TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3873/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
27/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 20/06/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 20122 MILANO ITALIA con l'Avv. ARIENTI MARA elettivamente domiciliato VIA CESARE BATTISTINI 11 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 03/05/1972 a ROMA (RM) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 00153 ROMA ITALIA con l'Avv. PIANTANIDA DONATA elettivamente domiciliato PIAZZA GRANDI, 3 20129 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], cittadino italiano, , nato CP_1 Parte_3
a Milano il 13/01/2010,
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 27/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica in data 6 giugno 2016 come già modificato del successivo decreto del Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. RG 22310/2018 depositato in data 12 novembre 2018 e dal decreto del
Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. 13945/2021, depositato in data 1° agosto 2021.
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Il figlio minore resta affidato in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso Pt_3 la residenza della stessa in Milano via T. Salvini n. 3.
2) Le frequentazioni tra padre e figli avverranno secondo accordi che il dottor prenderà Parte_2 liberamente e direttamente con i ragazzi dandone comunicazione alla madre, per quanto attiene al figlio minore.
3) Il dottor verserà a titolo di mantenimento dei due figli (minorenne) e Parte_2 Pt_3 CP_1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'importo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 ciascuno); tale importo sarà versato tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla GN le cui Pt_1 coordinate sono già note al GN , con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, per 12 Parte_2 mensilità annue. Tale importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2028 e base marzo 2027.
La GN terrà a proprio carico nella misura del 100% tutte le spese extra assegno Parte_1 sostenute a favore dei figli, a titolo indicativo, ma non esaustivo, quelle indicate nelle Linee guida in materia redatte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e da intendersi qui trascritte, comprensive delle spese universitarie di entrambi i figli, sino al completamento dei loro studi.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4) il giorno 28 febbraio 2025, il dottor ha corrisposto alla signora - che Parte_2 Parte_1 ne dà quietanza - l'importo di € 3.348,72 a titolo di arretrati sulla rivalutazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, sino a novembre 2024, non richiesti prima d'ora e non versati prima d'ora.
5) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per gli anni precedenti per qualsiasi titolo e/o ragione, e, in particolare, a titolo di: rivalutazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, di contributo al mantenimento mensile e alle spese extra assegno sostenute a favore di e CP_1 Pt_3
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica in data 6 giugno 2016 come già modificato del successivo decreto del
Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. RG 22310/2018 depositato in data 12 novembre 2018
e dal decreto del Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. 13945/2021, depositato in data 1° agosto 2021
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
27/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 20/06/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 20122 MILANO ITALIA con l'Avv. ARIENTI MARA elettivamente domiciliato VIA CESARE BATTISTINI 11 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 03/05/1972 a ROMA (RM) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 00153 ROMA ITALIA con l'Avv. PIANTANIDA DONATA elettivamente domiciliato PIAZZA GRANDI, 3 20129 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], cittadino italiano, , nato CP_1 Parte_3
a Milano il 13/01/2010,
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 27/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica in data 6 giugno 2016 come già modificato del successivo decreto del Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. RG 22310/2018 depositato in data 12 novembre 2018 e dal decreto del
Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. 13945/2021, depositato in data 1° agosto 2021.
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Il figlio minore resta affidato in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso Pt_3 la residenza della stessa in Milano via T. Salvini n. 3.
2) Le frequentazioni tra padre e figli avverranno secondo accordi che il dottor prenderà Parte_2 liberamente e direttamente con i ragazzi dandone comunicazione alla madre, per quanto attiene al figlio minore.
3) Il dottor verserà a titolo di mantenimento dei due figli (minorenne) e Parte_2 Pt_3 CP_1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'importo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 ciascuno); tale importo sarà versato tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla GN le cui Pt_1 coordinate sono già note al GN , con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, per 12 Parte_2 mensilità annue. Tale importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2028 e base marzo 2027.
La GN terrà a proprio carico nella misura del 100% tutte le spese extra assegno Parte_1 sostenute a favore dei figli, a titolo indicativo, ma non esaustivo, quelle indicate nelle Linee guida in materia redatte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e da intendersi qui trascritte, comprensive delle spese universitarie di entrambi i figli, sino al completamento dei loro studi.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4) il giorno 28 febbraio 2025, il dottor ha corrisposto alla signora - che Parte_2 Parte_1 ne dà quietanza - l'importo di € 3.348,72 a titolo di arretrati sulla rivalutazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, sino a novembre 2024, non richiesti prima d'ora e non versati prima d'ora.
5) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per gli anni precedenti per qualsiasi titolo e/o ragione, e, in particolare, a titolo di: rivalutazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, di contributo al mantenimento mensile e alle spese extra assegno sostenute a favore di e CP_1 Pt_3
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica in data 6 giugno 2016 come già modificato del successivo decreto del
Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. RG 22310/2018 depositato in data 12 novembre 2018
e dal decreto del Tribunale di Milano emesso nel procedimento n. 13945/2021, depositato in data 1° agosto 2021
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai