la liquidazione in denaro della quota a lui riservata ex lege;
- determinava nella misura di ¼ del patrimonio relitto della defunta SO la quota di spettanza di Controparte_1
- determinava il valore dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione nell'importo complessivo di € 392.797,50, come da CTU, precisando,
a fronte delle contestazioni di parte convenuta, che il quesito relativo al valore all'attualità era stato formulato al solo fine di verificare se il conguaglio in denaro spettante al legittimario pretermesso dovesse essere o meno adeguato al mutato valore dei beni mediante rivalutazione monetaria;
- riteneva infondata la domanda di di detrarre dal valore Parte_1 dei beni relitti, quale debito ereditario, le somme pretese a fronte dell'attività lavorativa di assistenza svolta in favore della madre, stante la genericità e indeterminatezza delle allegazioni svolte dalla convenuta riguardo all'asserito
6 rapporto di lavoro, il cui accertamento – in ogni caso - sarebbe stato se mai di competenza del giudice del lavoro;
- riteneva tale domanda infondata anche valutandola come mera eccezione riconvenzionale, poiché non supportata da idonei elementi probatori, essendo inammissibile la prova per testi articolata dalla poiché vertente su fatti CP_1 nuovi non allegati nella comparsa di costituzione (in cui ella si era limitata ad affermare di aver avuto con la madre un rapporto di lavoro di badante e autista durato molti anni), ed essendo inoltre i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 e 16 relativi a circostanze da provare per tabulas e i restanti capitoli generici e irrilevanti;
la sussistenza di un rapporto di lavoro era da escludersi anche dal tenore stesso del testamento con cui la de cuius aveva motivato l'istituzione della figlia quale erede universale “in segno di riconoscenza per le affettuose e continue cure prestatemi”, dovendo dunque valutarsi le prestazioni della convenuta come effettuate in esecuzione di doveri morali e sociali;
- disponeva dunque la reintegrazione della quota di legittima di CP_1 in denaro, condannando a corrispondere al
[...] Parte_1 medesimo la somma di € 98.199,37, oltre interessi al tasso legale, senza rivalutazione monetaria stante il decremento di valore all'attualità dell'asse ereditario, come accertato dal CTU;
- rigettava di conseguenza la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
- poneva le spese di lite integralmente a carico di poiché Parte_1 essa “si (era) opposta all'azione di riduzione nonostante l'evidente pretermissione dell'erede legittimario e (aveva) infondatamente chiesto la declaratoria di estinzione del processo in relazione alle domande di cui ai punti 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione, seppur rinunciate all'inizio del giudizio, reiterando anche in sede di precisazione delle conclusioni le eccezioni, palesemente infondate, di improcedibilità della domanda e di difetto di legittimazione attiva”;
- per gli stessi motivi poneva definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato Parte_1 le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Sulla improcedibilità dell'azione.
7 Il tentativo obbligatorio di mediazione era stato espletato solo a seguito della eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da Parte_1
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la fondatezza dell'eccezione, per poi comunque verificare la intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto e decidere sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
II) Sul difetto di legittimazione avversaria in relazione alle domande di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'atto di citazione
La fondatezza dell'eccezione in tal senso sollevata sia da Parte_1 che da era così evidente che in Persona_6 CP_1 CP_1 conseguenza di tale eccezione, aveva rinunciato alle domande in questione. Il giudice avrebbe dovuto rilevare che aveva eccepito una Parte_1 carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. mentre Controparte_1 un difetto di legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. In ogni caso, pur avendo il
Tribunale affermato di dover tener conto della questione nella liquidazione delle spese, non aveva poi effettuato alcuna valutazione al riguardo.
III) Sull'azione di riduzione
Le domande avversarie sub 1) e 2) ricalcavano il tipico contenuto dell'azione di riduzione, consistente nell'accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima e nella conseguente ricostituzione della comunione ereditaria, mediante reintegrazione della quota pretermessa dal testatore. Ciò che
[...] non poteva ottenere era invece l'accoglimento della domanda sub CP_1
6), di condanna della controparte al pagamento di una somma liquida. Infatti, egli non aveva esercitato la domanda di divisione, che è domanda ben diversa da quella di riduzione e non può ritenersi implicita in quest'ultima.
Peraltro, anche ad ammettere che una domanda di divisione fosse stata proposta, la reintegrazione avrebbe dovuto essere disposta in natura, non potendo il soggetto che subisce la riduzione essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione subita dal legittimario e dunque il primo giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni per la reintegrazione della legittima in natura.
Peraltro, per quanto riguarda la avrebbe dovuto tenersi conto della CP_2 previsione dell'art. 2284 c.c. applicabile anche alla società in nome collettivo in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c., essendo dunque soggetto passivamente legittimato alla domanda di liquidazione della quota di una società
8 di persone da parte degli eredi del socio defunto non gli altri soci ma la società medesima, per cui avrebbe dovuto essere ritenuta Parte_1 carente di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di pagamento della controparte a titolo di liquidazione della quota di legittima lesa sulla partecipazione sociale.
IV) Sulla CTU
Il Tribunale, a fronte della domanda di così come formulata, Controparte_1 avrebbe dovuto limitarsi a reintegrarlo nella comunione ereditaria sulla proprietà indivisa del 50% dell'immobile sito in Sardegna e del 10% delle quote della
[...]
essendo dunque la CTU non necessaria. CP_2
L'elaborato peritale era peraltro errato sotto vari profili tempestivamente rilevati dalla difesa di In particolare, il CTU Dott. Parte_1 Per_4
- aveva stimato il cespite n. 1 (immobile ubicato in San Teodoro), pur dichiarando di non aver potuto reperire i titoli edilizi necessari a verificare la conformità urbanistica dell'immobile, senza affrontare la problematica della sua commerciabilità, e comunque senza tener conto di tutte le caratteristiche del bene e usando come comparazione compravendite effettuate nel 2020;
- aveva ritenuto di non dare rilievo alla presenza, nel cespite n. 2 ) CP_3 della difformità catastale inerente una porzione di vano adiacente al piano terra nella zona cucina, sul presupposto che l'abuso fosse stato realizzato dopo l'apertura della successione, dato peraltro contestato;
- aveva stimato il valore dei cespiti n. 3 e 4 (unità immobiliari siti in Lucca), nonostante uno non fosse commerciabile e non valutando correttamente, per l'altro, i costi di ripristino della cucina;
- aveva determinato il valore dei cespiti “all'attualità” prendendo a riferimento la data di conferimento dell'incarico (12.10.2018), nonostante la relazione peritale fosse stata redatta il 13.4.2021, data quest'ultima peraltro presa a riferimento dal CTU Geom. Per_5
Inoltre il primo giudice, nonostante quanto scritto in sentenza sul fatto che si sarebbe dovuto tener conto della eventuale svalutazione dei beni ereditari per il decorso del tempo, aveva omesso qualunque considerazione al riguardo.
V) Sulla consistenza effettiva del compendio ereditario. aveva rappresentato fin dalla sua costituzione in Parte_1 giudizio che la i era ingentemente indebitata verso la figlia, la quale aveva Per_1
9 svolto in favore della de cuius una vera e propria attività lavorativa, avendo ella necessità di continua e costante assistenza, circostanza mai contestata dalla controparte e che dunque avrebbe dovuto ritenersi pacifica. Inoltre, la CP_1 aveva indicato capitoli di prova per meglio specificare il contenuto del rapporto di lavoro e le attività svolte in favore della madre, che il primo giudice avrebbe dunque dovuto ritenere ammissibili. Le considerazioni del Tribunale circa la competenza del giudice del lavoro ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro non erano conferenti, trattandosi di accertamento da effettuare solo in via incidentale.
VI) Sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata da nei confronti della controparte Parte_1 avrebbe dovuto essere accolta non solo per la inammissibilità e infondatezza delle domande di cui ai n. 3), 4), 5) e 6), ma anche per non avere il aderito alla CP_1 proposta transattiva di riconoscere in suo favore la quota dei beni ereditari rivendicata, oltre una somma di € 5.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese legali, proposta avanzata dalla parte appellante in sede di CTU e rifiutata dal fratello che pretendeva di risolvere nel contempo anche le altre vicende giudiziarie tra le parti.
VII) Sulle spese di lite
Per le ragioni di cui ai sopraddetti motivi, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
2.2 Si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale e altresì deducendo, in particolare:
- che all'udienza di precisazione delle conclusioni la controparte non aveva insistito sulle prove testimoniali articolate e non ammesse, essendone dunque decaduta;
- che nella richiesta di pagamento di una somma ristoratrice della lesione di legittima è da ritenersi implicita anche la domanda di divisione, essendo onere della controparte dimostrare che i beni ereditari fossero comodamente divisibili in natura;
- che in ogni caso, come ritenuto dal primo giudice, la riduzione delle disposizioni testamentarie può avvenire anche mediante liquidazione in denaro della quota di riserva al legittimario, non essendo questi tenuto a proporre anche la domanda di divisione.
10 2.3 La Corte, all'udienza del 18.2.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************
3. L'appello merita parziale accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Una volta che il procedimento obbligatorio di mediazione sia stato espletato, viene meno ogni questione di improcedibilità della domanda ex art. 5 D.Lvo n. 28/2010, dovendo il giudice limitarsi, all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per l'espletamento del predetto incombente, limitarsi a verificare che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta (secondo comma, ultimo inciso, della norma citata). Quanto all'eventuale rilievo di tale questione ai fini del riparto delle spese processuali, le doglianze della parte appellante avrebbero dovuto se mai limitarsi a tale ultimo profilo, invero oggetto del settimo motivo di appello.
3.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Avendo espressamente rinunciato alle domande di cui ai Controparte_1 punti 3), 4) e 5) delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, la statuizione di cessazione della materia del contendere sul punto è corretta, salvo il rilievo di tale questione ai fini del riparto delle spese giudiziali, da risolvere tuttavia sulla base del complessivo esito del giudizio, come invero correttamente precisato dal primo giudice. Dunque - premesso che era sicuramente privo di Controparte_1 legittimazione attiva rispetto alle domande rinunciate, essendo dunque egli virtualmente soccombente sul punto (poiché “il legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione” Cass. sentenza del
30.10.2008 n. 26254; conforme, ex plurimis: Cass. sentenza del 12.5.1999 n.
4698) - anche in questo caso le doglianze della parte appellante avrebbero dovuto appuntarsi, soltanto, sul capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
3.3 Il terzo motivo è fondato.
Deve anzitutto escludersi che abbia proposto, oltre alla Controparte_1 domanda di riduzione, anche quella di divisione: quest'ultima, infatti, non può ritenersi compresa nelle richieste conclusionali di “disporre la riduzione della quota della sig.ra nella misura e per gli importi che saranno accertati Parte_1 in corso di causa” (capo 2) e di “condannare infine la sig.ra al Parte_1
11 pagamento degli importi che saranno stabiliti dal Tribunale” (capo 6), richieste che sembrano piuttosto fondate sull'erroneo convincimento, ribadito anche in questa fase del giudizio, che l'accoglimento della domanda di riduzione implichi di per sé il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alla lesione subita per effetto delle disposizioni testamentarie del de cuius. Invero, le conclusioni rassegnate dal non consentono in alcun modo di ritenere proposta anche CP_1 la domanda di divisione, il cui oggetto, come è noto, è costituito dalla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione della proprietà esclusiva su una porzione dei beni ereditari corrispondente alla quota ideale spettante a ciascun coerede (cfr., per tutte, Cass. Sez. II, sentenza n. 11293 del 10/11/1998:
“il giudizio di divisione ereditaria (ha) per oggetto l'accertamento sul diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni.”).
Non è certo in discussione che l'azione di riduzione e quella di divisione possano essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale.
Tuttavia, non può sostenersi che la domanda di divisione sia implicitamente proposta per mero effetto della proposizione dell'azione di riduzione, trattandosi di azioni affatto diverse, essendo tesa, l'una, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari lesi dalle disposizioni del de cuius, l'altra, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria. Invero, come ha affermato la Suprema Corte, “il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento. In ipotesi, peraltro, il legittimario ben potrebbe accontentarsi solo di esercitare l'azione di riduzione, al fine di conseguire il riconoscimento della titolarità pro quota dei beni caduti in successione ed assegnati ad altri per
12 testamento, salvo poi decidere in un secondo momento di chiederne la divisione.”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31125 del 08/11/2023).
E dunque - poiché, per le ragioni già esposte, nella fattispecie è da escludere che abbia esercitato anche l'azione di divisione, ed avendo egli, Controparte_1 con la riduzione, acquistato la qualità di erede pro quota, che lo ha reso partecipe della comunione ereditaria - il giudice, nell'accogliere la domanda di reintegra, si sarebbe dovuto limitare a dichiarare quali fossero i beni ereditari e quale fosse la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi spettante al legittimario, divenuto erede necessario (Cass. n. 24755 del 04/12/2015).
Deve invero evidenziarsi come, nel caso in specie, l'azione di riduzione abbia ad oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie a titolo universale lesive dei diritti del legittimario, lesione che nello specifico si prospetta integrata dalla sua completa preterizione.
Dunque, non trova applicazione nel caso in esame la disciplina dell'art. 560 c.c., che attiene alla diversa ipotesi in cui la riduzione riguardi donazioni o legati il cui oggetto sia costituito da un bene immobile, ipotesi in cui la restituzione che consegue alla riduzione ha anche funzione divisoria della comunione che si viene a creare tra legittimario e legatario o donatario su quel determinato bene immobile, da sciogliere secondo le previsioni di cui alla suddetta norma codicistica,
e quindi, eventualmente ove ne ricorrano i presupposti ivi indicati, liquidando in denaro la quota riservata al legittimario. Viceversa, nel caso in cui, come nella fattispecie, la riduzione riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, lo stato di comunione ereditaria che si crea, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, fra l'erede beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario completamente pretermesso dal testatore può sciogliersi solo attraverso l'azione di divisione ereditaria sull'intero patrimonio della persona defunta, azione che però, come già evidenziato, non ha Controparte_1 proposto.
In conclusione, accertata l'inefficacia della disposizione testamentaria di
[...] nella parte in cui la de cuius, eccedendo la quota disponibile, ha leso la Per_1 quota di riserva spettante a pari, ex art. 542 secondo Controparte_1 comma c.c., a un quarto dell'asse ereditario, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la quota astratta di partecipazione alla proprietà di detti beni spettante al predetto pari al 12,5% (un quarto del 50%) dell'immobile CP_1 posto in San Teodoro, Loc. Lu Rattau, Via Sassari n. 10 (rappresentato al catasto
13 fabbricati del Comune di San Teodoro nel foglio 17, particella 1360) e al 2,5% (un quarto del 10%) della partecipazione alla Controparte_2
Solo per completezza, può essere evidenziato che, nella diversa ipotesi in cui si fosse inteso che il avesse esercitato anche l'azione di riduzione, il Tribunale CP_1 avrebbe dovuto considerare che “La reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
Generalmente tale affermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito
(Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010). Ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16515 del 2020); dunque il primo giudice, dovendo attenersi a tale principio, una volta determinata la misura della lesione, avrebbe dovuto verificare in via prioritaria la sussistenza delle condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni del relictum occorrenti a questo fine;
inoltre, poiché del patrimonio ereditario è compresa anche una quota di una società di persone, si sarebbe dovuto tener conto, come correttamente rilevato dalla parte appellante, della disciplina specifica dettata dall'art. 2284 c.c. nel caso di morte di uno dei soci. Si tratta, tuttavia, di questioni assorbite dall'accertato mancato esercizio, da parte del dell'azione di riduzione. CP_1
In conclusione, la sentenza impugnata andrà riformata quanto al capo 2) con cui è stata disposta la reintegrazione della quota di legittima di CP_1 mediante liquidazione in denaro, con conseguente condanna di
[...] [...]
al versamento in favore del primo della somma di € 98.199,37 Parte_1 oltre interessi al tasso legale, dovendo essere soltanto accertata e dichiarata la quota astratta di partecipazione alla proprietà dei beni ereditari spettante al legittimario pretermesso.
3.4 Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello.
3.5. Il quinto motivo è infondato.
Va anzitutto evidenziato che, diversamente da quanto sostiene la parte appellante,
- a fronte delle allegazioni esposte dalla sorella Controparte_1 [...] nella propria comparsa di costituzione in primo grado circa Parte_1
14 l'esistenza di un ingente debito della de cuius nei confronti di essa SO
, per avere quest'ultima svolto per molti anni attività lavorativa Parte_1 in favore della madre, bisognosa di assistenza, con l'accordo di un corrispettivo (di ammontare imprecisato) la cui congruità avrebbe potuto essere accertata mediante CTU – ha decisamente contestato, fin dalla sua prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la verosimiglianza di dette allegazioni sui rapporti madre figlia (cfr. pagg. 3/4), che dunque non potevano in alcun modo essere ritenute pacifiche.
Quanto alla prova testimoniale articolata da nella sua Parte_1 seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sulla cui ammissione la parte appellante ha insistito anche in questo grado, essa è stata disattesa dal Tribunale non soltanto per la sua genericità e indeterminatezza (valutazione, peraltro, pienamente condivisibile, dal momento non viene precisato quando, dove, come e alla presenza o meno di terze persone, madre e figlia avrebbero concordato i compensi indicati nei capitoli 4, 5, 6, 9, 11 e 15), ma anche perché con essa sono stati allegati fatti nuovi rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione (cfr. pag. 16 della sentenza), argomento, quest'ultimo, con il quale la parte appellante non si è confrontata in alcun modo, rendendo dunque la doglianza sul punto inammissibile
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003: “Nel giudizio di appello la parte
(non può) riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta”). Invero, altro e assorbente motivo di inammissibilità è costituito dal fatto che la parte appellante, in sede di precisazioni delle conclusioni dinanzi al primo giudice, non ha reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale, trovando dunque applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del
31/05/2019). Infatti, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si è riportata, soltanto, alle conclusioni di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., oltre a chiedere il rinnovo o la convocazione a chiarimenti al CTU (cfr. verbale dell'8.6.2021). Né può valere, al fine di superare tale profilo di inammissibilità, il fatto che la medesima si CP_1
15 sia indebitamente avvalsa dell'autorizzazione concessa in udienza dal giudice “a depositare nel fascicolo telematico di causa il foglio di conclusioni oggi precisate”, per inserire in tale foglio, poi riprodotto erroneamente per esteso nell'intestazione della sentenza impugnata, anche la richiesta di ammissione delle prove orali precedentemente disattese: è infatti evidente come possano ritenersi ritualmente precisate soltanto le conclusioni rassegnate in udienza.
Va aggiunto come sia priva di rilievo la doglianza della parte appellante sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la competenza esclusiva del giudice del lavoro ad accertare la sussistenza del presunto rapporto di lavoro tra madre e figlia, pur trattandosi di accertamento da effettuare solo in via incidentale: il primo giudice, infatti, non si è limitato a una tale affermazione ma ha motivato anche come, volendo intendere quella proposta dalla una eccezione CP_1 riconvenzionale, essa fosse da ritenere “infondata perché non supportata da idonei elementi probatori”.
3.6 Anche il sesto motivo è infondato
La mancata adesione della controparte alla proposta transattiva avanzata da nel corso della CTU, se può rilevare ai fini del riparto Parte_1 delle spese di lite, non può valere a qualificare l'azione di riduzione proposta dal legittimario effettivamente leso dalle disposizioni testamentarie della CP_1 madre, come proposta con mala fede o colpa grave, ex art. 96 c.p.c.
3.7. Il settimo motivo resta assorbito dal parziale accoglimento dell'impugnazione, che impone di provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
4. Nella fattispecie, ritiene la Corte che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti, considerato, da un lato, la soccombenza della parte appellante in relazione al riconoscimento del preteso debito della madre nei suoi confronti, e, dall'altro, l'accoglimento della domanda di riduzione avanzata dalla parte appellata nei limiti della proposta transattiva
16 formulata dalla controparte oltre ad avere, la stessa parte appellata, agito in giudizio senza previamente espletare il procedimento di mediazione obbligatoria nonché proposto domande in difetto di legittimazione attiva (pur rinunciate a seguito delle difese avversarie).
Per le stesse ragioni, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU svolta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del terzo motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 906/2021 emessa dal Tribunale di LUCCA il
19.10.2021, confermati i capi 3 e 4, accertato che con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Lucca in data 28.6.2008 la de cuius ha Per_7 SO leso la quota di legittima spettante a riduce le disposizioni Controparte_1 testamentarie nella misura di un quarto e dichiara dunque che al medesimo spettano le seguenti quote di proprietà dei beni ereditari: CP_1
- quota del 12,5% della piena proprietà dell'immobile posto in San Teodoro, Loc.
Lu Rattau, Via Sassari n. 10 (rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
San Teodoro nel foglio 17, particella 1360);
- quota del 2,5% della Controparte_4
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi
[...] di giudizio;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU espletata in primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 22/07/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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