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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1055 /2024 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 81/B, presso lo studio dell'avv. CASSONE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata RA (SR) il Controparte_1 C.F._2
27/05/1975 ed ivi residente in [...]Q;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9.5.2024); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 18/03/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
2.12.2004 con , nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1 Per_1
(21.4.2005) e (24.4.2010). Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 77/2023 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 17.12.23, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal Tribunale in relazione alla GL minore , dando atto, al contempo, di aver avviato altro procedimento di Per_2 modifica delle condizioni della separazione dinanzi al Tribunale di Siracusa (iscritto al n.
4504/2023 R.G.) al fine di essere autorizzato a versare il mantenimento dovuto per la GL
, ormai maggiorenne, direttamente a quest'ultima, stante il rifiuto opposto dalla madre Per_1
(giudizio definito con sentenza n. 1784/2024, pubblicata il 2.8.2024).
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente che, benché regolarmente citata, non si costituiva né compariva, e, sentito il ricorrente che chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Con sentenza non definitiva n. 2540/2024, pubblicata in data 27.12.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
All'udienza del 16.9.202, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Premessa.
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori questioni.
pagina 2 di 6 Con riguardo alle domande diverse dalle mera pronuncia di divorzio, si osserva che il ricorrente nell'atto introduttivo ha genericamente richiesto l'adozione dei provvedimenti opportuni in relazione alla GL . Sebbene non siano state esplicitate le domande Per_2 relative agli aspetti economici esse possono comunque essere desunte dal complesso espositivo dell'atto, per come poi precisate nella memoria depositata in data 3 luglio 2025.
In sostanza il ricorrente ha formulato sia domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, disposto in sede di separazione, che di riduzione dell'assegno di mantenimento per la GL minore all'importo mensile di euro 200,00. Per_2
La responsabilità genitoriale sulla GL minore Per_2
In primis, osserva il Collegio che vanno confermate le condizioni della sentenza di separazione in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_2 cui è stata assegnata la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità ivi indicate, essendo, del resto, quelle già efficacemente poste in atto tra le parti.
Richiesta revoca mantenimento per la GL.
Non sussistono i presupposti per la riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento per la GL , nella minore misura di 200,00 euro. Per_2
Invero, sebbene, come già all'epoca della separazione – in cui venne determinato l'assegno di mantenimento in complessivi euro 500,00 per le figlie ed euro 200,00 per la moglie – la posizione economica del sig. appaia, sotto il profilo documentale, Pt_1 prossima all'indigenza, tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere attendibili le sole dichiarazioni fiscali prodotte. Dalle stesse emerge, infatti, che per l'anno d'imposta 2023 egli ha percepito redditi esenti pari ad euro 541,00 (C.U. INPS), redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi per euro 1.625,00 (C.U. e Controparte_2 redditi di partecipazione in società di persone e assimilate pari ad un imponibile di euro
1.108,00; mentre per l'anno successivo non risultano redditi certificati, né, alla data del 31
pagina 3 di 6 marzo 2025, risulta alcuna comunicazione da parte di datori di lavoro circa nuove assunzioni. Inoltre, nonostante dal 2024 il ricorrente risulti formalmente disoccupato (v. certificazione DID 2024), dagli elementi complessivamente acquisiti può desumersi che egli disponga di mezzi e risorse economiche idonei a far fronte, tuttora, al contributo per il mantenimento della GL minore , nella misura di euro 250,00 mensili. Per_2
Va osservato, infatti, che il ha sempre svolto attività imprenditoriale nel settore Pt_1 edile, rivestendo cariche apicali in diverse società (come da scheda camera commercio prodotta), e pertanto possiede competenze e strumenti professionali che gli consentono di immettersi agevolmente nel mondo del lavoro, apparendo inverosimile la condizione di disoccupazione e indigenza documentate. In ogni caso, la cessazione dalle cariche rivestite
– tutte avvenute in epoca di poco successiva all'instaurazione del presente procedimento
(dalla , ove ha ricoperto la qualifica di socio Controparte_3 accomandante dal 2 aprile 2009 al 9 settembre 2024; dalla in cui ha Controparte_4 rivestito la carica di amministratore unico dal 20 aprile 2022 al 13 agosto 2024) – nonché il trasferimento delle quote societarie a congiunti, mediante atti di donazione o compravendita per importi non coerenti con la sua dichiarata condizione economica
(donazione alla madre di quota societaria del valore nominale di euro Controparte_5
850,00 in data 20 giugno 2024; compravendita di quote del valore dichiarato di euro
18.000,00 alla sorella in data 30 agosto 2024), e ancora la stipula del Parte_2 contratto preliminare di vendita di immobile sito in Siracusa, con la di CP_6
Milano, per un valore di euro 700.000,00 da corrispondersi in più rate tra il 9 luglio 2024 e il 30 aprile 2025, costituiscono elementi che inducono a ritenere trattarsi di operazioni meramente formali, poste in essere al fine di dissimulare la reale consistenza del patrimonio personale e che il Bastante disponga di risorse economiche largamente superiori a quelle risultanti dai documenti depositati.
Il ricorrente rimane in ogni caso titolare di vari beni immobili registrati al Catasto nella provincia di Siracusa: ovvero un immobile in via Grottasanta n. 255, piano s1, categoria
C/6 rimesse e pano T categoria C/1 “negozi e botteghe”, dal quale percepisce un reddito di
400,00 euro mensili, così come dichiarato all'udienza del 12.12.2024; di una quota di un pagina 4 di 6 immobile in via Damone piano 1 S;
di tre terreni pro quota classamento e di un CP_7 terreno classamento Pascolo, tutti, questi ultimi, potenzialmente fruttiferi.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, confermarsi l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della GL mediante Parte_1 Per_2 versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat.
Non può trovare accoglimento, infatti, la richiesta del ricorrente di versare direttamente alla GL il contributo per il suo mantenimento. Per_2
Ciò in quanto, non è ancora divenuta maggiorenne (24.4.2010), presupposto Per_2 necessario affinché la stessa possa chiedere di ricevere il pagamento diretto del contributo al proprio mantenimento. Al riguardo, giova richiamare l' orientamento consolidato della
Suprema Corte e di questo Tribunale secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante
- Tribunale Ancona, 01/04/2019, n.608, Cassazione civile sez. I, 11/11/2013, n.25300).
Quanto alle spese straordinarie, ritiene congruo il Tribunale porre carico di ciascun genitore il pagamento delle stesse nella misura del 50%, spese da determinarsi secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli, come individuate dal Protocollo sottoscritto da
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicato in data
30.1.2020.
La domanda di revoca del mantenimento dovuto a favore della resistente.
Infine, nulla deve disporsi sulla chiesta revoca del contributo economico a favore di essendo già stata emessa sentenza non definitiva con la quale il Tribunale Controparte_1 si è pronunciato sul divorzio. Conseguentemente in assenza di una domanda della parte interessata finalizzata alla richiesta di assegno divorzile, l'obbligo contributivo dell'ex coniuge cessa automaticamente.
Le spese di lite
pagina 5 di 6 Tenuto conto dell'andamento del giudizio, ovvero della parziale soccombenza del ricorrente e della contumacia della resistente, le spese di lite devono ritenersi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva 2540/2024, pubblicata in data 27.12.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RA il 02/12/2004 , tra e , disattesa o rigettata ogni diversa ed Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Pone a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , mediante versamento alla madre, in Per_2 via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
2. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1055 /2024 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 81/B, presso lo studio dell'avv. CASSONE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata RA (SR) il Controparte_1 C.F._2
27/05/1975 ed ivi residente in [...]Q;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9.5.2024); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 18/03/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
2.12.2004 con , nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1 Per_1
(21.4.2005) e (24.4.2010). Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 77/2023 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 17.12.23, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal Tribunale in relazione alla GL minore , dando atto, al contempo, di aver avviato altro procedimento di Per_2 modifica delle condizioni della separazione dinanzi al Tribunale di Siracusa (iscritto al n.
4504/2023 R.G.) al fine di essere autorizzato a versare il mantenimento dovuto per la GL
, ormai maggiorenne, direttamente a quest'ultima, stante il rifiuto opposto dalla madre Per_1
(giudizio definito con sentenza n. 1784/2024, pubblicata il 2.8.2024).
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente che, benché regolarmente citata, non si costituiva né compariva, e, sentito il ricorrente che chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Con sentenza non definitiva n. 2540/2024, pubblicata in data 27.12.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
All'udienza del 16.9.202, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Premessa.
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori questioni.
pagina 2 di 6 Con riguardo alle domande diverse dalle mera pronuncia di divorzio, si osserva che il ricorrente nell'atto introduttivo ha genericamente richiesto l'adozione dei provvedimenti opportuni in relazione alla GL . Sebbene non siano state esplicitate le domande Per_2 relative agli aspetti economici esse possono comunque essere desunte dal complesso espositivo dell'atto, per come poi precisate nella memoria depositata in data 3 luglio 2025.
In sostanza il ricorrente ha formulato sia domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, disposto in sede di separazione, che di riduzione dell'assegno di mantenimento per la GL minore all'importo mensile di euro 200,00. Per_2
La responsabilità genitoriale sulla GL minore Per_2
In primis, osserva il Collegio che vanno confermate le condizioni della sentenza di separazione in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_2 cui è stata assegnata la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità ivi indicate, essendo, del resto, quelle già efficacemente poste in atto tra le parti.
Richiesta revoca mantenimento per la GL.
Non sussistono i presupposti per la riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento per la GL , nella minore misura di 200,00 euro. Per_2
Invero, sebbene, come già all'epoca della separazione – in cui venne determinato l'assegno di mantenimento in complessivi euro 500,00 per le figlie ed euro 200,00 per la moglie – la posizione economica del sig. appaia, sotto il profilo documentale, Pt_1 prossima all'indigenza, tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere attendibili le sole dichiarazioni fiscali prodotte. Dalle stesse emerge, infatti, che per l'anno d'imposta 2023 egli ha percepito redditi esenti pari ad euro 541,00 (C.U. INPS), redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi per euro 1.625,00 (C.U. e Controparte_2 redditi di partecipazione in società di persone e assimilate pari ad un imponibile di euro
1.108,00; mentre per l'anno successivo non risultano redditi certificati, né, alla data del 31
pagina 3 di 6 marzo 2025, risulta alcuna comunicazione da parte di datori di lavoro circa nuove assunzioni. Inoltre, nonostante dal 2024 il ricorrente risulti formalmente disoccupato (v. certificazione DID 2024), dagli elementi complessivamente acquisiti può desumersi che egli disponga di mezzi e risorse economiche idonei a far fronte, tuttora, al contributo per il mantenimento della GL minore , nella misura di euro 250,00 mensili. Per_2
Va osservato, infatti, che il ha sempre svolto attività imprenditoriale nel settore Pt_1 edile, rivestendo cariche apicali in diverse società (come da scheda camera commercio prodotta), e pertanto possiede competenze e strumenti professionali che gli consentono di immettersi agevolmente nel mondo del lavoro, apparendo inverosimile la condizione di disoccupazione e indigenza documentate. In ogni caso, la cessazione dalle cariche rivestite
– tutte avvenute in epoca di poco successiva all'instaurazione del presente procedimento
(dalla , ove ha ricoperto la qualifica di socio Controparte_3 accomandante dal 2 aprile 2009 al 9 settembre 2024; dalla in cui ha Controparte_4 rivestito la carica di amministratore unico dal 20 aprile 2022 al 13 agosto 2024) – nonché il trasferimento delle quote societarie a congiunti, mediante atti di donazione o compravendita per importi non coerenti con la sua dichiarata condizione economica
(donazione alla madre di quota societaria del valore nominale di euro Controparte_5
850,00 in data 20 giugno 2024; compravendita di quote del valore dichiarato di euro
18.000,00 alla sorella in data 30 agosto 2024), e ancora la stipula del Parte_2 contratto preliminare di vendita di immobile sito in Siracusa, con la di CP_6
Milano, per un valore di euro 700.000,00 da corrispondersi in più rate tra il 9 luglio 2024 e il 30 aprile 2025, costituiscono elementi che inducono a ritenere trattarsi di operazioni meramente formali, poste in essere al fine di dissimulare la reale consistenza del patrimonio personale e che il Bastante disponga di risorse economiche largamente superiori a quelle risultanti dai documenti depositati.
Il ricorrente rimane in ogni caso titolare di vari beni immobili registrati al Catasto nella provincia di Siracusa: ovvero un immobile in via Grottasanta n. 255, piano s1, categoria
C/6 rimesse e pano T categoria C/1 “negozi e botteghe”, dal quale percepisce un reddito di
400,00 euro mensili, così come dichiarato all'udienza del 12.12.2024; di una quota di un pagina 4 di 6 immobile in via Damone piano 1 S;
di tre terreni pro quota classamento e di un CP_7 terreno classamento Pascolo, tutti, questi ultimi, potenzialmente fruttiferi.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, confermarsi l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della GL mediante Parte_1 Per_2 versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat.
Non può trovare accoglimento, infatti, la richiesta del ricorrente di versare direttamente alla GL il contributo per il suo mantenimento. Per_2
Ciò in quanto, non è ancora divenuta maggiorenne (24.4.2010), presupposto Per_2 necessario affinché la stessa possa chiedere di ricevere il pagamento diretto del contributo al proprio mantenimento. Al riguardo, giova richiamare l' orientamento consolidato della
Suprema Corte e di questo Tribunale secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante
- Tribunale Ancona, 01/04/2019, n.608, Cassazione civile sez. I, 11/11/2013, n.25300).
Quanto alle spese straordinarie, ritiene congruo il Tribunale porre carico di ciascun genitore il pagamento delle stesse nella misura del 50%, spese da determinarsi secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli, come individuate dal Protocollo sottoscritto da
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, pubblicato in data
30.1.2020.
La domanda di revoca del mantenimento dovuto a favore della resistente.
Infine, nulla deve disporsi sulla chiesta revoca del contributo economico a favore di essendo già stata emessa sentenza non definitiva con la quale il Tribunale Controparte_1 si è pronunciato sul divorzio. Conseguentemente in assenza di una domanda della parte interessata finalizzata alla richiesta di assegno divorzile, l'obbligo contributivo dell'ex coniuge cessa automaticamente.
Le spese di lite
pagina 5 di 6 Tenuto conto dell'andamento del giudizio, ovvero della parziale soccombenza del ricorrente e della contumacia della resistente, le spese di lite devono ritenersi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva 2540/2024, pubblicata in data 27.12.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RA il 02/12/2004 , tra e , disattesa o rigettata ogni diversa ed Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Pone a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , mediante versamento alla madre, in Per_2 via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
2. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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