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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/11/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
SEZIONE AGRARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Valentina Patti Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice relatore dott. Romolo Mollica esperto dott. Francesco Paolo Longo esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO Parte_1 C.F._1 PASQUALE MARIO EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VINCENZO MARIA SCARANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo di accertare la Parte_1 Controparte_2 nullità parziale dei contratti di affitto di fondi rustici stipulati tra l'attore ed il procuratore speciale della resistente per inosservanza della durata minima di cui all'art. 1 l. 203/1982, con la conseguente sostituzione della previsione legale alla clausola negoziale nulla.
In particolare, la censura di nullità riguarda i seguenti contratti: contratto di affitto del 15.5.2024, registrato il 3 giugno 2024 al n. 3187 serie 3T, avente ad oggetto il pagina 1 di 4 fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lla 141, e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.10.2024; contratto di affitto del 6.8.2024, registrato nella stessa data al n. 4342 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 16.75.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.25.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.11.2024; contratto di affitto del 22.2.2023, registrato nella stessa data al n. 1135 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 7.70.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.30.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.7.2030.
La resistente si è costituita in giudizio eccependo l'inefficacia di detti contratti ai sensi dell'art. 1398 c.c. per eccesso di potere del rappresentante , per avere quest'ultimo stipulato dei Parte_2 contratti invalidi per violazione dell'art. 45 l. 203/1982; ha chiesto pertanto il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inefficacia dei ridetti contratti, la condanna del al rilascio dei fondi occupati sine titulo ed al risarcimento del danno da mancato Pt_1 godimento dei terreni;
in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto disporsi la risoluzione degli stessi contratti di affitto per grave inadempimento del consistente nel mancato pagamento dei canoni, Pt_1 con la conseguente condanna dell'affittuario al rilascio dei terreni.
Orbene, in via preliminare di rito va rilevata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla resistente, la quale nella memoria di costituzione non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza come prescritto dall'art. 418 co. 1 c.p.c., e pertanto, in base all'espressa previsione contenuta nella stessa norma del codice di rito, è decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali. La decadenza prevista dalla norma citata, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. 2007/n. 23815; Cass. 2008/n. 20176; Cass. 2005/n. 10335; Cass. 2003/n. 2777; Cass. 2001/n. 9965)
La domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione per inadempimento è inoltre improponibile perché non preceduta dalla contestazione dell'inadempimento nelle forme di cui all'art. 5 co. 3 l. 203/82 e dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 dgls. 150/11 (cfr. ex plurimis Cass. 36523/23).
Ad ogni modo, le deduzioni della resistente attinenti all'inefficacia dei contratti sono prive di fondamento giuridico.
Il dott. ha stipulato i contratti in questione nella qualità di procuratore di Parte_2 CP_2
, in forza della procura per notar del 5.12.2018 allegata in atti, con la quale
[...] CP_1 Per_1 l'odierna resistente ha espressamente conferito al Grasso il potere di "stipulare i contratti di affitto in deroga di fondi rustici posti nell'agro del Comune di Foggia".
Nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 1398 c.c.
Infatti, non ricorre l'ipotesi del difetto di potere rappresentativo, avendo il Grasso agito in forza della predetta procura speciale conferitagli dall'interessata. E neppure ricorre l'ipotesi del superamento dei limiti del potere rappresentativo, in quanto la stipula dei contratti di affitto di fondi rustici in deroga alla durata legale minima costituisce proprio l'oggetto specifico della procura conferita.
Piuttosto si tratta di un negligente esercizio del potere rappresentativo, per avere il rappresentante stipulato i contratti in deroga senza la necessaria assistenza delle organizzazioni professionali di categoria prescritta dell'art. 45 l. 203/1982.
Neppure è configurabile un abuso del potere rappresentativo ai sensi dell'art. 1394 c.c., che richiede la pagina 2 di 4 sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Come chiarito dalla Suprema Corte, perché sussista un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato, influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri suoi personali o anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sè medesimo o per il terzo segua, o possa seguire, il danno del rappresentato;
dovendo perciò escludersi che sia causa di annullamento l'uso solo malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità per il rappresentato (Cass. 4505/00, Cass. 16 febbraio 1994 n. 1498). Non vi è abuso del potere rappresentativo, rilevante ai sensi dell'art. 1394 c.c., se il rappresentante usa male il potere conferitogli per inesperienza, negligenza o imperizia senza voler favorire se stesso o terzi;
in tal caso, infatti, il rappresentato deve solo subire le conseguenze della cattiva scelta della persona del rappresentante.
La domanda principale è invece fondata.
I contratti in questione, derogatori rispetto alla previsione di durata minima di 15 anni contenuta nell'art. 1 L. 1982/n. 203, sono parzialmente nulli in quanto stipulati, in violazione dell'art. 45 della legge agraria, senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria.
La clausola affetta da nullità deve intendersi sostituita di diritto, in base al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., dalla disciplina legale (cfr., in tal senso, Cass. n. 7822/97), con la conseguenza che la data di scadenza dei contratti sopra richiamati deve individuarsi in quella del 10.11.2039 per i contratti stipulati nel 2024 ed in quella del 10.11.2038 per quello stipulato nel 2023.
Non è applicabile nel caso di specie l'art. 56 della legge agraria.
La norma citata così dispone: “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.
Ora, nel caso in esame non si versa nell'ipotesi di compartecipazione stagionale, trattandosi dell'affitto di terreni verso il pagamento di un canone e non di compartecipazione connotata dalla comunanza dei rischi connessi all'attività di coltivazione.
Nemmeno ricorre l'ipotesi della coltivazione intercalare pure contemplata dalla norma richiamata.
Le “coltivazioni intercalari” sono colture di breve durata che occupano il terreno nell'intervallo di tempo compreso tra due colture principali. Esse si caratterizzano per la frapposizione tra due colture principali, di più lungo ciclo. L'imprenditore agricolo ha la possibilità di concedere in godimento a terzi il proprio terreno, nell'intervallo compreso tra l'ultimo raccolto e l'inizio della nuova semina o piantagione.
In sostanza, il contratto per colture intercalari crea un rapporto tra due imprenditori agricoli in cui uno di essi attribuisce all'altro lo sfruttamento di una parte del proprio fondo che resta per un certo periodo privo della coltura principale, e ne attribuisce al secondo lo sfruttamento non tanto al fine di riscuotere un canone, quanto allo scopo di riavere il terreno, al termine del ciclo agrario delle colture secondarie, in condizioni più fertili di quanto non fosse al momento della concessione. Vi è quindi una reciproca integrazione delle economie delle rispettive imprese, in funzione della più efficiente organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, i seguenti elementi inducono ad escludere la ricorrenza della suddetta fattispecie: il termine “affitto” utilizzato dai contraenti;
la mancanza di riferimenti alle colture principali praticate sul fondo ed alle relative esigenze produttive;
la previsione di un canone a carico dell'affittuario.
Infine, alla luce dello stesso contenuto letterale dei suddetti contratti deve escludersi la ricorrenza pagina 3 di 4 dell'ulteriore ipotesi derogatoria contemplata dall'art. 56, vale a dire quella della vendita di erbe di durata inferiore ad un anno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 per le fasi di studio ed introduttiva ed in base ai parametri minimi dello stesso d.m. per la fase decisoria (valore indeterminato – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
accoglie la domanda principale e, per l'effetto,
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 15.5.2024, registrato il 3 giugno 2024 al n. 3187 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lla 141, andrà a scadere alla data del 10.11.2039;
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 6.8.2024, registrato nella stessa data al n. 4342 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 16.75.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.25.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), andrà a scadere alla data del 10.11.2039;
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 22.2.2023, registrato nella stessa data al n. 1135 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 7.70.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.30.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), andrà a scadere alla data del 10.11.2038;
condanna la parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 4350,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 14.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Sciscioli dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
SEZIONE AGRARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Valentina Patti Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice relatore dott. Romolo Mollica esperto dott. Francesco Paolo Longo esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO Parte_1 C.F._1 PASQUALE MARIO EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VINCENZO MARIA SCARANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo di accertare la Parte_1 Controparte_2 nullità parziale dei contratti di affitto di fondi rustici stipulati tra l'attore ed il procuratore speciale della resistente per inosservanza della durata minima di cui all'art. 1 l. 203/1982, con la conseguente sostituzione della previsione legale alla clausola negoziale nulla.
In particolare, la censura di nullità riguarda i seguenti contratti: contratto di affitto del 15.5.2024, registrato il 3 giugno 2024 al n. 3187 serie 3T, avente ad oggetto il pagina 1 di 4 fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lla 141, e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.10.2024; contratto di affitto del 6.8.2024, registrato nella stessa data al n. 4342 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 16.75.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.25.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.11.2024; contratto di affitto del 22.2.2023, registrato nella stessa data al n. 1135 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 7.70.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.30.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), e recante all'art. 3 l'indicazione della scadenza del 30.7.2030.
La resistente si è costituita in giudizio eccependo l'inefficacia di detti contratti ai sensi dell'art. 1398 c.c. per eccesso di potere del rappresentante , per avere quest'ultimo stipulato dei Parte_2 contratti invalidi per violazione dell'art. 45 l. 203/1982; ha chiesto pertanto il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inefficacia dei ridetti contratti, la condanna del al rilascio dei fondi occupati sine titulo ed al risarcimento del danno da mancato Pt_1 godimento dei terreni;
in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto disporsi la risoluzione degli stessi contratti di affitto per grave inadempimento del consistente nel mancato pagamento dei canoni, Pt_1 con la conseguente condanna dell'affittuario al rilascio dei terreni.
Orbene, in via preliminare di rito va rilevata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla resistente, la quale nella memoria di costituzione non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza come prescritto dall'art. 418 co. 1 c.p.c., e pertanto, in base all'espressa previsione contenuta nella stessa norma del codice di rito, è decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali. La decadenza prevista dalla norma citata, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. 2007/n. 23815; Cass. 2008/n. 20176; Cass. 2005/n. 10335; Cass. 2003/n. 2777; Cass. 2001/n. 9965)
La domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione per inadempimento è inoltre improponibile perché non preceduta dalla contestazione dell'inadempimento nelle forme di cui all'art. 5 co. 3 l. 203/82 e dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 dgls. 150/11 (cfr. ex plurimis Cass. 36523/23).
Ad ogni modo, le deduzioni della resistente attinenti all'inefficacia dei contratti sono prive di fondamento giuridico.
Il dott. ha stipulato i contratti in questione nella qualità di procuratore di Parte_2 CP_2
, in forza della procura per notar del 5.12.2018 allegata in atti, con la quale
[...] CP_1 Per_1 l'odierna resistente ha espressamente conferito al Grasso il potere di "stipulare i contratti di affitto in deroga di fondi rustici posti nell'agro del Comune di Foggia".
Nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 1398 c.c.
Infatti, non ricorre l'ipotesi del difetto di potere rappresentativo, avendo il Grasso agito in forza della predetta procura speciale conferitagli dall'interessata. E neppure ricorre l'ipotesi del superamento dei limiti del potere rappresentativo, in quanto la stipula dei contratti di affitto di fondi rustici in deroga alla durata legale minima costituisce proprio l'oggetto specifico della procura conferita.
Piuttosto si tratta di un negligente esercizio del potere rappresentativo, per avere il rappresentante stipulato i contratti in deroga senza la necessaria assistenza delle organizzazioni professionali di categoria prescritta dell'art. 45 l. 203/1982.
Neppure è configurabile un abuso del potere rappresentativo ai sensi dell'art. 1394 c.c., che richiede la pagina 2 di 4 sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Come chiarito dalla Suprema Corte, perché sussista un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato, influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri suoi personali o anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sè medesimo o per il terzo segua, o possa seguire, il danno del rappresentato;
dovendo perciò escludersi che sia causa di annullamento l'uso solo malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità per il rappresentato (Cass. 4505/00, Cass. 16 febbraio 1994 n. 1498). Non vi è abuso del potere rappresentativo, rilevante ai sensi dell'art. 1394 c.c., se il rappresentante usa male il potere conferitogli per inesperienza, negligenza o imperizia senza voler favorire se stesso o terzi;
in tal caso, infatti, il rappresentato deve solo subire le conseguenze della cattiva scelta della persona del rappresentante.
La domanda principale è invece fondata.
I contratti in questione, derogatori rispetto alla previsione di durata minima di 15 anni contenuta nell'art. 1 L. 1982/n. 203, sono parzialmente nulli in quanto stipulati, in violazione dell'art. 45 della legge agraria, senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria.
La clausola affetta da nullità deve intendersi sostituita di diritto, in base al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., dalla disciplina legale (cfr., in tal senso, Cass. n. 7822/97), con la conseguenza che la data di scadenza dei contratti sopra richiamati deve individuarsi in quella del 10.11.2039 per i contratti stipulati nel 2024 ed in quella del 10.11.2038 per quello stipulato nel 2023.
Non è applicabile nel caso di specie l'art. 56 della legge agraria.
La norma citata così dispone: “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.
Ora, nel caso in esame non si versa nell'ipotesi di compartecipazione stagionale, trattandosi dell'affitto di terreni verso il pagamento di un canone e non di compartecipazione connotata dalla comunanza dei rischi connessi all'attività di coltivazione.
Nemmeno ricorre l'ipotesi della coltivazione intercalare pure contemplata dalla norma richiamata.
Le “coltivazioni intercalari” sono colture di breve durata che occupano il terreno nell'intervallo di tempo compreso tra due colture principali. Esse si caratterizzano per la frapposizione tra due colture principali, di più lungo ciclo. L'imprenditore agricolo ha la possibilità di concedere in godimento a terzi il proprio terreno, nell'intervallo compreso tra l'ultimo raccolto e l'inizio della nuova semina o piantagione.
In sostanza, il contratto per colture intercalari crea un rapporto tra due imprenditori agricoli in cui uno di essi attribuisce all'altro lo sfruttamento di una parte del proprio fondo che resta per un certo periodo privo della coltura principale, e ne attribuisce al secondo lo sfruttamento non tanto al fine di riscuotere un canone, quanto allo scopo di riavere il terreno, al termine del ciclo agrario delle colture secondarie, in condizioni più fertili di quanto non fosse al momento della concessione. Vi è quindi una reciproca integrazione delle economie delle rispettive imprese, in funzione della più efficiente organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, i seguenti elementi inducono ad escludere la ricorrenza della suddetta fattispecie: il termine “affitto” utilizzato dai contraenti;
la mancanza di riferimenti alle colture principali praticate sul fondo ed alle relative esigenze produttive;
la previsione di un canone a carico dell'affittuario.
Infine, alla luce dello stesso contenuto letterale dei suddetti contratti deve escludersi la ricorrenza pagina 3 di 4 dell'ulteriore ipotesi derogatoria contemplata dall'art. 56, vale a dire quella della vendita di erbe di durata inferiore ad un anno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 per le fasi di studio ed introduttiva ed in base ai parametri minimi dello stesso d.m. per la fase decisoria (valore indeterminato – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
accoglie la domanda principale e, per l'effetto,
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 15.5.2024, registrato il 3 giugno 2024 al n. 3187 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lla 141, andrà a scadere alla data del 10.11.2039;
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 6.8.2024, registrato nella stessa data al n. 4342 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 16.75.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.25.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), andrà a scadere alla data del 10.11.2039;
accerta e dichiara che il contratto di affitto del 22.2.2023, registrato nella stessa data al n. 1135 serie 3T, avente ad oggetto il fondo rustico in agro di Foggia, contrada Cappuccio, censito in catasto al fg. 20 p.lle 1 di ha 7.70.00 (parte della maggiore consistenza di ha 24.76.50) e 38 di ha 0.30.00 (parte della maggiore consistenza di ha 0.64.84), andrà a scadere alla data del 10.11.2038;
condanna la parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 4350,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 14.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Sciscioli dott.ssa Filomena Mari
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