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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4114/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 15 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, per delega separata allegata al ricorso, dall'avv. Francesco Parte_1 Montomoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, alla Via di Pantaneto n. 31; RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 50132 Firenze, alla Via Francesco Valori n. 1; CONVENUTA E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_2
, con sede legale in 20145 Milano, alla Piazza Tre Torri n. 1; P.IVA_2 CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, e Controparte_1 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertato il credito del ricorrente per
[...] le causali esposte nella parte narrativa del presente ricorso, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante, a versare al fondo pensione di , Controparte_2 in persona del legale rappresentante, l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. e nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1 Controparte_2 introduttivo e del pedissequo decreto a mezzo PEC in data 22.1.2025, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di parte ricorrente, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Come comprovato dal doc. 6 fasc. ric., il lavoratore ricorrente, assunto in data 26.2.2013 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato, con qualifica di tecnico installatore, livello C3, C.C.N.L. Metalmeccanica Industria, in pagina 1 di 2 data 1.12.2022, è transitato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della convenuta CP_1 (v. data assunzione convenzionale).
[...] 6. Come comprovato dall'estratto della posizione del ricorrente presso il Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita ALMEGLIO di adesione n. 80085635 (doc. 3), la Controparte_2 società datrice di lavoro, dal mese di gennaio 2023 alla cessazione del rapporto (30.4.2024), non ha versato al fondo le quote di T.F.R. del ricorrente, per un importo complessivo, al lordo fiscale, di € 3.249,73, come da analitico conteggio in atti (doc. 2), che si recepisce in quanto corretto sotto il profilo contabile.
7. In ogni caso, sarebbe stato onere della società datrice convenuta, rimasta, invece, contumace, dimostrare in giudizio l'esatto adempimento delle obbligazioni da cui era gravata nel periodo di causa.
8. Pertanto, deve essere condannata a versare al Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Controparte_1 Definita ALMEGLIO di Assicurazioni, adesione n. , nell'interesse di CP_2 P.IVA_3 Pt_1
, l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di
[...] legge. 9. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a versare al Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Controparte_1 ALMEGLIO di adesione n. , nell'interesse di , Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1 l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 15 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, per delega separata allegata al ricorso, dall'avv. Francesco Parte_1 Montomoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, alla Via di Pantaneto n. 31; RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 50132 Firenze, alla Via Francesco Valori n. 1; CONVENUTA E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_2
, con sede legale in 20145 Milano, alla Piazza Tre Torri n. 1; P.IVA_2 CONVENUTA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, e Controparte_1 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertato il credito del ricorrente per
[...] le causali esposte nella parte narrativa del presente ricorso, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante, a versare al fondo pensione di , Controparte_2 in persona del legale rappresentante, l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. e nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1 Controparte_2 introduttivo e del pedissequo decreto a mezzo PEC in data 22.1.2025, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di parte ricorrente, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Come comprovato dal doc. 6 fasc. ric., il lavoratore ricorrente, assunto in data 26.2.2013 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato, con qualifica di tecnico installatore, livello C3, C.C.N.L. Metalmeccanica Industria, in pagina 1 di 2 data 1.12.2022, è transitato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della convenuta CP_1 (v. data assunzione convenzionale).
[...] 6. Come comprovato dall'estratto della posizione del ricorrente presso il Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita ALMEGLIO di adesione n. 80085635 (doc. 3), la Controparte_2 società datrice di lavoro, dal mese di gennaio 2023 alla cessazione del rapporto (30.4.2024), non ha versato al fondo le quote di T.F.R. del ricorrente, per un importo complessivo, al lordo fiscale, di € 3.249,73, come da analitico conteggio in atti (doc. 2), che si recepisce in quanto corretto sotto il profilo contabile.
7. In ogni caso, sarebbe stato onere della società datrice convenuta, rimasta, invece, contumace, dimostrare in giudizio l'esatto adempimento delle obbligazioni da cui era gravata nel periodo di causa.
8. Pertanto, deve essere condannata a versare al Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Controparte_1 Definita ALMEGLIO di Assicurazioni, adesione n. , nell'interesse di CP_2 P.IVA_3 Pt_1
, l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di
[...] legge. 9. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a versare al Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Controparte_1 ALMEGLIO di adesione n. , nell'interesse di , Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1 l'importo lordo fiscale di € 3.249,73, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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