Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 28 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04296/2025REG.PROV.COLL.
N. 07583/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7583 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
F.LL OR di OR IU e IZ s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore OR IZ, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 00372/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società OR F.LL di OR IU e IZ s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1658/2021 R.R., l’Azienda agricola F.LL OR IU e IZ s.s. impugnava dinanzi al Tar per il Veneto l’intimazione n. 077 2021 90007099 14/000 emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento dell’importo di € 919.637,06 a titolo di « prelievo latte » riferito ai « residui EA ex D.L. n. 27/2019 », comprensivo di interessi e oneri di riscossione, relativamente alle campagne lattiere 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 e relativi atti presupposti.
Il Tar, con sentenza n. 372 del 28 febbraio 2024, accoglieva la domanda di annullamento relativamente a tutte le campagne oggetto dell’intimazione impugnata (respingendo tuttavia la domanda risarcitoria) riconoscendo:
- quanto alla campagna 2002/03, l’intervenuta prescrizione decennale del credito e quinquennale relativamente agli interessi, non essendo comprovata l’adozione di atti interruttivi da parte dell’amministrazione;
- quanto alle campagne 2003/2004 (il cui presupposto prelievo supplementare veniva impugnato dinanzi al Tar Lazio che lo respingeva con sentenza n. 1455/2010, riformata dal Consiglio di Stato con sentenza 411/2021) la contrarietà con la normativa comunitaria del criterio applicato per la compensazione a livello nazionale;
- quanto alla campagna 2004/2005 (il cui presupposto prelievo supplementare veniva impugnato dinanzi al Tar Veneto che lo accoglieva con sentenza non appellata n. 1097/2022) la contrarietà del sistema di restituzione previsto dalla normativa nazionale con quanto prescritto dall’art. 13 del Regolamento CE n. 1788/2003 e dall’art. 16 del Regolamento CE n. 595/2004.
Per l’effetto il Tar, « in conseguenza della eventuale pendenza di contenziosi relativi alle annate in considerazione », disponeva la « rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia ».
AGEA, limitando l’impugnazione all’esito riferito alla campagna 2002/03, gravava la sentenza del Tar con appello depositato il 10 ottobre 2024 formulando un unico capo di impugnazione « ISTANZA DI AMMISSIONE PROVA DOCUMENTALE NUOVA EX ART. 104 C.P.A .» (consistente in una sentenza intervenuta in merito al prelievo determinato in relazione alla campagna di interesse) e deducendo nel merito « ERRONEITA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, OGGI APPELLATA, PER AVERE IL TAR RITENUTO FONDATA LA QUESTIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVO ALL’ANNUALITA’ 2002/03 » nonché « VIOLAZIONE ART. 64 C.P.A. ».
L’Azienda OR si costituiva in giudizio il 24 ottobre 2024 eccependo « l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dell’istanza svolta da controparte ex art. 104, 2° comma, c.p.a. » e, per l’ipotesi in cui dovesse accogliersi l’appello, riproponeva i motivi di ricorso non scrutinati dal Tar.
All’esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2024, con ordinanza n. 4084/2024, veniva fissata l’udienza di discussione.
AGEA replicava alle avverse difese con memoria depositata il 27 febbraio 2025 ribadendo l’ammissibilità e rilevanza delle proprie produzioni.
All’esito della pubblica udienza del 20 marzo 2025, la causa veniva decisa.
Il Collegio procede con priorità allo scrutinio dell’istanza ex art. 104 c.p.a..
A tal proposito, per esigenze di completezza espositiva, si evidenzia che in primo grado, con ordinanza n. 242/2022, il Tar disponeva un’integrazione istruttoria ordinando ad AGEA, non costituita, di « depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio … copia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo di cui è chiesto il pagamento con riferimento all’annata di produzione 2002/2003 e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento e in particolare della cartella di pagamento indicata nell’intimazione come atto presupposto, ciascuno corredato della prova della notificazione alla ricorrente e/o al primo acquirente ovvero di ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola ».
AGEA non si costituiva né depositava quanto richiesto.
Il Tar, con l’impugnata sentenza, evidenziava che relativamente « al periodo 2002/2003, mancherebbe agli atti del giudizio in particolare la copia della cartella di pagamento indicata nell’intimazione come atto presupposto e la prova della relativa notificazione, nonché ogni altro atto relativo al prelievo supplementare imputato per la campagna 2002/2003 unitamente alle eventuali successive richieste di pagamento. E in forza di tanto non vi sarebbe dimostrazione dell’interruzione dei termini di prescrizione rispetto alla cartella inviata nel novembre 2008, con ogni conseguenza specie in ordine all’intervenuta prescrizione della quota parte del credito ».
Solo in appello l’amministrazione produceva la sentenza n. 535/2015 del 14 gennaio 2015 con la quale il Tar per il Lazio respingeva il ricorso proposto dall’Azienda odierna appellata avverso la « comunicazione AGEA n. 6275 del 30 luglio 2003 ad oggetto Regime quote latte – compensazione nazionale del periodo 2002/2003 e relativi allegati e della nota informativa AGEA n. 6273 del 30 luglio 2003 relativa al ricorrente »: vicenda processuale che avrebbe inibito il decorso del termine prescrizionale a partire dal momento dell’instaurazione del giudizio (2003).
AGEA premesso che il Tar, omettendo di reiterare e meglio precisare la richiesta istruttoria non avrebbe efficacemente esercitato i propri poteri istruttori, afferma l’ammissibilità del deposito:
- sotto un primo profilo, poiché documento necessario ai fini della decisione nei sensi di cui all’art. 104, comma 2 c.p.a.;
- sotto altro profilo, perché la sentenza, in quanto provvedimento giurisdizionale e non documento in senso stretto, sfuggirebbe alla preclusione di cui alla richiamata norma codicistica;
L’istanza deve essere accolta.
Con la citata sentenza n. 535/2015 (non impugnata e passata in giudicato) il Tar respingeva il ricorso proposto dall’odierna appellata cristaLLzzando in tal modo il presupposto della pretesa avanzata dall’amministrazione che non può essere rimesso in discussione in occasione dell’adozione dei successivi atti applicativi.
Ciò consente di superare il rilevato profilo di tardività ex art. 104 c.p.a. della produzione di AGEA. poiché l’accertamento definitivo contenuto nella sentenza in questione esporrebbe ogni eventuale successiva pronunzia con esso contrastante al rimedio della revocazione.
Preso quindi atto del contenuto della pronunzia, passata in giudicato il 14 luglio 2015, e considerata la sospensione dei termini disposta per il periodo 1° aprile – 15 luglio 2019, nonché, dall’8 marzo 2020 – 31 agosto 21 (rispettivamente ex art. 8 quinquies della L. n. 33/2009 ed ex art. 68 del D.L. n. 18/2020), nessuna prescrizione è maturata in ordine all’intimazione notificata il 29 ottobre 2021 sia in relazione alla sorte capitale che agli interessi il cui termine è quinquennale.
L’accoglimento, per le suesposte ragioni, dell’appello di AGEA comporta lo scrutinio dei motivi assorbiti dal Tar, di seguito scrutinati nel rispetto dell’ordine e della rubricazione di cui alla memoria di costituzione della parte appellata.
« I. – IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE – SUL MOTIVO II DEL RICORSO, RUBRICATO:
“II. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO INDICATA NELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA E COMUNQUE ANCHE DELLA PRETESA CREDITORIA DI AGEA – conseguente nuLLtà e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’AdER emessa su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia » (pagg. 6-8 del ricorso introduttivo).
Il motivo, con il quale è dedotta la prescrizione della pretesa di AGEA, è infondato per le ragioni già esposte.
« II. – SUL MOTIVO IV DEL RICORSO, RUBRICATO: “IV. NuLLtà e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nuLLtà del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nuLLtà ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia » (pagg. 12-13 del ricorso di primo grado).
« III. – SUL MOTIVO V DEL RICORSO, RUBRICATO: “V. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia » (pagg. 13-15 del ricorso di primo grado).
« IV. – SUL MOTIVO VI DEL RICORSO, RUBRICATO: “VI. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia » (pagg. 15/16 del ricorso di primo grado)
I tre suesposti motivi possono essere scrutinati congiuntamente stante la stretta connessione delle relative censure.
L’appellata deduce la nuLLtà ex art. 21 septies della L. n. 241/1990 del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento sulla base del quale veniva adottata l’intimazione poiché formato da AGEA in carenza di potere e violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 che attribuiva il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni.
La censura, formulata nei medesimi identici termini in presenza di una analoga fattispecie (giudizio n. 4903/2024), è stata già stata disattesa dalla Sezione affermando che « il motivo è inammissibile, non avendo l’azienda agricola comprovato l’impugnazione della cartella e quindi non è ammissibile la censura in sede di impugnazione della successiva intimazione » (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2591); va rilevato che al più si tratta di una deduzione di incompetenza non di una nuLLtà per carenza di potere e che essa non può essere rivolta avverso l’intimazione ma andava rivolta verso la cartella. In proposito va considerato che la riscossione è stata riportata nella competenza di EA dall’art. 8 quinquies della legge n. 33 del 2009 e che poi EA a partire dal 2019 è stata autorizzata a porre a ruolo i residui e che l’intimazione oggetto del processo è del 2021 ( essa si riferisce ad una cartella EA del 2008 ormai entrata nella disciplina dei residui di gestione ex lege n. 27 del 2019 e quindi non rilevante come atto autonomo poiché a trasmissione degli elenchi dei residui di gestione vale come ruolo ).
Per le medesime ragioni deve disattendersi la censura con la quale è dedotta l’illegittimità dell’intimazione di pagamento poiché la presupposta cartella non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, della L. n. 119/03 all’epoca vigente.
Quanto poi agli specifici profili riferiti alla dedotta omessa notifica della cartella non può che rilevarsi come l’intimazione impugnata rechi l’indicazione degli estremi della cartella e della data di notifica rendendo chiara e immediatamente percepibile la riferibilità della pretesa a residui EA ex lege n. 27 del 2019 divenuti esigibili per effetto del citato ius superveniens (decreto legge n. 27 del 2019 ).
In presenza poi del già richiamato giudicato formatosi in ordine al prelievo imputato in relazione alle annualità di interesse (portato dalla intimazione in questione che è atto meramente esecutivo di un obbligo di pagamento che deriva da una determinazione inoppugnabile perché coperta da cosa giudicata ed avvenuta in forza della ripresa di riscossione dei residui ), deve disattendersi la deduzione della parte appellata relativa alla dedotta mancata prova in questo giudizio della notifica della cartella che, in quanto richiamata nell’intimazione, era resa conoscibile (e quindi acquisibile) alla parte ma che comunque riguarda una pretesa ormai ricollegabile al giudicato intervenuto sulla compensazione e riscuotibile ai sensi della legge n. 27 del 2019 ( richiamata nell’intimazione e relativa ai residui di gestione EA ).
Ciò determina il rigetto che del riproposto motivo « VI. - SUL MOTIVO VIII DEL RICORSO, RUBRICATO: VIII. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO » (pagg. 23/26 del ricorso di primo grado) con il quale era eccepita la mancata notifica degli atti presupposti all’impugnata intimazione, tra i quali la cartella di pagamento.
È dedotto inoltre che l’intimazione impugnata riattiverebbe una cartella il cui ruolo, sospeso in sede amministrativa, dovrebbe ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge) AGEA, a conclusione del procedimento di sospensione, non procedeva alla comunicazione di alcun atto.
Le suesposte censure sono infondate.
La questione è già stata affrontata dalla Sezione ritenendo che « l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012 in mancanza di conferma degli stessi non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. n. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019 » (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2591/2025, cit.).
« V. - SUL MOTIVO VII DEL RICORSO, RUBRICATO: “VII. – NuLLtà e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nuLLtà e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nuLLtà degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU” » (pagg. 16/23 del ricorso di primo grado).
È dedotta l’illegittimità dell’intimazione poiché « formata sulla base di atti anti-comunitari » ed è censurata la decisione impugnata:
- per omessa disapplicazione della normativa nazionale interna in materia di quote latte per contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, del 1° settembre 2021 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19:
- per mancato riconoscimento dell’illegittimità delle compensazioni eseguite sulla base di normativa interna passibile di disapplicazione;
- per mancato rilievo del difetto dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito stante la mancata prova da parte dello Stato italiano dell’effettivo superamento della quota nazionale nonostante in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE;
- per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione ed effettività, nonché per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost., e per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU: censura formulata sulla base della pretesa illegittimità delle compensazioni presupposte.
Le suesposte censure sono infondate.
Il Collegio non ha motivo per discostarsi dalla posizione già espressa da « questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202)” »(Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 12025, n. 3103).
Posizione che si riafferma in questa sede stante la mancanza di pertinenti allegazioni in ordine al concreto impatto delle invocate indagini sull’attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dall’azienda odierna appellata.
Quanto alla pretesa violazione dell’obbligo di disapplicazione della normativa nazionale non può che richiamarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338) affermando:
- che « la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nuLLtà. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a queLL nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Cons. St. n. 5041 del 2021: “ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…”) »;
- che « la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Cons. St., VI, n. 8 del 2024; Cons. St., VI, n. 11168 del 2023) »;
- che « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, costituisce diretto corollario del principio di certezza delle situazioni giuridiche e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e HoffmannLa Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come volativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
La pretesa dell’Azienda trova pertanto un ostacolo nell’esistenza dello specifico giudicato formatosi in ordine alla determinazione del prelievo ed alla compensazione, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte Ue Kühne & IT 13 gennao 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private in tal senso cfr. anche CdS VI n. 4862 del 2023 ), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore dell’odierno appellato, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia ; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno.
Le suesposte considerazioni e la presenza del giudicato sulla compensazione, consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia i quesiti proposti da parte appellata nelle conclusioni della memoria del 24 ottobre 2024 nei seguenti termini:
« se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, dichiarato inadempiente per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne in base alle quali lo Stato membro è stato dichiarato inadempiente e che comunque sono incompatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
« se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime delle c.d. “quote latte” dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa che ha comportato la dichiarazione di inadempimento e che è comunque incompatibile con il diritto UE, e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di queLL dovuti ».
« VII. - SUL MOTIVO IX DEL RICORSO, RUBRICATO: IX. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO E DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO » (pagg. 26/28 del ricorso di primo grado).
L’intimazione impugnata sarebbe stata emessa in base ad un residuo ruolo totalmente illegittimo, posto che, in base alle disposizioni che sovraintendono le procedure esecutive in materia di prelievo supplementare, l’unico ruolo ammesso ai fini del recupero del debito sarebbe quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , L. n. 33/2009), mentre con l’intimazione di pagamento impugnata verrebbe riattivata una cartella relativa ad un ruolo illegittimamente formato da AGEA nel corso del 2008 (all’epoca non competente ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03), ossia in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 33/09.
Deve disattendersi la censura fondata sulla pretesa duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8 ter legge n. 33 del 2009.
L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter , 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, ma ciò non comporta, come prospetta l’appellante, che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021) ed è stata disposta allo scopo di consentire la ripresa della riscossione dei residui.
« VIII. - SUL MOTIVO X DEL RICORSO, RUBRICATO: “X. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA” » (pagg. 28/30 del ricorso di primo grado).
È dedotto che l’intimazione impugnata indicherebbe a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi anche di mora ( ex art. 30 D.P.R. n. 602/73) avendo AGEA già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme, così come le somme esposte a debiti per prelievi non esigibili.
Il motivo è infondato.
L’Azienda appellata non ha fornito alcuna dimostrazione che la compensazione con i premi PAC liquidati le abbia prodotto un danno.
In altri termini, la contestazione secondo cui nella cartella sarebbero esposte a debito somme non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da EA con i premi PAC liquidati all’azienda agricola costituisce un assunto indimostrato, in quanto privo di supporto probatorio.
« IX. - SUL MOTIVO XI DEL RICORSO, RUBRICATO: “XI. - NuLLtà e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 1, comma 9, e dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CEE) n. 536/93, dell’art. 8 del Reg. (CEE) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (CEE) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DEL “RESIDUO RUOLO” PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI - CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA INDICATA A RESIDUO DEBITO PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI NELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE” » (pagg. 29/34 del ricorso di primo grado).
È dedotta la nuLLtà dell’intimazione per mancanza dei requisiti essenziali, in punto di motivazione dell’atto e/o comunque l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’intimazione di pagamento impugnata, per assoluta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, anche di mora.
Premesso che è manifestamente infondato il dedotto difetto di motivazione essendo agevolmente percepibili dagli atti impugnati le ragioni poste a fondamento della pretesa dell’amministrazione, la censura, viene successivamente articolata riproponendo sostanzialmente, ancorché in un diverso ordine, le infondate censure, già disattese, oggetto dei precedenti capi d’impugnazione (« 1. Con riferimento all’illegittimità della procedura di recupero »: censura formulata « per i motivi sopra esposti »; « 2. Con riferimento agli importi capitale e agli interessi »; «3 . Con riferimento agli interessi - anche di mora »; « 4. Con riferimento al “residuo ruolo” indicato nell’intimazione impugnata »; « 5. Comunque: illegittimità della pretesa per difetto di motivazione »).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto nei suesposti sensi, riconoscendo quindi la validità della pretesa dell’amministrazione in relazione alla campagna 2002/2003.
In considerazione della specificità delle questioni oggetto del giudizio e della complessiva condotta processuale dell’amministrazione, può procedersi alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio,
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado limitatamente alla pretesa riferita alla campagna lattiera 2002/2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO