Art. 2.
Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravita' della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.
In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.
Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravita' della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.
In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.