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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2024, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/03/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2766 /2022 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA AMELIA e dall'avv. BONINA C.F._1
CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: arretrati indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2022 , parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere della indennità di accompagnamento.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per indennità di accompagnamento, CP_1
riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti fino al rateo di maggio 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa con la presente sentenza. Per quanto riguarda il merito della controversia, dalla documentazione in atti (v. decreto di omologa) emerge la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01/07/2020 (cfr. documentazione in atti).
L'art. 445 bis recita che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Parte ricorrente ha dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di ATP, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto di CP_1 omologa, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
L' , dal canto suo, è rimasto contumace e non ha quindi allegato fatti modificativi, CP_1
impeditivi od estintivi della dedotta obbligazione.
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda e, di conseguenza, condannare l' al CP_1
pagamento, in favore di , dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 Parte_1
luglio 2020 a maggio 2022, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia (come dichiarato dal ricorrente) e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 19/07/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento, in favore di , dell'indennità di CP_1 Parte_1
accompagnamento a decorrere dall'1 luglio 2020 a maggio 2022, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Patti, 14/03/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena