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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 474 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ) nato a [...] l'/8/09/1959 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova,
Via Nazionale per Teramo n. 246, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Fabio dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza della Repubblica
n.10, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Meis giusta delibera G.C. n. 157 del 3/06/2022 e separata procura speciale in atti,
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 7/02/2022 ed iscritto a ruolo il 14/02/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “In via principale 1)
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 nella causazione e produzione del sinistro de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.;.; 2) Conseguentemente condannare, per le ragioni esposte in narrativa e la documentazione prodotta, il convenuto al pagamento in favore CP_1 dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 8.523,59 per danno biologico temporaneo ivi comprese € 195,01 per spese mediche documentate, ovvero quell'altra somma maggiore e minore dovuta e ritenuta di giustizia oltre alla ulteriore somma dovuta per il danno biologico di natura permanente che sarà accertato e quantificato in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo con limite complessivo di € 25.000,00; pagamento delle spese,diritti ed onorari del presente giudizio.
In via gradata: 1) Accertare de dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_2 suo Sindaco pro tempore, nella causazione e produzione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; 2)
Conseguentemente condannare, per le ragioni esposte in narrativa e la documentazione prodotta, il convenuto al CP_1 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 8.523,59 per danno biologico temporaneo ivi comprese € 195,01 per spese mediche documentate, ovvero quell'altra somma maggiore e minore dovuta e ritenuta di giustizia oltre alla ulteriore somma dovuta per il danno biologico di natura permanente che sarà accertato e quantificato in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo con limite complessivo di €
25.000,00; 3) Condannare altresì, il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 11 novembre 2019, alle ore 22,30 circa, in località Cologna paese di Controparte_1 mentre percorreva, in direzione nord/sud, via Libeccio, in prossimità del civico n. 10, era caduto rovinosamente a terra a causa di un tombino che, posizionato sotto ad un palo della luce non funzionante, presentava un dislivello, in relazione al fondo stradale, di circa 10/15 centimetri;
- che tale dissesto, in aggiunta alla scarsa visibilità dovuta dall'oscurità della notte ed alla mancanza di luminarie pubbliche, aveva provocato la rovinosa caduta a terra dell'esponente alla presenza di diversi testimoni;
- che la mattina successiva, 12/11/2019, l'esponente, accompagnato dalla moglie, si era recato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Giulianova dove i sanitari di turno avevano diagnosticato la frattura della base del V° metatarso del piede destro con prognosi di giorni 30 e necessità di gambaletto gessato;
- che in data 22/01/2020 l'Ospedale di Giulianova, reparto di Ortopedia e Traumatologia, aveva disposto l'applicazione di un gambaletto elastocompressivo per ulteriori 30 giorni ed in data 08/06/2020 il Dott.
aveva certificato la guarigione clinica dell'esponente con postumi invalidanti da valutarsi Controparte_3 in sede medico-legale;
- di aver sostenuto spese per un ammontare complessivo di € 195,01;
- di aver inviato, in data 26/11/2019, raccomandata a.r., al Comune di contenente Controparte_1 una descrizione dettagliata di tutte le modalità del sinistro in atti;
- che con P.E.C. del 03/12/2019 l'Ente aveva dato atto del ricevimento della richiesta di risarcimento ed inviato la stessa alla società di intermediazione assicurativa incaricata a gestire il sinistro, Controparte_4 la quale con e-mail del 04/12/2019 aveva inviato al procuratore dell'attore conferma dell'incarico ricevuto dall'Ente per la definizione del sinistro;
- che a seguito del ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la aveva nominato Controparte_4 un medico di parte per la valutazione dei danni riportati dall'attore ed era stata effettuata la visita medico legale, successivamente alla quale nessuna comunicazione era pervenuta circa la volontà di transigere la vicenda;
- che a seguito del sinistro l'attore aveva patito una malattia durata 166 giorni, oltre al danno biologico conseguenza dei postumi individuati dal Dott. ; CP_3
- che le lesioni subite erano riferibili alla presenza sulla strada del tombino mal posizionato (dislivello di
10/15 centimetri dal piano della strada) e alla circostanza che esso non era visibile né segnalato;
- che la responsabilità dell'occorso era da ascriversi in via esclusiva al ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. che disciplina il danno cagionato dalle cose in custodia, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
- che il sinistro era avvenuto all'interno del centro abitato di Cologna Paese di Roseto Degli Abruzzi, in una strada circondata da abitazioni civili, ragion per cui il dovere di vigilanza e di precauzione gravante sul
Comune imponevano allo stesso un continuo ed efficace controllo atto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi;
- che, in via subordinata, i fatti sopra esposti rientravano nella fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. disciplinante il risarcimento per fatto illecito, norma primaria del “neminem laedere”, in applicazione della quale la responsabilità della Amministrazione Pubblica, derivante da danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, si configura nella non osservanza dell'obbligo di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo;
- che il predetto obbligo nel caso di specie non era stato osservato dal convenuto in quanto la CP_1 situazione di pericolo, consistita nella presenza di un tombino non allineato con il livello della strada
(dislivello di 10/15 centimetri) - situazione non segnalata e non visibile - non poteva essere prevista dall'esponente, stante l'oscurità della notte (sinistro avvenuto alle ore 22,30) e la non visibilità del tombino, posizionato sotto un palo della pubblica illuminazione non funzionante;
- che l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, era pertanto da addebitarsi totalmente, ex artt.
2051 e 2043 c.c. a negligenza del nel cui territorio ricadeva via Libeccio, Ente che aveva l'obbligo CP_1 di custodia e vigilanza sulle strade che fanno parte del proprio patrimonio e che, nella fattispecie, non aveva adottato alcun mezzo atto a custodire e/o a vietare la circolazione nel tratto di strada interessato, a rimuovere l'insidia o quanto meno a segnalarne la presenza;
- che il predetto Ente non aveva inteso trovare una soluzione transattiva della vicenda a seguito della richiesta di risarcimento danni inviata con racc. a.r. del 26/11/2019 ed era pertanto interesse del Pt_1 procedere in via giudiziale per tutelare i propri interessi ed ottenere il ristoro delle lesioni personali sofferte.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 6/06/2022 si è costituito il il quale ha eccepito: Controparte_1
- che nel caso di specie, difettavano gli elementi necessari per configurarsi la colpa del custode, attesa la giurisprudenza di vertice (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 10938 dell'8/05/2018; Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 9 maggio 2018, n. 11024) secondo la quale: “- Il danneggiato era tenuto a dimostrare l'esistenza del nesso causale, ovvero che l'evento lesivo si era verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva della cosa, mentre il custode, per sottrarsi alla sua responsabilità doveva dimostrare che il danno che si era verificato non si poneva in rapporto di causalità con le condizioni del bene in custodia, atteso che un fatto dello stesso danneggiato o anche esterno, era intervenuto interrompendo il nesso causale;
- L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2051 codice civile presupponeva sempre che il danneggiato dimostrasse il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno
e che, ove la cosa in custodia fosse di per sè statica e inerte, il danneggiato era tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione, sentenza n. 2660 del 5 febbraio 2013);
- che era onere del danneggiato, inoltre, provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito poteva essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cassazione n. 11526 del 2017);
- che in tema di responsabilità ex art. 2051 cod civ., il caso fortuito – inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – era comprensivo della condotta incauta della vittima, che assumeva rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c., e doveva essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che poteva anche essere esclusiva (Sez. 6 -
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017);
- che la dinamica del sinistro descritta in citazione escludeva qualsivoglia responsabilità del
[...]
apparendo di tutta evidenza come la caduta dell'attore non fosse dipesa da un'insidia Controparte_1 stradale, peraltro neppure sussistente, bensì era stata causata verosimilmente dalla disattenzione non apparendo verosimile che l'asserito cattivo stato di manutenzione della sede stradale (circostanza, comunque, da provarsi rigorosamente dal potesse aver causato la caduta;
Pt_1
- che l'asserito dislivello del tombino, pur essendosi verificato il lamentato sinistro alle 22,30, sarebbe, comunque, da considerarsi perfettamente percepibile, in quanto la strada, con andamento rettilineo, era dotata di impianto di illuminazione, sicché se il pedone avesse tenuto una condotta prudente, come imposto, tra l'altro, dalla conformazione della strada, in forte discesa, non avrebbe sicuramente impattato con la segnalata buca;
- che, in conclusione, il sinistro non si sarebbe verificato se l'attore avesse usato l'ordinaria cautela sempre richiesta anche al pedone ed il sinistro andrà pertanto imputato alla sua disattenzione ed alla sua negligenza, laddove se lo stesso avesse tenuto un comportamento più prudente e accorto, ben avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno, rientrando nella normale diligenza notare possibili ostacoli e, quindi, percepire con utile anticipo la presenza o meno degli stessi, onde predisporre le opportune cautele;
- che andava pertanto escluso che l'asserito danno fosse stato cagionato dalla res, che rappresentava invece una mera occasione dell'evento, mentre doveva ritenersi integrata, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di
“caso fortuito” (Cass. civ. Sez. III, Sent. 17-10-2013, n. 23584; Cass. civ. Sez. III, Sent. 24.09.2015, n. 18865), di talché nessuna responsabilità poteva essere ascritta a qualsiasi titolo al deducente CP_1
- che in subordine e per mero scrupolo difensivo andava contestata la richiesta risarcitoria, risultando la stessa eccessiva e sfornita, allo stato, del benché minimo riscontro probatorio, soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno;
contestandosi altresì recisamente la valutazione medico legale del danno biologico, effettuata dal consulente di parte attrice, le cui conclusioni non erano condivisibili, sia con riferimento alla entità dei postumi permanenti sia con riferimento al nesso eziologico, essendo pertanto opportuno disporsi consulenza tecnica medico-legale;
- che sulle somme eventualmente dovute, infine, non poteva essere conteggiata la rivalutazione monetaria, in quanto la determinazione del danno era stata effettuata sulla base di valori attuali, ma potevano essere riconosciuti i soli interessi legali, da computare, conformemente ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa del convenuto ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze di controparte, voglia il Tribunale di Teramo, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del lamentato evento e/o delle conseguenze che ne sarebbero derivate, ridurre l'entità dell'eventuale risarcimento che dovesse essere riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità di controparte accertata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. Veniva altresì disposta CTU medico legale affidata al Dott. Persona_1
. Depositato il relativo elaborato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta in modalità cartolare ai
[...] sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva così trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
************* Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha invocato la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 occorsogli in data 11 novembre 2019, allorché, alle ore 22,30 circa, in Cologna paese (territorio comunale di , mentre percorreva via Libeccio in direzione nord/sud, in prossimità del civico n. Controparte_1
10, era caduto rovinosamente a terra a causa di un tombino che, posizionato sotto ad un palo della luce non funzionante e non correttamente in piano con la sede stradale, presentava un dislivello, in relazione al fondo stradale di circa 10/15 centimetri, non visibile a causa dell'oscurità e della mancanza di illuminazione pubblica. Il si è difeso negando la sussistenza dei presupposti per la configurazione della CP_1 responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e di quelli per l'applicazione della responsabilità aquilina a mente dell'art. 2043 c.c.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento e l'interpretazione giurisprudenziale.
In punto di diritto, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si osserva quanto segue:
- "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016). Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis,
Cass. n. 4476/2011). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez.
III, 1/02/2018, n. 2479).
Ne consegue che, trattandosi di una forma di responsabilità oggettiva, il danneggiato abbia l'onere di fornire prova specifica del fatto storico e del nesso causale tra la res in custodia ed il danno, non essendo invece richiesta la prova di una condotta omissiva o commissiva connotata da colpa del custode. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di parte attrice appare fondata in quanto, attraverso la prova testimoniale e la documentazione in atti, possono ritenersi sicuramente provate le circostanze storiche dell'evento, ovvero la caduta del nel luogo indicato, a causa della presenza Pt_1 del tombino non allocato a dovere ma presentante un dislivello dal manto stradale costituente un'insidia a causa della mancata segnalazione ed illuminazione.
Ed invero, all'udienza del 23/05/2023, i testi e , interrogate sui capitoli Tes_1 Testimone_2 formulati nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, hanno confermato di essere state presenti la sera dell'11/11/2019, in quanto passeggiavano in compagnia del e di aver Pt_1 assistito alla sua rovinosa caduta a causa del tombino non allocato in piano rispetto al manto stradale e della mancata segnalazione dello stesso, non illuminato perché posizionato al di sotto di un palo dell'illuminazione pubblica l momento non funzionante.
La deposizione del teste di parte convenuta , dipendente del Tes_3 Controparte_1 con mansioni di istruttore tecnico, coordinatore del servizio di manutenzione esterna, non offre alla difesa del elementi utili ad esimerlo dalla responsabilità. Egli, infatti, afferma di non aver constatato CP_1 personalmente la situazione dei pali d'illuminazione presenti in via Libeccio “perché quando ci sono segnalazioni le giriamo alla ditta che cura la manutenzione dell'illuminazione”. Alla domanda relativa alla colorazione più scura del tombino posto nei pressi del civico 10 rispetto a quella del manto stradale, il teste conferma che “il tombino è in ghisa ed è visibile, ovviamente al buio no”.
Ne deriva, in virtù delle superiori considerazioni, l'accoglimento della domanda, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di essa incombente e consistente, in primis, nella dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia, in tesi insidioso, e il danno lamentato all'esito del sinistro occorsogli [si rammenti, in proposito, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità”(Cassazione civile sez. III, 28/06/2016 n.13260)].
È noto, peraltro, che il caso fortuito atto a liberare il custode da responsabilità può consistere anche nella condotta della stessa vittima, che ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (v. Cass. n.
15383/2006).
Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 2013; Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23919;
e Cass. civ., 20 gennaio 2014, n. 999).
Ma rispetto alla prova liberatoria che incombeva ad esso quale custode della res, il tenore della CP_1 deposizione testimoniale dell'unico teste, , al di là di ogni valutazione in ordine alla sua Tes_3 attendibilità, è del tutto inadeguata a dimostrare che se il avesse tenuto una condotta cauta, Pt_1 avrebbe potuto evitare di cadere nell'insidia rappresentata dal tombino posizionato in una zona non illuminata con un dislivello di 10/15 cm. rispetto al piano stradale.
Nel caso in esame, parte attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la via pubblica ed il tombino) e l'evento lesivo (la propria caduta), mentre la parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2051 c.c., va riconosciuta fondata la domanda attorea in ordine all'an.
La liquidazione del danno.
Procedendo all'analisi del quantum, in corso di causa è stata espletata CTU medico legale a firma del dott.
alla quale si ritiene di potersi attenere per la quantificazione del danno, poiché le Persona_1 risultanze della stessa appaiono puntuali, articolate ed esaustive, supportate da rigorosa analisi medico- legale, e basate su un procedimento immune da vizi logici.
L'ausiliario incaricato dal Giudice, richiesto in merito al nesso eziologico, ha ritenuto “che esista un nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate” e che “le affezioni poste in diagnosi sono annoverabili alle voci: Esiti di frattura del I e del V metatarso (Guida RMG ≤ 3 – Guida SIMLA 2-4), che prevede per tale quadro la valutazione del
2%”.
Dunque, riguardo il danno non patrimoniale, il CTU ha rilevato postumi permanenti in nesso causale con il sinistro, quantificati in ragione del 2%.
Nonostante la percentuale di danno biologico riconosciuto rientri tra le c.d. micro-permanenti, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali
(Cass. Civ. ord. n. 12787 del 22/05/2017); invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recente aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte, la quale, nella decisione n. 12408 del 7/06/2011, ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
nato l'[...], all'epoca del sinistro (11/11/2019) aveva 59 anni compiuti, per cui a Parte_1 titolo di danno biologico, seguendo i parametri sopra riportati, spetta allo stesso la somma di € 2.609,00;
l'invalidità temporanea, riconosciuta dal CTU in giorni 30 di invalidità parziale al 75%, 30 di invalidità parziale al 50% e 15 di parziale al 25 %, è pari a complessive € 2.278,65.
Le spese mediche sostenute sono stimate dal CTU congrue e quantificate nell'ordine di 195,01 euro, prevedendosi spese mediche future - relative a visita specialistica pneumologica ed andrologica ed esami specifici necessari –stimabili nell'ordine massimo di 300 euro.
All'attore, pertanto, va riconosciuto complessivamente un danno di € 5.382,66, la cui liquidazione va posta integralmente a carico di parte convenuta.
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente alle ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, comma 3 Cod. Ass.) in quanto l'istante, non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Ed invero, il grado di invalidità permanente non indica al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Da quanto esposto consegue, sul piano strettamente giuridico, che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ., sez. III, 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del
21/09/2017, Cass. Civ., Sez. III, n. 23778 del 7/11/2014 e Cass. Civ. Sez. III, n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Gli importi come sopra determinati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed aventi natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali. Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), in quanto l'attrice non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr. Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno.
In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 25/08/2003, n.
12452; Cass., sez. III, 28/07/2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24/10/2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12/02/2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12/02/2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Al risarcimento dei danni così determinati deve essere condannato il Controparte_1
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 474/2022
RGACC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il al risarcimento dei danni subiti dall'attore in Controparte_1 occasione dello stesso, che quantifica complessivamente in € 5.382,66 come somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi nella misura indicata;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in €
1.701,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come in atti.
Teramo, lì 12/05/2023
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 474 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ) nato a [...] l'/8/09/1959 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova,
Via Nazionale per Teramo n. 246, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Fabio dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza della Repubblica
n.10, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Meis giusta delibera G.C. n. 157 del 3/06/2022 e separata procura speciale in atti,
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 7/02/2022 ed iscritto a ruolo il 14/02/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “In via principale 1)
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 nella causazione e produzione del sinistro de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.;.; 2) Conseguentemente condannare, per le ragioni esposte in narrativa e la documentazione prodotta, il convenuto al pagamento in favore CP_1 dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 8.523,59 per danno biologico temporaneo ivi comprese € 195,01 per spese mediche documentate, ovvero quell'altra somma maggiore e minore dovuta e ritenuta di giustizia oltre alla ulteriore somma dovuta per il danno biologico di natura permanente che sarà accertato e quantificato in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo con limite complessivo di € 25.000,00; pagamento delle spese,diritti ed onorari del presente giudizio.
In via gradata: 1) Accertare de dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_2 suo Sindaco pro tempore, nella causazione e produzione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; 2)
Conseguentemente condannare, per le ragioni esposte in narrativa e la documentazione prodotta, il convenuto al CP_1 pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 8.523,59 per danno biologico temporaneo ivi comprese € 195,01 per spese mediche documentate, ovvero quell'altra somma maggiore e minore dovuta e ritenuta di giustizia oltre alla ulteriore somma dovuta per il danno biologico di natura permanente che sarà accertato e quantificato in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo con limite complessivo di €
25.000,00; 3) Condannare altresì, il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 11 novembre 2019, alle ore 22,30 circa, in località Cologna paese di Controparte_1 mentre percorreva, in direzione nord/sud, via Libeccio, in prossimità del civico n. 10, era caduto rovinosamente a terra a causa di un tombino che, posizionato sotto ad un palo della luce non funzionante, presentava un dislivello, in relazione al fondo stradale, di circa 10/15 centimetri;
- che tale dissesto, in aggiunta alla scarsa visibilità dovuta dall'oscurità della notte ed alla mancanza di luminarie pubbliche, aveva provocato la rovinosa caduta a terra dell'esponente alla presenza di diversi testimoni;
- che la mattina successiva, 12/11/2019, l'esponente, accompagnato dalla moglie, si era recato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Giulianova dove i sanitari di turno avevano diagnosticato la frattura della base del V° metatarso del piede destro con prognosi di giorni 30 e necessità di gambaletto gessato;
- che in data 22/01/2020 l'Ospedale di Giulianova, reparto di Ortopedia e Traumatologia, aveva disposto l'applicazione di un gambaletto elastocompressivo per ulteriori 30 giorni ed in data 08/06/2020 il Dott.
aveva certificato la guarigione clinica dell'esponente con postumi invalidanti da valutarsi Controparte_3 in sede medico-legale;
- di aver sostenuto spese per un ammontare complessivo di € 195,01;
- di aver inviato, in data 26/11/2019, raccomandata a.r., al Comune di contenente Controparte_1 una descrizione dettagliata di tutte le modalità del sinistro in atti;
- che con P.E.C. del 03/12/2019 l'Ente aveva dato atto del ricevimento della richiesta di risarcimento ed inviato la stessa alla società di intermediazione assicurativa incaricata a gestire il sinistro, Controparte_4 la quale con e-mail del 04/12/2019 aveva inviato al procuratore dell'attore conferma dell'incarico ricevuto dall'Ente per la definizione del sinistro;
- che a seguito del ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la aveva nominato Controparte_4 un medico di parte per la valutazione dei danni riportati dall'attore ed era stata effettuata la visita medico legale, successivamente alla quale nessuna comunicazione era pervenuta circa la volontà di transigere la vicenda;
- che a seguito del sinistro l'attore aveva patito una malattia durata 166 giorni, oltre al danno biologico conseguenza dei postumi individuati dal Dott. ; CP_3
- che le lesioni subite erano riferibili alla presenza sulla strada del tombino mal posizionato (dislivello di
10/15 centimetri dal piano della strada) e alla circostanza che esso non era visibile né segnalato;
- che la responsabilità dell'occorso era da ascriversi in via esclusiva al ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. che disciplina il danno cagionato dalle cose in custodia, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
- che il sinistro era avvenuto all'interno del centro abitato di Cologna Paese di Roseto Degli Abruzzi, in una strada circondata da abitazioni civili, ragion per cui il dovere di vigilanza e di precauzione gravante sul
Comune imponevano allo stesso un continuo ed efficace controllo atto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi;
- che, in via subordinata, i fatti sopra esposti rientravano nella fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. disciplinante il risarcimento per fatto illecito, norma primaria del “neminem laedere”, in applicazione della quale la responsabilità della Amministrazione Pubblica, derivante da danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, si configura nella non osservanza dell'obbligo di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo;
- che il predetto obbligo nel caso di specie non era stato osservato dal convenuto in quanto la CP_1 situazione di pericolo, consistita nella presenza di un tombino non allineato con il livello della strada
(dislivello di 10/15 centimetri) - situazione non segnalata e non visibile - non poteva essere prevista dall'esponente, stante l'oscurità della notte (sinistro avvenuto alle ore 22,30) e la non visibilità del tombino, posizionato sotto un palo della pubblica illuminazione non funzionante;
- che l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, era pertanto da addebitarsi totalmente, ex artt.
2051 e 2043 c.c. a negligenza del nel cui territorio ricadeva via Libeccio, Ente che aveva l'obbligo CP_1 di custodia e vigilanza sulle strade che fanno parte del proprio patrimonio e che, nella fattispecie, non aveva adottato alcun mezzo atto a custodire e/o a vietare la circolazione nel tratto di strada interessato, a rimuovere l'insidia o quanto meno a segnalarne la presenza;
- che il predetto Ente non aveva inteso trovare una soluzione transattiva della vicenda a seguito della richiesta di risarcimento danni inviata con racc. a.r. del 26/11/2019 ed era pertanto interesse del Pt_1 procedere in via giudiziale per tutelare i propri interessi ed ottenere il ristoro delle lesioni personali sofferte.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 6/06/2022 si è costituito il il quale ha eccepito: Controparte_1
- che nel caso di specie, difettavano gli elementi necessari per configurarsi la colpa del custode, attesa la giurisprudenza di vertice (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 10938 dell'8/05/2018; Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 9 maggio 2018, n. 11024) secondo la quale: “- Il danneggiato era tenuto a dimostrare l'esistenza del nesso causale, ovvero che l'evento lesivo si era verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva della cosa, mentre il custode, per sottrarsi alla sua responsabilità doveva dimostrare che il danno che si era verificato non si poneva in rapporto di causalità con le condizioni del bene in custodia, atteso che un fatto dello stesso danneggiato o anche esterno, era intervenuto interrompendo il nesso causale;
- L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2051 codice civile presupponeva sempre che il danneggiato dimostrasse il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno
e che, ove la cosa in custodia fosse di per sè statica e inerte, il danneggiato era tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione, sentenza n. 2660 del 5 febbraio 2013);
- che era onere del danneggiato, inoltre, provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito poteva essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cassazione n. 11526 del 2017);
- che in tema di responsabilità ex art. 2051 cod civ., il caso fortuito – inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – era comprensivo della condotta incauta della vittima, che assumeva rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c., e doveva essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che poteva anche essere esclusiva (Sez. 6 -
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017);
- che la dinamica del sinistro descritta in citazione escludeva qualsivoglia responsabilità del
[...]
apparendo di tutta evidenza come la caduta dell'attore non fosse dipesa da un'insidia Controparte_1 stradale, peraltro neppure sussistente, bensì era stata causata verosimilmente dalla disattenzione non apparendo verosimile che l'asserito cattivo stato di manutenzione della sede stradale (circostanza, comunque, da provarsi rigorosamente dal potesse aver causato la caduta;
Pt_1
- che l'asserito dislivello del tombino, pur essendosi verificato il lamentato sinistro alle 22,30, sarebbe, comunque, da considerarsi perfettamente percepibile, in quanto la strada, con andamento rettilineo, era dotata di impianto di illuminazione, sicché se il pedone avesse tenuto una condotta prudente, come imposto, tra l'altro, dalla conformazione della strada, in forte discesa, non avrebbe sicuramente impattato con la segnalata buca;
- che, in conclusione, il sinistro non si sarebbe verificato se l'attore avesse usato l'ordinaria cautela sempre richiesta anche al pedone ed il sinistro andrà pertanto imputato alla sua disattenzione ed alla sua negligenza, laddove se lo stesso avesse tenuto un comportamento più prudente e accorto, ben avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno, rientrando nella normale diligenza notare possibili ostacoli e, quindi, percepire con utile anticipo la presenza o meno degli stessi, onde predisporre le opportune cautele;
- che andava pertanto escluso che l'asserito danno fosse stato cagionato dalla res, che rappresentava invece una mera occasione dell'evento, mentre doveva ritenersi integrata, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di
“caso fortuito” (Cass. civ. Sez. III, Sent. 17-10-2013, n. 23584; Cass. civ. Sez. III, Sent. 24.09.2015, n. 18865), di talché nessuna responsabilità poteva essere ascritta a qualsiasi titolo al deducente CP_1
- che in subordine e per mero scrupolo difensivo andava contestata la richiesta risarcitoria, risultando la stessa eccessiva e sfornita, allo stato, del benché minimo riscontro probatorio, soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno;
contestandosi altresì recisamente la valutazione medico legale del danno biologico, effettuata dal consulente di parte attrice, le cui conclusioni non erano condivisibili, sia con riferimento alla entità dei postumi permanenti sia con riferimento al nesso eziologico, essendo pertanto opportuno disporsi consulenza tecnica medico-legale;
- che sulle somme eventualmente dovute, infine, non poteva essere conteggiata la rivalutazione monetaria, in quanto la determinazione del danno era stata effettuata sulla base di valori attuali, ma potevano essere riconosciuti i soli interessi legali, da computare, conformemente ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa del convenuto ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze di controparte, voglia il Tribunale di Teramo, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del lamentato evento e/o delle conseguenze che ne sarebbero derivate, ridurre l'entità dell'eventuale risarcimento che dovesse essere riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità di controparte accertata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. Veniva altresì disposta CTU medico legale affidata al Dott. Persona_1
. Depositato il relativo elaborato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta in modalità cartolare ai
[...] sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva così trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
************* Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha invocato la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 occorsogli in data 11 novembre 2019, allorché, alle ore 22,30 circa, in Cologna paese (territorio comunale di , mentre percorreva via Libeccio in direzione nord/sud, in prossimità del civico n. Controparte_1
10, era caduto rovinosamente a terra a causa di un tombino che, posizionato sotto ad un palo della luce non funzionante e non correttamente in piano con la sede stradale, presentava un dislivello, in relazione al fondo stradale di circa 10/15 centimetri, non visibile a causa dell'oscurità e della mancanza di illuminazione pubblica. Il si è difeso negando la sussistenza dei presupposti per la configurazione della CP_1 responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e di quelli per l'applicazione della responsabilità aquilina a mente dell'art. 2043 c.c.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento e l'interpretazione giurisprudenziale.
In punto di diritto, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si osserva quanto segue:
- "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016). Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (cfr. ex multis,
Cass. n. 4476/2011). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez.
III, 1/02/2018, n. 2479).
Ne consegue che, trattandosi di una forma di responsabilità oggettiva, il danneggiato abbia l'onere di fornire prova specifica del fatto storico e del nesso causale tra la res in custodia ed il danno, non essendo invece richiesta la prova di una condotta omissiva o commissiva connotata da colpa del custode. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di parte attrice appare fondata in quanto, attraverso la prova testimoniale e la documentazione in atti, possono ritenersi sicuramente provate le circostanze storiche dell'evento, ovvero la caduta del nel luogo indicato, a causa della presenza Pt_1 del tombino non allocato a dovere ma presentante un dislivello dal manto stradale costituente un'insidia a causa della mancata segnalazione ed illuminazione.
Ed invero, all'udienza del 23/05/2023, i testi e , interrogate sui capitoli Tes_1 Testimone_2 formulati nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, hanno confermato di essere state presenti la sera dell'11/11/2019, in quanto passeggiavano in compagnia del e di aver Pt_1 assistito alla sua rovinosa caduta a causa del tombino non allocato in piano rispetto al manto stradale e della mancata segnalazione dello stesso, non illuminato perché posizionato al di sotto di un palo dell'illuminazione pubblica l momento non funzionante.
La deposizione del teste di parte convenuta , dipendente del Tes_3 Controparte_1 con mansioni di istruttore tecnico, coordinatore del servizio di manutenzione esterna, non offre alla difesa del elementi utili ad esimerlo dalla responsabilità. Egli, infatti, afferma di non aver constatato CP_1 personalmente la situazione dei pali d'illuminazione presenti in via Libeccio “perché quando ci sono segnalazioni le giriamo alla ditta che cura la manutenzione dell'illuminazione”. Alla domanda relativa alla colorazione più scura del tombino posto nei pressi del civico 10 rispetto a quella del manto stradale, il teste conferma che “il tombino è in ghisa ed è visibile, ovviamente al buio no”.
Ne deriva, in virtù delle superiori considerazioni, l'accoglimento della domanda, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di essa incombente e consistente, in primis, nella dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia, in tesi insidioso, e il danno lamentato all'esito del sinistro occorsogli [si rammenti, in proposito, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità”(Cassazione civile sez. III, 28/06/2016 n.13260)].
È noto, peraltro, che il caso fortuito atto a liberare il custode da responsabilità può consistere anche nella condotta della stessa vittima, che ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (v. Cass. n.
15383/2006).
Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 2013; Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23919;
e Cass. civ., 20 gennaio 2014, n. 999).
Ma rispetto alla prova liberatoria che incombeva ad esso quale custode della res, il tenore della CP_1 deposizione testimoniale dell'unico teste, , al di là di ogni valutazione in ordine alla sua Tes_3 attendibilità, è del tutto inadeguata a dimostrare che se il avesse tenuto una condotta cauta, Pt_1 avrebbe potuto evitare di cadere nell'insidia rappresentata dal tombino posizionato in una zona non illuminata con un dislivello di 10/15 cm. rispetto al piano stradale.
Nel caso in esame, parte attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la via pubblica ed il tombino) e l'evento lesivo (la propria caduta), mentre la parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2051 c.c., va riconosciuta fondata la domanda attorea in ordine all'an.
La liquidazione del danno.
Procedendo all'analisi del quantum, in corso di causa è stata espletata CTU medico legale a firma del dott.
alla quale si ritiene di potersi attenere per la quantificazione del danno, poiché le Persona_1 risultanze della stessa appaiono puntuali, articolate ed esaustive, supportate da rigorosa analisi medico- legale, e basate su un procedimento immune da vizi logici.
L'ausiliario incaricato dal Giudice, richiesto in merito al nesso eziologico, ha ritenuto “che esista un nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate” e che “le affezioni poste in diagnosi sono annoverabili alle voci: Esiti di frattura del I e del V metatarso (Guida RMG ≤ 3 – Guida SIMLA 2-4), che prevede per tale quadro la valutazione del
2%”.
Dunque, riguardo il danno non patrimoniale, il CTU ha rilevato postumi permanenti in nesso causale con il sinistro, quantificati in ragione del 2%.
Nonostante la percentuale di danno biologico riconosciuto rientri tra le c.d. micro-permanenti, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali
(Cass. Civ. ord. n. 12787 del 22/05/2017); invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recente aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte, la quale, nella decisione n. 12408 del 7/06/2011, ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
nato l'[...], all'epoca del sinistro (11/11/2019) aveva 59 anni compiuti, per cui a Parte_1 titolo di danno biologico, seguendo i parametri sopra riportati, spetta allo stesso la somma di € 2.609,00;
l'invalidità temporanea, riconosciuta dal CTU in giorni 30 di invalidità parziale al 75%, 30 di invalidità parziale al 50% e 15 di parziale al 25 %, è pari a complessive € 2.278,65.
Le spese mediche sostenute sono stimate dal CTU congrue e quantificate nell'ordine di 195,01 euro, prevedendosi spese mediche future - relative a visita specialistica pneumologica ed andrologica ed esami specifici necessari –stimabili nell'ordine massimo di 300 euro.
All'attore, pertanto, va riconosciuto complessivamente un danno di € 5.382,66, la cui liquidazione va posta integralmente a carico di parte convenuta.
Non può esser riconosciuto, invece, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n. 235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n.
11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi
(Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente alle ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, comma 3 Cod. Ass.) in quanto l'istante, non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Ed invero, il grado di invalidità permanente non indica al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Da quanto esposto consegue, sul piano strettamente giuridico, che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ., sez. III, 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del
21/09/2017, Cass. Civ., Sez. III, n. 23778 del 7/11/2014 e Cass. Civ. Sez. III, n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Gli importi come sopra determinati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed aventi natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali. Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), in quanto l'attrice non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr. Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno.
In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 25/08/2003, n.
12452; Cass., sez. III, 28/07/2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24/10/2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12/02/2008, n. 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12/02/2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6/11/1996, n. 9648).
Al risarcimento dei danni così determinati deve essere condannato il Controparte_1
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 474/2022
RGACC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il al risarcimento dei danni subiti dall'attore in Controparte_1 occasione dello stesso, che quantifica complessivamente in € 5.382,66 come somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi nella misura indicata;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in €
1.701,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate come in atti.
Teramo, lì 12/05/2023
Il Giudice
Dott. Antonio Converti