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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2263 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.06.2018, Parte_1 bracciante agricola, ha esposto di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta ON EL BA” nell'anno 2011 per n.
101 giornate, con conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici e corresponsione, da parte dell' , dell'indennità di disoccupazione agricola CP_1 relativa al medesimo anno.
L' , con comunicazione del 06.12.2017, le ha richiesto la restituzione CP_1 della somma di € 2.003,25, asseritamente erogata in più a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011, motivando il recupero con la “mancata iscrizione ovvero avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”. La ricorrente ha dedotto: la nullità dell'atto per indeterminatezza ed erroneità dell'importo richiesto, assumendo che le somme indicate non sarebbero mai state erogate in suo favore;
la insussistenza dell'indebito, avendo essa regolarmente lavorato e percepito prestazioni spettanti ex lege;
la prescrizione del diritto dell' al recupero, stante il notevole lasso CP_1 temporale intercorso tra l'erogazione e la richiesta di restituzione;
l'applicabilità della disciplina di favore di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e all'art. 13 L. n. 412/1991, in tema di irripetibilità di prestazioni percepite in buona fede.
Ha quindi chiesto, in via principale, l'annullamento dell'atto di indebito, con accertamento negativo della pretesa restitutoria e, in via subordinata,
l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e il conseguente diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011, nonché la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute. CP_1
L' si è costituito contestando integralmente il ricorso. L'Istituto ha CP_1 dedotto che:
a seguito di ispezione presso l'azienda ON EL
BA” erano emerse gravi incongruenze tra superfici coltivate, capo di bestiame, volume d'affari e numero di giornate denunciate, tali da far ritenere inesistente o fittizio il rapporto di lavoro denunciato;
sulla base del verbale ispettivo, le giornate erano state cancellate dagli elenchi, con pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito dell'Istituto nel periodo 15.09.2014 – 30.09.2014; la ricorrente non aveva impugnato la cancellazione nel termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. n. 7/1970, con conseguente definitività del provvedimento e decadenza dal diritto di chiedere la reiscrizione;
l'azione di accertamento del rapporto di lavoro non era più esperibile neppure in via incidentale, essendo ormai definitiva la cancellazione;
il credito dell' , derivante dal venir meno ex tunc del diritto alla CP_1 prestazione, doveva ritenersi pienamente sussistente, gravando sulla ricorrente, che agisce in accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione.
Con memoria ex art. 127-ter c.p.c. l' ha insistito nella eccezione di CP_1 decadenza dall'azione e ha chiesto che la causa fosse assegnata in decisione.
La difesa della ricorrente, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., ha ribadito le domande originarie, rilevando che l' non avrebbe provato l'effettivo CP_1 pagamento delle somme ritenute indebite, insistendo per l'annullamento dell'atto e, in subordine, per l'ammissione dei mezzi istruttori anteriormente articolati, contestando altresì la sussistenza della decadenza, in mancanza – a suo dire – di idonea documentazione sulla cancellazione.
L'azione proposta è, in via principale, una azione di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, diretta a far dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di restituzione della somma richiesta dall' , ai sensi dell'art. 2033 c.c. (come CP_1 ritenuto dalla costante giurisprudenza, a fronte di domande giudiziali avverso note di indebito dell' ). CP_1
In via subordinata la ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta BO EL
BA e il conseguente diritto alla (re)iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno 2011.
L' ha sollevato, in via pregiudiziale, eccezione di decadenza CP_1 dall'azione di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 22
D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970 n. 83.
Tale eccezione, ove fondata, assume carattere assorbente rispetto alle domande volte al riconoscimento del rapporto di lavoro e, di riflesso, incide sulla stessa domanda di accertamento negativo, poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola presuppone indefettibilmente la valida iscrizione negli elenchi nominativi.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 dispone che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, dai quali derivi lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Tale termine ha natura di decadenza sostanziale e la sua scadenza preclude in via definitiva il riconoscimento giudiziale delle prestazioni fondate sull'iscrizione negli elenchi. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto logico-giuridico per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione agricola e che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di esclusione o cancellazione non impugnato nel termine di 120 giorni ex art. 22 cit., non è più consentito né riconoscere la prestazione né accertare in via incidentale il rapporto di lavoro agricolo.
Anche la più recente giurisprudenza di questo Tribunale, in fattispecie del tutto analoghe (indebito per disoccupazione agricola e domanda di reiscrizione negli elenchi), ha qualificato il termine in parola come decadenza sostanziale, idonea a precludere definitivamente il riconoscimento della prestazione previdenziale, “anche se il rapporto di lavoro sia stato in concreto svolto”.
Nel caso di specie, risulta pacifico in atti che: la cancellazione delle giornate denunciate per gli anni oggetto di verifica è stata comunicata mediante pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito dell' nel periodo 15.09.2014 – 30.09.2014; CP_1 la ricorrente ha comunque avuto conoscenza della cancellazione quantomeno con la comunicazione di indebito del 06.12.2017, nella quale la causale è espressamente ricondotta alla “mancata iscrizione negli elenchi nominativi ovvero avvenuta cancellazione dagli stessi”; il ricorso giudiziale è stato depositato il 26.06.2018.
In relazione al primo profilo (pubblicazione dell'elenco di variazione), va richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui il termine decadenziale decorre dalla definizione del procedimento amministrativo e dalla conoscenza legale del provvedimento di cancellazione, anche mediante le forme di pubblicità previste dalla normativa speciale (pubblicazione degli elenchi).
In ogni caso, anche volendo far decorrere il termine dal momento – certamente successivo – in cui la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di indebito (06.12.2017), il deposito del ricorso in data 26.06.2018 risulta comunque oltre il termine di 120 giorni. Ne consegue che l'azione diretta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 deve ritenersi irrimediabilmente preclusa per intervenuta decadenza.
La natura sostanziale della decadenza, affermata anche dalla Corte costituzionale nell'esaminare la compatibilità dell'art. 22 D.L. n. 7/1970 con i parametri costituzionali, comporta che il giudice non possa procedere, neppure in via incidentale, all'accertamento del rapporto di lavoro agricolo, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione.
Pertanto devono essere respinte le domande subordinate volte all'accertamento del rapporto di lavoro e alla reiscrizione negli elenchi, nonché le correlate richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale), trattandosi di mezzi istruttori funzionali ad un accertamento precluso ope legis.
Resta da esaminare la domanda principale di accertamento negativo dell'indebito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046/2010, hanno affermato il principio secondo cui, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, sicché grava sul medesimo l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Tale principio è pacificamente esteso alle controversie in cui il beneficiario contesti giudizialmente le note di indebito emesse dall' . CP_1
Ne deriva che, nel presente giudizio, spetta alla ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011, e cioè:
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento;
il possesso dell'anzianità assicurativa e del numero minimo di contributi giornalieri nel biennio;
la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro agricolo subordinato alle dipendenze del datore di lavoro indicato.
Orbene, nel caso in esame: è pacifico in atti che le giornate denunciate per l'anno 2011 sono state cancellate dagli elenchi, con provvedimento non tempestivamente impugnato;
la ricorrente non può più, per effetto della decadenza, chiedere la reiscrizione né ottenere un accertamento incidentale del rapporto di lavoro agricolo;
l'accertamento giudiziale richiesto – volto a negare l'indebito – finirebbe per aggirare il vincolo preclusivo derivante dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, reintroducendo surrettiziamente un sindacato sulla cancellazione e sulla sussistenza del rapporto di lavoro ormai non più consentito.
Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito che la contestazione della pretesa restitutoria dell' presuppone, in tali fattispecie, l'accertamento CP_1 dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione, “poiché non può aversi diritto alla prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola) senza iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli”.
Pertanto, venuta meno, in via definitiva, l'iscrizione negli elenchi (per mancata impugnazione nei termini), la ricorrente non può più vantare il diritto alla prestazione e, conseguentemente, non può ritenersi illegittima la richiesta di restituzione delle somme corrisposte sulla base di una iscrizione rivelatasi successivamente priva di validi presupposti.
Né può giovare la deduzione secondo cui l' non avrebbe provato CP_1
l'effettivo pagamento delle somme:
l'atto di indebito indica l'importo complessivo, il periodo e la causale, ed è pacifico che la ricorrente ha percepito in passato prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2011; la ricorrente non ha allegato né documentato di non avere mai percepito le somme indicate, limitandosi ad affermare che le somme non sarebbero mai state erogate, senza depositare estratti conto o altra documentazione idonea;
in ogni caso, il petitum dell' è strettamente collegato alle prestazioni CP_1 erogate in forza dell'originaria iscrizione, poi cancellata.
Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, non è sufficiente, per l'accipiente, limitarsi a contestare in modo generico l'atto di recupero;
deve invece dimostrare positivamente la spettanza delle somme percepite, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.
La domanda di accertamento negativo dell'indebito deve, pertanto, essere rigettata.
La difesa della ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, sostenendo che le somme percepite in base a provvedimenti dell'ente, eventualmente viziati da errore, non sarebbero ripetibili in difetto di dolo del percettore.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la disciplina di cui all'art. 52 L. n. 88/1989, anche alla luce della sua norma di interpretazione autentica, riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali di natura pensionistica, restando invece per le prestazioni previdenziali non pensionistiche – come l'indennità di disoccupazione agricola – applicabile la disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
È stato ribadito, in particolare, che le prestazioni assistenziali e le indennità di disoccupazione non rientrano nell'ambito applicativo di detta disposizione, sicché per esse non opera la sanatoria automatica delle somme indebitamente corrisposte, ferma restando la possibilità per il legislatore di introdurre discipline specifiche, allo stato non esistenti.
Nel caso concreto, l'indebito trae origine non da un mero errore di calcolo o da errata applicazione di criteri legali su una prestazione in sé dovuta, bensì da una inesistenza originaria dei presupposti del diritto, conseguente alla cancellazione – divenuta definitiva – delle giornate di lavoro denunciate. In simili ipotesi, la giurisprudenza esclude comunque l'operatività della sanatoria ex art. 52
L. n. 88/1989, anche con riguardo alle prestazioni pensionistiche.
L'eccezione di irripetibilità ex art. 52 L. n. 88/1989 deve, pertanto, essere disattesa.
La ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto dell' al recupero CP_1 delle somme, deducendo che il recupero sarebbe stato richiesto a distanza di
“numerosi anni” dall'erogazione.
L'eccezione non può essere accolta. Secondo l'orientamento maggioritario, il credito dell' per indebito CP_1 previdenziale non pensionistico è soggetto, in difetto di diversa previsione, al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui l'ente acquisisce la piena conoscenza dell'indebita erogazione, di regola coincidente con il provvedimento di riliquidazione o con l'esito degli accertamenti ispettivi che evidenziano l'inesistenza del diritto alla prestazione.
Nel caso di specie: le prestazioni di disoccupazione agricola sono state erogate in relazione all'anno 2011;
l'indebito è stato comunicato con nota del 06.12.2017, a seguito del procedimento di cancellazione dalle liste e degli accertamenti ispettivi;
il ricorso introduttivo è stato depositato nel 2018, e l' ha confermato CP_1 la propria pretesa nell'odierna sede giudiziale.
Alla data di comunicazione dell'indebito (2017) non era decorso alcun termine di prescrizione decennale dall'erogazione (2011), e, comunque, la comunicazione stessa costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Anche a voler ritenere applicabile il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c. (tesi minoritaria, che equipara le prestazioni di disoccupazione a ratei periodici), la richiesta di restituzione intervenuta nel 2017 non risulta tardiva, avuto riguardo al momento in cui l' ha potuto fondatamente accertare CP_1
l'indebito all'esito degli accertamenti ispettivi e della cancellazione dagli elenchi.
L'eccezione di prescrizione deve, dunque, essere rigettata.
La ricorrente lamenta, infine, la nullità della comunicazione di indebito per indeterminatezza dell'oggetto e della causale.
Tale doglianza non può essere condivisa.
La nota dell' : CP_1 individua l'anno di riferimento (2011); indica l'importo complessivo (€ 2.003,25); specifica la causale del recupero nella “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero avvenuta cancellazione dagli stessi”;
Tali indicazioni hanno consentito alla ricorrente di comprendere il contenuto lesivo dell'atto e di articolare puntuale difesa, tanto da proporre prima ricorso amministrativo e poi ricorso giurisdizionale, nel quale ha contestato nel merito la legittimità della cancellazione, la sussistenza del rapporto e la spettanza della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi generali in tema di atti di recupero previdenziale, richiede che il provvedimento sia sufficientemente motivato per mettere il destinatario in condizione di difendersi, senza necessità di una analiticità paragonabile a quella degli avvisi di accertamento tributario. Nella fattispecie, tali requisiti risultano soddisfatti. (Corte d'Appello di Bari)
L'eccezione di nullità va, pertanto, rigettata.
In definitiva:
è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 dall'azione di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente inammissibilità delle domande dirette all'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e alla reiscrizione;
la domanda principale di accertamento negativo dell'indebito deve essere respinta, non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio su di lei gravante e risultando legittima la pretesa restitutoria dell' ; CP_1 risultano infondate le eccezioni di nullità dell'atto di indebito, di irripetibilità ex art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991, nonché l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle spese, la ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando un reddito inferiore ai limiti di legge e chiedendo l'esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza.
In presenza di detta dichiarazione, la soccombenza non può tradursi in condanna alle spese in favore dell' , dovendosi pertanto dichiarare nulla per CP_1 le spese tra le parti, ferma restando la prenotazione a debito degli oneri eventualmente anticipati dall'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro , Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara che l'azione diretta alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 è preclusa per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. in L. n.
83/1970;
2. rigetta il ricorso proposto da volto Parte_1 all'accertamento negativo dell'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 e, per l'effetto, conferma la legittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' per l'importo di € CP_1
2.003,25, oltre accessori come per legge;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da a titolo di spese di lite nei confronti Parte_1 dell' . CP_1
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo