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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4300/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI - 20310695 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI - 20310695 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Cellole ha impugnato l'accertamento esecutivo– Provv. n. A20/21 Tari – 20310695 del
10.07.2025 -, avente ad oggetto la Tassa sui rifiuti (TARI) 2020/2021 di €. 8.224,00, notificato in data 14
Agosto 2025.
Al riguardo eccepisce errata e/od omessa applicazione della legge.
Evidenzia che i tributi oggetto dell'atto impugnato fanno riferimento alle annualità 2020 e 2021, cioè al periodo di pandemia caratterizzato dall'adozione di misure di emergenza per contrastare la diffusione del virus
Covid-19 e che con Decreto del Presidente del Consiglio l'intero Paese fu messo in lookdown: furono vietati gli spostamenti non assolutamente necessari, le persone furono costrette a rimanere in casa, le scuole, i negozi, ed in genere ogni attività commerciale, salvo quelle aventi finalità sanitarie e/o assolutamente necessarie vennero chiuse.
La Pandemia di Covid-19, iniziata il 30 gennaio 2020 è terminata ufficialmente il 5 maggio 2023 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, infliggendo un duro colpo alle attività commerciali con perdita di posti di lavoro e la chiusura di un numero imprecisato di esercizi. L'ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in data 5 maggio 2020 deliberava delle Misure di
Tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, prevedendo in particolare, art.
1 -1.3 che “Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche…che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione…per l'anno 2020, la quota della variabile della Tariffa si ottiene…” e all'art.
1 -1.5 che “ Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso ne sia stata prevista l'introduzione per il 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della Tariffa per il periodo di sospensione dell'attività”; nonché all'art.
1-1.6 che “Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.
P.R. 158/99…i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, procedono a una riparametrazione….tenendo conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.” . La stessa Autorità poneva altresì a carico dei gestori l'obbligo di dare diffusione delle misure adottate a beneficio degli utenti con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.
Chiarisce ancora che l'attività commerciale di cui è titolare ( cat. 30 Discoteche, night club – Codice Ateco
93.29.10), rientra tra quelle indicate nella Tabella 1b – Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione con la conseguenza che per l'anno 2020 e successivi, la quota variabile della
Tariffa (TVnd) non andava calcolata ovvero calcolata applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori del coefficiente potenziale di produzione (Kdap)min. e (Kd-ap)max pari al 25%, secondo quanto disposto dall'art.
1.3 della summenzionata Delibera ARERA. Dall'Atto notificato non si evince alcun elemento di calcolo e nessuna riduzione prevista dalla più volte richiamata Delibera risulta applicata per l'annualità
2020. Così come alcun riferimento di calcolo risulta per l'annualità 2021, a parte un generico riferimento
(ristoro Covid 19-Stagionalità) senza alcuna individuazione analitica e/o di calcolo, così come previsto dalla summenzionata Delibera ARERA.
Deduce che l'indicazione nel provvedimento impugnato dei valori di riferimento per il calcolo dei tributi costituisce elemento essenziale per la verifica da parte del contribuente della regolare e corretta gestione della contabilità; la mancanza di tale indicazione costituisce violazione del principio di trasparenza e di imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre a vulnerare il diritto di difesa del contribuente che non avrebbe la possibilità di comparare i parametri di calcolo applicati a quelli effettivamente previsti dalla legge.
Il Comune di Cellole, regolarmente costituito in giudizio in data 13 febbraio 2026, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il Comune di Cellole si è costituito regolarmente in giudizio in data 13 febbraio 2026.
In proposito si chiarisce che in tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo;
ma tale attività processuale va comunque esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (in tal senso, v. Cass. n. 18103/2021; n. 6734/2015; 2925/2010;
18962/2005; 3661/2015; 655/2014).
Conseguentemente non viene presa in esame la documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Tanto chiarito, il ricorso risulta fondato atteso che il provvedimento impugnato non contiene gli specifici elementi di calcolo idonei a consentire una adeguata comprensione delle ragioni sottese alla richiesta di pagamento, con violazione dei principi di trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e con conseguente vulnus del diritto di difesa del contribuente, in quanto non consente di comparare i parametri di calcolo applicati con quelli previsti dalla legge. Del resto si deve in proposito precisare che anche le scarne puntualizzazioni offerte da parte resistente nella propria memoria di costituzione in giudizio confortano il Collegio nella decisione di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4300/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI - 20310695 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI - 20310695 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Cellole ha impugnato l'accertamento esecutivo– Provv. n. A20/21 Tari – 20310695 del
10.07.2025 -, avente ad oggetto la Tassa sui rifiuti (TARI) 2020/2021 di €. 8.224,00, notificato in data 14
Agosto 2025.
Al riguardo eccepisce errata e/od omessa applicazione della legge.
Evidenzia che i tributi oggetto dell'atto impugnato fanno riferimento alle annualità 2020 e 2021, cioè al periodo di pandemia caratterizzato dall'adozione di misure di emergenza per contrastare la diffusione del virus
Covid-19 e che con Decreto del Presidente del Consiglio l'intero Paese fu messo in lookdown: furono vietati gli spostamenti non assolutamente necessari, le persone furono costrette a rimanere in casa, le scuole, i negozi, ed in genere ogni attività commerciale, salvo quelle aventi finalità sanitarie e/o assolutamente necessarie vennero chiuse.
La Pandemia di Covid-19, iniziata il 30 gennaio 2020 è terminata ufficialmente il 5 maggio 2023 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, infliggendo un duro colpo alle attività commerciali con perdita di posti di lavoro e la chiusura di un numero imprecisato di esercizi. L'ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in data 5 maggio 2020 deliberava delle Misure di
Tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, prevedendo in particolare, art.
1 -1.3 che “Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche…che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione…per l'anno 2020, la quota della variabile della Tariffa si ottiene…” e all'art.
1 -1.5 che “ Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso ne sia stata prevista l'introduzione per il 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della Tariffa per il periodo di sospensione dell'attività”; nonché all'art.
1-1.6 che “Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.
P.R. 158/99…i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, procedono a una riparametrazione….tenendo conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.” . La stessa Autorità poneva altresì a carico dei gestori l'obbligo di dare diffusione delle misure adottate a beneficio degli utenti con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.
Chiarisce ancora che l'attività commerciale di cui è titolare ( cat. 30 Discoteche, night club – Codice Ateco
93.29.10), rientra tra quelle indicate nella Tabella 1b – Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione con la conseguenza che per l'anno 2020 e successivi, la quota variabile della
Tariffa (TVnd) non andava calcolata ovvero calcolata applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori del coefficiente potenziale di produzione (Kdap)min. e (Kd-ap)max pari al 25%, secondo quanto disposto dall'art.
1.3 della summenzionata Delibera ARERA. Dall'Atto notificato non si evince alcun elemento di calcolo e nessuna riduzione prevista dalla più volte richiamata Delibera risulta applicata per l'annualità
2020. Così come alcun riferimento di calcolo risulta per l'annualità 2021, a parte un generico riferimento
(ristoro Covid 19-Stagionalità) senza alcuna individuazione analitica e/o di calcolo, così come previsto dalla summenzionata Delibera ARERA.
Deduce che l'indicazione nel provvedimento impugnato dei valori di riferimento per il calcolo dei tributi costituisce elemento essenziale per la verifica da parte del contribuente della regolare e corretta gestione della contabilità; la mancanza di tale indicazione costituisce violazione del principio di trasparenza e di imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre a vulnerare il diritto di difesa del contribuente che non avrebbe la possibilità di comparare i parametri di calcolo applicati a quelli effettivamente previsti dalla legge.
Il Comune di Cellole, regolarmente costituito in giudizio in data 13 febbraio 2026, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il Comune di Cellole si è costituito regolarmente in giudizio in data 13 febbraio 2026.
In proposito si chiarisce che in tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo;
ma tale attività processuale va comunque esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (in tal senso, v. Cass. n. 18103/2021; n. 6734/2015; 2925/2010;
18962/2005; 3661/2015; 655/2014).
Conseguentemente non viene presa in esame la documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Tanto chiarito, il ricorso risulta fondato atteso che il provvedimento impugnato non contiene gli specifici elementi di calcolo idonei a consentire una adeguata comprensione delle ragioni sottese alla richiesta di pagamento, con violazione dei principi di trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e con conseguente vulnus del diritto di difesa del contribuente, in quanto non consente di comparare i parametri di calcolo applicati con quelli previsti dalla legge. Del resto si deve in proposito precisare che anche le scarne puntualizzazioni offerte da parte resistente nella propria memoria di costituzione in giudizio confortano il Collegio nella decisione di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato