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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE UV Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 340/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FARACI FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. ALESSANDRA VITALBA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza n. 972/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile della ricorrente dal resistente (relativo al matrimonio trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 1, parte I, Serie A, anno 1992).
1 Deduceva che, nella predetta sentenza, era stato sancito l'obbligo dell'ex marito di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €
200,00 mensili, unitamente all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il miglioramento delle condizioni economiche del , che, cessata l'attività lavorativa di venditore CP_1 ambulante, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato come conducente di autobus.
Lamentava che, ciononostante, il aveva persistito CP_1
nell'inadempimento degli obblighi contributivi statuiti a suo carico in sede divorzile, ragione per la quale era stato interessato da due procedure esecutive.
Rappresentava che le esigenze della figlia si erano frattanto accresciute, avendo la medesima iniziato il percorso universitario presso la facoltà di giurisprudenza, e chiariva di avervi finora fatto fronte solo grazie alle proprie modeste risorse (derivanti da sussidi statali) e al supporto del proprio padre, da poco venuto a mancare. Precisava che la figlia per, sostenere gli studi, aveva iniziato a lavorare nei finesettimana come cameriera.
Aggiungeva di aver dovuto lasciare la casa coniugale assegnatale in forza della citata pronuncia, “in quanto oggetto di pignoramento per mancato pagamento del mutuo residuo da parte del resistente”.
Pertanto, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento già fissato a carico del ad una misura non inferiore ad € 600,00 e la CP_1
previsione di un assegno divorzile di € 300,00.
*****
Si costituiva il resistente , contestando integralmente CP_1 quanto ex adverso dedotto relativamente alla sopravvenuta modifica in
2 melius della propria posizione economica, comunque gravata dell'onere di più finanziamenti.
Avversava le richieste di controparte, lamentando che la ricorrente aveva deliberatamente smesso di lavorare e non si era più impegnata nella ricerca di un impiego, seppure ancora giovane e dotata di capacità lavorativa nell'ambito imprenditoriale/commerciale.
Contestava altresì la frequenza universitaria della figlia e, a monte, considerato il tenore delle difese della controparte, riteneva inverosimile che la ricorrente avesse finora potuto sostenere le relative spese, ipotizzando da parte sua lo svolgimento di attività irregolare.
Lamentava di aver dovuto ridurre le ore lavorative e di essere stato richiamato per carenza di concentrazione sul lavoro, dovuta allo status di prostrazione emotiva riconnesso alla situazione di crisi familiare di allontanamento della figlia.
Concludeva, escludendo l'intervenuta modifica della situazione di fatto tale da consentire una corrispondente modifica delle condizioni vigenti.
Introduceva successive richieste di modifica lamentando ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche.
*****
Alla prima udienza di comparizione, liberamente sentite le parti, il
Giudice proponeva ex art. 185-bis c.p.c. “l'aumento consensuale della somma ad € 380 ma a partire da gennaio 2025 e nei diretti confronti della figlia”.
Detta proposta, pur non immediatamente accettata, stimolava la seguente controproposta del resistente: “assegno di mantenimento in favore della figlia , da corrispondere direttamente alla stessa, pari ad euro Per_1
300 (trecento/00) mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025; pagamento immediato in favore della OR , ad accettazione della Pt_1
proposta, della complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00),
a saldo e stralcio del credito esecutato a mezzo del pignoramento presso terzi di cui in atti (importo residuo euro 3.524,94: cfr. all. busta paga luglio 2024)
3 e comunque di qualsivoglia credito vantato nei confronti del resistente a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario in favore della figlia
” (cfr. note del 10.09.2024). Per_1
Rilevata l'impossibilità di addivenire alla conciliazione né sulla proposta formulata d'ufficio, comprendente la possibilità di pagamento degli arretrati, né su quella della parte resistente, veniva provvisoriamente innalzato il quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia ad Per_1
€ 325,00.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari sui redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto l'intervento di elementi di novità a far data dallo scioglimento del matrimonio, inquadrabili in un miglioramento della situazione economica dell'ex marito e in un incremento delle esigenze della figlia, ormai studentessa universitaria, cui
4 subordinare la revisione delle condizioni economiche discendenti dalla pronuncia di divorzio.
Ed in effetti, gli accertamenti tributari effettuati hanno consentito di rilevare un iniziale effettivo miglioramento della situazione reddituale del padre (connessa al nuovo lavoro di autista). Il ricorrente è dunque riuscito, in un breve lasso di tempo, a cambiare più volte datore di lavoro e, quindi, a reperire un'occupazione adeguata alla acquisita professionalità.
Pertanto, se è vero che da un lato (ai fini di una valutazione di accoglimento parziale) vanno considerate le spese di abitazione da costui sostenute e l'allegato status di disoccupazione a far data dall'1.11.2025 (cfr. verb. ud. 12.11.2025), d'altro canto (ai fini della esclusione di ulteriori decrementi) vanno valutate le previste misure integrative per la disoccupazione, le crescenti esigenze della prole e come anticipato, la sussistenza (non constando peraltro prova di sindromi inabilitanti) di una capacità e potenzialità lavorativa, pienamente spendibile, anche in considerazione degli obblighi in sé discendenti dalla filiazione.
Cosicché, appare equa la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia – che non può peraltro più Per_1 godere del supporto che per stessa ammissione della ricorrente, proveniva dal nonno materno ormai deceduto - nella misura di € 325,00 rivalutabili.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto, invece, alla domanda spiegata dalla tesa al Pt_1
riconoscimento in proprio favore del diritto di ottenere il versamento dell'assegno divorzile, occorre anzitutto osservare che, all'evidenza disponibile, la sua situazione reddituale è rimasta invariata dall'epoca della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così, non sussistono cambiamenti tali da giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, atteso che né sono stati allegati e documentati
5 tentativi di reperire una occupazione, né constano impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa da parte di costei.
Pertanto, ribadendo anche nella presente sede il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, nulla andrà disposto a titolo di assegno divorzile.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 972/2021 (pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 6.12.2021), elevando l'importo del contributo al mantenimento della figlia posto a carico Per_1
del ad € 325,00; CP_1
− respinge ogni altra domanda;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre
2025
Il Giudice rel. est.
IA Lo AS
Il Presidente
HE UV
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE UV Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 340/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FARACI FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. ALESSANDRA VITALBA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza n. 972/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile della ricorrente dal resistente (relativo al matrimonio trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 1, parte I, Serie A, anno 1992).
1 Deduceva che, nella predetta sentenza, era stato sancito l'obbligo dell'ex marito di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €
200,00 mensili, unitamente all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il miglioramento delle condizioni economiche del , che, cessata l'attività lavorativa di venditore CP_1 ambulante, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato come conducente di autobus.
Lamentava che, ciononostante, il aveva persistito CP_1
nell'inadempimento degli obblighi contributivi statuiti a suo carico in sede divorzile, ragione per la quale era stato interessato da due procedure esecutive.
Rappresentava che le esigenze della figlia si erano frattanto accresciute, avendo la medesima iniziato il percorso universitario presso la facoltà di giurisprudenza, e chiariva di avervi finora fatto fronte solo grazie alle proprie modeste risorse (derivanti da sussidi statali) e al supporto del proprio padre, da poco venuto a mancare. Precisava che la figlia per, sostenere gli studi, aveva iniziato a lavorare nei finesettimana come cameriera.
Aggiungeva di aver dovuto lasciare la casa coniugale assegnatale in forza della citata pronuncia, “in quanto oggetto di pignoramento per mancato pagamento del mutuo residuo da parte del resistente”.
Pertanto, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento già fissato a carico del ad una misura non inferiore ad € 600,00 e la CP_1
previsione di un assegno divorzile di € 300,00.
*****
Si costituiva il resistente , contestando integralmente CP_1 quanto ex adverso dedotto relativamente alla sopravvenuta modifica in
2 melius della propria posizione economica, comunque gravata dell'onere di più finanziamenti.
Avversava le richieste di controparte, lamentando che la ricorrente aveva deliberatamente smesso di lavorare e non si era più impegnata nella ricerca di un impiego, seppure ancora giovane e dotata di capacità lavorativa nell'ambito imprenditoriale/commerciale.
Contestava altresì la frequenza universitaria della figlia e, a monte, considerato il tenore delle difese della controparte, riteneva inverosimile che la ricorrente avesse finora potuto sostenere le relative spese, ipotizzando da parte sua lo svolgimento di attività irregolare.
Lamentava di aver dovuto ridurre le ore lavorative e di essere stato richiamato per carenza di concentrazione sul lavoro, dovuta allo status di prostrazione emotiva riconnesso alla situazione di crisi familiare di allontanamento della figlia.
Concludeva, escludendo l'intervenuta modifica della situazione di fatto tale da consentire una corrispondente modifica delle condizioni vigenti.
Introduceva successive richieste di modifica lamentando ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche.
*****
Alla prima udienza di comparizione, liberamente sentite le parti, il
Giudice proponeva ex art. 185-bis c.p.c. “l'aumento consensuale della somma ad € 380 ma a partire da gennaio 2025 e nei diretti confronti della figlia”.
Detta proposta, pur non immediatamente accettata, stimolava la seguente controproposta del resistente: “assegno di mantenimento in favore della figlia , da corrispondere direttamente alla stessa, pari ad euro Per_1
300 (trecento/00) mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025; pagamento immediato in favore della OR , ad accettazione della Pt_1
proposta, della complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00),
a saldo e stralcio del credito esecutato a mezzo del pignoramento presso terzi di cui in atti (importo residuo euro 3.524,94: cfr. all. busta paga luglio 2024)
3 e comunque di qualsivoglia credito vantato nei confronti del resistente a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario in favore della figlia
” (cfr. note del 10.09.2024). Per_1
Rilevata l'impossibilità di addivenire alla conciliazione né sulla proposta formulata d'ufficio, comprendente la possibilità di pagamento degli arretrati, né su quella della parte resistente, veniva provvisoriamente innalzato il quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia ad Per_1
€ 325,00.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari sui redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto l'intervento di elementi di novità a far data dallo scioglimento del matrimonio, inquadrabili in un miglioramento della situazione economica dell'ex marito e in un incremento delle esigenze della figlia, ormai studentessa universitaria, cui
4 subordinare la revisione delle condizioni economiche discendenti dalla pronuncia di divorzio.
Ed in effetti, gli accertamenti tributari effettuati hanno consentito di rilevare un iniziale effettivo miglioramento della situazione reddituale del padre (connessa al nuovo lavoro di autista). Il ricorrente è dunque riuscito, in un breve lasso di tempo, a cambiare più volte datore di lavoro e, quindi, a reperire un'occupazione adeguata alla acquisita professionalità.
Pertanto, se è vero che da un lato (ai fini di una valutazione di accoglimento parziale) vanno considerate le spese di abitazione da costui sostenute e l'allegato status di disoccupazione a far data dall'1.11.2025 (cfr. verb. ud. 12.11.2025), d'altro canto (ai fini della esclusione di ulteriori decrementi) vanno valutate le previste misure integrative per la disoccupazione, le crescenti esigenze della prole e come anticipato, la sussistenza (non constando peraltro prova di sindromi inabilitanti) di una capacità e potenzialità lavorativa, pienamente spendibile, anche in considerazione degli obblighi in sé discendenti dalla filiazione.
Cosicché, appare equa la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia – che non può peraltro più Per_1 godere del supporto che per stessa ammissione della ricorrente, proveniva dal nonno materno ormai deceduto - nella misura di € 325,00 rivalutabili.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto, invece, alla domanda spiegata dalla tesa al Pt_1
riconoscimento in proprio favore del diritto di ottenere il versamento dell'assegno divorzile, occorre anzitutto osservare che, all'evidenza disponibile, la sua situazione reddituale è rimasta invariata dall'epoca della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così, non sussistono cambiamenti tali da giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, atteso che né sono stati allegati e documentati
5 tentativi di reperire una occupazione, né constano impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa da parte di costei.
Pertanto, ribadendo anche nella presente sede il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, nulla andrà disposto a titolo di assegno divorzile.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 972/2021 (pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 6.12.2021), elevando l'importo del contributo al mantenimento della figlia posto a carico Per_1
del ad € 325,00; CP_1
− respinge ogni altra domanda;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre
2025
Il Giudice rel. est.
IA Lo AS
Il Presidente
HE UV
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