TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3495/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1 ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 13.04.2022, con effetto dalla data dell'istanza del 25.03.2022, rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Pasquale, procuratore domiciliatario;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 8308/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 70016557146 la Polizia Stradale di Lecce ha sanzionato
, trasgressore, e , obbligato in solido, per Parte_2 Parte_1 la violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. poiché il secondo, esercente la potestà genitoriale sul primo, non impediva che il minore, in data 11.11.2020, alle ore 14:50, in Nardò, via
XXV Luglio, circolasse con il veicolo n. telaio 033849 senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria.
1. – si è opposto al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce, eccependo l'errata rappresentazione dei fatti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 193, co. 2 C.d.S, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario la , la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
2. – ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace innanzi al Tribunale di Lecce, contestando l'esclusione della fase istruttoria nonostante la richiesta avanzata, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 193, co. 2 C.d.S., insistendo per l'annullamento del verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa e decisa all'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso alla Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 8308/2021, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione al verbale di accertamento n. 70016557146 elevato dalla Polizia
Stradale di Lecce relativo alla violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. 1. – Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea esclusione della fase istruttoria da parte del giudice di prime cure, nonostante la richiesta di prova orale per testimoni avanzata, nonché l'omessa motivazione in sentenza sul punto.
Al riguardo si rammenta come, per consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 15502/2009, “Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati
a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”. In senso conforme, (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 14611/2005).
Stante il predetto principio, non è censurabile la scelta del giudice di prime cure di rigettare i mezzi istruttori articolati da parte attrice, tantomeno l'asserito difetto motivazionale sul punto.
Nel caso di specie, è peraltro di agevole riscontro che i mezzi di prova articolati in primo grado dalla parte attrice vertessero su circostanze per un verso già provate per atto pubblico (l'identità del soggetto che sottraeva il veicolo, coincidente con l'identità del conducente del ciclomotore risultante dal verbale di accertamento della violazione), per altro verso irrilevanti ai fini della decisione (l'assenza in casa del proprietario del veicolo).
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
2. – Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S., ritenendo che la norma in forza della quale l'opponente è stato sanzionato sia applicabile solo al conducente e non anche al proprietario del veicolo.
Si richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 193, comma 2 C.d.S., a mente del quale
“Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”.
Dalla lettura del verbale di accertamento della violazione si evince che gli agenti accertatori abbiano contestato la seguente condotta “esercente della potestà genitoriale non impediva che il minore ( 26.03.2004) in data Persona_1 Per_2
11.11.2020 alle ore 14:50 in Nardò in via XXV luglio circolasse col veicolo sopra indicato senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, la cui scadenza non era possibile accertare”.
In merito al contenuto del predetto verbale deve rilevarsi come, nonostante la norma violata indicata in verbale dagli agenti accertatori sia l'art. 193, comma 2 C.d.S., la condotta descritta è invece sanzionata dal comma 1, ultimo periodo, del medesimo articolo, il quale dispone che “Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo”. Trattasi, tuttavia, di mero errore materiale, sicché l'erronea indicazione del comma non ha precluso all'opponente di comprendere la condotta violativa posta in essere, decritta discorsivamente e con dovizia di particolari dagli agenti accertatori nel medesimo verbale, senza pregiudicare in alcun modo la possibilità di spiegare valide difese in giudizio.
Ai sensi della citata norma risulta pertanto censurabile non solo la condotta del conducente del veicolo che circoli senza la copertura assicurativa obbligatoria, ma anche la condotta omissiva del proprietario del veicolo che non verifichi che il proprio veicolo venga posto in circolazione senza la predetta copertura assicurativa.
Orbene, nella valutazione dell'onere di verifica scaturente dall'art. 193, comma 1, C.d.S. deve tenersi conto deve tenersi conto del costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà"
(prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (v. Cass. ordinanza n. 22318/2014, in senso conforme Cass. 15478/2011
e Cass. n. 15521/2006).
Perché vi sia circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino), dunque, questi deve aver posto in essere atti o comportamenti idonei a vietare e impedire la circolazione del mezzo, indicativi di diligenza e delle cautele adottate allo scopo. Nel caso in esame, difetta a monte l'allegazione delle efficaci cautele che il proprietario, secondo la diligenza media, avrebbe posto in essere per evitare l'evento (quali, ad esempio, la chiusura a chiave del veicolo e l'adeguata custodia delle chiavi di accensione), le quali nemmeno emergono dai capitoli di prova orale articolati, sicché l'ammissione degli stessi non avrebbe in alcun modo mutato l'esito processuale della vicenda.
Si soggiunge come l'onere di verifica di cui è gravato il proprietario del veicolo non è eliso dalla mera allegazione che lo stesso non si trovasse in casa al momento della sottrazione del veicolo, non potendo ricondursi tale circostanza, quand'anche provata, ad alcuna delle esimenti previste dall'art. 4 della L. n. 689/1981.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e deve confermarsi la sentenza del giudice di primo grado.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruzione solo documentale. Le spese sono poste a carico della parte soccombente e non a carico dell'erario, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 10053/2012 (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Parte_1
8308/2021, pubblicata in data 17.11.2021:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 03/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3495/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1 ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 13.04.2022, con effetto dalla data dell'istanza del 25.03.2022, rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Pasquale, procuratore domiciliatario;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 8308/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 70016557146 la Polizia Stradale di Lecce ha sanzionato
, trasgressore, e , obbligato in solido, per Parte_2 Parte_1 la violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. poiché il secondo, esercente la potestà genitoriale sul primo, non impediva che il minore, in data 11.11.2020, alle ore 14:50, in Nardò, via
XXV Luglio, circolasse con il veicolo n. telaio 033849 senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria.
1. – si è opposto al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce, eccependo l'errata rappresentazione dei fatti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 193, co. 2 C.d.S, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario la , la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
2. – ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace innanzi al Tribunale di Lecce, contestando l'esclusione della fase istruttoria nonostante la richiesta avanzata, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 193, co. 2 C.d.S., insistendo per l'annullamento del verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa e decisa all'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso alla Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 8308/2021, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione al verbale di accertamento n. 70016557146 elevato dalla Polizia
Stradale di Lecce relativo alla violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. 1. – Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea esclusione della fase istruttoria da parte del giudice di prime cure, nonostante la richiesta di prova orale per testimoni avanzata, nonché l'omessa motivazione in sentenza sul punto.
Al riguardo si rammenta come, per consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 15502/2009, “Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati
a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”. In senso conforme, (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 14611/2005).
Stante il predetto principio, non è censurabile la scelta del giudice di prime cure di rigettare i mezzi istruttori articolati da parte attrice, tantomeno l'asserito difetto motivazionale sul punto.
Nel caso di specie, è peraltro di agevole riscontro che i mezzi di prova articolati in primo grado dalla parte attrice vertessero su circostanze per un verso già provate per atto pubblico (l'identità del soggetto che sottraeva il veicolo, coincidente con l'identità del conducente del ciclomotore risultante dal verbale di accertamento della violazione), per altro verso irrilevanti ai fini della decisione (l'assenza in casa del proprietario del veicolo).
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
2. – Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S., ritenendo che la norma in forza della quale l'opponente è stato sanzionato sia applicabile solo al conducente e non anche al proprietario del veicolo.
Si richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 193, comma 2 C.d.S., a mente del quale
“Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”.
Dalla lettura del verbale di accertamento della violazione si evince che gli agenti accertatori abbiano contestato la seguente condotta “esercente della potestà genitoriale non impediva che il minore ( 26.03.2004) in data Persona_1 Per_2
11.11.2020 alle ore 14:50 in Nardò in via XXV luglio circolasse col veicolo sopra indicato senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, la cui scadenza non era possibile accertare”.
In merito al contenuto del predetto verbale deve rilevarsi come, nonostante la norma violata indicata in verbale dagli agenti accertatori sia l'art. 193, comma 2 C.d.S., la condotta descritta è invece sanzionata dal comma 1, ultimo periodo, del medesimo articolo, il quale dispone che “Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo”. Trattasi, tuttavia, di mero errore materiale, sicché l'erronea indicazione del comma non ha precluso all'opponente di comprendere la condotta violativa posta in essere, decritta discorsivamente e con dovizia di particolari dagli agenti accertatori nel medesimo verbale, senza pregiudicare in alcun modo la possibilità di spiegare valide difese in giudizio.
Ai sensi della citata norma risulta pertanto censurabile non solo la condotta del conducente del veicolo che circoli senza la copertura assicurativa obbligatoria, ma anche la condotta omissiva del proprietario del veicolo che non verifichi che il proprio veicolo venga posto in circolazione senza la predetta copertura assicurativa.
Orbene, nella valutazione dell'onere di verifica scaturente dall'art. 193, comma 1, C.d.S. deve tenersi conto deve tenersi conto del costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà"
(prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (v. Cass. ordinanza n. 22318/2014, in senso conforme Cass. 15478/2011
e Cass. n. 15521/2006).
Perché vi sia circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino), dunque, questi deve aver posto in essere atti o comportamenti idonei a vietare e impedire la circolazione del mezzo, indicativi di diligenza e delle cautele adottate allo scopo. Nel caso in esame, difetta a monte l'allegazione delle efficaci cautele che il proprietario, secondo la diligenza media, avrebbe posto in essere per evitare l'evento (quali, ad esempio, la chiusura a chiave del veicolo e l'adeguata custodia delle chiavi di accensione), le quali nemmeno emergono dai capitoli di prova orale articolati, sicché l'ammissione degli stessi non avrebbe in alcun modo mutato l'esito processuale della vicenda.
Si soggiunge come l'onere di verifica di cui è gravato il proprietario del veicolo non è eliso dalla mera allegazione che lo stesso non si trovasse in casa al momento della sottrazione del veicolo, non potendo ricondursi tale circostanza, quand'anche provata, ad alcuna delle esimenti previste dall'art. 4 della L. n. 689/1981.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e deve confermarsi la sentenza del giudice di primo grado.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruzione solo documentale. Le spese sono poste a carico della parte soccombente e non a carico dell'erario, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 10053/2012 (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Parte_1
8308/2021, pubblicata in data 17.11.2021:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 03/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.