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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Indirizzo_1 EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La societa Srl, con sede in Romania, ha impugnato il provvedimento di diniego all'istanza di rimborso IVA – art. 38/bis-2 DPR 633/1972 – emesso dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. La società esercita attività di servizi connessi al trasporto terrestre e il trasporto di merci su strada. Afferma di non avere svolto in Italia tali attività dove non aveva stabilito una stabile organizzazione limitandosi a transitarvi per compiere i trasporti previsti acquistando carburanti. Per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 il Cop ha emesso il provvedimento di diniego motivato dal fatto che la società non residente, in data 16/09/2022, aveva richiesto l'attribuzione della partita IVA italiana tramite la procedura della c.d. “identificazione diretta” prevista dall'art. 35-ter D.P.R. e aveva presentato la comunicazione periodica relativa al 1 trimestre 2023. La ricorrente precisa che, nel corso dell'anno 2022, aveva ha acquistato un capannone nel territorio italiano da porre in locazione in favore di società residenti e giustifica l'identificazione in Italia con il fatto di adempiere agli obblighi dichiarativi e contabili limitatamente all'attività locativa mentre l'intera attività di autotrasporti è proseguita come società non residente. Ha chiesto pertanto che fosse disposto il rimborso richiesto. Il Cop nella memoria di costituzione in giudizio ha contestato che il rimborso è precluso se i soggetti non residenti effettuano in Italia operazioni attive e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 38 bis – 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. “portale elettronico” per gli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE. La richiesta del rimborso IVA corrisposta in Italia è stata richiesta mediante il cosiddetto “portale elettronico”, facendo riferimento all'art. 38 bis – 2 del Dpr n. 633/72 (decreto IVA) e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° Aprile 2010, attuativo della normativa in parola, con il quale sono state stabilite le modalità per la realizzazione dei relativi scambi informativi. Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri stati membri che desiderano richiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che poi si occuperà di inoltrare la richiesta al Centro Operativo di Pescara, a cui è attribuita la competenza a gestire i rimborsi in oggetto e, ciò è avvenuto nel caso di specie, come da documentazione in atti. Richiesta pervenuta al Centro Operativo di Pescara nei termini, così come previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, entro il 30 Settembre dell'anno successivo, se annuale. L'identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso mediante la procedura del “portale elettronico”, purché le fatture di acquisto relative al rimborso siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscono nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita iva italiana. Agli atti le fatture relative agli acquisti, inerenti all'attività della ricorrente con riferimento ai quali si chiede il rimborso IVA, ed è condizione per richiederlo mediante la procedura del c.d.
“portale elettronico”, non recano la partita Iva italiana P.IVA_1, ma bensì la ricorrente si è avvalsa del codice fiscale e partita Iva estera P_IVA_2. Agli atti, dette fatture, non risultano inserite nelle liquidazioni periodiche Iva né sono state inserite nella dichiarazione Iva annuale recante la partita Iva italiana e, peraltro non poteva essere diversamente essendo le fatture d'acquisto prive della partita Iva italiana. Per cui la ricorrente ha rispettato le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento nell'azionare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico” Iva estera e, l'identificazione diretta ex art. 35 – ter del Dpr n. 633/72 e la posizione Iva italiana della ricorrente non residente, stabilita nella Ue non preclude il rimborso di cui all'art. 38 bis – 2 del Dpr n. 633/72. Per le esposte considerazioni il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge, qualora dovuti, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Centro Operativo di Pescara alle spese di giudizio pari a € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge, qualora dovuti, con distrazione al procuratore antistatario. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Indirizzo_1 EE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La societa Srl, con sede in Romania, ha impugnato il provvedimento di diniego all'istanza di rimborso IVA – art. 38/bis-2 DPR 633/1972 – emesso dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. La società esercita attività di servizi connessi al trasporto terrestre e il trasporto di merci su strada. Afferma di non avere svolto in Italia tali attività dove non aveva stabilito una stabile organizzazione limitandosi a transitarvi per compiere i trasporti previsti acquistando carburanti. Per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 il Cop ha emesso il provvedimento di diniego motivato dal fatto che la società non residente, in data 16/09/2022, aveva richiesto l'attribuzione della partita IVA italiana tramite la procedura della c.d. “identificazione diretta” prevista dall'art. 35-ter D.P.R. e aveva presentato la comunicazione periodica relativa al 1 trimestre 2023. La ricorrente precisa che, nel corso dell'anno 2022, aveva ha acquistato un capannone nel territorio italiano da porre in locazione in favore di società residenti e giustifica l'identificazione in Italia con il fatto di adempiere agli obblighi dichiarativi e contabili limitatamente all'attività locativa mentre l'intera attività di autotrasporti è proseguita come società non residente. Ha chiesto pertanto che fosse disposto il rimborso richiesto. Il Cop nella memoria di costituzione in giudizio ha contestato che il rimborso è precluso se i soggetti non residenti effettuano in Italia operazioni attive e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 38 bis – 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. “portale elettronico” per gli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE. La richiesta del rimborso IVA corrisposta in Italia è stata richiesta mediante il cosiddetto “portale elettronico”, facendo riferimento all'art. 38 bis – 2 del Dpr n. 633/72 (decreto IVA) e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° Aprile 2010, attuativo della normativa in parola, con il quale sono state stabilite le modalità per la realizzazione dei relativi scambi informativi. Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri stati membri che desiderano richiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che poi si occuperà di inoltrare la richiesta al Centro Operativo di Pescara, a cui è attribuita la competenza a gestire i rimborsi in oggetto e, ciò è avvenuto nel caso di specie, come da documentazione in atti. Richiesta pervenuta al Centro Operativo di Pescara nei termini, così come previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, entro il 30 Settembre dell'anno successivo, se annuale. L'identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso mediante la procedura del “portale elettronico”, purché le fatture di acquisto relative al rimborso siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscono nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita iva italiana. Agli atti le fatture relative agli acquisti, inerenti all'attività della ricorrente con riferimento ai quali si chiede il rimborso IVA, ed è condizione per richiederlo mediante la procedura del c.d.
“portale elettronico”, non recano la partita Iva italiana P.IVA_1, ma bensì la ricorrente si è avvalsa del codice fiscale e partita Iva estera P_IVA_2. Agli atti, dette fatture, non risultano inserite nelle liquidazioni periodiche Iva né sono state inserite nella dichiarazione Iva annuale recante la partita Iva italiana e, peraltro non poteva essere diversamente essendo le fatture d'acquisto prive della partita Iva italiana. Per cui la ricorrente ha rispettato le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento nell'azionare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico” Iva estera e, l'identificazione diretta ex art. 35 – ter del Dpr n. 633/72 e la posizione Iva italiana della ricorrente non residente, stabilita nella Ue non preclude il rimborso di cui all'art. 38 bis – 2 del Dpr n. 633/72. Per le esposte considerazioni il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge, qualora dovuti, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Centro Operativo di Pescara alle spese di giudizio pari a € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge, qualora dovuti, con distrazione al procuratore antistatario. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente