TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2278
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Esecuzione della sentenza n.2029/2024 del Tribunale di Milano

    Il ricorso è fondato e va accolto poiché la pretesa è supportata da documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall'Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge.

  • Accolto
    In caso di perdurante inottemperanza del Ministero

    Viene nominato un commissario ad acta (Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza) nel caso di inutile decorso del termine assegnato per il pagamento. L'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, pertanto non è dovuto alcun compenso.

  • Accolto
    Rifusione delle spese di lite

    L'Amministrazione resistente viene condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, data la non controversione dell'inadempimento al momento della presentazione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2278
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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