Art. 17.
Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e' abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo e' fissato in lire ottomila.
Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e' abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo e' fissato in lire ottomila.