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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3183/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23037/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Piazza Vittorio Emanuele Iii N[ 26 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20230488500000583 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1492/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Ge.se.t Italia spa e
contro
Comune di Somma Vesuviana ingiunzione di pagamento in epigrafe con la quale viene richiesto il versamento TARI relativo alla annualità 2014.
Si costituisce la Ge.se.t.
Con istanza presa in carico il 29/04/2025 il difensore di parte ricorrente rappresenta che il contribuente é deceduto il 09/01/2025 e chiede la estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è estinto per inattività delle parti.
Con ordinanza del 21/05/2025 veniva dichiarata la interruzione del giudizio.
All'odierna udienza si prende atto che il ricorso non è stato riassunto dagli eredi e pertanto si provvede alla definizione del ricorso con la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER INATTIVITA' DELLE PARTI, COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23037/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Piazza Vittorio Emanuele Iii N[ 26 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20230488500000583 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1492/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Ge.se.t Italia spa e
contro
Comune di Somma Vesuviana ingiunzione di pagamento in epigrafe con la quale viene richiesto il versamento TARI relativo alla annualità 2014.
Si costituisce la Ge.se.t.
Con istanza presa in carico il 29/04/2025 il difensore di parte ricorrente rappresenta che il contribuente é deceduto il 09/01/2025 e chiede la estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è estinto per inattività delle parti.
Con ordinanza del 21/05/2025 veniva dichiarata la interruzione del giudizio.
All'odierna udienza si prende atto che il ricorso non è stato riassunto dagli eredi e pertanto si provvede alla definizione del ricorso con la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER INATTIVITA' DELLE PARTI, COMPENSA LE SPESE.