TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 182/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6506/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Baldini e Nicola Coppola ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento Persona_1
a.t.p. nr. 6506/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, art. 1 per l'attività lavorativa di meccanico, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Pag. 1 di 5 Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.03.2021, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spesa, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 17.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 14.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 10.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesta. Attesa la specificità dei motivi CP_ di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto dall'
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per
Pag. 2 di 5 l'assegno ordinario di invalidità; al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto che il certificato di reumatologia dell
[...]
del 08.09.2022 a firma del dott. (da cui emerge: osteoartrosi mani e gonartrosi CP_2 Persona_2 bilaterale in soggetto con psoriasi…), il certificato del dermatologia dell' del 05.04.2023 (da cui CP_2 emerge: psoriasi polidistrettuale con dolori articolari) e dal referto di esame RMN ginocchio dx del 04.02.2022 del Centro Diagnosi (da cui emerge: “….in presenza di lesioni involutive focalmente più significative al Pt_2 menisco interno. Legamento crociato anteriore assottigliato e disomogeneo nel segnale, come da esiti distrattivi parziali….edema intraspongioso dei contrapposti versanti di carico femoro-tibiale mediali) attestano con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità.
Evidenzia, altresì che la patologia osseo-articolare risulterebbe essere gravata dall'obesità, di I grado con
34,6 BPC con conseguente limitazione nell'assumere la posizione piegata, posizione fondamentale per l'attività lavorativa di un meccanico.
È noto che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È, inoltre, necessario un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione
- di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
Nell'accertamento del relativo requisito sanitario non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell'invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell'assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull'eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica,
l'assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente.
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, e dopo aver riscontrato che parte opponente, alla data delle operazioni peritali (27.04.2023), svolgeva ancora attività lavorativa di meccanico d'auto, ha dato riscontro in maniera approfondita a tutte le patologie ritenendo il sig. Pt_1 soggetto non invalido ai sensi della L. 222/1984.
Dalla lettura dell'elaborato peritale, depositato nella fase ATP, il ctu ha effettuato una valutazione sulla capacità specifica con riferimento all'attività lavorativa svolta (meccanico d'auto), infatti, ha correttamente valutato la capacità funzionale del periziando, soffermandosi, specificamente, sull'apparato osteoarticolare. Nella perizia si legge espressamente: “Rachide: assenza di contratture della muscolatura paravertebrale e di spinalgia pressoria a carico delle vertebre. Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai massimi gradi del ROM. Manovra di Lasègue negativa bilateralmente. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare contro resistenza
Pag. 3 di 5 normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Escursioni articolari delle spalle, dei gomiti e dei polsi nei limiti.
Presa e pinza normo-valide ad entrambe le mani. A destra amputazione parziale F3 5° dito. Arti inferiori: Normale tono
e trofismo muscolare. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di cosce e gambe. Normali escursioni delle coxo-femorali. Deficit antalgico della flesso- estensione delle ginocchia ai massimi gradi del ROM. Riesce a sollevarsi ed a deambulare sulle punte e sui talloni. Accasciamento difficoltoso” (Cfr. perizia in atti).
Nelle conclusioni della perizia, il dott. ha evidenziato che la patologia osteo-articolare non presente Per_1 significative limitazioni funzionali, infatti, non sono presenti né deficit a carico del carico del rachide, né delle ginocchia, né delle piccole articolazioni delle mani. Per tale ragione non può riconoscere la gravità della patologia così come prospettato dalla parte, anzi, il Sig. riesce a tenere una stazione eretta e Pt_1 riesce a deambulare e a spostarsi da una collocazione ad un'altra senza particolari deviazioni.
In relazione all'obesità di I grado, va rilevato che dall'elaborato peritale il periziando sia un soggetto
“normotipo di costituzione robusta in buone condizioni generali di nutrizione”, che presenta per l'appunto, una obesità stenica, ovvero il periziando pur essendo obeso mantiene una certa tonicità muscolare e forza fisica. Tale valutazione è coerente con l'indice di massa corporea (BMI) pari a 34,66, così come indicato dalla parte ricorrente.
Preme precisare che la parte, a supporto della propria censura, fa riferimento al certificato del 04.02.2022, del 08.09.2022 e del 05.04.2023. Va osservato che essi sono già stati valutati dal ctu, e difatti sono indicati in perizia quale documentazione sanitaria allegata al fascicolo a.t.p. (pagg.
5-6 della Perizia).
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità in quanto, a seguito dell'esame obiettivo, ha evidenziato che la capacità lavorativa del sig. non risulta (sulla Pt_1 base della documentazione esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di meccanico.
Quanto alla nuova documentazione depositata unitamente alle note di trattazione scritta del 27.05.2025, si evidenzia che la parte ricorrente si è limitata ad un mero deposito senza alcuna deduzione sui motivi per cui tali certificati andrebbero ad aggravare il quadro patologico presente.
In particolare, il certificato oculistico rilasciato dalla struttura “Casa di Salute S. Lucia” del 01.10.2024, non rileva alcun aggravamento rispetto all'attività lavorativa di meccanico. Difatti, nel certificato si legge espressamente: “i valori rilevati sono compatibili con l'età” (cfr. certificato in atti). Cont Parimenti, anche il certificato diabetologico del 03.06.2024 dell non attesta alcun Pt_3 aggravamento, trattandosi di una visita nel corso della quale è stata rilevata una fase iniziale del diabete, priva di complicazioni e affrontabile con un trattamento terapeutico semplice.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Pag. 4 di 5 L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a requisito sanitario per Parte_1
l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5