Sentenza 6 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2019, n. 45114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45114 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LA NZ nato a [...] il [...] • GN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/10/2018 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 03/10/2018 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del GUP del tribunale di quella stessa città, emessa con rito abbreviato iI 26/02/2018, con la quale gli appellanti TI MA e CA NZ erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di rapina pluriaggravata in concorso nonché, lo CA, di evasione dagli arresti domiciliari.
2. Avverso la sentenza il TI e lo CA hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto tramite il comune difensore di fiducia eccependo la violazione di legge (art. 438 comma 6 bis e 458 comma 1 cod. proc. pen.) circa l'individuazione di pers.ona, effettuata ex art.. 364 cod. proc. pen. e l'ingiustificato diniego, delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perchè reitera censure già proposte in appello e correttamente definite in sede di merito.
3.1 Per quanto riguarda il primo motivo, la sentenza impugnata sintetizza il contenuto del verbale di individuazione degli imputati da parte delle persone offese, dando atto della mancata presenza del difensore, il quale tuttavia era stato contattato telefonicamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 364 comma 3 cod. proc. pen. dichiarando di non potersi recare nell'immediatezza presso gli uffici di polizia. In tale situazione la norma prevede un termine dilatorio per la difesa (ventiquattro ore) autorizzando tuttavia il pubblico ministero, in caso di assoluta urgenza, a procedere anche prima di tale termine ed in assenza del difensore previa specificazione, a pena di nullità, dei motivi della deroga e delle modalità dell'avviso (art. 364, comma 6 cod. proc. pen.). Tale decreto motivato non risulta emesso. Correttamente la corte territoriale ha rilevato a riguardo che la mancata giustificazione da parte del pubblico ministero in merito all'urgenza di provvedere a individuazione di persona non debba qualificarsi in termini di nullità insanabile;
come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 2 sent. n. 21458 del 05/03/2019 del 16/05/2019 n.m.) si tratterebbe comunque di una nullità di ordine generale non assoluta (in quanto il difensore ha diritto di ricevere l'avviso e di intervenire in ogni momento, ma non ne è obbligatoria la presenza) che risulta sanata dalla scelta del rito abbreviato (cfr. Sez. 2, n. 13456 del 22/3/2016, Rv. 266748; Sez. 2, n. 20125 del 10/4/2018, Rv. 272901). Anche l'eccezione di inutilizzabilità dell'atto è preclusa dalla scelta del rito ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis cod. pen. venendo in rilievo la violazione non già di un divieto probatorio ma delle regole attinenti all'assunzione della prova.
3.2 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo di ricorso) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 2 sent. n. 3609 del 18/1/2011 Rv. 249163). Nel caso in esame si è fatto riferimento all'allarmante gravità dei fatti, alle modalità della condotta ed alla mancanza di revisione critica per quanto commesso. Tanto basta a supportare sotto il profilo della congruità della motivazione il censurato diniego.
4. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il P den Dott. Luigi Agostinacchio Dott. gr D ji