Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Verona, Questura di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dalla Prefettura di Verona – prot. n. -OMISSIS- in data 9 giugno 2022, con il quale è stata rigetta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Verona e della Questura di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 novembre 2025 il dott. DO SE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 5.08.2022, -OMISSIS-, cittadino marocchino presente irregolarmente in Italia dal 2017, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di emersione dal lavoro irregolare, notificatogli dalla Prefettura di Verona in data 9 giugno 2022.
Il ricorrente evidenziava di aver trovato occupazione, seppur in condizioni economiche svantaggiose, presso l'azienda agricola del signor -OMISSIS- nella primavera del 2020.
A seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 34 del 2020, che istituiva una procedura di emersione dal lavoro irregolare, il datore di lavoro proponeva di regolarizzare la posizione del ricorrente, il quale, pur dovendo rinunciare a parte dello stipendio per coprire le spese della pratica, accettava la proposta.
La domanda di emersione veniva presentata nel giugno 2020 e successivamente, a settembre, veniva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno.
Il ricorrente sosteneva di essere stato tenuto all'oscuro del fatto che il proprio datore di lavoro non possedesse il permesso di soggiorno di lungo periodo, requisito essenziale per proporre la domanda, e di aver scoperto solo in seguito in quanto altre diciotto pratiche, presentate dallo stesso datore, erano destinate al medesimo esito negativo.
A seguito del rigetto, l’interessato presentava denuncia-querela alla Procura di -OMISSIS- contro il datore di lavoro per i reati di cui agli articoli 603 bis e 640 del codice penale.
Nel ricorso, il primo motivo deduceva violazione di legge, in particolare degli articoli 103 del D.L. 34/2020 e 22 del D.Lgs. 286/1998, nonché vizi di istruttoria e di motivazione.
Si eccepiva che la Pubblica Amministrazione, nell'esprimere il parere negativo e nell'emettere il provvedimento di rigetto, avesse operato un mero automatismo formale, basandosi esclusivamente sulla carenza di requisiti del datore, senza valutare la concreta esistenza del rapporto di lavoro, l'integrazione del lavoratore e la sua buona fede.
Si evidenziava come la ratio della normativa, volta a contrastare lo sfruttamento e a tutelare il lavoratore, fosse stata frustrata, poiché le conseguenze pregiudizievoli di una domanda inammissibile per colpa del datore si riversavano ingiustamente sul lavoratore stesso.
Il ricorrente auspicava un'interpretazione più favorevole della norma, tale da consentire, in casi come il suo, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di mitigare gli effetti del rigetto e permettergli di cercare un nuovo datore di lavoro in regola.
In conclusione, si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli atti connessi, nonché la condanna alle spese.
Con atto di costituzione del 31.08.2022, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Verona, a mezzo dell’Avvocatura erariale, svolgendo, mediante il successivo deposito di relazione dell’Ufficio, analitiche controdeduzioni.
All’udienza straordinaria dell’11.11.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La difesa della Prefettura di Verona fornisce una puntuale confutazione degli assunti prospettati nel ricorso, dimostrandone l’infondatezza alla luce della stringente disciplina normativa e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Il provvedimento impugnato trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, in deroga alla normativa ordinaria, stabilisce in modo tassativo i requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della domanda di emersione.
La norma riserva tale facoltà esclusivamente ai datori di lavoro italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero ai datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo a tempo indeterminato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Nel caso di specie, è stato accertato che il datore di lavoro, il sig. -OMISSIS-, era titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato in scadenza il 19 dicembre 2020, e non del menzionato titolo per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato.
La mancanza di questo requisito essenziale, previsto in modo chiaro e puntuale dalla legge, ha determinato l'inammissibilità ab origine della dichiarazione di emersione, costituendo un presupposto indefettibile e insuscettibile di interpretazioni estensive, peraltro, in un quadro di disciplina di una fattispecie di natura eccezionale, conseguentemente da interpretarsi in senso restrittivo.
La giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento al T.A.R. Veneto nella sentenza n. 932 del 2022, ha più volte ribadito il carattere eccezionale della disciplina in esame, finalizzata a fronteggiare una contingente emergenza sanitaria e, di conseguenza, la necessità di un'applicazione rigorosa che rispetti i presupposti e i requisiti da essa espressamente contemplati.
La violazione del principio di eguaglianza invocata dal ricorrente è pertanto manifestamente infondata, poiché non sussiste un trattamento difforme di situazioni giuridiche identiche, essendo la norma applicata in modo uniforme a tutti i soggetti che non posseggono il requisito richiesto.
Quanto alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tale evenienza, prevista da circolari ministeriali, è subordinata all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace, presentata cioè nel rispetto di tutti i requisiti di legge.
Nel caso concreto, essendo la domanda inammissibile sin dall'origine per la mancanza del titolo richiesto al datore, non sussistono i presupposti per un simile beneficio, il quale non può essere invocato per ovviare a un vizio insanabile della domanda stessa.
La circostanza che il lavoratore fosse all'oscuro della irregolarità della posizione del datore non è rilevante ai fini giuridici, poiché l'affidamento del lavoratore non può introdurre deroghe al preciso dettato normativo, come affermato dal T.A.R. Toscana nella sentenza n. 131 del 2022.
Infine, il motivo relativo al presunto difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento è altrettanto infondato.
La Prefettura ha infatti adempiuto all'obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, fornendo esauriente motivazione in merito alla carenza del requisito essenziale.
Le successive memorie difensive, non avendo addotto elementi nuovi idonei a modificare l'orientamento dell'Amministrazione, non imponevano l'onere di un'ulteriore e più approfondita motivazione, trattandosi di un provvedimento a contenuto vincolato la cui legittimità poggiava e poggia sul riscontro oggettivo della mancanza di un presupposto di legge.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso si rivela privo di fondamento sotto ogni profilo, giustificandosene la reiezione.
Da ultimo, in considerazione delle oggettive peculiarità in fatto del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente
DO SE EG, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO SE EG | RT Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.