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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3504 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG TR, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3504/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Bruno Buozzi, 10, presso lo studio dell'avv. Domenico
Scalfari dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Giuseppa Gagliostro, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
– (C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli CP_1 avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 di 6 Parte ricorrente chiede di accogliere l'opposizione per i motivi esposti in ricorso e, per l'effetto: di accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste per i motivi già esposti;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale asseritamente vantato dall'Ente in riferimento agli avvisi di addebito indicati nella premessa del ricorso;
in via subordinata: di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del credito;
in ogni caso, condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori in atti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di dichiarare cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito oggetto di annullamento, come da provvedimento di sgravio prodotto;
nel merito, dichiarare infondata l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e sanzioni ed indicate negli avvisi non oggetto di sgravio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito:
1. n. 3942018 00052096 22 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2017 al 12/2018, con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.020,78 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il IV trimestre anno 2017 e I trimestre 2018;
2. n. 3942018 00025570 01 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2010 al 12/2010 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 1.018,70 per sanzioni ex art. 116, c.8, lett. a), L. n. 388/2000 per tardivo versamento contributi fissi IVS -gestione commercianti – inerenti all'anno 2010;
3. n. 3942018 00008175 90 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2017 al 12/2017, con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.997,74 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il I, II, III e IV trimestre anno 2017;
4. n. 3942017 00029724 80 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2011 al 12/2013 c con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 30.929,93 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per gli anni 2012 e 2013, comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
5. n. 3942017 00022856 01 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2011 al 12/2013 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 3.945,69 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2016;
6. n. 3942016 00051010 86 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2009 al 12/2009 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 8.233,17 per i contributi fissi
Pag. 2 di 6 IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2009 comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
7. n. 3942016 00037232 72 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2015 al 12/2015 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.920,31 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il III e il IV trimestre anno 2015;
8. n. 3942016 00013200 34 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2015 al 12/2015 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.9150,63 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il I e il II trimestre anno 2015;
9. n. 3942015 00033161 17 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2008 al 12/2008 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.012,76 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per l'anno 2008 comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
10. n. 3942015 00017514 87 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.900,82 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti il III e IV trimestre 2014;
11. n. 3942014 00051574 33 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2013 al 12/2014 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 5.651,82 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2013, tutti notificati, in unico plico, in data 11 febbraio 2021.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai avvisi di addebito e la decadenza dell'Ente Creditore dall'iscrizione a ruolo.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' , anche per la , CP_1 CP_2 ed ha eccepito:
1. la carenza di legittimazione passiva della;
CP_2
2. la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi:
2.1 n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014, annullato per notifica inesitata;
2.2 n. 39420150001751487000 – periodi 3-4/2014, annullato;
2.3 n. 39420150003316117000, periodo 2/2008, annullato;
2.4 n. 39420160001320034000 – periodi 1-2/2015, annullato;
2.5 n. 39420160005101086000 - periodo 2/2009, annullato;
3. l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente con riferimento ai restanti sei avvisi di addebito.
Pag. 3 di 6 La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.Lgs
n. 46/1999, soggetta al termine di decadenza di 40 giorni, che è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha ricevuto i suddetti avvisi di addebito in data 11 febbraio 2021 ed ha iscritto a ruolo il ricorso, entro il predetto termine di 40, presso il Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato territorialmente incompetente a favore di questo Tribunale.
Il ricorso è stato regolarmene riassunto nel termine di 30 giorni per come disposto con ordinanza del
Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro del 17 ottobre 2023.
L' , fra l'altro, ha depositato: CP_1
• la comunicazione di debito n. 670027909482K4201701, spedita con raccomandata n.63024666514-7, ricevuta, il 30 gennaio 2017, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anni 2011, 2012, 2013;
• la comunicazione di debito n. 670027909482K4201706, spedita con raccomandata n. 63027534502-5, ricevuta il 21 giugno 2017, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno 2010;
• l'avviso bonario n. 670027909482AB201404, spedito con raccomandata n.
65024617151-8, ricevuta, il 12 maggio 2014, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno
2008, annullata dall' ; CP_1
• l'avviso bonario n. 670027909482AB201504, spedito con raccomandata n.
65032000002-7, ricevuta, il 28 aprile 2015, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno 2009, annullata dall . CP_1
Questi atti comunicano il prospetto riepilogativo del debito e non devono seguire, per la loro efficace conoscenza da parte del destinatario, le norme sulla notifica degli atti, per cui la consegna del plico a familiare non richiede l'invio della raccomandata informativa, prevista solo per procedimento notificatorio.
Pag. 4 di 6 La materia del contendere è cessata in relazione agli avvisi di addebito n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014; n. 39420150001751487000, periodi 3-4/2014; n.
39420150003316117000, periodo 2/2008; n. 39420160001320034000, periodi 1-2/2015; n.
39420160005101086000, periodo 2/2009, poiché annullati dall'ente creditore, che ha depositato in atti la comunicazione, del 21 luglio 2021, di annullamento dei crediti relativi agli anni 2008, 2009,
2014, e 2015, annullato.
È, dunque, provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia, risultando, documentalmente, al momento della decisione, che il creditore ha annullato le suddette partite di credito.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assumere la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Gli avvisi di addebito sono stati tutti notificati l'11 febbraio 2021.
A tale data risultano prescritti, fra quelli non annullati dall nel corso del giudizio: CP_1
• i contributi a percentuale sul reddito, riportati nell'avviso di addebito n. 394 2018 00025570
01 000, poiché si riferiscono all'anno 2010, da versare entro il 6 luglio 2011, data indicata nella proroga dei termini dei versamenti scaturenti da applicabile, ex art. 18 c. CP_3
4 D.L.gs. n. 241/1997, anche per il versamento dei contributi a percentuale, disposta con
DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011.
Dunque, per l'anno 2010, i contributi previdenziali a percentuale avrebbero dovuto essere versati entro il 6 luglio 2011, per cui la prescrizione si è avverata, con il decorso dei 5 anni previsti dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in data 6 luglio 2016, prima ancora della comunicazione di debito n. 201706 consegnata alla moglie del ricorrente il 21/06/2017.
Non risultano, invece prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito:
Pag. 5 di 6
1. n. 394 2017 00029724 80 000, preceduto dalla comunicazione di debito n. 201701, comunicata alla moglie della parte ricorrente il 30/01/2017, che si riferisce ai contributi a percentuali sul reddito relativi agli anni 2011, rata 2; 2012, rate 1 e 2; 2013, rata 1, 2 e saldo;
2. n. 394 2016 00037232 72 000, che si riferisce ai contributi fissi anno 2015 rate 3 e 4;
3. n. 394 2017 00022856 01 000, che si riferisce ai contributi fissi anno 2016, rate 1, 2, 3 e 4;
4. n. 394 2018 00008175 90 000, che si riferisce a contributi fissi anno 2017, rate 1, 2 e 3;
5. n. 394 2018 00052096 22 000, contributi fissi anno 2017, rata 4; anno 2018, rata 1.
Tutti gli avvisi di addebito risultano, come indicato nella loro prima pagina, formati entro i termini di cui all'art. 25 del D.L.gs n. 46/1999.
L'iscrizione a ruolo è, dunque, legittima.
Parte ricorrente ha opposto undici avvisi di addebito, dei quali cinque sono stati annullati dall' CP_1 in corso di causa, dopo la notifica degli stessi e la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di
Reggio Calabria, dichiaratosi incompetente, un altro è stato dichiarato prescritto nella presente decisione, per cui rimangono validi ed efficaci altri cinque avvisi di addebito.
Stante, dunque, la parziale soccombenza di entrambe le parti le spese di lite si compensano tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG TR, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito:
a. n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014;
b. n. 39420150001751487000, periodi 3-4/2014;
c. n. 39420150003316117000, periodo 2/2008;
d. n. 39420160001320034000, periodi 1-2/2015;
e. n. 39420160005101086000, periodo 2/2009, poiché annullati dall'ente creditore;
2. Dichiara prescritto il credito contenuto nell'avviso di addebito n. 394 2018 00025570 01
000, riferito a contributi percentuali sul reddito prodotto nell'anno 2010 e dichiarato con unico 2011;
3. Rigetta, nel resto, il ricorso;
4. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 5 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG TR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG TR, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3504/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Bruno Buozzi, 10, presso lo studio dell'avv. Domenico
Scalfari dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Giuseppa Gagliostro, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
– (C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli CP_1 avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 di 6 Parte ricorrente chiede di accogliere l'opposizione per i motivi esposti in ricorso e, per l'effetto: di accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste per i motivi già esposti;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale asseritamente vantato dall'Ente in riferimento agli avvisi di addebito indicati nella premessa del ricorso;
in via subordinata: di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del credito;
in ogni caso, condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori in atti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di dichiarare cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito oggetto di annullamento, come da provvedimento di sgravio prodotto;
nel merito, dichiarare infondata l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e sanzioni ed indicate negli avvisi non oggetto di sgravio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito:
1. n. 3942018 00052096 22 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2017 al 12/2018, con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.020,78 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il IV trimestre anno 2017 e I trimestre 2018;
2. n. 3942018 00025570 01 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2010 al 12/2010 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 1.018,70 per sanzioni ex art. 116, c.8, lett. a), L. n. 388/2000 per tardivo versamento contributi fissi IVS -gestione commercianti – inerenti all'anno 2010;
3. n. 3942018 00008175 90 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2017 al 12/2017, con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.997,74 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il I, II, III e IV trimestre anno 2017;
4. n. 3942017 00029724 80 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2011 al 12/2013 c con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 30.929,93 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per gli anni 2012 e 2013, comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
5. n. 3942017 00022856 01 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2011 al 12/2013 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 3.945,69 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2016;
6. n. 3942016 00051010 86 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2009 al 12/2009 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 8.233,17 per i contributi fissi
Pag. 2 di 6 IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2009 comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
7. n. 3942016 00037232 72 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2015 al 12/2015 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.920,31 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il III e il IV trimestre anno 2015;
8. n. 3942016 00013200 34 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2015 al 12/2015 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.9150,63 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per il I e il II trimestre anno 2015;
9. n. 3942015 00033161 17 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2008 al 12/2008 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 2.012,76 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – per l'anno 2008 comprensiva di sanzioni per omesso/ritardato pagamento ex art. 116, c.8, lett.a), L. n. 388/2000;
10. n. 3942015 00017514 87 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di €1.900,82 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti il III e IV trimestre 2014;
11. n. 3942014 00051574 33 000 relativo alla posizione contributiva dal 01/2013 al 12/2014 con il quale l'ente previdenziale richiedeva la somma di € 5.651,82 per i contributi fissi
IVS - gestione commercianti – inerenti all'anno 2013, tutti notificati, in unico plico, in data 11 febbraio 2021.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai avvisi di addebito e la decadenza dell'Ente Creditore dall'iscrizione a ruolo.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' , anche per la , CP_1 CP_2 ed ha eccepito:
1. la carenza di legittimazione passiva della;
CP_2
2. la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi:
2.1 n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014, annullato per notifica inesitata;
2.2 n. 39420150001751487000 – periodi 3-4/2014, annullato;
2.3 n. 39420150003316117000, periodo 2/2008, annullato;
2.4 n. 39420160001320034000 – periodi 1-2/2015, annullato;
2.5 n. 39420160005101086000 - periodo 2/2009, annullato;
3. l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente con riferimento ai restanti sei avvisi di addebito.
Pag. 3 di 6 La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.Lgs
n. 46/1999, soggetta al termine di decadenza di 40 giorni, che è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha ricevuto i suddetti avvisi di addebito in data 11 febbraio 2021 ed ha iscritto a ruolo il ricorso, entro il predetto termine di 40, presso il Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato territorialmente incompetente a favore di questo Tribunale.
Il ricorso è stato regolarmene riassunto nel termine di 30 giorni per come disposto con ordinanza del
Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro del 17 ottobre 2023.
L' , fra l'altro, ha depositato: CP_1
• la comunicazione di debito n. 670027909482K4201701, spedita con raccomandata n.63024666514-7, ricevuta, il 30 gennaio 2017, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anni 2011, 2012, 2013;
• la comunicazione di debito n. 670027909482K4201706, spedita con raccomandata n. 63027534502-5, ricevuta il 21 giugno 2017, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno 2010;
• l'avviso bonario n. 670027909482AB201404, spedito con raccomandata n.
65024617151-8, ricevuta, il 12 maggio 2014, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno
2008, annullata dall' ; CP_1
• l'avviso bonario n. 670027909482AB201504, spedito con raccomandata n.
65032000002-7, ricevuta, il 28 aprile 2015, dalla moglie della parte ricorrente, relativa al prospetto riepilogativo della situazione debitoria anno 2009, annullata dall . CP_1
Questi atti comunicano il prospetto riepilogativo del debito e non devono seguire, per la loro efficace conoscenza da parte del destinatario, le norme sulla notifica degli atti, per cui la consegna del plico a familiare non richiede l'invio della raccomandata informativa, prevista solo per procedimento notificatorio.
Pag. 4 di 6 La materia del contendere è cessata in relazione agli avvisi di addebito n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014; n. 39420150001751487000, periodi 3-4/2014; n.
39420150003316117000, periodo 2/2008; n. 39420160001320034000, periodi 1-2/2015; n.
39420160005101086000, periodo 2/2009, poiché annullati dall'ente creditore, che ha depositato in atti la comunicazione, del 21 luglio 2021, di annullamento dei crediti relativi agli anni 2008, 2009,
2014, e 2015, annullato.
È, dunque, provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia, risultando, documentalmente, al momento della decisione, che il creditore ha annullato le suddette partite di credito.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assumere la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Gli avvisi di addebito sono stati tutti notificati l'11 febbraio 2021.
A tale data risultano prescritti, fra quelli non annullati dall nel corso del giudizio: CP_1
• i contributi a percentuale sul reddito, riportati nell'avviso di addebito n. 394 2018 00025570
01 000, poiché si riferiscono all'anno 2010, da versare entro il 6 luglio 2011, data indicata nella proroga dei termini dei versamenti scaturenti da applicabile, ex art. 18 c. CP_3
4 D.L.gs. n. 241/1997, anche per il versamento dei contributi a percentuale, disposta con
DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011.
Dunque, per l'anno 2010, i contributi previdenziali a percentuale avrebbero dovuto essere versati entro il 6 luglio 2011, per cui la prescrizione si è avverata, con il decorso dei 5 anni previsti dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in data 6 luglio 2016, prima ancora della comunicazione di debito n. 201706 consegnata alla moglie del ricorrente il 21/06/2017.
Non risultano, invece prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito:
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1. n. 394 2017 00029724 80 000, preceduto dalla comunicazione di debito n. 201701, comunicata alla moglie della parte ricorrente il 30/01/2017, che si riferisce ai contributi a percentuali sul reddito relativi agli anni 2011, rata 2; 2012, rate 1 e 2; 2013, rata 1, 2 e saldo;
2. n. 394 2016 00037232 72 000, che si riferisce ai contributi fissi anno 2015 rate 3 e 4;
3. n. 394 2017 00022856 01 000, che si riferisce ai contributi fissi anno 2016, rate 1, 2, 3 e 4;
4. n. 394 2018 00008175 90 000, che si riferisce a contributi fissi anno 2017, rate 1, 2 e 3;
5. n. 394 2018 00052096 22 000, contributi fissi anno 2017, rata 4; anno 2018, rata 1.
Tutti gli avvisi di addebito risultano, come indicato nella loro prima pagina, formati entro i termini di cui all'art. 25 del D.L.gs n. 46/1999.
L'iscrizione a ruolo è, dunque, legittima.
Parte ricorrente ha opposto undici avvisi di addebito, dei quali cinque sono stati annullati dall' CP_1 in corso di causa, dopo la notifica degli stessi e la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di
Reggio Calabria, dichiaratosi incompetente, un altro è stato dichiarato prescritto nella presente decisione, per cui rimangono validi ed efficaci altri cinque avvisi di addebito.
Stante, dunque, la parziale soccombenza di entrambe le parti le spese di lite si compensano tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG TR, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito:
a. n. 39420140005157433000, posizione contributiva dal 01/2014 al 12/2014;
b. n. 39420150001751487000, periodi 3-4/2014;
c. n. 39420150003316117000, periodo 2/2008;
d. n. 39420160001320034000, periodi 1-2/2015;
e. n. 39420160005101086000, periodo 2/2009, poiché annullati dall'ente creditore;
2. Dichiara prescritto il credito contenuto nell'avviso di addebito n. 394 2018 00025570 01
000, riferito a contributi percentuali sul reddito prodotto nell'anno 2010 e dichiarato con unico 2011;
3. Rigetta, nel resto, il ricorso;
4. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 5 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG TR
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