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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 7513/2023, promossa da:
, Avv. FURFARI GIOVANNI Parte_1 Parte_2 ricorrente
CONTRO
- Avv. ARONA GIOVANNA Controparte_1 convenuto
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_2 terzo chiamato
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore del Sig. Parte_1 dell'importo di € 4.879,72 lordi, di cui € 3.067,24 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 1.391,09 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 421,39 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
condanna la convenuta al pagamento in favore del Sig. Parte_2 dell'importo di € 14.283,75 lordi, di cui € 8.129,78 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 4.886,34 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.267,63 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
condanna la parte convenuta al versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed assistenziali nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95.; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_2 si liquidano nella somma di 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 7513/2023, promossa da:
, Avv. FURFARI GIOVANNI Parte_1 Parte_2 ricorrente
CONTRO
- Avv. ARONA GIOVANNA Controparte_1 convenuto
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_2 terzo chiamato
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore del Sig. Parte_1 dell'importo di € 4.879,72 lordi, di cui € 3.067,24 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 1.391,09 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 421,39 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
condanna la convenuta al pagamento in favore del Sig. Parte_2 dell'importo di € 14.283,75 lordi, di cui € 8.129,78 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 4.886,34 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.267,63 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
condanna la parte convenuta al versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed assistenziali nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95.; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_2 si liquidano nella somma di 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison