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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11830/2024
avente a oggetto: opposizione a precetto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI Parte_1 P.IVA_1
OR NICOLA, in forza di procura alle liti depositata telematicamente in data
1.7.2024, elettivamente domiciliata in Piazza S. Maria Degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, Napoli presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRITELLI LUIGI, in forza di procura alle liti 10.7.2024, elettivamente domiciliato in Piazza San
Carlo, 206, Torino, presso il difensore
CONVENUTA
e contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Torino, elettivamente domiciliato in Via arsenale 21, Torino
Udienza di rimessione della causa in decisione in data 11.12.2025
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia:
1. In via preliminare sospendere il giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.;
2. dichiarare nulla, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare la cartella di pagamento n.
110 2024 00353462 39 000, per insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa e/o comunque, per la relativa insussistenza, nullità e, comunque, carenza probatoria del credito azionato, nonché per la sua errata quantificazione e, comunque, perché prescritto;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente agli opposti per qualsivoglia ragione e causale;
4. condannare, in solido, il e l' Controparte_2 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: rigettare, non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 295 c.p.c.,
l'avversaria istanza di sospensione dell'odierno giudizio per pregiudizialità
nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e responsabilità di
[...]
mandando assolta quest'ultima da ogni domanda di parte Controparte_3
opponente;
in punto compensi e spese di lite:
pagina 2 di 13 - dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- in subordine, per il caso di accoglimento dell'opposizione per motivi di opposizione non imputabili all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva e responsabilità di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte opponente ed .” Controparte_4
Per : Controparte_2
“Respingersi tutte le avversarie domande perché infondate, vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito ) ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 110 2024 00353462 39 000 con la quale (in Controparte_1
seguito ) le ha intimato il pagamento di € 733.384,31 per conto del CP_5 [...]
(in seguito ), pretesa derivante da un provvedimento di Controparte_2 CP_2
revoca del finanziamento agevolato, concesso alla società Villa AM S.r.l., di cui sarebbe stata fideiussore. In via pregiudiziale ha chiesto la sospensione del processo ex
art. 295 c.p.c. evidenziando che (i) con scrittura del 5.10.2005, il Banco di Napoli S.p.A. si era costituito fideiussore della società Villa AM S.r.l. (in seguito anche ”) e a favore CP_6
del per la eventuale restituzione della anticipazione della prima rata annuale di € CP_2
426.894,00 del contributo di € 1.280.547,00, per la realizzazione di una struttura alberghiera sita in Scisciano;
(ii) che il , per presunte inadempienze della Società, in data CP_2
12.1.2012, avrebbe revocato le agevolazioni provvisorie concesse a tale società, disponendo il recupero dell'importo di € 426.884,00 erogato alla Società e in virtù del rilascio di tale fideiussione, revoca mai comunicata a e (iii) che, con atto di citazione del 2018, Villa pagina 3 di 13 AM S.r.l. aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Banco di Napoli
S.p.A. e il lamentando un presunto inadempimento della banca circa gli obblighi CP_2
assunti con il rilascio della fideiussione del 5.10.2005 e chiedendo, tra le altre domande, la condanna di al pagamento di € 426.884,00 oltre accessori in favore del , giudizio CP_2
concluso in primo grado con sentenza n. 7595/2022 del 1.8.2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale domanda e aveva rigettato le restanti domande, pronuncia avverso la quale Villa AM s.r.l. aveva proposto appello.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo (i) la nullità dell'azione per mancanza del titolo esecutivo costituente l'antecedente necessario della intrapresa procedura di riscossione tramite ruolo, non essendovi stata alcuna pronuncia nei suoi confronti, né
ingiunzione di cui all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639; (ii) la mancanza di prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile del nei confronti di;
(iii) la prescrizione del credito per decorso del termine CP_2
decennale e (iv) la sussistenza di vizi della fideiussione tali da farla ritenere nulla per mancanza di sottoscrizione di ex artt. 1341 e 1342 c.c. e, in ogni caso, vizi tali da determinare l'illegittimità dell'escussione in quanto eseguita in violazione del beneficio di escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., e in presenza della decadenza della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare la cartella di pagamento n. 110 2024 00353462 39 000 per insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa e/o comunque, per la relativa insussistenza,
nullità e, comunque, carenza probatoria del credito azionato, nonché per la sua errata quantificazione e, comunque, perché prescritto e di accertare che nulla era dovuto da per qualsiasi ragione e causale.
ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle CP_5
contestazioni sul titolo e sull'esistenza del credito avanzate dall'opponente e, nel merito, pagina 4 di 13 stante la natura pubblicistica del credito azionato con la cartella opposta, ha sostenuto la legittimità del ricorso alla procedura esecutiva esattoriale.
Il non si è costituito nella fase cautelare e, con ordinanza 18.9.2024, è stata sospesa CP_2
l'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione al in quanto effettuata a quest'ultimo e non, invece, ex art. 144 c.p.c. presso CP_2
l'Avvocatura di Stato.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando CP_2
(i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di tiolo esecutivo essendo rappresentato dal
D.D. n. 161494 del 12 gennaio 2012, con il quale erano state revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria alla ditta beneficiaria ed era stato contestualmente disposto il recupero dell'importo di € 426.849,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'erogazione sino alla presunta restituzione nei confronti sia dell'impresa beneficiaria sia del soggetto garante;
(ii) l'esigibilità, la liquidità e la certezza del credito come quantificato nel D.D. n. 161494,
nel rispetto dell'art. 8, comma 6, del D.M. 527/95 e ss. mm. e costituito dal recupero dell'importo di € 426.849,00, pari alla quota di contributo erogato all'impresa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
(iii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il provvedimento definitivo –
nella fattispecie costituito dal provvedimento di revoca del contributo del 12 gennaio 2012 –
era stato emesso solo all'esito della procedura all'uopo avviata ed era quindi da tale data, e solo da tale data, che era sorto il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute ed erano stati, in ogni caso, posti in essere gli atti interruttivi costituiti dalla lettera di messa in mora della Banca concessionaria del 20 aprile 2012 (doc. 10), dalla nota del primo giugno
2018 (notifica del decreto di revoca alla Società garante, doc. 9 citato) e dalla nota successiva pagina 5 di 13 del 19 giugno 2023 (con cui il ha inviato alla medesima Società garante una nuova CP_2
escussione della garanzia, doc. 11 citato);
(iv) l'infondatezza delle censure relative ai vizi della fideiussione in quanto atto predisposto dalla stessa banca e in quanto l'art. 4 della fideiussione prevedeva l'espressa rinuncia, da parte della Banca garante, sia al beneficio di cui all'art. 1944 c.c. , sia alla possibilità di eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il Ministero ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata assunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Non sussiste, infatti, alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, proposta da Villa AM S.r.l. nei confronti di e del e la presente causa. CP_2
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte di nei confronti di in forza della cartella di pagamento n. CP_5
110 2024 00353462 39 000 con la quale è stato intimato il pagamento di € 733.384,31 per conto del a seguito della revoca del finanziamento agevolato, concesso a Villa CP_2
AM S.r.l., di cui è garante in forza di fideiussione. , dunque, ha introdotto una causa diretta ad accertare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione. CP_5
Al contrario, la causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli radicata da Villa
AM s.r.l. ha ad oggetto l'asserito inadempimento di – già Banco di Napoli – alla polizza fideiussoria e con essa il Contraente e debitore principale Villa AM s.r.l. chiede la condanna di , quale garante, a pagare al la somma pari alla prima rata del CP_2
fidanzamento revocata e ogni altra somma derivante dalla attualizzazione della cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione, nonché, la condanna di a pagina 6 di 13 restituire tutte le somme versate successivamente al 30.04.2008 a titolo di competenze, spese ed oneri oltre interessi per la gestione della fideiussione e a risarcire il danno causato alla credibilità creditoria della attrice. Si tratta dunque di una causa di natura contrattuale fondata sulla polizza fideiussoria che vede quali contraenti Villa AM s.r.l. e avente ad oggetto la richiesta di adempimento e di risarcimento conseguente alle obbligazioni assunte da in forza della polizza medesima.
Nella causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli non si discute sulla validità della polizza fideiussoria o, in ogni caso, non risulta essere stato proposto appello incidentale da parte di volto a farne accertare la nullità, ma si discute, invece, dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal garante nei confronti del Contraente debitore principale: essa dunque non si trova in alcun rapporto di pregiudizialità con la presente causa di opposizione all'esecuzione che è fondata sull'iscrizione a ruolo della pretesa di cui il – soggetto CP_2
beneficiario - è portatore nei confronti del garante derivante dalla revoca del finanziamento.
Entrambe le cause trovano fondamento nella polizza fideiussoria, ma mentre nella prima è il
Contraente Villa AM s.r.l. che fa valere l'asserito inadempimento di alle obbligazioni assunte con tale contratto e chiede la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dei costi del contratto, nella presente causa è il soggetto beneficiario – - che, a CP_2
seguito della revoca del finanziamento, chiede al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia. Si tratta, dunque, di obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, assunte nei confronti di soggetti diversi – Contraente debitore principale e beneficiario – e tra loro autonome e non in rapporto di pregiudizialità.
Né la domanda proposta da Villa AM s.r.l. diretta a condannare a pagare al la prima rata del finanziamento si trova in rapporto di pregiudizialità con il presente CP_2
giudizio: la domanda – peraltro già dichiarata inammissibile in primo grado –ove fosse accolta in appello avrebbe ad oggetto – come meglio si vedrà al punto successivo - la costituzione di un titolo di cui il è già portatore in forza dell'art. 3, comma 8 della legge n. 99/2009 CP_2
pagina 7 di 13 e in virtù della revoca del finanziamento a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale n.
161494 del 12 gennaio 2012. Ne consegue che al più é la presente causa che risulta pregiudiziale rispetto a quella pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli con riguardo a tale domanda.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'istanza ex art. 295 c.p.c. deve essere respinta.
3. L'eccezione di mancanza del titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della pretesa azionata con la cartella opposta è destituita di fondamento.
L'art. 3, comma 8 della legge n. 99/2009 testualmente dispone: “I commi 32 e 33 dell'articolo
24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso
che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello
sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo
degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli
obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in
relazione alle agevolazioni revocate”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo esecutivo sia nei confronti del debitore principale che del garante.
Nel caso di specie, con decreto dirigenziale n. 161494 del 12 gennaio 2012 (doc. 7 ), CP_2
l'Amministrazione provvedeva a revocare le agevolazioni concesse in via provvisoria alla ditta beneficiaria, disponendo il recupero dell'importo di € 426.849,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione sino alla presunta restituzione.
Ne consegue che il decreto richiamato costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo sia nei confronti di Villa AM S.r.l. sia nei confronti della garante .
4. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancanza di prova dell'esistenza di un credito pagina 8 di 13 certo, liquido ed esigibile del Ministero nei confronti di .
Il credito è quantificato nel D.D. n. 161494, nel rispetto dell'art. 8, comma 6, del D.M. 527/95
e ss. mm. ed è costituito dal recupero dell'importo di € 426.849,00, pari alla quota di contributo erogato all'impresa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Inoltre, il provvedimento di revoca delle agevolazioni - come evidenziato al punto 3 -
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
rivalutazioni e sanzioni anche nei confronti del garante e, dunque, il credito in esso identificato è certo, liquido ed esigibile anche nei confronti di .
5.Occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2946 c.c.
Si rileva, in primo luogo, che tutti i documenti prodotti dal con la costituzione CP_2
effettata in data 28.3.2025 sono tempestivi e così le difese ed eccezioni svolte attesa la nullità
della notificazione dell'atto di citazione effettuata in data 1.7.2024 presso il CP_2
all'indirizzo pec t era nulla ex art. 144 c.p.c., nullità sanata con la Email_1
rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice ex art. 291 c.p.c. eseguita presso l'Avvocatura di Stato e perfezionata in data 29.1.2025.
Ne consegue che la comparsa di costituzione 28.3.2025 è stato il primo atto con il quale il ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel presente giudizio. CP_2
Nel merito, per esaminare la fondatezza dell'eccezione, occorre accertare quale sia il dies a
quo da cui decorre la prescrizione.
Si ritiene, invero, che il termine di prescrizione per il diritto alla restituzione dell'indebito non inizi a decorrere con la percezione del contributo da parte del privato – come sostenuto da
- bensì con la revoca del beneficio, a seguito dell'accertamento del verificarsi delle circostanze di fatto e di diritto dalle quali deriva il diritto di richiederne la restituzione e ciò in base al pagina 9 di 13 rilievo che titolo per la restituzione è solo il provvedimento di revoca emesso dalla
Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. 10205/2009 e Cass. 12362/2024).
Nel caso di specie, dunque, il dies a quo coincide con l'adozione del D.D. n. 161494 avvenuta in data 12 gennaio 2012.
Tenuto conto che il dies ad quem coincide con la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 31.5.2024, bisogna verificare se il abbia medio tempore effettuato atti CP_2
interruttivi della prescrizione.
, in primo luogo, sostiene che la mancata costituzione del nel giudizio radicato CP_2
dinanzi al tribunale di Napoli e ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello consenta di ritenere non contestata la circostanza allegata da in quel giudizio di non aver mai ricevuto alcuna formale escussione da soggetto legittimato nei termini di cui all'art. 4 della scrittura fideiussoria.
Si rileva, invero, che la contumacia non consente l'operatività dell'art. 115 c.p.c. che richiede,
invece, che la parte sia costituita e che non abbia specificamente contestato le circostanze.
Nel presente giudizio, invece, il ha contestato la circostanza allegando di aver CP_2
interrotto la prescrizione inviando formale richiesta di escussione in data 7.6.2018 mediante raccomandata indirizzata a Banco di Napoli avente a oggetto la Trasmissione del decreto n.
161494 del 12/01/2012 di revoca delle agevolazioni concesse (docc. 9 e 9 bis ) e con CP_2
nota successiva del 19 giugno 2023 contenente una nuova richiesta di escussione della garanzia (doc. 11 ). CP_2
assume l'inidoneità della raccomandata 7.6.2018 a interrompere la prescrizione osservando che nella premessa della fideiussione l'allora Banco di Napoli aveva dichiarato di avere sede legale e direzione generale in Napoli, alla Via Toledo 177, mentre il inviò CP_2
erroneamente la raccomandata a un soggetto (filiale dell'allora Banco di Napoli di Somma
Vesuviana) che non era quello costituitosi fideiussore nella scrittura del 5.10.2005 con elezione di domicilio (presso la sede legale di Napoli, in via Toledo). pagina 10 di 13 Il contesta tale argomentazione e sostiene che la nota 7.6.2018 venne CP_2
correttamente inviata a ai sensi dell'art. 17 della polizza fideiussoria (doc. 4 ) che CP_2
prevede che “Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza del
presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di
lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della Società, come
risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto”, posto che la raccomandata venne inviata dalla Banca concessionaria presso l'Agenzia “alla quale è
assegnato il contratto” (vale a dire l'Agenzia “di Somma Vesuviana 01 situata in Somma
Vesuviana Piazza Don Minzioni ang. Via Gobetti”, risultante dalla polizza, nelle premesse antecedenti le “Condizioni generali”) (doc. 6 ). CP_2
L'assunto del è condivisibile tenuto conto che la previsione dell'art. 4 – invio della CP_2
richiesta di rimborso “a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione
generale della Società” - è integrata da quanto previsto dall'art. 17 che dispone che tutti gli avvisi comunicazioni e notificazioni alla “Società” - nessuno dunque escluso - si intendono perfezionati con l'invio o alla Direzione della società o all'Agenzia alla quale il contratto è
assegnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, la nota 7.6.2018 deve ritenersi validamente comunicata a
.
Né il disconoscimento effettuato all'udienza del 5.6.2025 riguardo ai citati documenti 9, 9 bis
10 e 11 sia per quanto concerne il contenuto sia per quanto riguarda il profilo formale della conformità agli originali, ai sensi dell'art 2719 c.c. e ai fini dell'art 215 co 1 c.p.c., comporta l'inutilizzabilità dei documenti in quanto i documenti 9 e 11 (nota 7.6.2018 e nota 19.6.2023)
sono atti protocollati del aventi natura di atti pubblici, mentre gli avvisi di CP_2
ricevimento delle raccomandate prodotti sub 9 bis e in allegato al doc. 10, godono di efficacia certificatoria fino a querela di falso.
Quanto al contenuto della nota 7.6.2018, la missiva vale come richiesta di escussione come si pagina 11 di 13 evince chiaramente dal tenore letterale della stessa nella parte in cui precisa che fa “seguito alla richiesta di escussione avanzata dalla Banca concessionaria in indirizzo con nota del
30/04/2008”, richiesta che viene allegata alla nota in esame quale “All n. 1”, nota nella quale si invitavano formalmente il debitore principale e quale garante a provvedere al pagamento dell'importo garantito di € 426.849,00 oltre agli interessi legali. (doc. 6 ). CP_2
Alla luce delle considerazioni svolte, la nota 7.6.2018 integra un atto di interruzione della prescrizione decennale e rende tempestiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella di pagamento oggetto della presente opposizione.
6. Con un'ultima censura, sostiene la presenza di vizi della fideiussione (i) idonei a determinarne la nullità – mancanza di approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. – e (ii) a rendere illegittima l'escussione in quanto eseguita in violazione del beneficio di escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. e in presenza della decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Anche tali assunti sono privi di pregio.
La polizza fideiussoria è stata predisposta dalla stessa che non può, dunque, avvalersi del disposto degli articoli 1341 e 1342 c.c.
Quanto alle previsioni degli articoli 1944 c.c. e 1957 c.c., l'art. 4 della polizza fideiussoria testualmente recita: “La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il “contraente” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all'art. 1957 c.c., nonché ad ogni altra possibile eccezione”.
La rinuncia contenuta nell'art. 4 richiamato comporta che parte opponente non può invocare l'operatività delle disposizioni di cui agli articoli 1944 e 1957 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte da nel presente giudizio devono essere rigettate. pagina 12 di 13 7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00,
valori medi con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la riduzione massima per le altre fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 18.420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nel presente giudizio. Parte_4
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre al 15%
[...]
a titolo di rimborso forfettario e accessori di legge.
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
e per essa all'avv. Critelli Luigi, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Torino, in data 12.12.2025
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11830/2024
avente a oggetto: opposizione a precetto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI Parte_1 P.IVA_1
OR NICOLA, in forza di procura alle liti depositata telematicamente in data
1.7.2024, elettivamente domiciliata in Piazza S. Maria Degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, Napoli presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CRITELLI LUIGI, in forza di procura alle liti 10.7.2024, elettivamente domiciliato in Piazza San
Carlo, 206, Torino, presso il difensore
CONVENUTA
e contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Torino, elettivamente domiciliato in Via arsenale 21, Torino
Udienza di rimessione della causa in decisione in data 11.12.2025
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia:
1. In via preliminare sospendere il giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.;
2. dichiarare nulla, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare la cartella di pagamento n.
110 2024 00353462 39 000, per insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa e/o comunque, per la relativa insussistenza, nullità e, comunque, carenza probatoria del credito azionato, nonché per la sua errata quantificazione e, comunque, perché prescritto;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente agli opposti per qualsivoglia ragione e causale;
4. condannare, in solido, il e l' Controparte_2 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: rigettare, non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 295 c.p.c.,
l'avversaria istanza di sospensione dell'odierno giudizio per pregiudizialità
nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e responsabilità di
[...]
mandando assolta quest'ultima da ogni domanda di parte Controparte_3
opponente;
in punto compensi e spese di lite:
pagina 2 di 13 - dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- in subordine, per il caso di accoglimento dell'opposizione per motivi di opposizione non imputabili all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva e responsabilità di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte opponente ed .” Controparte_4
Per : Controparte_2
“Respingersi tutte le avversarie domande perché infondate, vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito ) ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 110 2024 00353462 39 000 con la quale (in Controparte_1
seguito ) le ha intimato il pagamento di € 733.384,31 per conto del CP_5 [...]
(in seguito ), pretesa derivante da un provvedimento di Controparte_2 CP_2
revoca del finanziamento agevolato, concesso alla società Villa AM S.r.l., di cui sarebbe stata fideiussore. In via pregiudiziale ha chiesto la sospensione del processo ex
art. 295 c.p.c. evidenziando che (i) con scrittura del 5.10.2005, il Banco di Napoli S.p.A. si era costituito fideiussore della società Villa AM S.r.l. (in seguito anche ”) e a favore CP_6
del per la eventuale restituzione della anticipazione della prima rata annuale di € CP_2
426.894,00 del contributo di € 1.280.547,00, per la realizzazione di una struttura alberghiera sita in Scisciano;
(ii) che il , per presunte inadempienze della Società, in data CP_2
12.1.2012, avrebbe revocato le agevolazioni provvisorie concesse a tale società, disponendo il recupero dell'importo di € 426.884,00 erogato alla Società e in virtù del rilascio di tale fideiussione, revoca mai comunicata a e (iii) che, con atto di citazione del 2018, Villa pagina 3 di 13 AM S.r.l. aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Banco di Napoli
S.p.A. e il lamentando un presunto inadempimento della banca circa gli obblighi CP_2
assunti con il rilascio della fideiussione del 5.10.2005 e chiedendo, tra le altre domande, la condanna di al pagamento di € 426.884,00 oltre accessori in favore del , giudizio CP_2
concluso in primo grado con sentenza n. 7595/2022 del 1.8.2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale domanda e aveva rigettato le restanti domande, pronuncia avverso la quale Villa AM s.r.l. aveva proposto appello.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo (i) la nullità dell'azione per mancanza del titolo esecutivo costituente l'antecedente necessario della intrapresa procedura di riscossione tramite ruolo, non essendovi stata alcuna pronuncia nei suoi confronti, né
ingiunzione di cui all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639; (ii) la mancanza di prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile del nei confronti di;
(iii) la prescrizione del credito per decorso del termine CP_2
decennale e (iv) la sussistenza di vizi della fideiussione tali da farla ritenere nulla per mancanza di sottoscrizione di ex artt. 1341 e 1342 c.c. e, in ogni caso, vizi tali da determinare l'illegittimità dell'escussione in quanto eseguita in violazione del beneficio di escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., e in presenza della decadenza della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare la cartella di pagamento n. 110 2024 00353462 39 000 per insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa e/o comunque, per la relativa insussistenza,
nullità e, comunque, carenza probatoria del credito azionato, nonché per la sua errata quantificazione e, comunque, perché prescritto e di accertare che nulla era dovuto da per qualsiasi ragione e causale.
ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle CP_5
contestazioni sul titolo e sull'esistenza del credito avanzate dall'opponente e, nel merito, pagina 4 di 13 stante la natura pubblicistica del credito azionato con la cartella opposta, ha sostenuto la legittimità del ricorso alla procedura esecutiva esattoriale.
Il non si è costituito nella fase cautelare e, con ordinanza 18.9.2024, è stata sospesa CP_2
l'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione al in quanto effettuata a quest'ultimo e non, invece, ex art. 144 c.p.c. presso CP_2
l'Avvocatura di Stato.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando CP_2
(i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di tiolo esecutivo essendo rappresentato dal
D.D. n. 161494 del 12 gennaio 2012, con il quale erano state revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria alla ditta beneficiaria ed era stato contestualmente disposto il recupero dell'importo di € 426.849,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'erogazione sino alla presunta restituzione nei confronti sia dell'impresa beneficiaria sia del soggetto garante;
(ii) l'esigibilità, la liquidità e la certezza del credito come quantificato nel D.D. n. 161494,
nel rispetto dell'art. 8, comma 6, del D.M. 527/95 e ss. mm. e costituito dal recupero dell'importo di € 426.849,00, pari alla quota di contributo erogato all'impresa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
(iii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il provvedimento definitivo –
nella fattispecie costituito dal provvedimento di revoca del contributo del 12 gennaio 2012 –
era stato emesso solo all'esito della procedura all'uopo avviata ed era quindi da tale data, e solo da tale data, che era sorto il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute ed erano stati, in ogni caso, posti in essere gli atti interruttivi costituiti dalla lettera di messa in mora della Banca concessionaria del 20 aprile 2012 (doc. 10), dalla nota del primo giugno
2018 (notifica del decreto di revoca alla Società garante, doc. 9 citato) e dalla nota successiva pagina 5 di 13 del 19 giugno 2023 (con cui il ha inviato alla medesima Società garante una nuova CP_2
escussione della garanzia, doc. 11 citato);
(iv) l'infondatezza delle censure relative ai vizi della fideiussione in quanto atto predisposto dalla stessa banca e in quanto l'art. 4 della fideiussione prevedeva l'espressa rinuncia, da parte della Banca garante, sia al beneficio di cui all'art. 1944 c.c. , sia alla possibilità di eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il Ministero ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata assunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Non sussiste, infatti, alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, proposta da Villa AM S.r.l. nei confronti di e del e la presente causa. CP_2
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte di nei confronti di in forza della cartella di pagamento n. CP_5
110 2024 00353462 39 000 con la quale è stato intimato il pagamento di € 733.384,31 per conto del a seguito della revoca del finanziamento agevolato, concesso a Villa CP_2
AM S.r.l., di cui è garante in forza di fideiussione. , dunque, ha introdotto una causa diretta ad accertare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione. CP_5
Al contrario, la causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli radicata da Villa
AM s.r.l. ha ad oggetto l'asserito inadempimento di – già Banco di Napoli – alla polizza fideiussoria e con essa il Contraente e debitore principale Villa AM s.r.l. chiede la condanna di , quale garante, a pagare al la somma pari alla prima rata del CP_2
fidanzamento revocata e ogni altra somma derivante dalla attualizzazione della cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione, nonché, la condanna di a pagina 6 di 13 restituire tutte le somme versate successivamente al 30.04.2008 a titolo di competenze, spese ed oneri oltre interessi per la gestione della fideiussione e a risarcire il danno causato alla credibilità creditoria della attrice. Si tratta dunque di una causa di natura contrattuale fondata sulla polizza fideiussoria che vede quali contraenti Villa AM s.r.l. e avente ad oggetto la richiesta di adempimento e di risarcimento conseguente alle obbligazioni assunte da in forza della polizza medesima.
Nella causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli non si discute sulla validità della polizza fideiussoria o, in ogni caso, non risulta essere stato proposto appello incidentale da parte di volto a farne accertare la nullità, ma si discute, invece, dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal garante nei confronti del Contraente debitore principale: essa dunque non si trova in alcun rapporto di pregiudizialità con la presente causa di opposizione all'esecuzione che è fondata sull'iscrizione a ruolo della pretesa di cui il – soggetto CP_2
beneficiario - è portatore nei confronti del garante derivante dalla revoca del finanziamento.
Entrambe le cause trovano fondamento nella polizza fideiussoria, ma mentre nella prima è il
Contraente Villa AM s.r.l. che fa valere l'asserito inadempimento di alle obbligazioni assunte con tale contratto e chiede la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dei costi del contratto, nella presente causa è il soggetto beneficiario – - che, a CP_2
seguito della revoca del finanziamento, chiede al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia. Si tratta, dunque, di obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, assunte nei confronti di soggetti diversi – Contraente debitore principale e beneficiario – e tra loro autonome e non in rapporto di pregiudizialità.
Né la domanda proposta da Villa AM s.r.l. diretta a condannare a pagare al la prima rata del finanziamento si trova in rapporto di pregiudizialità con il presente CP_2
giudizio: la domanda – peraltro già dichiarata inammissibile in primo grado –ove fosse accolta in appello avrebbe ad oggetto – come meglio si vedrà al punto successivo - la costituzione di un titolo di cui il è già portatore in forza dell'art. 3, comma 8 della legge n. 99/2009 CP_2
pagina 7 di 13 e in virtù della revoca del finanziamento a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale n.
161494 del 12 gennaio 2012. Ne consegue che al più é la presente causa che risulta pregiudiziale rispetto a quella pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli con riguardo a tale domanda.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'istanza ex art. 295 c.p.c. deve essere respinta.
3. L'eccezione di mancanza del titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della pretesa azionata con la cartella opposta è destituita di fondamento.
L'art. 3, comma 8 della legge n. 99/2009 testualmente dispone: “I commi 32 e 33 dell'articolo
24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso
che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello
sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo
degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli
obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in
relazione alle agevolazioni revocate”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo esecutivo sia nei confronti del debitore principale che del garante.
Nel caso di specie, con decreto dirigenziale n. 161494 del 12 gennaio 2012 (doc. 7 ), CP_2
l'Amministrazione provvedeva a revocare le agevolazioni concesse in via provvisoria alla ditta beneficiaria, disponendo il recupero dell'importo di € 426.849,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione sino alla presunta restituzione.
Ne consegue che il decreto richiamato costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo sia nei confronti di Villa AM S.r.l. sia nei confronti della garante .
4. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancanza di prova dell'esistenza di un credito pagina 8 di 13 certo, liquido ed esigibile del Ministero nei confronti di .
Il credito è quantificato nel D.D. n. 161494, nel rispetto dell'art. 8, comma 6, del D.M. 527/95
e ss. mm. ed è costituito dal recupero dell'importo di € 426.849,00, pari alla quota di contributo erogato all'impresa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Inoltre, il provvedimento di revoca delle agevolazioni - come evidenziato al punto 3 -
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
rivalutazioni e sanzioni anche nei confronti del garante e, dunque, il credito in esso identificato è certo, liquido ed esigibile anche nei confronti di .
5.Occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2946 c.c.
Si rileva, in primo luogo, che tutti i documenti prodotti dal con la costituzione CP_2
effettata in data 28.3.2025 sono tempestivi e così le difese ed eccezioni svolte attesa la nullità
della notificazione dell'atto di citazione effettuata in data 1.7.2024 presso il CP_2
all'indirizzo pec t era nulla ex art. 144 c.p.c., nullità sanata con la Email_1
rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice ex art. 291 c.p.c. eseguita presso l'Avvocatura di Stato e perfezionata in data 29.1.2025.
Ne consegue che la comparsa di costituzione 28.3.2025 è stato il primo atto con il quale il ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel presente giudizio. CP_2
Nel merito, per esaminare la fondatezza dell'eccezione, occorre accertare quale sia il dies a
quo da cui decorre la prescrizione.
Si ritiene, invero, che il termine di prescrizione per il diritto alla restituzione dell'indebito non inizi a decorrere con la percezione del contributo da parte del privato – come sostenuto da
- bensì con la revoca del beneficio, a seguito dell'accertamento del verificarsi delle circostanze di fatto e di diritto dalle quali deriva il diritto di richiederne la restituzione e ciò in base al pagina 9 di 13 rilievo che titolo per la restituzione è solo il provvedimento di revoca emesso dalla
Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. 10205/2009 e Cass. 12362/2024).
Nel caso di specie, dunque, il dies a quo coincide con l'adozione del D.D. n. 161494 avvenuta in data 12 gennaio 2012.
Tenuto conto che il dies ad quem coincide con la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 31.5.2024, bisogna verificare se il abbia medio tempore effettuato atti CP_2
interruttivi della prescrizione.
, in primo luogo, sostiene che la mancata costituzione del nel giudizio radicato CP_2
dinanzi al tribunale di Napoli e ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello consenta di ritenere non contestata la circostanza allegata da in quel giudizio di non aver mai ricevuto alcuna formale escussione da soggetto legittimato nei termini di cui all'art. 4 della scrittura fideiussoria.
Si rileva, invero, che la contumacia non consente l'operatività dell'art. 115 c.p.c. che richiede,
invece, che la parte sia costituita e che non abbia specificamente contestato le circostanze.
Nel presente giudizio, invece, il ha contestato la circostanza allegando di aver CP_2
interrotto la prescrizione inviando formale richiesta di escussione in data 7.6.2018 mediante raccomandata indirizzata a Banco di Napoli avente a oggetto la Trasmissione del decreto n.
161494 del 12/01/2012 di revoca delle agevolazioni concesse (docc. 9 e 9 bis ) e con CP_2
nota successiva del 19 giugno 2023 contenente una nuova richiesta di escussione della garanzia (doc. 11 ). CP_2
assume l'inidoneità della raccomandata 7.6.2018 a interrompere la prescrizione osservando che nella premessa della fideiussione l'allora Banco di Napoli aveva dichiarato di avere sede legale e direzione generale in Napoli, alla Via Toledo 177, mentre il inviò CP_2
erroneamente la raccomandata a un soggetto (filiale dell'allora Banco di Napoli di Somma
Vesuviana) che non era quello costituitosi fideiussore nella scrittura del 5.10.2005 con elezione di domicilio (presso la sede legale di Napoli, in via Toledo). pagina 10 di 13 Il contesta tale argomentazione e sostiene che la nota 7.6.2018 venne CP_2
correttamente inviata a ai sensi dell'art. 17 della polizza fideiussoria (doc. 4 ) che CP_2
prevede che “Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza del
presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di
lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della Società, come
risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto”, posto che la raccomandata venne inviata dalla Banca concessionaria presso l'Agenzia “alla quale è
assegnato il contratto” (vale a dire l'Agenzia “di Somma Vesuviana 01 situata in Somma
Vesuviana Piazza Don Minzioni ang. Via Gobetti”, risultante dalla polizza, nelle premesse antecedenti le “Condizioni generali”) (doc. 6 ). CP_2
L'assunto del è condivisibile tenuto conto che la previsione dell'art. 4 – invio della CP_2
richiesta di rimborso “a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione
generale della Società” - è integrata da quanto previsto dall'art. 17 che dispone che tutti gli avvisi comunicazioni e notificazioni alla “Società” - nessuno dunque escluso - si intendono perfezionati con l'invio o alla Direzione della società o all'Agenzia alla quale il contratto è
assegnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, la nota 7.6.2018 deve ritenersi validamente comunicata a
.
Né il disconoscimento effettuato all'udienza del 5.6.2025 riguardo ai citati documenti 9, 9 bis
10 e 11 sia per quanto concerne il contenuto sia per quanto riguarda il profilo formale della conformità agli originali, ai sensi dell'art 2719 c.c. e ai fini dell'art 215 co 1 c.p.c., comporta l'inutilizzabilità dei documenti in quanto i documenti 9 e 11 (nota 7.6.2018 e nota 19.6.2023)
sono atti protocollati del aventi natura di atti pubblici, mentre gli avvisi di CP_2
ricevimento delle raccomandate prodotti sub 9 bis e in allegato al doc. 10, godono di efficacia certificatoria fino a querela di falso.
Quanto al contenuto della nota 7.6.2018, la missiva vale come richiesta di escussione come si pagina 11 di 13 evince chiaramente dal tenore letterale della stessa nella parte in cui precisa che fa “seguito alla richiesta di escussione avanzata dalla Banca concessionaria in indirizzo con nota del
30/04/2008”, richiesta che viene allegata alla nota in esame quale “All n. 1”, nota nella quale si invitavano formalmente il debitore principale e quale garante a provvedere al pagamento dell'importo garantito di € 426.849,00 oltre agli interessi legali. (doc. 6 ). CP_2
Alla luce delle considerazioni svolte, la nota 7.6.2018 integra un atto di interruzione della prescrizione decennale e rende tempestiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella di pagamento oggetto della presente opposizione.
6. Con un'ultima censura, sostiene la presenza di vizi della fideiussione (i) idonei a determinarne la nullità – mancanza di approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. – e (ii) a rendere illegittima l'escussione in quanto eseguita in violazione del beneficio di escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. e in presenza della decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Anche tali assunti sono privi di pregio.
La polizza fideiussoria è stata predisposta dalla stessa che non può, dunque, avvalersi del disposto degli articoli 1341 e 1342 c.c.
Quanto alle previsioni degli articoli 1944 c.c. e 1957 c.c., l'art. 4 della polizza fideiussoria testualmente recita: “La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il “contraente” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all'art. 1957 c.c., nonché ad ogni altra possibile eccezione”.
La rinuncia contenuta nell'art. 4 richiamato comporta che parte opponente non può invocare l'operatività delle disposizioni di cui agli articoli 1944 e 1957 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte da nel presente giudizio devono essere rigettate. pagina 12 di 13 7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00,
valori medi con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la riduzione massima per le altre fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 18.420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nel presente giudizio. Parte_4
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre al 15%
[...]
a titolo di rimborso forfettario e accessori di legge.
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
e per essa all'avv. Critelli Luigi, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Torino, in data 12.12.2025
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 13 di 13