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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 14221/2023 R.G.
All'udienza del 16.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa LI IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
PALERMO Controparte_1 sono comparsi:
l'avv. Alessia Di AR per l'attore;
l'avv. AR ER.
I procuratori dopo avere discusso la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa, dichiarando altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo. L'avv. ER inoltre chiede, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
LI IC - G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione posta in deliberazione e decisa in data 16.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “azione ex art. 2051 c.c.”
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Paolino Graviano (domicilio digitale: e Alessia Di AR (domicilio digitale: Email_1
, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti Email_2
ATTORE
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del l.r. Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Francesco Paolo Di Maria (domicilio digitale:
e AR ER (domicilio digitale: , che lo Email_3 Email_4 rappresentano e difendono per procura ad litem in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. – Con atto di citazione notificato il 17.11.2023, il signor , nel convenire in giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti anche più semplicemente Controparte_2
“ ”], esponeva: CP_1 a). - di essere proprietario, sin dal 1978, per quanto qui di interesse, dell'appartamento situato al settimo piano dell'edificio condominiale, destinato a residenza coniugale sua e della moglie , e posto sotto il Controparte_3 lastrico solare e distinto in catasto al foglio 60, part.507 sub 29 e 30.
b). - che in data 19.7.2023, tale unità immobiliare e in particolare il soffitto della camera da letto, era interessata da dissesto statico dell'intonaco e delle pignatte in pomicia cemento e causato danni a una parte dell'arredamento;
c). - che in precedenza l'immobile già interessato da episodi analoghi (da infiltrazioni d'acqua), seppur di minore rilievo e dovute alla grave compromissione del solaio, privo di idonea impermeabilizzazione e non sottoposto a manutenzione da parte del , per come a suo dire accertato in data 24.6.2021 da apposita consulenza tecnica di parte, e CP_1 confermato anche dal consulente tecnico nominato dal , ing. ; CP_1 Persona_1
d). - che a seguito dell'evento del 19.7.2023 era intervenuti i VV.FF. di Palermo, che dopo avere effettuato apposito sopralluogo e riscontrato il dissesto statico dei soffitti, lo avevano diffidato dall'utilizzare la camera da letto matrimoniale, il bagno e la cucina soggiorno;
e). - che aveva provveduto a sue spese a ripristinare il salone, la saletta, il corridoio e il camerino;
f).- che il aveva, a sua volta, eseguito lavori finalizzati alla parziale messa in sicurezza di una sola parte CP_1 del soffitto di una delle camere dell'appartamento, omettendo invece di provvedere agli interventi di manutenzione della copertura e del manto di impermeabilizzazione necessari alla rimozione delle cause delle infiltrazioni CP_4
2 d'acqua, determinando, infine, a causa del peggioramento dello stato di degrado del solaio, l'episodio del 19.7.2023 di dissesto statico dell'intonaco e delle pignatte in pomicia cemento;
g). - che, nemmeno successivamente al verificarsi di tale ultimo episodio, il aveva provveduto ad eseguire CP_1
i lavori necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il ripristino dei luoghi.
Soggiungeva che, in conseguenza di quanto superiormente allegato, era stato privato del pieno godimento dell'immobile di piano settimo, sopra indicato, che, nelle more, a causa della perdurante inerzia del , si era CP_1 ulteriormente degradato in tutti i soffitti e gli ambienti della casa, caratterizzate dalla presenza di sfondellamenti, macchie di umidità, esfolazioni della tinteggiatura e rigonfiamenti.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, in primo luogo, accertata la responsabilità del nella CP_1 causazione degli eventi dannosi sopra richiamati ex artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna di quest'ultimo:
A). - ad eseguire tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi all'interno, con la previsione del pagamento in suo favore, quale mezzo di coazione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
B). - a risarcire la somma di €. 32.667,39 (o altra diversa somma risultante all'esito del giudizio), oltre accessori, necessaria per eseguire
C). - a rifondergli le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D). - a risarcirgli il danno ex art. 832 e 2059 c.c., che quantificava in €. 10.000, dovuto alla privazione del pieno godimento dell'immobile e al grande timore provato in occasione dell'evento del 19.7.2023.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di riposta dell'11.3.2024, il contestava le domande CP_1 adducendo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento ex art. 2947 c.c. posto che il primo evento della serie si era manifestato nel 2010, raggiungendo la massima intensità a partire dal 2021, e nel merito, pur non contestando gli accadimenti indicati in citazione e le relative cause, che nessuna inerzia poteva essere imputata al che al contrario aveva portato e votato in assemblea, in ultimo nell'adunanza del 28.9.2023, il CP_1 computo metrico con modifiche relativo ai lavori di rifacimento del lastrico solare. Concludeva, pertanto, per le superiori considerazioni, per il rigetto delle domande in tutto o in parte e la compensazione delle spese.
1.3.- Il procedimento era istruito con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, l'assunzione dei testi e Tes_1
e l'espletamento di TU (ing. ). Indi, era rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Tes_2 Persona_2 all'udienza del 16.12.2025, e all'esito della discussione deciso.
2.- Merito della lite
2.1.- In primo luogo va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . Al danno richiesto CP_1 va attribuita natura di illecito permanente, notoriamente caratterizzato dal fatto che la condanna dell'agente si protrae nel tempo. Sebbene, ricorrendo tale ipotesi la prescrizione del diritto al risarcimento, che sorge in modo continuativo, via via che si produce il danno, decorre ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è verificato e pertanto può essere risarcito solo il danno prodottosi nei cinque anni anteriori alla data in cui il diritto al risarcimento è fatto valere
(cfr. Cass. n. 375/2025), va evidenziato che nella specie anche a volere retrodatare la condotta al 2021, il termine è stato interrotto dalla proposizione domanda (17.11.2023). E ciò in disparte alla circostanza che l'illecito in parola si è aggravato come da evento del 19.7.2023.
2.2.- Giova in secondo luogo premettere che l'art. 2051 cod. civ. - secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato - pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha invero carattere oggettivo (cfr. in ultimo Cass. n. 26142/2023; Cass.
n. 18518/2024; Cass. n. 11152/2023) e, perché una tale responsabilità possa configurarsi in concreto, “… è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta….(Così, Cass. n. 26086/2005). La norma non si riferisce alla custodia nel 3 senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il “governo” e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859/2000). E',in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530/2009; conf. Cass. civ. sez. un. n. 12019/1991). Chi, pertanto, è nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n.
11227/2008), mentre il danneggiante è responsabile anche per l'ipotesi in cui rimanga “ignota” la causa.
Il soggetto danneggiato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto,
..deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, ma non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (cfr. Cass. n. 18518/2024).
Nella specifica materia condominiale, poi, giova evidenziare che il , quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del per la custodia dei beni e dei CP_1 servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la custodia dell'unità immobiliare allo stesso appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire
<> risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Ne consegue che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo
Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità “solidale” degli autori del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico poi ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di eseguire le necessarie opere di CP_1 manutenzione dei beni comuni, quale è da considerate il lastrico solare che funge da copertura dell'edificio
(art. 1117 n. 1 c.c.) deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione CP_4 risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali CP_1 danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche CP_1 dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini
(compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui agli artt. 1123 e ss. cod. civ. CP_1
Occorre poi evidenziare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata e non congiunta, optando per l'una o per l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non giustificano una doppia condanna per lo stesso titolo, vietata dall'ordinamento, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c.
2.3.- Tutto ciò premesso, deve ritenersi alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il TU - all'esito delle indagine tecniche espletate, immuni da vizi logico/giuridici e dal Tribunale condivise che i danni all'immobile dell'attore siano da imputare al convenuto, sia in quanto custode dell'edificio e nello specifico del lastrico solare, CP_1 CP_4 ex art. 2051 c.c., sia per violazione degli obblighi di conservazione e manutenzione discendenti dagli artt. 1130 n.4 4 c.c. [secondo cui l'amministratore è tenuto a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio] e 1135
n. 4 c.c. per il quale l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria…..[…].
Il predetto TU infatti ha concluso che:
a).- “… gli immobili di proprietà dell'attore interessati dai danni sono identificati con il sub. 30, abitato dall'attore e oggetto di danni cospicui, e quello identificato con il sub 29, concesso in locazione e meno interessato dai danni;
b).- il settimo, costituisce l'ultimo piano dell'edificio e sopra gli appartamenti dell'attore insiste la copertura del fabbricato alla quale si ha accesso tramite scala estraibile posta in corrispondenza del torrino condominiale;
c).- l'appartamento abitato dall'attore (sub. 30) è composto da un ingresso-salone, n. 3 camere da letto, una cucina – soggiorno, un wc bagno, una lavanderia, n. 2 ripostigli, un corridoio, due balconi e un terrazzo. Al momento del sopralluogo sono stati riscontrati segni evidenti di pregresse infiltrazioni che hanno causato il dissesto statico dei soffitti di due camere da letto e di una porzione del soggiorno-cucina, nonché fenomeni diffusi di rigonfiamento dell'intonaco, esfoliazioni, lesioni anche superficiali del materiale di rivestimento del soffitto, in tutti gli altri ambienti, oltre al rigonfiamento della carta da parati che riveste una parete della camera da letto denominata 3, e ancora una lesione riscontrata nella parete divisoria tra la cucina soggiorno e la suddetta camera da letto 3. L'appartamento identificato con il sub 29, sempre di proprietà dell'attore, presenta in una sola stanza, adiacente al salone dell'appartamento identificato con il sub. 30 (già oggetto di precedente risanamento), segni di un pregresso sfondellamento. Il lastrico solare, infine, presentava, al momento sempre del sopralluogo, materiale impermeabilizzante, che tuttavia in considerazione degli evidenti punti di discontinuità e di scollamento non garantisce un'idonea impermeabilizzazione con efficiente tenuta idraulica;
d).- a seguito anche di analisi strumentali eseguite (indagine termografica), gli appartamenti presentano varie testimonianze di infiltrazioni presente e tutt'ora attive, che sono state causa dei crolli di ampie parti del solaio
(con sfondellamenti) e di varie lesioni, anche superficiali del materiale di rivestimento dei soffitti, evidenzianti la presenza di accentuata diversa emissività in corrispondenza delle zone perimetrali di alcune stanze. Nello specifico, le cause del degrado dei soffitti all'interno degli appartamenti in parola, vista l'entità degli sfondellamenti con il riscontrato distacco dell'intonaco, sono da attribuire sicuramente a pregresse infiltrazioni provenienti dalla copertura. Il crollo del soffitto è infatti ascrivibile alla tipologia dello sfondellamento che nell'ipotesi in esame è causato da infiltrazioni d'acqua…[…].
e).- l'insorgenza dei fenomeni di infiltrazioni può essere fatta risalire all'aprile 2018, data in cui l'assemblea ha fatto riferimento, in apposita adunanza, alla necessità di eseguire lavori di riferimento del lastrico solare;
f).- la diffida dei VV.FF. emanata all'esito dell'evento del 19.7.2023, ha limitato il godimento delle stanze in tale diffida indicate;
g).- le diverse conche rilevate - che portano al ristagno dell'acqua piovana – e le varie lesioni e screpolature del rivestimento impermeabilizzante, soprattutto intorno al torrino del vano scala, vanificano la funzionalità della impermeabilizzante, che risulta essere stata realizzata non secondo le norme della buona tecnica.
h).- per l'eliminazione delle cause è necessario eseguire una migliore impermeabilizzazione della copertura tramite l'applicazione di materiali elastici in resina poliuretanica (tipo Archet – Hyperdesmo o equivalente), passata a spruzzo o a rullo in due strati dello spessore di almeno n. 2 mm. ciascuno, avendo cura di applicare dei risvolti di 20 cm;
i).- per il ripristino, invece, degli immobili sopra descritti, è necessario:
.- operare la dismissione dell'intonaco ammalorato;
.- il risanamento strutturale dei ferri di armatura di travi e pilastri eventualmente venuti a vista, compresi quelli desunti dall'indagine eseguita;
.- l'applicazione di un nuovo intonaco;
.- l'applicazione di uno strato di finitura e successiva tinteggiatura su tutte le superfici interessate orizzontali e vertificali degli appartamenti;
l).- i tempi per il ripristino possono quantificarsi da 35 a 60 gg.; con un costo stimato in €. 46.405,60;
m).- sono risultati danneggiati a seguito del crollo dell'intonaco del soffitto tre mobili (mobile in legno truciolato;
lampada da tavolo con paralume;
cofanetto probabilmente in tartaruga) non riparabili, per un controvalore di complessivi €. 700,00. 5 2.4.- All'accertamento dei danni e alla riconduzione al della responsabilità dei fatti oggetto di causa, CP_1 consegue che quest'ultimo deve essere condannato:
A).- ad eseguire tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi come descritti alla TU ing. e relativo computo metrico;
Persona_2 B).- a risarcire all'attore la somma di €. 46.405,60 oltre accessori, necessaria per il ripristino delle unità immobiliari di cui è proprietario;
C).- a rifondere all'attore le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D).- a risarcire la somma di €. 700 per la perdita dei tre mobili/suppellettili;
E).- a risarcire, nella misura che s indica in €. 3.000, il danno conseguente all'attore dalla privazione del pieno godimento dell'immobile.
Per l'esecuzione dei lavori di cui alla superiore lettera A), appare equo fissare una data di metri quattro dalla presente pronuncia. Va, a tal fine, accolta la domanda di condanna del al pagamento in favore dell'attore, ai sensi CP_1 dell'art. 614 bis cod. proc. civ. della somma di €. 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere a decorrere dal quarto mese successivo alla pronuncia. Tale condanna costituisce notoriamente mezzo di coazione indiretta finalizzata a un sollecito adempimento dissuadendo il debitore dal porre in essere comportamenti dilatori e pregiudizievoli dell'interesse creditorio, e anche sanzione.
2.5.- Va rigettata invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'attore in difetto di idonea allegazione e prova del pregiudizio.
3.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare in favore dell'attore le spese di CP_1 lite nella misura indicata in dispositivo.
Sempre sul convenuto vanno poste le spese di TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1.- condanna il per le causali di cui in motivazione: CP_1
A).- ad eseguire entro mesi quattro dalla presente pronuncia tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi come descritti alla TU ing. e relativo computo metrico;
Persona_2
B).- a risarcire all'attore la somma di €. 46.405,60 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, necessaria per il ripristino delle unità immobiliari di cui è proprietario;
C).- a rifondere all'attore le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D).- a risarcire la somma di €. 700 per la perdita dei tre mobili/suppellettili;
E).- a risarcire, nella misura che s indica in €. 3.000, il danno conseguente all'attore dalla privazione del pieno godimento dell'immobile;
F).- al pagamento in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. della somma di €. 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere a decorrere dal quarto mese successivo alla pronuncia;
2.- rigetta nel resto le domande attore;
3.- condanna, inoltre il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €. 5.600,00, di cui €. CP_1
600, per esborsi, oltre spese generali iva e cpa;
4.- pone le spese di TU a carico del . CP_1
Palermo, li 16.12.2025
LI IC – G.O.T.
6 7
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 14221/2023 R.G.
All'udienza del 16.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa LI IC, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
PALERMO Controparte_1 sono comparsi:
l'avv. Alessia Di AR per l'attore;
l'avv. AR ER.
I procuratori dopo avere discusso la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa, dichiarando altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo. L'avv. ER inoltre chiede, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
LI IC - G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione posta in deliberazione e decisa in data 16.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “azione ex art. 2051 c.c.”
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Paolino Graviano (domicilio digitale: e Alessia Di AR (domicilio digitale: Email_1
, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti Email_2
ATTORE
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del l.r. Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Francesco Paolo Di Maria (domicilio digitale:
e AR ER (domicilio digitale: , che lo Email_3 Email_4 rappresentano e difendono per procura ad litem in atti
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. – Con atto di citazione notificato il 17.11.2023, il signor , nel convenire in giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti anche più semplicemente Controparte_2
“ ”], esponeva: CP_1 a). - di essere proprietario, sin dal 1978, per quanto qui di interesse, dell'appartamento situato al settimo piano dell'edificio condominiale, destinato a residenza coniugale sua e della moglie , e posto sotto il Controparte_3 lastrico solare e distinto in catasto al foglio 60, part.507 sub 29 e 30.
b). - che in data 19.7.2023, tale unità immobiliare e in particolare il soffitto della camera da letto, era interessata da dissesto statico dell'intonaco e delle pignatte in pomicia cemento e causato danni a una parte dell'arredamento;
c). - che in precedenza l'immobile già interessato da episodi analoghi (da infiltrazioni d'acqua), seppur di minore rilievo e dovute alla grave compromissione del solaio, privo di idonea impermeabilizzazione e non sottoposto a manutenzione da parte del , per come a suo dire accertato in data 24.6.2021 da apposita consulenza tecnica di parte, e CP_1 confermato anche dal consulente tecnico nominato dal , ing. ; CP_1 Persona_1
d). - che a seguito dell'evento del 19.7.2023 era intervenuti i VV.FF. di Palermo, che dopo avere effettuato apposito sopralluogo e riscontrato il dissesto statico dei soffitti, lo avevano diffidato dall'utilizzare la camera da letto matrimoniale, il bagno e la cucina soggiorno;
e). - che aveva provveduto a sue spese a ripristinare il salone, la saletta, il corridoio e il camerino;
f).- che il aveva, a sua volta, eseguito lavori finalizzati alla parziale messa in sicurezza di una sola parte CP_1 del soffitto di una delle camere dell'appartamento, omettendo invece di provvedere agli interventi di manutenzione della copertura e del manto di impermeabilizzazione necessari alla rimozione delle cause delle infiltrazioni CP_4
2 d'acqua, determinando, infine, a causa del peggioramento dello stato di degrado del solaio, l'episodio del 19.7.2023 di dissesto statico dell'intonaco e delle pignatte in pomicia cemento;
g). - che, nemmeno successivamente al verificarsi di tale ultimo episodio, il aveva provveduto ad eseguire CP_1
i lavori necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il ripristino dei luoghi.
Soggiungeva che, in conseguenza di quanto superiormente allegato, era stato privato del pieno godimento dell'immobile di piano settimo, sopra indicato, che, nelle more, a causa della perdurante inerzia del , si era CP_1 ulteriormente degradato in tutti i soffitti e gli ambienti della casa, caratterizzate dalla presenza di sfondellamenti, macchie di umidità, esfolazioni della tinteggiatura e rigonfiamenti.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, in primo luogo, accertata la responsabilità del nella CP_1 causazione degli eventi dannosi sopra richiamati ex artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna di quest'ultimo:
A). - ad eseguire tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi all'interno, con la previsione del pagamento in suo favore, quale mezzo di coazione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
B). - a risarcire la somma di €. 32.667,39 (o altra diversa somma risultante all'esito del giudizio), oltre accessori, necessaria per eseguire
C). - a rifondergli le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D). - a risarcirgli il danno ex art. 832 e 2059 c.c., che quantificava in €. 10.000, dovuto alla privazione del pieno godimento dell'immobile e al grande timore provato in occasione dell'evento del 19.7.2023.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di riposta dell'11.3.2024, il contestava le domande CP_1 adducendo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento ex art. 2947 c.c. posto che il primo evento della serie si era manifestato nel 2010, raggiungendo la massima intensità a partire dal 2021, e nel merito, pur non contestando gli accadimenti indicati in citazione e le relative cause, che nessuna inerzia poteva essere imputata al che al contrario aveva portato e votato in assemblea, in ultimo nell'adunanza del 28.9.2023, il CP_1 computo metrico con modifiche relativo ai lavori di rifacimento del lastrico solare. Concludeva, pertanto, per le superiori considerazioni, per il rigetto delle domande in tutto o in parte e la compensazione delle spese.
1.3.- Il procedimento era istruito con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, l'assunzione dei testi e Tes_1
e l'espletamento di TU (ing. ). Indi, era rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Tes_2 Persona_2 all'udienza del 16.12.2025, e all'esito della discussione deciso.
2.- Merito della lite
2.1.- In primo luogo va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . Al danno richiesto CP_1 va attribuita natura di illecito permanente, notoriamente caratterizzato dal fatto che la condanna dell'agente si protrae nel tempo. Sebbene, ricorrendo tale ipotesi la prescrizione del diritto al risarcimento, che sorge in modo continuativo, via via che si produce il danno, decorre ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è verificato e pertanto può essere risarcito solo il danno prodottosi nei cinque anni anteriori alla data in cui il diritto al risarcimento è fatto valere
(cfr. Cass. n. 375/2025), va evidenziato che nella specie anche a volere retrodatare la condotta al 2021, il termine è stato interrotto dalla proposizione domanda (17.11.2023). E ciò in disparte alla circostanza che l'illecito in parola si è aggravato come da evento del 19.7.2023.
2.2.- Giova in secondo luogo premettere che l'art. 2051 cod. civ. - secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato - pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha invero carattere oggettivo (cfr. in ultimo Cass. n. 26142/2023; Cass.
n. 18518/2024; Cass. n. 11152/2023) e, perché una tale responsabilità possa configurarsi in concreto, “… è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta….(Così, Cass. n. 26086/2005). La norma non si riferisce alla custodia nel 3 senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il “governo” e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859/2000). E',in altri termini, custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530/2009; conf. Cass. civ. sez. un. n. 12019/1991). Chi, pertanto, è nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n.
11227/2008), mentre il danneggiante è responsabile anche per l'ipotesi in cui rimanga “ignota” la causa.
Il soggetto danneggiato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto,
..deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, ma non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (cfr. Cass. n. 18518/2024).
Nella specifica materia condominiale, poi, giova evidenziare che il , quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del per la custodia dei beni e dei CP_1 servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la custodia dell'unità immobiliare allo stesso appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire
<> risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Ne consegue che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo
Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità “solidale” degli autori del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico poi ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di eseguire le necessarie opere di CP_1 manutenzione dei beni comuni, quale è da considerate il lastrico solare che funge da copertura dell'edificio
(art. 1117 n. 1 c.c.) deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione CP_4 risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali CP_1 danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche CP_1 dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini
(compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui agli artt. 1123 e ss. cod. civ. CP_1
Occorre poi evidenziare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata e non congiunta, optando per l'una o per l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non giustificano una doppia condanna per lo stesso titolo, vietata dall'ordinamento, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c.
2.3.- Tutto ciò premesso, deve ritenersi alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il TU - all'esito delle indagine tecniche espletate, immuni da vizi logico/giuridici e dal Tribunale condivise che i danni all'immobile dell'attore siano da imputare al convenuto, sia in quanto custode dell'edificio e nello specifico del lastrico solare, CP_1 CP_4 ex art. 2051 c.c., sia per violazione degli obblighi di conservazione e manutenzione discendenti dagli artt. 1130 n.4 4 c.c. [secondo cui l'amministratore è tenuto a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio] e 1135
n. 4 c.c. per il quale l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria…..[…].
Il predetto TU infatti ha concluso che:
a).- “… gli immobili di proprietà dell'attore interessati dai danni sono identificati con il sub. 30, abitato dall'attore e oggetto di danni cospicui, e quello identificato con il sub 29, concesso in locazione e meno interessato dai danni;
b).- il settimo, costituisce l'ultimo piano dell'edificio e sopra gli appartamenti dell'attore insiste la copertura del fabbricato alla quale si ha accesso tramite scala estraibile posta in corrispondenza del torrino condominiale;
c).- l'appartamento abitato dall'attore (sub. 30) è composto da un ingresso-salone, n. 3 camere da letto, una cucina – soggiorno, un wc bagno, una lavanderia, n. 2 ripostigli, un corridoio, due balconi e un terrazzo. Al momento del sopralluogo sono stati riscontrati segni evidenti di pregresse infiltrazioni che hanno causato il dissesto statico dei soffitti di due camere da letto e di una porzione del soggiorno-cucina, nonché fenomeni diffusi di rigonfiamento dell'intonaco, esfoliazioni, lesioni anche superficiali del materiale di rivestimento del soffitto, in tutti gli altri ambienti, oltre al rigonfiamento della carta da parati che riveste una parete della camera da letto denominata 3, e ancora una lesione riscontrata nella parete divisoria tra la cucina soggiorno e la suddetta camera da letto 3. L'appartamento identificato con il sub 29, sempre di proprietà dell'attore, presenta in una sola stanza, adiacente al salone dell'appartamento identificato con il sub. 30 (già oggetto di precedente risanamento), segni di un pregresso sfondellamento. Il lastrico solare, infine, presentava, al momento sempre del sopralluogo, materiale impermeabilizzante, che tuttavia in considerazione degli evidenti punti di discontinuità e di scollamento non garantisce un'idonea impermeabilizzazione con efficiente tenuta idraulica;
d).- a seguito anche di analisi strumentali eseguite (indagine termografica), gli appartamenti presentano varie testimonianze di infiltrazioni presente e tutt'ora attive, che sono state causa dei crolli di ampie parti del solaio
(con sfondellamenti) e di varie lesioni, anche superficiali del materiale di rivestimento dei soffitti, evidenzianti la presenza di accentuata diversa emissività in corrispondenza delle zone perimetrali di alcune stanze. Nello specifico, le cause del degrado dei soffitti all'interno degli appartamenti in parola, vista l'entità degli sfondellamenti con il riscontrato distacco dell'intonaco, sono da attribuire sicuramente a pregresse infiltrazioni provenienti dalla copertura. Il crollo del soffitto è infatti ascrivibile alla tipologia dello sfondellamento che nell'ipotesi in esame è causato da infiltrazioni d'acqua…[…].
e).- l'insorgenza dei fenomeni di infiltrazioni può essere fatta risalire all'aprile 2018, data in cui l'assemblea ha fatto riferimento, in apposita adunanza, alla necessità di eseguire lavori di riferimento del lastrico solare;
f).- la diffida dei VV.FF. emanata all'esito dell'evento del 19.7.2023, ha limitato il godimento delle stanze in tale diffida indicate;
g).- le diverse conche rilevate - che portano al ristagno dell'acqua piovana – e le varie lesioni e screpolature del rivestimento impermeabilizzante, soprattutto intorno al torrino del vano scala, vanificano la funzionalità della impermeabilizzante, che risulta essere stata realizzata non secondo le norme della buona tecnica.
h).- per l'eliminazione delle cause è necessario eseguire una migliore impermeabilizzazione della copertura tramite l'applicazione di materiali elastici in resina poliuretanica (tipo Archet – Hyperdesmo o equivalente), passata a spruzzo o a rullo in due strati dello spessore di almeno n. 2 mm. ciascuno, avendo cura di applicare dei risvolti di 20 cm;
i).- per il ripristino, invece, degli immobili sopra descritti, è necessario:
.- operare la dismissione dell'intonaco ammalorato;
.- il risanamento strutturale dei ferri di armatura di travi e pilastri eventualmente venuti a vista, compresi quelli desunti dall'indagine eseguita;
.- l'applicazione di un nuovo intonaco;
.- l'applicazione di uno strato di finitura e successiva tinteggiatura su tutte le superfici interessate orizzontali e vertificali degli appartamenti;
l).- i tempi per il ripristino possono quantificarsi da 35 a 60 gg.; con un costo stimato in €. 46.405,60;
m).- sono risultati danneggiati a seguito del crollo dell'intonaco del soffitto tre mobili (mobile in legno truciolato;
lampada da tavolo con paralume;
cofanetto probabilmente in tartaruga) non riparabili, per un controvalore di complessivi €. 700,00. 5 2.4.- All'accertamento dei danni e alla riconduzione al della responsabilità dei fatti oggetto di causa, CP_1 consegue che quest'ultimo deve essere condannato:
A).- ad eseguire tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi come descritti alla TU ing. e relativo computo metrico;
Persona_2 B).- a risarcire all'attore la somma di €. 46.405,60 oltre accessori, necessaria per il ripristino delle unità immobiliari di cui è proprietario;
C).- a rifondere all'attore le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D).- a risarcire la somma di €. 700 per la perdita dei tre mobili/suppellettili;
E).- a risarcire, nella misura che s indica in €. 3.000, il danno conseguente all'attore dalla privazione del pieno godimento dell'immobile.
Per l'esecuzione dei lavori di cui alla superiore lettera A), appare equo fissare una data di metri quattro dalla presente pronuncia. Va, a tal fine, accolta la domanda di condanna del al pagamento in favore dell'attore, ai sensi CP_1 dell'art. 614 bis cod. proc. civ. della somma di €. 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere a decorrere dal quarto mese successivo alla pronuncia. Tale condanna costituisce notoriamente mezzo di coazione indiretta finalizzata a un sollecito adempimento dissuadendo il debitore dal porre in essere comportamenti dilatori e pregiudizievoli dell'interesse creditorio, e anche sanzione.
2.5.- Va rigettata invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'attore in difetto di idonea allegazione e prova del pregiudizio.
3.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, il va condannato a pagare in favore dell'attore le spese di CP_1 lite nella misura indicata in dispositivo.
Sempre sul convenuto vanno poste le spese di TU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1.- condanna il per le causali di cui in motivazione: CP_1
A).- ad eseguire entro mesi quattro dalla presente pronuncia tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni verificatisi come descritti alla TU ing. e relativo computo metrico;
Persona_2
B).- a risarcire all'attore la somma di €. 46.405,60 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, necessaria per il ripristino delle unità immobiliari di cui è proprietario;
C).- a rifondere all'attore le spese dallo stesso sostenute per la CTP la somma di €. 522,00;
D).- a risarcire la somma di €. 700 per la perdita dei tre mobili/suppellettili;
E).- a risarcire, nella misura che s indica in €. 3.000, il danno conseguente all'attore dalla privazione del pieno godimento dell'immobile;
F).- al pagamento in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. della somma di €. 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere a decorrere dal quarto mese successivo alla pronuncia;
2.- rigetta nel resto le domande attore;
3.- condanna, inoltre il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €. 5.600,00, di cui €. CP_1
600, per esborsi, oltre spese generali iva e cpa;
4.- pone le spese di TU a carico del . CP_1
Palermo, li 16.12.2025
LI IC – G.O.T.
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