TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 324
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il superamento dei termini perentori previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA per progetti PNRR/PNIEC. L'inerzia è considerata illegittima anche alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione e del Regolamento (UE) 2022/2577. L'obbligo di provvedere del Ministero è autonomo e non eludibile, anche in caso di inerzia di altri soggetti coinvolti.

  • Accolto
    Atto meramente soprassessorio

    La domanda subordinata di annullamento della nota interlocutoria è stata assorbita dall'accoglimento della domanda principale proposta avverso il silenzio-inadempimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza e di concluderlo entro 90 giorni successivi, previa acquisizione dei pareri o esercizio dei poteri sostitutivi. In caso di inadempimento, è disposta la nomina di un Commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 324
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 324
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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