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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/12/2024, da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/07/1983, entrambi con il proc. dom. avv. POLETTI LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/2012 a Colere (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Piario il 18/06/2014). Persona_1
1 Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 522/2025 pubbl. il 16/04/2025.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in COLERE il 21/04/2012 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, 2012, atto n.1, Parte
II, Serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, così come riportati nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLERE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA DI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/12/2024, da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/07/1983, entrambi con il proc. dom. avv. POLETTI LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/2012 a Colere (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Piario il 18/06/2014). Persona_1
1 Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 522/2025 pubbl. il 16/04/2025.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in COLERE il 21/04/2012 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, 2012, atto n.1, Parte
II, Serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, così come riportati nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLERE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA DI
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