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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 769/2023 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a Benin City in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa come in atti, dall'Avv.to Rossella Riccio, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2023, chiedeva la regolamentazione dei doveri Parte_1 genitoriali nei confronti della minore (nata in data [...]), nata durante la Persona_1 relazione more uxorio con . Più precisamente, la ricorrente ha richiesto di disporsi CP_1
l'affidamento esclusivo della minore, in considerazione dei mancati contatti con il padre della bambina.
2. Il resistente, pur ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
3. All'esito della prima udienza di comparizione del 20 novembre 2023, il Giudice delegato dal
Collegio, sentita la parte, adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse della minore e Per_1 rinviava per discussione e decisione all'udienza del 13.05.2024. Rinviata per carico di ruolo la suddetta udienza, da svolgersi in modalità cartolare, al 13.01.2025, lette le note conclusive depositate dall'unica parte costituita, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
4. In primo luogo, giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole
(art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che appaia necessario provvedere nelle forme dell'affidamento esclusivo, dal momento che, nella totale assenza del resistente, il quale ha avuto regolare notifica del ricorso e non ha inteso costituirsi né esporre eventuali motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, le circostanze addotte vanno ad integrare le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo ad un unico genitore con l'attribuzione allo stesso anche dei poteri di straordinaria amministrazione.
Del resto, in questo caso, dell'affidamento esclusivo esisterebbe soltanto il nome ma non anche la sostanza, avendo la ricorrente evidenziato che il non si è mai interessato alla figlia minore. CP_1
Risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass., n. 26587 del 2009; Cass., ord., n. 24526 del
2010; Cass., n. 6535 del 2019) che quando un genitore non sia presente nella vita dei figli e non onora il suo obbligo di mantenimento, l'ipotesi legislativa per l'affido condiviso, lungi dal rappresentare una tutela per la prole, costituisce un ostacolo logistico al suo sviluppo psicofisico.
Pertanto, le esigenze urgenti relative agli adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente
2 garantite dall'affido esclusivo nella forma prevista dall'art. 337quater, co. 3, c.c. (cd. affidamento super esclusivo). La concentrazione della genitorialità in capo ad uno dei genitori non costituisce un provvedimento che va ad incidere sulla titolarità in capo al genitore non affidatario della responsabilità genitoriale sul minore ma incide soltanto sul relativo esercizio: il genitore non affidatario ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sull'educazione e sull'istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337quater, ult. co., c.c.)
Né si ritiene, stante la totale assenza di rapporti, opportuno prevedere un calendario di incontri tra la minore ed il padre: laddove il resistente avesse intenzione di riavvicinarsi a ed iniziare Per_1 un percorso di graduale recupero di un rapporto con la minore, potrà vederla e tenerla con sé, in base a disposizioni da concordare di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desideri nonché gli impegni scolastici ed extrascolastici. In particolare, risulta opportuno prevedere che il padre possa vedere la figlia soltanto dopo una positiva attivazione di idoneo percorso alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati soltanto previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con la minore, non emerso nel presente procedimento.
Pertanto, la minore va affidata in via esclusiva alla madre . Le Persona_1 Parte_1 decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio, permesso di soggiorno della minore saranno prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, in mancanza di qualsivoglia informazione relativa al resistente, costituendo l'obbligo di mantenimento dei figli un obbligo non eludibile dal genitore, si ritiene congruo prevedere un contributo al mantenimento pari ad € 200,00, oltre alla partecipazione al
3 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il
Tribunale di Nola.
5. Considerato l'esito del giudizio e l'assenza di articolazione di mezzi di prova, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
letti gli artt. 316, 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
➢ dichiara la contumacia di;
CP_1
➢ affida (nata l'[...]) in via esclusiva rafforzata alla madre Persona_1 Pt_1
con residenza privilegiata presso la stessa: le decisioni di maggiore interesse per la
[...] prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio, permesso di soggiorno della minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
➢ il padre potrà vedere la figlia solo dopo positiva attivazione di un idoneo CP_1 percorso di sostegno presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro;
tali incontri dovranno essere attivati soltanto previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con la minore;
➢ determina in € 200,00, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento che dovrà versare per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico, assegno o Parte_1 contanti;
➢ dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie della figlia CP_1 nella misura del 50%, ove concordate e/o documentate;
➢ compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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