Art. 20.
Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.