Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8540/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Castiglia Anna;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Brancato Luca;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
24/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 23.02.2013 in Terrasini (Pa) con la resistente
[...]
, che dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio CP_1
1
2. Con memoria depositata il 20/02/2025 si è costituita in giudizio
[...]
, nata a [...] il [...], quale tutore di , CP_2 Controparte_1 dichiarata interdetta con sentenza n. 825/2019 emessa da questo Tribunale il 15.02.2019 giusta autorizzazione del Giudice Tutelare emessa il
18.11.2022, e ha aderito alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio e alle altre domande formulate dal ricorrente.
3. Il 23/02/2025 le parti hanno depositato l'accordo raggiunto per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
13/12/2022;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 754/2024 emessa il 07/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“Accordo di trasformazione dello scioglimento del matrimonio civile” sottoscritto il 20/02/2025 e depositato il 23/02/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“•-I sigg.ri , in persona del tutore sig.ra , e Controparte_1 CP_2 il sig. chiedono che il Tribunale pronunci lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto in data 23.02.2013 in Terrasini (Pa) tra i sigg.
e , trascritto nei registri degli atti dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Terrasini Atto n° 1-1-2013, alle medesime condizioni stabilite nella sentenza n. 754 del 2024 depositata in data 07.02.2024 n. RG
14876/2021 Tribunale di Palermo, sopra integralmente riportate.”
5. Le superiori condizioni, soddisfano adeguatamente gli interessi della prole, non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
6. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.02.2013 in Terrasini (PA), da nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 1 parte 1 - anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.