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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5502/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. EL EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5502/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 21/07/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCHINI LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO ANNALISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: domanda di risarcimento danni per illegittimo provvedimento della P.A.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
, medico convenzionato, titolare di un doppio rapporto nell'ambito dell'assistenza Parte_1
primaria (medicina di base) e della medicina dei servizi, agisce contro l'asl, al fine di contestare il provvedimento di cessazione dell'incarico convenzionale di medicina dei servizi territoriali per incompatibilità, adottato nei suoi confronti con delibera n. 669 del 2018, in applicazione dell'art. 75
comma 3 ACN 2009 Medicina Generale, per i motivi di cui al ricorso.
Il ricorrente conclude, chiedendo:
1 “… Accertare e dichiarare l'esistenza dei fatti dedotti in giudizio e, per l'effetto, anche incidenter
tantum, accertare la non conformità a legge della delibera n. 669 del 30.05.2018 del Direttore
e, per l'effetto, dichiararne la disapplicazione ed inefficacia limitatamente al Parte_2
caso che ci occupa;
II. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, l'illegittimità
della delibera n. 669 del 30.05.2018 del Direttore con cui il dott. Parte_3 Parte_1
veniva dichiarato decaduto dall'incarico convenzionale dei servizi territoriali con
[...]
decorrenza dal 01.07.2018; III. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. Parte_1
ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a titolo di lucro cessante e
[...]
danno emergente, subiti e subendi dal 01.07.2018 fino all'attualità, in ragione dell'illegittimità e/o
inefficacia della delibera n. 669 del 30.05.2018 e/o in ragione del legittimo affidamento riposto
nell'operato della Pubblica Amministrazione convenuta;
IV. per l'effetto condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal
dott. a far data dal 01.07.2018 fino all'attualità, quanto al lucro cessante per la Parte_1
perdita di retribuzione subita quantificati, come specificato nella premessa in fatto del presente
atto, fino alla data del 31.12.2021 nella misura pari ad € 154.231,69
(centocinquantaquattromiladuecentotrentuno/69) lordi, o in quella diversa misura, superiore o
inferiore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU ovvero a
seguito di valutazione equitativa, oltre interessi legali, e quanto al danno emergente alla
professionalità e/o da perdita da chance da quantificarsi in via equitativa;
…”, oltre alle spese di lite.
Si costituiva l'asl, che chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Nel merito
Il ricorso va rigettato.
2 Si ribadiscono le argomentazioni già espresse nella sentenza 1512 del 2023, resa dalla scrivente in analoga fattispecie, e confermate, peraltro, in sede di gravame, cfr. sent. Corte di appello Napoli n.
Part 1035 del 2023, depositata da
Di seguito si riportano gli articoli rilevanti nel caso di specie, alcuni dei quali posti dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del provvedimento impugnato (delibera di revoca dell'incarico del 30
maggio 2018).
L'art. 75 comma 3, CAPO IV (MEDICINA DEI SERVIZI) ACN 2009 espressamente dispone
“L'incarico di medicina dei servizi territoriali fino a 24 ore settimanali cessa nei confronti del
medico incaricato a tempo indeterminato per la assistenza primaria o per la pediatria di libera
scelta che detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 600 o 320
scelte”.
Parte ricorrente sostiene che il procedimento dichiarativo di cessazione dall'incarico sia stato concluso in spregio alla disciplina di cui agli articoli 17 e 30 ACN 2009.
L'art. 17 dell'Acn prevede la previa contestazione della situazione di incompatibilità al medico destinatario del successivo provvedimento.
Il ricorrente sostiene che, come si evince dalla busta paga di giugno 2018 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), il massimale previsto con riguardo alla sua posizione sarebbe pari a 1224 – e non già pari a
600 – e che il numero di assistiti, concretamente seguiti da lui, pari a 1137, dunque, sia al di sotto della soglia del massimale previsto nella fattispecie in esame dalla normativa ad essa applicabile.
Inoltre il ricorrente sottolinea che “…al 31.12.2005, dunque in epoca ANTECEDENTE all'Accordo
Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 citato dal Direttore UOC Cure Primarie (vd. supra capo 8),
il ricorrente aveva un numero di assistiti uguale a 1224. Trattasi, di fatto, di una situazione
consolidatasi in un lungo arco temporale e sempre tollerata dalla Pubblica Amministrazione
convenuta, nella quale il dott. aveva, a giusta ragione, riposto legittimo affidamento.”. Pt_1
Innanzututto, va evidenziato, come giustamente rilevato dall'ente, che parte ricorrente confonde il limite di massimale previsto dalla contrattazione collettiva per gli incarichi di assistenza primaria
3 con il numero di assistiti compatibile per detenere contemporaneamente anche l'incarico di medicina dei servizi.
Tanto premesso, risulta, invece, documentalmente provato che il provvedimento di decadenza dall'incarico di Medicina dei Servizi, impugnato dal ricorrente, sia stato legittimamente emesso in applicazione della clausola contrattuale, che prevede espressamente, appunto, la decadenza dall'incarico di Medicina dei Servizi, per il medico incaricato a tempo indeterminato per la assistenza primaria, che detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore a 600 unità.
La deliberazione in questione è stata, in ogni caso, portata previamente a conoscenza del medico ricorrente e, solo in data luglio 2018, la stessa ha successivamente acquistato efficacia e ha determinato la decadenza del rapporto, non essendo dotata di effetti immediati.
A ciò va aggiunto quanto argomentato anche dalla Corte di Appello su analoga questione e che di seguito si riporta.
Innanzitutto non rileva se la delibera sia stata o meno previamente comunicata, in ogni caso determinandosi, alla data del raggiungimento o superamento della soglia, rilevati dall'Amministrazione, un effetto decadenziale, nei termini pattiziamente concordati.
Trattasi, all'evidenza, di una diversa sensibilità interpretativa rispetto a quella proposta dal ricorrente, l'unica tuttavia orientata alla salvaguardia della ratio regolamentatrice della coesistenza di incarichi diversi, elidendo una dimensione contestatoria e sanzionatoria, che oggettivamente non si attaglia all'ipotesi in esame, per aprire al meccanismo della decadenza, che in via diretta e automatica presidia il sistema di regole che limita detta coesistenza.
Come ha ben evidenziato la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.7.2003 n.11514) nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune i criteri ermeneutici da utilizzare sono quelli della interpretazione secondo il significato letterale delle espressioni usate e dell'interpretazione della ratio del precetto contrattuale, che si pongono tra loro in rapporto non di gerarchia interpretativa,
ma piuttosto di razionale gradualità, all'interno della quale devono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
4 È, peraltro sempre la S.C. (arg. Cass., Sez. Lav., 22.6.2016 n. 12900) a ricordarci che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al Giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima.
Neppure può essere condivisa la prospettazione del ricorrente in ordine all'inapplicabilità della norma in relazione alla sua posizione, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6
dell'art. art. 75 citato (cfr. “Le diverse situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente
Accordo, restano immutate fino alla stipula degli Accordi regionali”).
Invero, come si evince dalla lettura delle stesse norme, ma anche del ricorso, il regime derogatorio alle prescrizioni del comma 3, di cui al comma 6 dell'art. 75, aveva una durata temporale subordinata alla stipula degli Accordi Regionali [approvati con Decreto Regionale n°87 del
24.07.2013 (Doc. 5) e Decreto regionale n°149 del 24.12.2014 (Doc. 6)], i quali, avrebbero dovuto
“prevedere criteri di adeguamento delle "diverse situazioni esistenti" alla data di entrata in vigore
dell'ACN”.
Orbene, gli Accordi Regionali innanzi indicati sono stati sottoscritti (cfr. doc. allegati dall'ente resistente) e non hanno previsto nuovi criteri di adeguamento, con la conseguenza che le situazioni esistenti – in assenza di un'autonoma e diversificata regolamentazione – devono ritenersi ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 dell'art. 75, con superamento del regime derogatorio di cui al comma 6 del medesimo articolo (e conseguente decadenza dall'incarico di medicina dei servizi nell'ipotesi di superamento del numero di scelte pari o superiore a 600 in relazione all'incarico di assistenza primaria, come avvenuto nel caso di specie).
Successivamente, con l'entrata in vigore dell'ACN 23 marzo 2005, la clausola negoziale citata è
stata modificata ed è stato precisato, nell'art. 39, comma 4 ACN 2005 (Doc. 4 allegato alla memoria
Part
, che le attività orarie, che consentivano una riduzione del massimale scelte (che il comma 1
dell'art. 39 fissa in n. 1500 unità), sono solo quelle attività compatibili diverse da quelle disciplinate
5 dallo stesso ACN 23 marzo 2005, escludendo, di fatto, la possibilità di limitare il massimale per i medici contemporaneamente anche titolari di incarichi di Medicina dei Servizi e di Continuità
Assistenziale.
Il successivo comma 6 dell'art. 39 consente, quindi, al medico di richiedere una limitazione del massimale scelte, per esempio per svolgere attività libero professionale strutturata che preveda un impegno orario superiore alle cinque ore settimanali come previsto dall'art. 58, ma mai al di sotto del rapporto ottimale (che il vigente AIR ha fissato in n. 1300 unità).
In sostanza, con l'ACN 23 marzo 2005 è stato sancito che il calcolo che consentiva di poter ridurre il massimale di 37,5 scelte/ora di attività non era più applicabile alla Medicina dei servizi e che il massimale scelte del medico di Assistenza Primaria deve individuarsi in quello definito dal comma
1 dell'art. 39, pari a n. 1500 unità.
In altri termini, il limite di scelte compatibile con gli incarichi di Medicina dei Servizi non costituisce invero, come argomentato dalla parte resistente, un “massimale” previsto per i medici titolari di doppio incarico, ma indica solo il numero di scelte superato il quale si decade dall'incarico a rapporto orario detenuto.
In altri termini, si ritiene, procedendo ad una lettura organica delle norme richiamate, che il limite di scelte compatibile con gli incarichi di Medicina dei Servizi non costituisca un “massimale” di compatibilità previsto per i medici titolari di doppio incarico, ma indichi solo il numero di scelte superato il quale si decade automaticamente dall'incarico a rapporto orario detenuto.
In ordine, ancora, al principio del legittimo affidamento (nel caso di specie al mantenimento dell'incarico di Medicina dei servizi e alla relativa retribuzione), pure invocato dal ricorrente, esso non può giustificare l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata nell'odierno giudizio,
trattandosi di una somma relativa a una prestazione non dovuta.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
3. Le Spese
6 Part Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di sulla base del valore del risarcimento chiesto nel ricorso, nei valori minimi, senza considerare la fase istruttoria, che non si è
tenuta.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 5.000,00, oltre
IVA, C.P.A. se dovute e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
EL EN
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. EL EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5502/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 21/07/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCHINI LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO ANNALISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: domanda di risarcimento danni per illegittimo provvedimento della P.A.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
, medico convenzionato, titolare di un doppio rapporto nell'ambito dell'assistenza Parte_1
primaria (medicina di base) e della medicina dei servizi, agisce contro l'asl, al fine di contestare il provvedimento di cessazione dell'incarico convenzionale di medicina dei servizi territoriali per incompatibilità, adottato nei suoi confronti con delibera n. 669 del 2018, in applicazione dell'art. 75
comma 3 ACN 2009 Medicina Generale, per i motivi di cui al ricorso.
Il ricorrente conclude, chiedendo:
1 “… Accertare e dichiarare l'esistenza dei fatti dedotti in giudizio e, per l'effetto, anche incidenter
tantum, accertare la non conformità a legge della delibera n. 669 del 30.05.2018 del Direttore
e, per l'effetto, dichiararne la disapplicazione ed inefficacia limitatamente al Parte_2
caso che ci occupa;
II. in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, l'illegittimità
della delibera n. 669 del 30.05.2018 del Direttore con cui il dott. Parte_3 Parte_1
veniva dichiarato decaduto dall'incarico convenzionale dei servizi territoriali con
[...]
decorrenza dal 01.07.2018; III. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. Parte_1
ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a titolo di lucro cessante e
[...]
danno emergente, subiti e subendi dal 01.07.2018 fino all'attualità, in ragione dell'illegittimità e/o
inefficacia della delibera n. 669 del 30.05.2018 e/o in ragione del legittimo affidamento riposto
nell'operato della Pubblica Amministrazione convenuta;
IV. per l'effetto condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal
dott. a far data dal 01.07.2018 fino all'attualità, quanto al lucro cessante per la Parte_1
perdita di retribuzione subita quantificati, come specificato nella premessa in fatto del presente
atto, fino alla data del 31.12.2021 nella misura pari ad € 154.231,69
(centocinquantaquattromiladuecentotrentuno/69) lordi, o in quella diversa misura, superiore o
inferiore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU ovvero a
seguito di valutazione equitativa, oltre interessi legali, e quanto al danno emergente alla
professionalità e/o da perdita da chance da quantificarsi in via equitativa;
…”, oltre alle spese di lite.
Si costituiva l'asl, che chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Nel merito
Il ricorso va rigettato.
2 Si ribadiscono le argomentazioni già espresse nella sentenza 1512 del 2023, resa dalla scrivente in analoga fattispecie, e confermate, peraltro, in sede di gravame, cfr. sent. Corte di appello Napoli n.
Part 1035 del 2023, depositata da
Di seguito si riportano gli articoli rilevanti nel caso di specie, alcuni dei quali posti dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del provvedimento impugnato (delibera di revoca dell'incarico del 30
maggio 2018).
L'art. 75 comma 3, CAPO IV (MEDICINA DEI SERVIZI) ACN 2009 espressamente dispone
“L'incarico di medicina dei servizi territoriali fino a 24 ore settimanali cessa nei confronti del
medico incaricato a tempo indeterminato per la assistenza primaria o per la pediatria di libera
scelta che detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 600 o 320
scelte”.
Parte ricorrente sostiene che il procedimento dichiarativo di cessazione dall'incarico sia stato concluso in spregio alla disciplina di cui agli articoli 17 e 30 ACN 2009.
L'art. 17 dell'Acn prevede la previa contestazione della situazione di incompatibilità al medico destinatario del successivo provvedimento.
Il ricorrente sostiene che, come si evince dalla busta paga di giugno 2018 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), il massimale previsto con riguardo alla sua posizione sarebbe pari a 1224 – e non già pari a
600 – e che il numero di assistiti, concretamente seguiti da lui, pari a 1137, dunque, sia al di sotto della soglia del massimale previsto nella fattispecie in esame dalla normativa ad essa applicabile.
Inoltre il ricorrente sottolinea che “…al 31.12.2005, dunque in epoca ANTECEDENTE all'Accordo
Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 citato dal Direttore UOC Cure Primarie (vd. supra capo 8),
il ricorrente aveva un numero di assistiti uguale a 1224. Trattasi, di fatto, di una situazione
consolidatasi in un lungo arco temporale e sempre tollerata dalla Pubblica Amministrazione
convenuta, nella quale il dott. aveva, a giusta ragione, riposto legittimo affidamento.”. Pt_1
Innanzututto, va evidenziato, come giustamente rilevato dall'ente, che parte ricorrente confonde il limite di massimale previsto dalla contrattazione collettiva per gli incarichi di assistenza primaria
3 con il numero di assistiti compatibile per detenere contemporaneamente anche l'incarico di medicina dei servizi.
Tanto premesso, risulta, invece, documentalmente provato che il provvedimento di decadenza dall'incarico di Medicina dei Servizi, impugnato dal ricorrente, sia stato legittimamente emesso in applicazione della clausola contrattuale, che prevede espressamente, appunto, la decadenza dall'incarico di Medicina dei Servizi, per il medico incaricato a tempo indeterminato per la assistenza primaria, che detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore a 600 unità.
La deliberazione in questione è stata, in ogni caso, portata previamente a conoscenza del medico ricorrente e, solo in data luglio 2018, la stessa ha successivamente acquistato efficacia e ha determinato la decadenza del rapporto, non essendo dotata di effetti immediati.
A ciò va aggiunto quanto argomentato anche dalla Corte di Appello su analoga questione e che di seguito si riporta.
Innanzitutto non rileva se la delibera sia stata o meno previamente comunicata, in ogni caso determinandosi, alla data del raggiungimento o superamento della soglia, rilevati dall'Amministrazione, un effetto decadenziale, nei termini pattiziamente concordati.
Trattasi, all'evidenza, di una diversa sensibilità interpretativa rispetto a quella proposta dal ricorrente, l'unica tuttavia orientata alla salvaguardia della ratio regolamentatrice della coesistenza di incarichi diversi, elidendo una dimensione contestatoria e sanzionatoria, che oggettivamente non si attaglia all'ipotesi in esame, per aprire al meccanismo della decadenza, che in via diretta e automatica presidia il sistema di regole che limita detta coesistenza.
Come ha ben evidenziato la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.7.2003 n.11514) nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune i criteri ermeneutici da utilizzare sono quelli della interpretazione secondo il significato letterale delle espressioni usate e dell'interpretazione della ratio del precetto contrattuale, che si pongono tra loro in rapporto non di gerarchia interpretativa,
ma piuttosto di razionale gradualità, all'interno della quale devono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
4 È, peraltro sempre la S.C. (arg. Cass., Sez. Lav., 22.6.2016 n. 12900) a ricordarci che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al Giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima.
Neppure può essere condivisa la prospettazione del ricorrente in ordine all'inapplicabilità della norma in relazione alla sua posizione, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6
dell'art. art. 75 citato (cfr. “Le diverse situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente
Accordo, restano immutate fino alla stipula degli Accordi regionali”).
Invero, come si evince dalla lettura delle stesse norme, ma anche del ricorso, il regime derogatorio alle prescrizioni del comma 3, di cui al comma 6 dell'art. 75, aveva una durata temporale subordinata alla stipula degli Accordi Regionali [approvati con Decreto Regionale n°87 del
24.07.2013 (Doc. 5) e Decreto regionale n°149 del 24.12.2014 (Doc. 6)], i quali, avrebbero dovuto
“prevedere criteri di adeguamento delle "diverse situazioni esistenti" alla data di entrata in vigore
dell'ACN”.
Orbene, gli Accordi Regionali innanzi indicati sono stati sottoscritti (cfr. doc. allegati dall'ente resistente) e non hanno previsto nuovi criteri di adeguamento, con la conseguenza che le situazioni esistenti – in assenza di un'autonoma e diversificata regolamentazione – devono ritenersi ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 dell'art. 75, con superamento del regime derogatorio di cui al comma 6 del medesimo articolo (e conseguente decadenza dall'incarico di medicina dei servizi nell'ipotesi di superamento del numero di scelte pari o superiore a 600 in relazione all'incarico di assistenza primaria, come avvenuto nel caso di specie).
Successivamente, con l'entrata in vigore dell'ACN 23 marzo 2005, la clausola negoziale citata è
stata modificata ed è stato precisato, nell'art. 39, comma 4 ACN 2005 (Doc. 4 allegato alla memoria
Part
, che le attività orarie, che consentivano una riduzione del massimale scelte (che il comma 1
dell'art. 39 fissa in n. 1500 unità), sono solo quelle attività compatibili diverse da quelle disciplinate
5 dallo stesso ACN 23 marzo 2005, escludendo, di fatto, la possibilità di limitare il massimale per i medici contemporaneamente anche titolari di incarichi di Medicina dei Servizi e di Continuità
Assistenziale.
Il successivo comma 6 dell'art. 39 consente, quindi, al medico di richiedere una limitazione del massimale scelte, per esempio per svolgere attività libero professionale strutturata che preveda un impegno orario superiore alle cinque ore settimanali come previsto dall'art. 58, ma mai al di sotto del rapporto ottimale (che il vigente AIR ha fissato in n. 1300 unità).
In sostanza, con l'ACN 23 marzo 2005 è stato sancito che il calcolo che consentiva di poter ridurre il massimale di 37,5 scelte/ora di attività non era più applicabile alla Medicina dei servizi e che il massimale scelte del medico di Assistenza Primaria deve individuarsi in quello definito dal comma
1 dell'art. 39, pari a n. 1500 unità.
In altri termini, il limite di scelte compatibile con gli incarichi di Medicina dei Servizi non costituisce invero, come argomentato dalla parte resistente, un “massimale” previsto per i medici titolari di doppio incarico, ma indica solo il numero di scelte superato il quale si decade dall'incarico a rapporto orario detenuto.
In altri termini, si ritiene, procedendo ad una lettura organica delle norme richiamate, che il limite di scelte compatibile con gli incarichi di Medicina dei Servizi non costituisca un “massimale” di compatibilità previsto per i medici titolari di doppio incarico, ma indichi solo il numero di scelte superato il quale si decade automaticamente dall'incarico a rapporto orario detenuto.
In ordine, ancora, al principio del legittimo affidamento (nel caso di specie al mantenimento dell'incarico di Medicina dei servizi e alla relativa retribuzione), pure invocato dal ricorrente, esso non può giustificare l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata nell'odierno giudizio,
trattandosi di una somma relativa a una prestazione non dovuta.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
3. Le Spese
6 Part Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di sulla base del valore del risarcimento chiesto nel ricorso, nei valori minimi, senza considerare la fase istruttoria, che non si è
tenuta.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 5.000,00, oltre
IVA, C.P.A. se dovute e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
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