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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2753/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Esiti dell'udienza “cartolare” dell'11/12/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della pre- sente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a tratta- zione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocra- tico Dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Pagamen- to di somma di denaro, etc.” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso dagli Avv.ti GALLO GIUSEPPE e GALLO PAOLA, in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
STELLATO GENNARO, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indi- cazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza, completa del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adegua- ta, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011,
8294/2011).
Con atto di citazione, notificato in data 29.06.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
, di seguito , innanzi al Tribunale di Avellino per ivi senti-
[...] CP_1 re accogliere le seguenti conclusioni: “ … 1) dichiarare la domanda fondata e meritevole di tutela;
2) accertare e dichiarare il credito dell'istante nei con- fronti dell' a titolo di premi comunitari e agrimonetari connessi alla CP_1
sua qualità di coltivatore diretto e di produttore agricolo;
3) dichiarare il dirit- to dell'istante, quale produttore agricolo e coltivatore diretto, agli aiuti agri- monetari, così come richiesti relativamente alle domande presentate per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 4) per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del l.r.p.t. per le causali esposte in narrativa al CP_1 pagamento della somma di €. 13.108,74 (tredicimilacentotto/74); oltre inte- ressi legali e rival. monetaria;
in subordine, di ogni altra somma maggiore o minore dovuta in favore dell'attore, con tutti gli accessori di legge;
5) con- dannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, CP_1 rimborso forfettario con attribuzione agli avv.ti Giuseppe e Paola Gallo…”.
Con compara di costituzione depositata il 22.11.2021 si costituiva , la CP_1
quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in dirit- to.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2021 il giudice assegnava i ter- mini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con rinvio all'udienza del
27.05.2022, all'esito della quale il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'espletamento della CTU.
3 Istruita la causa, il giudice, all'udienza del 25.10.2024, rinviava per la preci- sazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2025, rinviata di ufficio per so- stituzione del giudice sul ruolo all'udienza del 6.11.2025.
Nelle more, il nuovo giudice istruttore, in data 29.01.2025, tenuto conto degli atti di causa, emetteva ordinanza fuori udienza con la quale disponeva l'esperimento del tentativo effettivo di mediazione (mediazione demandata), confermando la già fissata udienza del 6.11.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale precisazione delle conclusioni. A tale data, constatato che la condizione di procedibilità non veniva soddisfatta, il giudice rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies.
La domanda è improcedibile.
1) il potere del giudice di disporre la mediazione demandata
Giova premettere che l'art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 149/2022, ai sensi dell'art. 35, co. 1, di quest'ultimo, non si applica al presente processo, pendente alla data del
28.02.2023, applicandosi allo stesso le disposizioni anteriormente vigenti, ed in particolare l'art. 5, co. 2, del d. lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84 del Decreto Legge del 21/06/2013 - N. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest'ultimo disponeva: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di ap- pello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamen- to delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di pro- cedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimen- to di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della di- scussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avvia- ta, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la pre- sentazione della domanda di mediazione".
Tale norma conferisce al giudice un ampio potere discrezionale di inviare le parti in mediazione in qualsiasi fase del processo.
4 La norma individua un preciso limite temporale all'esercizio di tale potere:
"prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni". Questa formulazione chiarisce che il potere del giudice non si esaurisce con il semplice provvedi- mento che fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma perdura fino a quando tale udienza non si sia effettivamente tenuta e la fase di precisazione delle conclusioni non sia iniziata.
Pertanto, anche se il giudice ha già emesso una prima ordinanza con cui ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, egli conserva la facoltà di riconsiderare la propria decisione e, prima che tale udienza si svolga, emet- tere un nuovo provvedimento. Con tale nuova ordinanza, il giudice può revo- care la precedente fissazione dell'udienza e disporre l'invio delle parti in me- diazione, ritenendola opportuna alla luce di una nuova valutazione degli ele- menti della causa (natura della controversia, comportamento delle parti, stato dell'istruzione).
Il provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle con- clusioni ha natura di ordinanza istruttoria e, come tale, è per sua natura modi- ficabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, ai sensi dell'art. 177
c.p.c., finché non abbia avuto esecuzione. L'emissione di una successiva or- dinanza che dispone la mediazione demandata costituisce, di fatto, una revo- ca implicita del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza di preci- sazione delle conclusioni. La nuova ordinanza dovrà, conformemente all'art. 5, co. 2, citato, fissare una nuova udienza successiva alla scadenza del termi- ne previsto per la durata della mediazione, al fine di verificare l'esito del pro- cedimento.
Nella fattispecie al vaglio, con l'ordinanza del 29.01.2025 veniva confermata la già fissata udienza del 6/11/2025 ore 9:30 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale precisazione delle conclusioni, ferma comunque la facoltà del giudice, in tale udienza, di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
2) modalità di emissione dell'ordinanza e assenza di un'udienza di com- parizione preventiva
L'art. 5, comma 2, non impone un'apposita udienza di comparizione delle parti prima di emettere il provvedimento di invio in mediazione demandata.
5 Il potere del giudice è discrezionale e si esercita sulla base degli atti di causa e delle valutazioni che egli compie in autonomia ("valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra cir- costanza"). Non è quindi necessario che il giudice senta preventivamente le parti in un'udienza dedicata. Egli può emettere anche fuori udienza l'ordinan- za, che verrà poi comunicata alle parti a cura della cancelleria.
L'obbligo di motivazione garantisce che la decisione del giudice non sia arbi- traria, ma fondata su ragioni esplicite che giustifichino l'utilità di un tentativo di mediazione in quella specifica fase del processo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la finalità della mediazione demandata sia quella di favorire forme alternative di risoluzione delle liti, in un'ottica di efficienza e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, N. 40035 del 14-12-
2021 e Cass. Civ., Sez. U, N. 3452 del 07-02-2024, in motivazione).
3) le conseguenze in caso di ritardo
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ordinanza n. 4133/2024) ha chiarito che il termine previsto per l'avvio della mediazione non è perentorio bensì ordinatorio: «In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbli- gatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possi- bile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue ca- ratteristiche».
Dunque, è nella facoltà delle parti dare impulso al procedimento di mediazio- ne oltre il termine fissato dal giudice, ciò che conta è provvedere all'effettivo svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale entro l'udienza fis- sata per la verifica dell'esito dello stesso.
«Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di media- zione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
6 fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giu- dice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass.
40035/2021).
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modi- ficato dal dm 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in rela- zione all'effettivo valore della causa (parametri minimi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di Parte_1
- condanna a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite, liquidate Controparte_3 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
- pone le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico dell'attore.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2753/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Esiti dell'udienza “cartolare” dell'11/12/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della pre- sente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a tratta- zione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocra- tico Dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Pagamen- to di somma di denaro, etc.” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso dagli Avv.ti GALLO GIUSEPPE e GALLO PAOLA, in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
STELLATO GENNARO, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indi- cazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza, completa del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adegua- ta, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011,
8294/2011).
Con atto di citazione, notificato in data 29.06.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
, di seguito , innanzi al Tribunale di Avellino per ivi senti-
[...] CP_1 re accogliere le seguenti conclusioni: “ … 1) dichiarare la domanda fondata e meritevole di tutela;
2) accertare e dichiarare il credito dell'istante nei con- fronti dell' a titolo di premi comunitari e agrimonetari connessi alla CP_1
sua qualità di coltivatore diretto e di produttore agricolo;
3) dichiarare il dirit- to dell'istante, quale produttore agricolo e coltivatore diretto, agli aiuti agri- monetari, così come richiesti relativamente alle domande presentate per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 4) per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del l.r.p.t. per le causali esposte in narrativa al CP_1 pagamento della somma di €. 13.108,74 (tredicimilacentotto/74); oltre inte- ressi legali e rival. monetaria;
in subordine, di ogni altra somma maggiore o minore dovuta in favore dell'attore, con tutti gli accessori di legge;
5) con- dannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, CP_1 rimborso forfettario con attribuzione agli avv.ti Giuseppe e Paola Gallo…”.
Con compara di costituzione depositata il 22.11.2021 si costituiva , la CP_1
quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in dirit- to.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2021 il giudice assegnava i ter- mini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con rinvio all'udienza del
27.05.2022, all'esito della quale il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'espletamento della CTU.
3 Istruita la causa, il giudice, all'udienza del 25.10.2024, rinviava per la preci- sazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2025, rinviata di ufficio per so- stituzione del giudice sul ruolo all'udienza del 6.11.2025.
Nelle more, il nuovo giudice istruttore, in data 29.01.2025, tenuto conto degli atti di causa, emetteva ordinanza fuori udienza con la quale disponeva l'esperimento del tentativo effettivo di mediazione (mediazione demandata), confermando la già fissata udienza del 6.11.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale precisazione delle conclusioni. A tale data, constatato che la condizione di procedibilità non veniva soddisfatta, il giudice rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies.
La domanda è improcedibile.
1) il potere del giudice di disporre la mediazione demandata
Giova premettere che l'art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 149/2022, ai sensi dell'art. 35, co. 1, di quest'ultimo, non si applica al presente processo, pendente alla data del
28.02.2023, applicandosi allo stesso le disposizioni anteriormente vigenti, ed in particolare l'art. 5, co. 2, del d. lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84 del Decreto Legge del 21/06/2013 - N. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest'ultimo disponeva: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di ap- pello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamen- to delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di pro- cedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimen- to di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della di- scussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avvia- ta, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la pre- sentazione della domanda di mediazione".
Tale norma conferisce al giudice un ampio potere discrezionale di inviare le parti in mediazione in qualsiasi fase del processo.
4 La norma individua un preciso limite temporale all'esercizio di tale potere:
"prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni". Questa formulazione chiarisce che il potere del giudice non si esaurisce con il semplice provvedi- mento che fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma perdura fino a quando tale udienza non si sia effettivamente tenuta e la fase di precisazione delle conclusioni non sia iniziata.
Pertanto, anche se il giudice ha già emesso una prima ordinanza con cui ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, egli conserva la facoltà di riconsiderare la propria decisione e, prima che tale udienza si svolga, emet- tere un nuovo provvedimento. Con tale nuova ordinanza, il giudice può revo- care la precedente fissazione dell'udienza e disporre l'invio delle parti in me- diazione, ritenendola opportuna alla luce di una nuova valutazione degli ele- menti della causa (natura della controversia, comportamento delle parti, stato dell'istruzione).
Il provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle con- clusioni ha natura di ordinanza istruttoria e, come tale, è per sua natura modi- ficabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, ai sensi dell'art. 177
c.p.c., finché non abbia avuto esecuzione. L'emissione di una successiva or- dinanza che dispone la mediazione demandata costituisce, di fatto, una revo- ca implicita del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza di preci- sazione delle conclusioni. La nuova ordinanza dovrà, conformemente all'art. 5, co. 2, citato, fissare una nuova udienza successiva alla scadenza del termi- ne previsto per la durata della mediazione, al fine di verificare l'esito del pro- cedimento.
Nella fattispecie al vaglio, con l'ordinanza del 29.01.2025 veniva confermata la già fissata udienza del 6/11/2025 ore 9:30 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale precisazione delle conclusioni, ferma comunque la facoltà del giudice, in tale udienza, di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
2) modalità di emissione dell'ordinanza e assenza di un'udienza di com- parizione preventiva
L'art. 5, comma 2, non impone un'apposita udienza di comparizione delle parti prima di emettere il provvedimento di invio in mediazione demandata.
5 Il potere del giudice è discrezionale e si esercita sulla base degli atti di causa e delle valutazioni che egli compie in autonomia ("valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra cir- costanza"). Non è quindi necessario che il giudice senta preventivamente le parti in un'udienza dedicata. Egli può emettere anche fuori udienza l'ordinan- za, che verrà poi comunicata alle parti a cura della cancelleria.
L'obbligo di motivazione garantisce che la decisione del giudice non sia arbi- traria, ma fondata su ragioni esplicite che giustifichino l'utilità di un tentativo di mediazione in quella specifica fase del processo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la finalità della mediazione demandata sia quella di favorire forme alternative di risoluzione delle liti, in un'ottica di efficienza e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, N. 40035 del 14-12-
2021 e Cass. Civ., Sez. U, N. 3452 del 07-02-2024, in motivazione).
3) le conseguenze in caso di ritardo
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ordinanza n. 4133/2024) ha chiarito che il termine previsto per l'avvio della mediazione non è perentorio bensì ordinatorio: «In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbli- gatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possi- bile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue ca- ratteristiche».
Dunque, è nella facoltà delle parti dare impulso al procedimento di mediazio- ne oltre il termine fissato dal giudice, ciò che conta è provvedere all'effettivo svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale entro l'udienza fis- sata per la verifica dell'esito dello stesso.
«Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di media- zione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
6 fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giu- dice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass.
40035/2021).
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modi- ficato dal dm 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in rela- zione all'effettivo valore della causa (parametri minimi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di Parte_1
- condanna a pagare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite, liquidate Controparte_3 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
- pone le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico dell'attore.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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