Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile Verbale di udienza
(artt. 420 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. 150/2011)
All'udienza del 24 gennaio 2025 davanti al giudice dott. Guglielmo Rende, nonché alla dott.ssa Francesca Olivi Addetta all'Ufficio del Processo, sono comparsi: 1) per la parte opponente l'avvocato Parte_1
Omar Cesana e l'avvocato Laura Carrara;
2) per la parte opposta Controparte_1
, l'avvocato Barbara Zennari.
[...]
Si procede alla discussione della causa ex artt. 420 e 429 del c.p.c. nonché 6 del D. Lgs. n. 150/2011. I procuratori delle parti discutono quindi la causa illustrando oralmente le rispettive posizioni e argomentazioni.
Il procuratore di parte opponente e non richiama le Parte_1 Parte_1 conclusioni di cui al ricorso in opposizione. Il procuratore di parte opposta (IA NE ) richiama le CP_1 conclusioni di cui alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme dell'articolo 429 del c.p.c. all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza con esonero delle parti dal comparire Il Giudice dott. Guglielmo Rende
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,30, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la sentenza il dispositivo che segue a pagina 2 del presente verbale. Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14991/2024 tra:
Parte_1
(p. iva ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Omar Cesana e Giorgio Alfiero
Rusconi del Foro di Milano e Laura Carrara del Foro di Salerno nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano al corso di Porta
Vittoria n. 16 parte opponente
e
Controparte_2
[...]
(c.f./p.i. ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Zennari del Foro di CP_1
nonché elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Avvocatura Camerale sita in Dorsoduro 3904 – 2908 – 30123 CP_1
parte opposta
2 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; confisca amministrativa;
tutela del consumatore;
rischio confusorio;
etichettatura; prodotti di bigiotteria;
sostanze pericolose;
libera circolazione delle merci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente e non Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria: in via principale e per tutti i motivi sopra esposti, accogliere l'opposizione presentata e, per l'effetto, annullare l'ordinanza n. 2024/409 emessa in data 17 luglio 2024 dalla e Controparte_1 Part notificata a in data 1° agosto 2024 con cui è stata disposta la confisca dei prodotti meglio descritti a pag. 01 (collo n. 1) dell'allegato 2 al verbale di sequestro amministrativo n. 05/2024 del 23 febbraio 2024 della Guardia di Finanza 1° Nucleo Operativo Metropolitano Torino, Sezione Operativa
– 2° Squadra Operativa Volante (ossia orecchini in metallo, braccialetti in metallo, mollette per capelli, forcine per capelli, mollettoni per capelli), disponendo la restituzione della merce sequestrata e confiscata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte opposta Commercio I. A. A. Rovigo CP_1 CP_1
“Nel merito:
- rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto integralmente confermare l'Ordinanza di confisca n. 2024/409 del 17/07/2024, emessa dalla di CP_1
Commercio di . CP_1
- in ogni caso, dichiarare la correttezza e la regolarità dell'operato della IA di , in merito ai compiti alla stessa spettanti per CP_1 legge, e per l'effetto, respinta ogni eventuale richiesta di condanna e/o risarcimento a carico del medesimo Ente, seppur a solo titolo di ristoro delle spese, condannare in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese sostenute per la costituzione in giudizio della IA di , in CP_1
3 considerazione dei doverosi fini pubblici perseguiti dalla stessa che ne hanno motivato l'azione sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria.
in ogni caso:
- spese, competenze professionali rimborso forfettario 15 %, oltre accessori come per legge, ed eventuali tasse di registrazione di sentenza integralmente rifusi
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa e il provvedimento opposto.
La parte opponente ha promosso il Parte_1
presente giudizio di opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza di confisca n. 2024/409 emessa in data 17 luglio 2024 dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NE
Rovigo.
Con detta ordinanza è stata disposta la confisca da parte della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CP_1
dei prodotti di parte opponente meglio descritti a pag. 1 (collo n. 1
[...]
– con esclusione degli elastici per capelli) dell'allegato 2 al verbale di sequestro amministrativo n. 05/2024 del 23/02/2024 della Guardia di
Finanza 1° Nucleo Operativo Metropolitano Torino.
In particolare, durante una visita ispettiva in data 23 febbraio 2024 da parte del personale della Guardia di Finanza presso il punto vendita della Part società sito in Torino alla via Sandro Botticelli n. 85, i militari operanti hanno sottoposto a sequestro amministrativo n.
1.440 confezioni di prodotti consistenti in articoli di bigiotteria (collo n. 1), oggetti per il “fai da te bricolage” (collo n. 2), giocattoli (collo n. 3) e accessori per il giardinaggio/barbecue (collo n. 4).
4 Dopo il recepimento di alcune osservazioni difensive, parte della merce è stata dissequestrata e restituita.
E' stata invece rigettata la richiesta di dissequestro in riferimento ai seguenti prodotti: orecchini in metallo, braccialetti in metallo, anelli in metallo, parure, gioielli, collanine in metallo, spille in metallo, ferma capelli in metallo, mollette per capelli, forcine per capelli, mollettoni per capelli.
Tale merce è stata quindi oggetto dell'ordinanza n. 409/2024 del 17 luglio 2024 qui opposta.
2. I motivi di ricorso.
Avverso la predetta ordinanza, come detto, l'odierna opponente ha proposto tempestivo e rituale ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.
Lgs. n. 206/2005, dell'articolo 10 del D.M. n. 101/1997, dell'articolo 15 della legge n. 689/1981 nonché del Reg. (CE) n. 1907/2006 (c.d.
Regolamento Reach) (v. le pagine da 3 a 12 del ricorso);
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 35 del TFUE
(Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) (v. le pagine da 13 e 14 del ricorso).
3. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita in via meramente documentale mediante le sole produzioni delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata.
5
4.1. Sull'asserita violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7,
8 e 12 del D. Lgs. n. 206/2005, dell'articolo 10 del D.M. n. 101/1997, dell'articolo 15 della legge n. 689/1981 nonché del Reg. (CE) n.
1907/2006 (c.d. Regolamento Reach).
La parte opponente si duole dell'asserita violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. n. 206/2005, dell'articolo
10 del D.M. n. 101/1997, dell'articolo 15 della legge n. 689/1981 nonché del Reg. (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) (v. le pagine da 3 a
12 del ricorso).
In particolare, secondo la prospettazione della Difesa opponente, la
Camera di Commercio avrebbe errato nell'applicazione delle citate norme giacché spetterebbe all'organo accertatore l'individuazione e la prova della presenza nei prodotti di cui trattasi di materiali e sostanze pericolose, quali, ad esempio, il nichel o il cadmio o il nichel, ciò che nel caso in esame non è accaduto non avendo i militari procedenti, né l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento di confisca, in alcun modo, condotto accertamenti idonei a tal fine ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 689/1981.
Secondo la Difesa opponente:
(v. pag. 11 del ricorso).
6 A ciò viene aggiunto in ricorso che nel caso in esame vi è assenza di rischio confusorio:
Il motivo di doglianza non è fondato e, pertanto, va disatteso.
Risulta invero per tabulas che la violazione contestata dalla Camera di Commercio nell'ordinanza qui opposta è quella di cui all'articolo 11 del
D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).
Si veda in proposito il testo e la motivazione dell'ordinanza qui opposta (v. il doc. A del fascicolo di parte opponente).
L'articolo 11 in parola così recita:
7 L'articolo 6 a sua volta così recita:
Quanto alle conseguenti sanzioni, l'articolo 12 così recita:
8 La confisca è stata disposta in ottemperanza al dettato normativo di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 689/1981.
L'articolo 20 comma 4 della legge n. 689/1981 dispone quanto segue:
“è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione
o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”
Ebbene, nel caso in esame sussiste effettivamente la violazione contestata ovverosia l'aver commercializzato prodotti di bigiotteria in assenza delle indicazioni di cui all'articolo 6 lett. e) in ordine “ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto”.
Dette indicazioni sono dunque imposte dal Titolo II (“Informazioni ai consumatori”) Capo II (“Indicazione dei prodotti”) articolo 6
(“Contenuto minimo delle informazioni”) lettera e) del D. Lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo).
L'articolo 7 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) chiarisce che dette informazioni “devono figurare sulle condizioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore”.
9 Nel caso in esame si tratta di articoli di bigiotteria: orecchini in metallo, braccialetti in metallo, anelli in metallo, parure, gioielli, collanine in metallo, spille in metallo, ferma capelli in metallo, mollette per capelli, forcine per capelli, mollettoni per capelli.
E' pacifico che le etichette di detti prodotti non contenevano l'indicazione della composizione di detti oggetti ovverosia dei materiali di cui essi erano composti, e ciò sia perché tanto è attestato nel verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza del 23 febbraio 2024 (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente), sia perché non contestato dalla parte opponente (si vedano, in proposito, fra l'altro, le fotografie sub doc. n. 11 del fascicolo di parte opponente dalle quali si evidenzia l'assenza di tali indicazioni nei prodotti della specie di cui si tratta commercializzati dalla Part
).
Detta indicazione era certamente imposta dall'articolo 6 lett. e) nella fattispecie di cui trattasi in quanto si tratta di oggetti che per loro intrinseca funzione sono destinati al contatto col corpo umano e – dunque – vi è un interesse obiettivo del consumatore, ai fini di sicurezza, alla conoscenza della composizione materiale dell'oggetto.
Inoltre, vi è anche un interesse alla conoscenza della tipologia del prodotto al fine della comparazione con altri prodotti similari, e dunque per finalità meramente consumeristiche, ovverosia al fine di rendere edotto il consumatore della tipologia di prodotto che si sta acquistando.
E ciò a prescindere dal prezzo.
Tale esigenza sussiste infatti sia per un prodotto c.d. di fascia alta, ovverosia di alta qualità e con prezzo rilevante, sia per un prodotto di fascia inferiore, ovverosia con prezzo basso e quindi facilmente accessibile a una vasta platea di acquirenti.
10 E – d'altra parte – la Camera di Commercio opposta ha prodotto in atti diversi esempi di etichettatura di prodotti presenti sul mercato recanti le indicazioni in parola, ciò che dimostra come nel settore di riferimento non solo è possibile un'informazione di tal genere, ma come essa sia anche pacificamente diffusa e utilizzata conformemente alle disposizioni di legge sopra citate (v. i docc. da 7 a 14 del fascicolo di parte opposta).
A conferma di quanto sopra delibato, vanno altresì richiamati i principi di diritto affermati in materia dalla Corte Suprema di Cassazione la quale ha chiarito che in materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da altri rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
18171/2016).
La Corte Suprema di Cassazione – il cui pronunciamento qui si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c. – ha anche chiarito che la finalità della norma di cui alla lettera e) dell'art. 6 è quella “di garantire la piena e libera autodeterminazione del consumatore, il quale deve essere posto in condizioni tali da poter operare razionalmente sul mercato, perché provvisto delle informazioni necessarie al fine di orientare consapevolmente la propria condotta economica. Scopo della norma è dunque quello di rendere edotto il consumatore delle caratteristiche e della qualità dei beni cui egli è interessato, valutando non
11 solo l'idoneità degli stessi ai fini cui saranno destinati, ma anche
l'eventuale impatto che questi potrebbero avere sulla sua salute, soprattutto quando, come nel caso concreto, il prodotto è destinato, secondo il suo uso ordinario, ad entrare in contatto con la pelle e a permanervi a lungo, creando l'occasione di possibili reazioni allergiche”
(v. pag. 7 della citata ord. Cass. n. 18171/2016).
Non risultano conferenti al caso in esame le considerazioni formulate in ricorso dalla Difesa opponente in relazione all'assenza di sostanze quali il nichel, il cadmio o piombo in misura potenzialmente dannosa e all'assenza di un obbligo di denunciarne comunque la presenza sotto soglia.
Il caso qui trattato prescinde dalla predetta tematica e attiene al generale obbligo - incombente su chi commercializza prodotti destinati alla vendita al dettaglio - di predisporre un'adeguata informativa al consumatore – potenziale acquirente recante l'indicazione dei materiali di cui è composto l'oggetto posto in vendita.
Tale obbligo deve certamente ritenersi vigente e cogente in riferimento ai prodotti di bigiotteria (orecchini, anelli, collane) giacché destinati al contatto con il corpo umano nonché in ragione del fatto che la tipologia di materiale utilizzato qualifica necessariamente il prodotto in questione distinguendolo dagli altri prodotti concorrenti nonché connotando in modo essenziale la sua qualità e fattezza.
4.2. Sull'asserita violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e
35 del TFUE.
Come sopra detto, parte opponente deduce l'asserita violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 35 del TFUE (Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea) (v. le pagine da 13 e 14 del ricorso).
La Difesa opponente afferma che un'interpretazione del Codice del
Consumo secondo cui la presenza del nichel (o del cadmio o del piombo) debba essere indicata nell'etichettatura anche se in quantitativi inferiori a
12 quelli stabiliti nel Regolamento REACH, costituisce un evidente ostacolo agli scambi all'interno dell'Unione europea, in quanto un prodotto conforme alla normativa europea c.d. REACH non potrebbe essere commercializzato in Italia, anche se legalmente fabbricato o commercializzato in un altro Stato membro (v. 14 del ricorso).
La deduzione non è condivisibile e, pertanto, deve essere disattesa.
Come sopra detto, la confisca qui delibata non è stata disposta per l'omessa indicazione nell'etichettatura della presenza di sostanze pericolose anche se in quantità inferiore ai limiti di legge, ma per la totale omessa informativa circa i materiali che compongono i prodotti di bigiotteria di cui trattasi, qualsiasi essi siano, ovverosia se siano potenzialmente pericolosi o meno, sopra o sotto soglia rispetto ai limiti di legge.
La contestazione attiene infatti alla lettera e) dell'articolo 6 del
Codice del Consumo che, come detto, impone un'informativa generale circa i materiali che compongono e formano il bene, anche se potenzialmente non pericolosi sulla base di classificazioni specifiche contenute in precipue disposizioni di legge, e ciò, come detto, sia al fine di tutelare la sicurezza del consumatore, sia al fine di garantire al predetto un'informazione minima allo scopo di assicurare una scelta di consumo consapevole e trasparente a prescindere dalle diverse e distinte esigenze di salvaguardia della salute.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni, deve pertanto ritenersi provata la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto di cui agli articoli 11 e 6 lett. e) del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) con conseguente fondatezza e conformità a legge del provvedimento di confisca qui opposto e delibato.
Il ricorso in opposizione qui vagliato deve pertanto essere rigettato.
13 Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01) (v. la dichiarazione di valore contenuta in calce al ricorso) opportunamente diminuiti e modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale con celebrazione di un'unica udienza di comparizione, discussione e decisione) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 3.000,00
14
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza qui opposta n. 2024/409 emessa dalla CP_1 Controparte_2
di e .
[...] CP_1 CP_1
2) Condanna la parte opponente al Parte_1
pagamento, in favore della parte opposta Controparte_2
di , delle spese di lite che liquida in
[...] CP_1
€ 3.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15